Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/11/1990 |
Numero: | 331 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e [...] |
§ 98.1.26639 - Legge 12 novembre 1990, n. 331.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato
(G.U. 15 novembre 1990, n. 267)
Il
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. Per l'anno 1991 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro il 31 dicembre 1990".
All'art. 2, al comma 1, le parole: "31 dicembre 1988" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1989".
All'art. 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. La sospensione dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione coattiva prevista dall'art. 116, comma 2, del
Dopo l'art. 3, è aggiunto il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Il termine del 30 giugno 1990 per la presentazione da parte delle amministrazioni comunali, provinciali e delle comunità montane della certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente, previsto dall'art. 6 del
All'art. 4:
al comma 3, la parola da: "sulla base di quanto disposto" fino a: "n. 118 del 23 maggio 1990," sono soppresse; e le parole: "predetto termine del 30 settembre 1990" sono sostituite dalle seguenti: "termine del 30 novembre 1990";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. Ai fini della determinazione delle somme di denaro una tantum previste dall'art. 12, secondo comma, della
3-ter. La misura del 15 per cento di cui all'art. 12, secondo comma, della
3-quater. All'art. 19 della
"Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma, il concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro una tantum pari al 50 per cento dell'aggio percepito per la vendita dei tabacchi lavorati nell'anno finanziario precedente la stipulazione dell'atto di rinnovo della concessione. Nel caso di rinnovi per periodi di tempo inferiori al novennio la somma di cui sopra è proporzionalmente ridotta. Per il rinnovo novennale delle rivendite site in stazioni ferroviarie la somma una tantum di cui sopra è ragguagliata al 17 per cento dell'aggio sui tabacchi conseguito nell'anno finanziario precedente".
3-quinquies. In caso di vacanza della gestione novennale dovuta a decesso del titolare il coadiutore, ai sensi dell'art. 28 della
3-sexies. Il bollo di quietanza non è dovuto sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e biglietti delle lotterie nazionali".
Dopo l'art. 4, è aggiunto il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane, di cui all'art. 55, comma 2, della
All'art. 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. All'art. 69, comma 3, del
All'art. 6, al comma 3, dopo le parole: "per la produzione di energia elettrica", sono aggiunte le seguenti: ", negli usi di cantiere e in operazioni di campo nell'attività di coltivazione di idrocarburi".
All'art. 8:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il quantitativo massimo dei prodotti petroliferi in esenzione di imposta ottenibili annualmente dalle aziende agricole sulla base dei criteri vigenti e di apposite direttive amministrative è ridotto nella misura del 20 per cento a partire dalle assegnazioni effettuate dal 1° gennaio 1991";
il comma 2 è soppresso;
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. I bitumi destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, destinati ad autoproduzione di energia elettrica sono assoggettati all'imposta di fabbricazione di lire 100 per quintale";
al comma 5, al capoverso, lettera H), punto 8), dopo le parole: "prodotti chimici di natura diversa", sono aggiunte le seguenti: "e destinati alla produzione di ossidi di alluminio".
All'art. 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. L'autorizzazione concessa per l'acquisto di contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti bevande alcoliche provenienti da Paesi della Comunità economica europea, di cui all'art. 5 della
4-ter. L'importo della cauzione di cui al secondo comma dello stesso art. 5 della citata
Dopo l'art. 10 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 10-bis. - 1. Alle ditte produttrici di profumerie alcoliche nonchè di bevande alcoliche per le quali la legge prevede la restituzione di diritti nel caso di esportazioni è consentito ottenere l'accredito dell'imposta di fabbricazione, per un quantitativo corrispondente in litri anidri a quello contenuto nelle profumerie e nelle bevande alcoliche esportate, tenuto anche conto delle eventuali variazioni di aliquote intervenute fra la data di dell'acquisto dell'alcole e quella dell'esportazione. In tali casi l'estrazione degli spiriti dagli opifici o depositi dei produttori avviene verso rilascio, da parte dell'esportatore, di apposita dichiarazione redatta sotto la propria responsabilità sulla base delle risultanze del registro di carico e scarico o del registro memoriale previsti dall'art. 95 del regolamento approvato con
2. E' fatto obbligo al produttore degli spiriti di allegare nel proprio registro, vidimato dall'ufficio tecnico di finanza, la dichiarazione del fabbricante esportatore a comprova che la partita di spirito venduta non è stata corrisposta l'imposta di fabbricazione.
3. I soggetti che intendono avvalersi della particolare procedura di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione, prima di procedere al primo acquisto, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio relativamente al luogo di preparazione dei prodotti esportati, indicando l'opificio o deposito presso il quale prevedono di effettuare gli acquisti.
4. Salvo quanto previsto da altre norme legislative, nei casi di abuso si applica la sanzione di cui all'art. 290 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
Art. 10-ter. - 1. Il quarto comma dell'art. 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione della birra, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924 è abrogato.
2. L'art. 82 del regolamento per le tasse di fabbricazione dell'alcool e della birra, approvato con
3. La birra analcolica, con un contenuto di alcool in volume non superiore a 0,5 per cento, non è soggetta all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine".
L'art. 11 è soppresso.
Dopo l'art. 12, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 12-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, i canoni annui derivanti da utilizzazione di pertinenze idrauliche a scopo di pioppicoltura stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1990, sono ridotti alla metà.
Art. 12-ter. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica dovuti per uso piscicoltura stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1990, sono ridotti alla metà".