Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 21/07/1990 |
Numero: | 192 |
Sommario |
Art. 1. 1. I contribuenti, i quali, con riferimento agli anni 1988 e 1989 presentano entro il 20 ottobre 1990 la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti [...] |
Art. 2. 1. Le controversie relative agli atti di accertamento notificati entro il 31 dicembre 1988, instaurate ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica [...] |
Art. 3. 1. Nel comma 5 dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificato [...] |
Art. 4. 1. L'imposta annuale di concessione governativa per l'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi di cui allalegge 6 giugno 1973, n. 312, limitatamente a quella dovuta [...] |
Art. 5. 1. Sulle derivazioni di acqua per usi industriali di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con [...] |
Art. 6. 1. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è aumentata da lire 196 al metro [...] |
Art. 7. 1. Sono aumentate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi |
Art. 8. 1. Allatabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 9. 1. In aggiunta al limite di spesa previsto dall'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è [...] |
Art. 10. 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da lire 546.000 a lire 764.400 per ettanidro, alla [...] |
Art. 11. 1. E' istituito, per il triennio 1991, 1992 e 1993, un fondo di lire 150 miliardi annui presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per interventi a favore dei [...] |
Art. 12. 1. L'ammontare del fondo di cui all'art. 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, è ulteriormente integrato di lire 1.534 miliardi per l'anno 1990 e di lire [...] |
Art. 13. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.28163 - D.L. 21 luglio 1990, n. 192 [1].
Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato
(G.U. 21 luglio 1990, n. 169)
1. I contribuenti, i quali, con riferimento agli anni 1988 e 1989 presentano entro il 20 ottobre 1990 la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano la denuncia già presentata ai medesimi effetti, non incorrono nelle sanzioni per omessa o infedele denuncia limitatamente alla base imponibile o alla maggiore base imponibile dichiarata, sempre che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento. La denuncia può essere anche spedita a mezzo raccomandata postale e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 20 ottobre 1990 è sospesa la notifica degli avvisi di accertamento relativi agli anni 1988 e 1989.
2. I comuni adottano idonee misure per la diffusione, nell'ambito del proprio territorio, delle disposizioni recate dal comma 1, con particolare riferimento ai termini, alle modalità ed agli effetti ivi previsti, per consentire ai contribuenti di avvalersene agevolmente.
3. La tassa o la maggiore tassa liquidata per gli anni 1988 e 1989 e per l'anno 1990 sulla base delle denunce presentate ai sensi del comma 1 è riscossa, con apposito ruolo, in quattro rate con scadenza nell'anno 1991. I concessionari della riscossione versano ai comuni l'ammontare delle predette tasse liquidate per gli anni 1988 e 1989 e in apposito capitolo del bilancio dello Stato l'ammontare di quelle liquidate per l'anno 1990.
4. I soggetti che presentano denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli di cui al comma 1, hanno l'obbligo di indicare il proprio numero di codice fiscale nelle denunce.
5. Al fine di agevolare l'esercizio dell'azione di accertamento da parte dei comuni, il sistema informativo dell'anagrafe tributaria provvede all'incrocio dei dati, forniti dal Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, relativi ai soggetti iscritti nei ruoli ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con i dati del catasto, degli atti di compravendita e locazione immobiliare, delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e con ogni altro dato in possesso del sistema informativo stesso, nonchè con i dati forniti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende municipalizzate fornitrici di energia elettrica; il sistema informativo, effettuati gli incroci, invia ai comuni elenchi dei soggetti che risultano non aver provveduto al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
6. Il Ministero delle finanze, avvalendosi del servizio ispettivo per la finanza locale, effettua presso i comuni verifiche sulla gestione della tassa e sulla utilizzazione dei dati forniti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria ai fini dell'esercizio dell'azione di accertamento.
1. Le controversie relative agli atti di accertamento notificati entro il 31 dicembre 1988, instaurate ai sensi dell'art. 20 del
2. L'istanza deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata postale all'autorità presso cui pende il gravame, la quale dichiara estinto il procedimento, dandone comunicazione alle parti interessate.
3. Per le controversie riguardanti le soppresse imposte di consumo di cui all'art. 90 del testo unico per la finanza locale, approvato con
1. Nel comma 5 dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Le disposizioni di cui alla lettera a), comma 7, dell'art. 26 del
3. A decorrere dal 1° gennaio 1990 il secondo comma dell'art. 7 del
4. Gli avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del
5. La disposizione recata dal comma 4 si applica anche per le notifiche delle richieste di dati e notizie che gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria e i centri informativi inviano in conformità alle singole leggi di imposta.
6. Gli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 41-bis del decreto n. 600 del 1973, sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.
7. Alla copertura dell'onere recato dalle disposizioni dei commi 4 e 5, stimato in lire 3 miliardi e 500 milioni per l'anno 1990, in lire 13 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 14 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.
1. L'imposta annuale di concessione governativa per l'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi di cui alla
2. Se l'ammontare dell'aggio tabacchi è superiore a lire 1.500.000, l'imposta annuale dovuta è ridotta dell'importo necessario ad evitare che l'ammontare residuo dell'aggio risulti inferiore a quello massimo della classe precedente.
3. Per l'anno 1990, l'imposta annuale è dovuta nella misura risultante dalla somma dei cinque dodicesimi dell'importo di tale imposta vigente alla data del 31 maggio 1990 e dei sette dodicesimi di quelli stabiliti dal presente articolo ed il termine per il pagamento è fissato al 30 settembre 1990. Gli importi dovuti sono arrotondati alle mille lire superiori. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato effettuato il pagamento dell'imposta annuale per l'anno 1990 sulla base di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lettera c), e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 1990, in misura superiore a quella stabilita dal presente articolo, l'eccedenza sarà computata ai fini del pagamento dell'imposta annuale dovuta per l'anno 1991; se il pagamento è stato eseguito in misura inferiore, deve esserne effettuata l'integrazione entro il predetto termine del 30 settembre 1990.
1. Sulle derivazioni di acqua per usi industriali di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 10 del
2. Per le cessioni e le importazioni di acque minerali e di birra l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento.
3. I soggetti che eseguono il condizionamento delle acque minerali da immettere in commercio mediante confezioni in bottiglie o contenitori sono tenuti, entro il secondo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, ad eseguire una specifica annotazione nel registro di carico e scarico previsto dall'art. 8 del decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1° settembre 1976, dei quantitativi di acqua minerale condizionati dal 23 maggio 1990 al 21 luglio 1990, non ancora immessi in commercio a quest'ultima data.
1. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è aumentata da lire 196 al metro cubo. Nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano sui consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.) n. 37 del 26 giugno 1986, nonchè sui consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.
3. E' assoggettato all'imposta di consumo nella misura di lire 20 al metro cubo il gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali, escluso quello utilizzato per la produzione di energia elettrica e quello utilizzato per i consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali, i gas di petrolio e gli altri idrocarburi naturali o artificiali, gassosi o liquefatti, in prodotti chimici di natura diversa.
4. Le aliquote di imposta stabilite nel presente articolo si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.
1. Sono aumentate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:
a) benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, benzina e petrolio diverso da quello lampante, da lire 87.021 a lire 92.063 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C
b) “Jet Fuel JP4" destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina, da lire 8.702,10 a lire 9.206,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C
c) acqua ragia minerale, da lire 6.450 a lire 29.500 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C
d) petrolio lampante, da lire 25.000 a lire 43.200 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C
e) “cherosene" destinato all'Amministrazione della difesa relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per il petrolio lampante, da lire 2.500 a lire 4.320 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C
f) oli da gas, da lire 43.420 a lire 86.840 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C
g) oli da gas da usare come combustibile di cui alla lettera F), punto 1), dellatabella B allegata alla
h) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da lire 52.000 a lire 104.000 per cento kg;
i) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da lire 52.000 a lire 104.000 per cento kg;
l) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da lire 52.000 a lire 104.000 per cento kg;
m) gas di petrolio liquefatti destinati ad uso combustione, da lire 9.000 a lire 24.500 per cento kg, e gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburanti per l'autotrazione, da lire 37.590 a lire 58.437 per cento kg.
2. Gli aumenti stabiliti nel comma 1, alle lettere a), g) ed m), si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta o della sovrimposta di confine nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti in quantità superiore a tremila chilogrammi dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale ed in quantità superiore a 40 ettolitri dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'art. 9 della
1. Allatabella B allegata alla
a) alla lettera “B) ” Benzina”, dopo il punto 4) è aggiunto il seguente: “5) destinata a generare direttamente, mediante impianti fissi, energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei consumi medi accertati, purchè la potenza dei motori non sia superiore a 40 CV e le macchine non siano adibite a lavori per conto di terzi. é fatta eccezione per le mietitrebbie per le quali l'agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 40 CV e siano adibite a lavori per conto di terzi: aliquota per ettolitro pari al 30 per cento dell'aliquota normale.";
b) alla lettera D) Petrolio lampante, dopo il punto 4) è aggiunto il seguente: “5) destinato a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonchè al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli: aliquota per ettolitro pari al 30 per cento dell'aliquota normale.";
c) alla lettera F) Oli da gas, dopo il punto 1) è aggiunto il seguente: “2) destinati a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonchè al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli: aliquota per ettolitro pari al 30 per cento dell'aliquota prevista per gli oli da gas per uso combustione.";
2. Sono soppresse la lettera B), punto 3, la lettera C), punto 1, e la lettera E), punto 4, della tabella A, allegata al
3. All'art. 1 del
4. I titolari dei depositi di bitumi per uso commerciale sono assoggettati alle disposizioni del
5. Le lettere G), H) e M) della tabella B allegata alla
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"G) Oli da gas e oli combustibili speciali: |
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1) |
impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale |
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aliquota per cento Kg |
9.000 (1) |
2) |
impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati: |
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aliquota per cento Kg |
9.000 (1) |
3) |
impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1: |
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aliquota per cento Kg |
2.840 (2) (3) |
4) |
da usare direttamente come combustibile nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa: |
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aliquota per cento Kg |
9.000 (1) |
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H) Oli combustibili diversi da quelli speciali: |
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1) |
da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni: |
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aliquote per cento Kg: |
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a) densi |
9.000 |
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b) semifluidi |
23.081 |
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c) fluidi |
25.898 |
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d) fluidissimi |
62.509 |
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e) densi con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento |
4.500 |
2) |
impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale: |
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aliquota per cento Kg |
9.000 |
3) |
impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati: |
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aliquota per cento Kg |
9.000 |
4) |
impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1: |
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aliquota per cento Kg |
2.840 (4) |
5) |
impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione: |
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aliquota per cento Kg |
9.000 |
6) |
destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi: |
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aliquota per cento Kg |
9.000 |
7) |
destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria: |
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aliquota per cento Kg |
9.000 |
8) |
destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi: |
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aliquota per cento Kg |
100 |
9) |
le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi. |
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M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali: |
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1) |
impiegati nella preparazione di "fanghi'' per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi: |
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aliquota per cento Kg |
9.000 (1) |
(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 7.560 per ettolitro. |
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(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 2.386 per ettolitro. |
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(3) Per gli oli da gas e per gli oli combustibili speciali impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è, rispettivamente, di lire 84 per ettolitro e di lire 100 per cento kg. |
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(4) Per gli oli combustibili diversi da quelli speciali impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è di lire 100 per cento kg. |
6. Le aliquote ridotte previste dalla lettera B), punto 2), per la benzina consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, punto 3), per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze e punto 4), per la benzina impiegata per generare forza motrice nei lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi, della tabella B allegata alla
7. Alla tabella C) allegata al
a) alla lettera D), punto III, lettera a), le parole” 53 centistokes (7 gradi Engler)" sono sostituite dalle seguenti: “91 centistokes (12 gradi Engler)";
b) alla lettera D), punto III, lettera b), le parole “53 centistokes (7 gradi Engler)" sono sostituite dalle seguenti “91 centistokes (12 gradi Engler)".
8. Il secondo comma dell'art. 12 della
1. In aggiunta al limite di spesa previsto dall'art. 13 del
2. Per l'anno 1990 il decreto indicato nell'art. 13, comma 2, del decreto-legge di cui al comma 1 è integrato con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Alla copertura dell'onere recato dal presente articolo, pari a lire 122 miliardi per l'anno 1990, a lire 275 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 275 miliardi per l'anno 1992, si provvede con quotaparte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.
1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da lire 546.000 a lire 764.400 per ettanidro, alla temperatura di 20 °C.
2. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista fino al 31 dicembre 1992 dall'art. 8, comma 20, della
3. Gli aumenti di imposta stabiliti dai commi 1 e 2 si applicano agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine, nonchè alle acquaviti in invecchiamento ad imposta ridotta.
4. Agli alcoli nazionali o d'importazione, tal quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti o semilavorati: a) liquori, b) acquaviti, c) estratti alcolici, d) profumerie alcoliche, e) vermouth, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, che abbiano già assolto il tributo nella precedente misura, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, si applica l'aumento nella misura di lire 176.800 ad ettanidro. Sono esclusi dall'aumento gli alcoli detenuti negli esercizi di minuta vendita in quantità complessiva non superiore a 3.000 litri anidri. Per i vermouth, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, l'aumento d'imposta si applica sull'alcole aggiunto, determinato nella misura forfettaria di litri anidri sei per ettolitro di prodotto finito.
5. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4, valgono le norme dell'art. 9 della
6. La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati è effettuata nelle misure di lire 618.800 ad ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di lire 764.400 ad ettanidro dal 1° gennaio 1993.
7. Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 29 del
1. E' istituito, per il triennio 1991, 1992 e 1993, un fondo di lire 150 miliardi annui presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per interventi a favore dei produttori agricoli operanti nel comparto dell'orticoltura, della florovivaistica e delle colture protette, al fine di accrescere la competitività di tali settori.
2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio provvedimento e sulla base degli appositi piani di settore approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), fissa i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo.
3. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
1. L'ammontare del fondo di cui all'art. 2, comma 9, della
2. Alla copertura del relativo onere si provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della