§ 95.19.1 - R.D. 19 novembre 1874, n. 2248.
Approvazione del Regolamento per l'applicazione della legge 3 giugno 1874 sulle tasse di fabbricazione dell'alcool e della birra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:19/11/1874
Numero:2248


Sommario
Art. 1.      E' approvato l'annesso Regolamento veduto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze per l'applicazione della Legge 3 giugno 1874, n. 1952(Serie 2ª), sulle tasse di fabbricazione dell'alcool e [...]
Art. 2.      Il Regolamento approvato col Nostro R. Decreto 25 settembre 1870, n. 5902, è mantenuto in vigore soltanto nella parte che si riferisce alla riscossione della tassa sulle acque gassose.
Art. 1.      Chiunque voglia fabbricare alcool o birra deve presentare almeno due mesi prima d'incominciare la lavorazione, all'Ufficio finanziario nella cui circoscrizione si trova il Comune nel quale deve [...]
Art. 2.      La denuncia di cui al presente articolo è obbligatoria anche per coloro che rettificano l'alcool, ovvero che lo raffinano per mezzo di lambicchi per la preparazione dei liquori. Lo è pure per [...]
Art. 3.      Si considerano appartenenti ai locali di fabbrica, dei quali devesi presentare la descrizione:
Art. 4.      I locali, i recipienti, i vasi e gli apparati devono essere dal fabbricante esternamente numerati e contrassegnati in modo stabile e visibile.
Art. 5.      La capacità cubica degli apparati, dei vasi e dei recipienti deve essere espressa in ettolitri. Le frazioni inferiori a mezzo ettolitro non sono calcolate; quelle superiori sono calcolate per un [...]
Art. 6.      I rinfrescatoi della birra devono essere facilmente accessibili da tutti i lati. Essi devono essere misurati sia per intero, sia per compartimenti. Però la divisione in compartimenti deve essere [...]
Art. 7.      Presentata la denuncia di cui al capo precedente la fabbrica non può essere attivata se prima non sia stata verificata dagli Agenti dell'Amministrazione finanziaria a ciò delegati.
Art. 8.      Nella verificazione della fabbrica devono essere accertate le indicazioni dei locali, dei recipienti, dei vasi e degli apparati in riscontro alla denuncia della fabbrica.
Art. 9.      Eseguita la verificazione della fabbrica e rettificate, occorrendo, le indicazioni dei locali, dei recipienti, dei vasi e degli apparati, il fabbricante è tenuto a surrogare i numeri, le marche [...]
Art. 10.      Nelle spranghette dei rinfrescatoi della birra, il bollo di riscontro del Verificatore intervenuto alla verificazione deve essere apposto sulle spranghette stesse. Nei punti di congiunzione di [...]
Art. 11.      La misurazione dei rinfrescatoi della birra deve operarsi dopo tolto dal rinfrescatoio qualunque utensile movibile. Bensì può essere lasciata la serpentina destinata a sollecitare il [...]
Art. 12.      Nel processo verbale di verificazione della fabbrica si devono stabilire le opere che occorrono nei locali per togliere le comunicazioni incompatibili con l'esercizio di una efficace vigilanza.
Art. 13.      E' proibita ogni modificazione nei locali di fabbrica, nel loro uso, nella comunicazione dei medesimi con altri, nei recipienti per la conservazione delle materie prime, nel sistema di [...]
Art. 14.      Dal momento della verificazione della fabbrica il fabbricante è tenuto:
Art. 15.      Cessando del tutto dall'industria, il fabbricante è obbligato a darne partecipazione all'Ufficio finanziario almeno 10 giorni prima; e solo quando ne abbia ricevuta la conferma della fatta [...]
Art. 16.      Durante la sospensione del lavoro della fabbrica, deve esser impedito l'uso dei relativi recipienti, vasi ed apparati, nei modi che saranno stabiliti dal Ministro delle Finanze.
Art. 17.      Quando per la estrazione dell'alcool si adoperino materie per le quali la tassa è commisurata alla quantità e al grado di forza del prodotto, il fabbricante deve mettere la fabbrica in [...]
Art. 18.      Quando di adoperino materie per le quali la tassa è commisurata alla produttività giornaliera della fabbrica in relazione alla intera capacità dei vasi di fermentazione (C), tale produttività si [...]
Art. 19.      L'accertamento della tassa, nei casi di cui al precedente articolo, si fa moltiplicando la produttività giornaliera della fabbrica per l'unità d'imposta fissata in L. 0.30. Cosicchè la tassa [...]
Art. 20.     
Art. 21.      Non si ammettono defalchi nella misura della capacità dei vasi di fermentazione da determinare nel totale spazio interno dal fondo fino all'estremo orlo dei medesimi.
Art. 22.      E' vietato di impedire con ripari od altri mezzi artificiali il trabocco della miscela dai vasi di fermentazione.
Art. 23.      Il termine dei tre o dei due giorni, obbligatorio per la fermentazione, si calcola dal momento della immissione delle sostanze nei vasi di fermentazione fino a quello in cui le medesime, dopo [...]
Art. 24.      Per gli effetti dell'articolo precedente, la miscela fermentata deve, di regola, dai vasi di fermentazione essere passata direttamente agli apparati di distillazione, in guisa che i vasi di [...]
Art. 25.      Adoperandosi materie per le quali occorra una preliminare preparazione delle miscele, questa deve essere fatta negli stessi vasi di fermentazione. Quante volte però per le condizioni della sua [...]
Art. 26.      Inoltre l'uso di vasi di raccolta delle miscele fermentate è sottoposto alle seguenti condizioni:
Art. 27.      L'Amministrazione finanziaria sulla domanda del fabbricante può concedere l'uso di speciali tini per la preparazione del lievito, purchè il loro uso giornaliero sia limitato ad un tini la cui [...]
Art. 28.      Quando si adoperino vinaccie, la loro quantità, è ragguagliata al conveniente riempimento delle caldaie degli alambicchi, in rapporto alla loro capacità ed al numero di riempimenti in una [...]
Art. 29.     
Art. 30.      In tutti i casi nei quali è prescritta od omessa la commisurazione della tassa sul rilievo diretto della quantità e grado di forza del prodotto, l'Amministrazione finanziaria potrà, quando lo [...]
Art. 31.      Il pagamento della tassa deve essere fatto subito dopo la dichiarazione di lavoro, da presentarsi dal fabbricante almeno 24 ore prima di dar principio alla lavorazione.
Art. 32.      Nei casi in cui la tassa venga commisurata alla quantità a grado di forza del prodotto (articolo 17), la dichiarazione di lavoro deve indicare dopo il casato e il nome del fabbricante e [...]
Art. 33.      Nei casi in cui la tassa venga commisurata alla produttività giornaliera della fabbrica, in ragione della intera capacità dei vasi di fermentazione (articolo 18), la dichiarazione di lavoro deve [...]
Art. 34.      Nei casi in cui la tassa venga commisurata alla produttività giornaliera della fabbrica in ragione della quantità delle vinaccie impiegate (articolo 28), la dichiarazione di lavoro deve indicare [...]
Art. 35.      Il periodo della lavorazione dichiarata agli effetti del pagamento della tassa si calcola:
Art. 36.      La distillazione della flemma per regola deve aver luogo in apparati di distillazione diversi da quelli destinati alla distillazione delle materie, e durante il periodo della lavorazione [...]
Art. 37.      La dichiarazione di lavoro deve essere presentata all'Ufficio finanziario nella cui circoscrizione di trova il Comune in cui è attivata la fabbrica; ed essere scritta in doppio originale, senza [...]
Art. 38.      Nessuna operazione di produzione può essere intrapresa, senza che sia in fabbrica la dichiarazione e la bolletta della tassa pagata, e rilasciata secondo l'articolo precedente.
Art. 39.      Dove la tassa sia da commisurare sulla quantità e grado di forza del prodotto la sua liquidazione si effettua moltiplicando la quantità del prodotto da ottenere per i gradi di forza dell'alcool, [...]
Art. 40.      Nel caso dell'articolo 32 quando fra' gradi accertati e quelli dichiarati corra una differenza, la liquidazione finale dell'imposta si fa:
Art. 41.      Nei casi in cui la tassa venga commisurata alla produttività giornaliera della fabbrica, la liquidazione si effettua deducendo la tassa giornaliera dalle formule stabilite agli articoli 19 e 28, [...]
Art. 42.      In qualunque modo si riscuota la tassa, trascorso il periodo indicato nella dichiarazione di lavoro e nella bolletta di pagamento devesi sospendere il lavoro della fabbrica, e fino a nuova [...]
Art. 43.      La tassa pagata vale per il tempo compreso nella dichiarazione di lavoro.
Art. 44.      Nelle fabbriche in cui si produce alcool con materie soggette a diversa tassazione, non è permesso di conglobare le diverse lavorazioni nella medesima dichiarazione di lavoro. Ciascuna specie di [...]
Art. 45.      Qualsiasi diminuzione di materia impiegata o di prodotto ottenuto al di sotto di quanto fu stabilito per base della tassazione non dà diritto a revisione o a diminuzione d'imposta.
Art. 46.      I fabbricanti di alcool devono tenere speciali registri vidimati e segnati dall'Amministrazione finanziaria, per annotarvi giornalmente l'acquisto e l'impiego delle materia per la fabbricazione, [...]
Art. 5, secondo alinea, Legge 3 giugno 1874, n. 1952  
Art. 47.      Nei casi in cui la tassa venga commisurata alla produttività giornaliera della fabbrica, il fabbricante, che presenti la dichiarazione di lavoro per il periodo continuativo di un mese solare, è [...]
Art. 48.      Il fabbricante che abbia presentata una dichiarazione di lavoro a' termini dell'articolo precedente, può essere ammesso alla rinnovazione della medesima per la continuazione del lavoro durante [...]
Art. 49.      La tassa mensile in base ai due articoli precedenti è liquidata, deducendo la tassa giornaliera dalle formule stabilite agli articoli 19 e 28 e moltiplicandola invariabilmente per il numero di [...]
Art. 50.      Per le piccole fabbriche distillanti frutti e vinaccie, la tassa da corrispondere nel caso di convenzione è calcolata ai termini degli articoli 19 e 28 del presente Regolamento, in base alla [...]
Art. 51.      Per piccole fabbriche distillanti frutti e vinaccie s'intendono quelle nelle quali si effettua la distillazione con apparati a fuoco diretto, e non si tengono vasi di fermentazione la cui [...]
Art. 52.      Pel tempo della convenzione i fabbricanti sono dispensati dal presentare le dichiarazioni di lavoro e dal tenere i registri di fabbrica.
Art. 53.      Nessun disgravio sul canone fissato per la durata della convenzione è dovuto al fabbricante per sospensione o cessazione di lavoro anche per mancanza di materia da distillare o per eventuale [...]
Art. 54.      Il canone, prima ancora che incominci il periodo della convenzione, deve essere soddisfatto all'Ufficio incaricato di riceverlo, mese per mese anticipato e purchè sia prestata cauzione per un [...]
Art. 55.      Fino al giorno in cui la convenzione entra in vigore, il fabbricante non può dispensarsi dalla osservanza delle disposizioni dei capi II e III del presente titolo.
Art. 56.      La riduzione della tassa è consentita per le sole distillazioni di acquavite, di liquido cioè alcoolico fino a 70 gradi, effettuate per conto proprio e non d'altrui e da materie farinacee, [...]
Art. 57.      La dichiarazione all'Ufficio finanziario competente deve essere presentata in doppio originale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'incominciamento della lavorazione.
Art. 58.      La dichiarazione deve essere corredata di un'attestazione del Sindaco comprovante che la materia da distillare proviene dai fondi del dichiarante, e che la quantità di acquavite da estrarre [...]
Art. 59.      Non è lecito di eseguire a riprese la distillazione a tassa ridotta; come pure la riduzione della tassa non viene concessa a coloro che volessero addivenire ad una nuova distillazione oltre i [...]
Art. 60.      Presentata la dichiarazione, l'Ufficio finanziario liquida e riscuote la tassa moltiplicando i gradi di forza denunciati dell'acquavite per la quantità del prodotto da ottenere (cioè la frazione [...]
Art. 61.      L'accertamento di cui nel precedente articolo deve esser fatto mediante la formula: X= L g/p
Art. 62.      Appena ottenuta la quantità di acquavite per la quale fu accordata la riduzione della tassa, ovvero appena scaduto il termine a tal uopo concesso, si deve desistere dalla distillazione, e [...]
Art. 63.      Chiunque voglia rettificare o trasformare l'alcool pel quale sia stata pagata la tassa, deve farne dichiarazione all'Ufficio finanziario indicando oltre il suo nome e casato e l'ubicazione della [...]
Art. 64.      L'Amministrazione finanziaria ha il diritto di esigere dal fabbricante la prova del pagamento della tassa di fabbricazione se trattisi di alcool indigeno, e dei diritti di importazione se [...]
Art. 65.      Durante l'inattività della fabbrica, gli apparati di rettificazione o di trasformazione devono esser posti fuori d'uso mediante suggellazione.
Art. 66.      Agli effetti della riscossione della soprattassa, si hanno per bevande distillate quelle indicate nella Tariffa doganale con la denominazione di acquavite semplice, vale a dire che non ha subìto [...]
Art. 67.      Per miscele s'intendono le bevande distillate che figurano nella Tariffa doganale sotto la denominazione di acquavite composta, e tutti quei liquidi assimilati all'acquavite semplice o composta, [...]
Art. 68.      Per la restituzione della tassa per l'alcool esportato all'estero in natura, occorre che sia provato mediante le bollette che per l'alcool stesso sia stata pagata la tassa di fabbricazione.
Art. 69.      Nell'attestazione di uscita di cui all'articolo precedente deve essere indicato non solo la quantità, ma anche il grado di forza dell'alcool esportato.
Art. 70.      Il Ministero delle Finanze, sentito il Consiglio superiore di industria e commercio, stabilisce per ogni regione vinicola, da cui si esporti vino all'estero in botti con aggiunta di alcool, la [...]
Art. 71.      Coloro che preparano tale vino ed intendano ottenere la restituzione della tassa per l'alcool aggiunto, devono farne denuncia all'Intendenza di finanza della Provincia indicando dove tengono la [...]
Art. 72.      Gli Agenti finanziari incaricati della verificazione devono constatare non solo la quantità del vino conciato da esportarsi, ma anche la sua reale ricchezza alcoolica, facendone attestazione [...]
Art. 73.      La verificazione della reale ricchezza alcoolica del vino conciato da esportarsi vien fatta col mezzo della distillazione e mediante speciali apparati somministrati dall'Amministrazione.
Art. 74.      Per ottenere la restituzione della tassa per l'alcool aggiunto al vino esportato, il fabbricante presenta all'Intendenza di finanza la dichiarazione e bolletta di cui all'art. 72, e la [...]
Art. 6 Legge 3 giugno 1874, n. 1952  
Art. 75.      Agli effetti dell'accertamento della tassa la misurazione della quantità della birra nel rinfrescatoio si ottiene osservando in primo luogo sulle spranghette graduate di cui all'art. 6 del [...]
Art. 76.      Per la misurazione del grado di forza della birra il saccarometro da adoperarsi è quello ufficiale adottato dall'Amministrazione nel quale, oltre all'andar congiunto il termometro, sono indicate [...]
Art. 77.      L'Amministrazione finanziaria provvede a sue spese i fabbricanti di birra del saccarometro ufficiale.
Art. 78.      Il saccarometro ufficiale di cui gli articoli precedenti deve dal fabbricante essere esibito ad ogni richiesta degli Agenti della Amministrazione finanziaria incaricati della verificazione.
Art. 79.      La verificazione dei gradi del liquido mediante il saccarometro ufficiale deve essere fatta contemporaneamente a quella della quantità, quando il liquido è nel rinfrescatoio ridotto pressochè [...]
Art. 80.      Il pagamento della tassa deve esser fatto subito dopo la dichiarazione di lavoro da presentarsi dal fabbricante almeno 24 ore prima di dare incominciamento alla fabbricazione.
Art. 81.      La dichiarazione di lavoro deve indicare dopo il casato ed il nome del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica:
Art. 82. 
Art. 83.      Nella dichiarazione dei gradi saccarometrici del liquido da produrre, si concede al fabbricante un grado di tolleranza; in guisa che egli vien considerato in contravvenzione solo nel caso in cui [...]
Art. 84.      La dichiarazione di lavoro può essere presentata tanto per ogni singola operazione, quanto per più operazioni consecutive, da compiersi entro il periodo del mese solare.
Art. 85.      Il periodo della lavorazione dichiarata agli effetti del pagamento della tassa si calcola, per ogni operazione, dal momento in cui si accende il fuoco sotto la caldaia fino a quello in cui il [...]
Art. 86.      Gli articoli 37 e 38 del presente Regolamento, circa la presentazione delle dichiarazioni di lavoro per la fabbricazione dell'alcool e il rilascio delle bollette comprovanti il pagamento della [...]
Art. 87.      La liquidazione della tassa si effettua:
Art. 88.      La tassa deve essere riscossa in base all'articolo precedente, qualunque sia il quantitativo e il grado del liquido dichiarato; salvo la riscossione dell'importo suppletivo che risultasse dovuto [...]
Art. 89.      Appena esaurita la dichiarazione di lavoro, come appena ottenuta la quantità di prodotto dichiarato anche prima della scadenza del termine, il fabbricante non può passare a nuova produzione, se [...]
Art. 90.      Qualsiasi diminuzione di materia impiegata, o di prodotto ottenuto al disotto di quanto fu stabilito per base della tassazione, non dà diritto a revisione, o a diminuzione di tassa.
Art. 91.      I fabbricanti di birra sono obbligati a tenere speciali registri di fabbrica nel modo stabilito dall'articolo 46 per i fabbricanti di alcool.
Art. 92.      Per le piccole fabbriche di birra la tassa da corrispondersi durante il periodo della convenzione deve essere fissata dall'Amministrazione finanziaria in base alla dichiarazione prodotta dal [...]
Art. 93.      Per piccole fabbriche di birra s'intendono quelle nelle quali i mezzi di produzione sono limitati ad uno spaccio locale e ristretto.
Art. 94.      Per tutte le altre convenzioni e discipline a cui sono subordinate le convenzioni, si devono osservare le norme stabilite per le piccole fabbriche di alcool agli articoli 50, 52 al 55 inclusivi [...]
Art. 95.      Quando l'importatore in luogo della sovratassa fissa di lire 9.60 l'ettolitro preferisca di pagarla in ragione dei gradi saccarometrici e di quelli alcoolometrici effettivamente accertati, sarà [...]
Art. 96.      La perizia deve fissare i gradi di estratto zuccherino e quelli di alcool contenuti nella birra sottoposta all'analisi.
Art. 97.      Per la restituzione della tassa per la birra esportata all'estero devono osservarsi le stesse discipline stabilite per l'alcool all'articolo 68 del presente Regolamento.
Art. 11 Decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018, art. 16 Legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato L e art. 10 legge 3 giugno 1874, n. 1952
Art. 98.      E' punito con multa non minore del doppio della tassa dovuta nè maggiore del decuplo e senza pregiudizio delle maggiori pene inflitte dalle altre leggi penali, chiunque:
Art. 99.      Si commette la contravvenzione prevista dal n. 1 dell'articolo precedente, quando, senza che sia presentata la dichiarazione di lavoro e senza che sia in fabbrica la bolletta della tassa pagata:
Art. 100.      Si commette la contravvenzione prevista dal n. 2 dell'articolo 98, nei casi in cui la tassa sulla fabbricazione dell'alcool viene commisurata alla quantità e grado di forza del prodotto, quando:
Art. 101.      Si commette del pari la contravvenzione prevista dall'istesso n. 2 dell'articolo 98 quando nella fabbricazione della birra:
Art. 102.      Si commette la contravvenzione prevista dal n. 3 dell'articolo 98 quando non si possa giustificare il pagamento della tassa interna o dei diritti doganali e della sovrattassa, o quando non si [...]
Art. 103.      Si commette la contravvenzione prevista dal n. 4 dell'articolo 98 quando:
Art. 104.      Ogni contravvenzione agli altri obblighi del presente Regolamento sarà punita in base all'art. 21 della Legge 3 luglio 1864 n. 1827, con una multa da lire 5 a lire 150.
Art. 105.      L'azione per le contravvenzioni si prescrive entri un anno dal giorno in cui furono commesse.
Art. 106.      Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore con dimanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa [...]
Art. 107.      Il processo verbale per le contravvenzioni si stende presso l'Ufficio finanziario nella cui circoscrizione si trova la fabbrica, con le norme dell'art. 90 del Regolamento doganale II settembre [...]
Art. 108.      Tutte le somme riscosse per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno ripartite a' termini dell'articolo 91 del preaccennato Regolamento doganale.
Art. 109.      In relazione all'articolo 23 della citata Legge del 3 luglio 1864, n. 1827, sono sottoposti a particolare sorveglianza i locali dove si fabbrica alcool o birra, ovvero si rettifica o trasforma [...]
Art. 110.      Le tasse sulla fabbricazione dell'alcool e della birra continueranno dovunque ad essere riscosse direttamente dal Governo.
Art. 111.      I proprietari o conduttori di fabbriche di alcool, di acquavite o di birra; o di rettificazione di alcool, o di preparazione di bevande alcooliche e di liquori, dovranno presentare entro il mese [...]
Art. 112.      Dal 1° gennaio 1875 i fabbricanti di alcool o di birra non potranno continuare a fabbricare tali prodotti se non hanno pagato la relativa tassa ed adempito alle prescrizioni del capo I del [...]
Art. 113.      Devono inoltre col 1° gennaio 1875 essere impiantati i nuovi registri di fabbrica prescritti dagli articoli 46 e 91 con le quantità residue di materie prima e di prodotti.
Art. 114.      Nessuna dichiarazione di fabbricazione potrà essere accettata nel mese di dicembre 1874 in base al Regolamento approvato col R. Decreto 25 settembre 1870, n. 5902, per un periodo di lavorazione [...]
Art. 115.      Le disposizioni dei precedenti articoli 111, 112, 113 e 114 sono applicabili anche per quei fabbricanti che avessero stipulato delle convenzioni di abbuonamento con la finanza per un periodo che [...]
Art. 116.      La quantità di materia che alla mezzanotte del 31 dicembre 1874 si trovasse in corso di fermentazione o nei vasi di raccolta o negli apparati distillatori trattandosi di alcool, o nei [...]
Art. 117.      La restituzione della tassa per l'alcool esportato all'estero in natura, avverrà nella misura di L. 0.21 per grado e per ettolitro, fintantochè la bolletta comprovante il pagamento della tassa [...]
Art. 118.      Con Istruzioni ministeriali saranno dettate le norme per la pratica applicazione del presente Regolamento.


§ 95.19.1 - R.D. 19 novembre 1874, n. 2248.

Approvazione del Regolamento per l'applicazione della legge 3 giugno 1874 sulle tasse di fabbricazione dell'alcool e della birra.

(G.U. 3 dicembre 1874, n. 288).

 

     Art. 1.

     E' approvato l'annesso Regolamento veduto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze per l'applicazione della Legge 3 giugno 1874, n. 1952(Serie 2ª), sulle tasse di fabbricazione dell'alcool e della birra.

 

          Art. 2.

     Il Regolamento approvato col Nostro R. Decreto 25 settembre 1870, n. 5902, è mantenuto in vigore soltanto nella parte che si riferisce alla riscossione della tassa sulle acque gassose.

     Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELLE FABBRICHE DI ALCOOL E DI BIRRA

 

Capo I

DENUNCIA DELLE FABBRICHE

 

          Art. 1.

     Chiunque voglia fabbricare alcool o birra deve presentare almeno due mesi prima d'incominciare la lavorazione, all'Ufficio finanziario nella cui circoscrizione si trova il Comune nel quale deve attivarsi la fabbrica, una denuncia in doppio originale accompagnata da un tipo dell'opificio e da una esatta descrizione dei relativi locali, indicando:

     1. Il casato e il nome del fabbricante e di chi lo rappresenta in caso di assenza;

     2. Il Comune, via e numero in cui si attiverà la fabbrica;

     3. Il giorno in cui sarà attivata la fabbrica;

     4. I locali di cui la fabbrica si comporrà e l'uso cui ciascuno sarà destinato;

     5. I recipienti, vasi ed apparati per la conservazione e per la preparazione delle materie che s'impiegano nella fabbricazione, non che quelli per la lavorazione e per il deposito dei prodotti, con l'indicazione per ciascuno di essi della capacità cubica;

     6. L'orario della lavorazione.

     In ispecie si descriveranno esattamente gli apparati, i vasi di produzione ed il sistema che sarà seguito per la produzione.

     Uno degli originali della denuncia, con indicazione del giorno in cui fu presentata, e portante il suggello d'Ufficio, sarà restituito al fabbricante con obbligo di esibirlo ad ogni richiesta.

 

          Art. 2.

     La denuncia di cui al presente articolo è obbligatoria anche per coloro che rettificano l'alcool, ovvero che lo raffinano per mezzo di lambicchi per la preparazione dei liquori. Lo è pure per tutti i possessori di lambicchi, anche quando i proprietari non intendano giovarsene o se ne valgano per distillare qualche prodotto accessorio dell'agricoltura o ad altri scopi che alla fabbricazione dell'alcool.

     Sono esenti dall'obbligo della denuncia i chimici e farmacisti per i lambicchi di capacità inferiore a 20 litri, adoperati esclusivamente per la preparazione di prodotti farmaceutici.

 

          Art. 3.

     Si considerano appartenenti ai locali di fabbrica, dei quali devesi presentare la descrizione:

     1. I locali in cui si compie la preparazione e la produzione dell'alcool o della birra, o nei quali si effettua la rettificazione e trasformazione dei liquori spiritosi;

     2. I locali in cui si conservano le materie prime ed i prodotti che se ne ottengono;

     3. L'abilitazione del fabbricante, se trovasi in comunicazione colla fabbrica o serve ad alcuno dei suaccennati usi.

 

          Art. 4.

     I locali, i recipienti, i vasi e gli apparati devono essere dal fabbricante esternamente numerati e contrassegnati in modo stabile e visibile.

     Inoltre nei recipienti, nei vasi e negli apparati deve, a cura del fabbricante, essere marcata la capacità di essi in corrispondenza alle indicazioni della denuncia di fabbrica.

 

          Art. 5.

     La capacità cubica degli apparati, dei vasi e dei recipienti deve essere espressa in ettolitri. Le frazioni inferiori a mezzo ettolitro non sono calcolate; quelle superiori sono calcolate per un ettolitro.

     I vasi e gli apparati la cui capacità sia inferiore a mezzo ettolitro, sono calcolati per la loro reale capacità.

 

          Art. 6.

     I rinfrescatoi della birra devono essere facilmente accessibili da tutti i lati. Essi devono essere misurati sia per intero, sia per compartimenti. Però la divisione in compartimenti deve essere fatta in modo stabile. Inoltre il fondo dei rinfrescatoi deve essere appoggiato su basi fisse e immobili, per modo che non sia possibile ne venga alterata la conformazione primitiva.

     Alle quattro pareti del rinfrescatoio o di ciascuno dei suoi compartimenti devono, a cura e spese del fabbricante, essere affisse delle spranghette verticali con le graduazioni dell'ettolitro e suoi multipli e summultipli, corrispondenti ai diversi livelli di riempimento del rinfrescatoio o di ciascuno dei suoi compartimenti.

 

Capo II

VERIFICAZIONE DELLE FABBRICHE

 

          Art. 7.

     Presentata la denuncia di cui al capo precedente la fabbrica non può essere attivata se prima non sia stata verificata dagli Agenti dell'Amministrazione finanziaria a ciò delegati.

     La verificazione si fa in concorso del fabbricante o del suo rappresentante con l'assistenza del Verificatore di pesi e misure, quando sia richiesta dall'Amministrazione finanziaria.

     Della verificazione deve farsi constare mediante apposito processo verbale, da stendersi in doppio originale, uno dei quali deve ritirarsi dal fabbricante o suo rappresentante per rimanere sempre nella fabbrica custodito in quel luogo che sarà specialmente indicato nel verbale stesso.

 

          Art. 8.

     Nella verificazione della fabbrica devono essere accertate le indicazioni dei locali, dei recipienti, dei vasi e degli apparati in riscontro alla denuncia della fabbrica.

     I recipienti, i vasi e gli apparati devono essere esattamente misurati mediante la misurazione geometrica (cubatura).

     La capacità degli apparati distillatori, dei recipienti graduati di raccolta dell'alcool, nei casi di cui all'articolo 17, e dei rinfrescatoi della birra, deve essere determinata mediante la misurazione diretta, cioè col riempirli d'acqua.

 

          Art. 9.

     Eseguita la verificazione della fabbrica e rettificate, occorrendo, le indicazioni dei locali, dei recipienti, dei vasi e degli apparati, il fabbricante è tenuto a surrogare i numeri, le marche o le spranghette graduate, che fossero state riconosciute irregolari.

     I recipienti, i vasi e gli apparati, nonchè i recipienti graduati di raccolta di cui all'articolo precedente, devono essere muniti del suggello di Ufficio dagli Agenti dell'Amministrazione finanziaria, come pure del bollo di riscontro del Verificatore, quando sia intervenuto alla verificazione, senza di che non possono essere ammessi all'uso legale.

 

          Art. 10.

     Nelle spranghette dei rinfrescatoi della birra, il bollo di riscontro del Verificatore intervenuto alla verificazione deve essere apposto sulle spranghette stesse. Nei punti di congiunzione di queste col rinfrescatoio deve essere apposto il bollo d'Ufficio dagli Agenti dell'Amministrazione finanziaria, in modo che resti impedito qualunque spostamento o sostituzione.

 

          Art. 11.

     La misurazione dei rinfrescatoi della birra deve operarsi dopo tolto dal rinfrescatoio qualunque utensile movibile. Bensì può essere lasciata la serpentina destinata a sollecitare il raffreddamento del mosto di birra, quando faccia parte integrante del rinfrescatoio, sia esattamente descritta nella denuncia di fabbrica e nel relativo processo verbale di verificazione e sia identificata con una marca da descriversi nell'istesso processo verbale.

     Inoltre le spranghette applicate al rinfrescatoio devono essere graduate con riferimento alla esistenza della serpentina.

 

          Art. 12.

     Nel processo verbale di verificazione della fabbrica si devono stabilire le opere che occorrono nei locali per togliere le comunicazioni incompatibili con l'esercizio di una efficace vigilanza.

     Sulle eventuali opposizioni del fabbricante contro tali opere, da riportare nel processo verbale, decide l'Intendente di finanza.

 

          Art. 13.

     E' proibita ogni modificazione nei locali di fabbrica, nel loro uso, nella comunicazione dei medesimi con altri, nei recipienti per la conservazione delle materie prime, nel sistema di produzione, nel numero e nella capacità dei vasi e degli apparati di produzione, nei recipienti in cui si custodiscono i prodotti, senza una nuova denuncia da farsi dal fabbricante almeno 10 giorni prima all'Ufficio finanziario, il quale provvederà a una nuova verificazione della fabbrica.

 

Capo III

OBBLIGHI DEL FABBRICANTE DOPO LA VERIFICAZIONE DELLA FABBRICA

 

          Art. 14.

     Dal momento della verificazione della fabbrica il fabbricante è tenuto:

     1. A collocare sull'esterno della fabbrica una iscrizione che ne indichi l'esistenza;

     2. A conservare intatte le indicazioni nei recipienti, nei vasie, negli apparati, ed a notificare entro 24 ore le cancellature espressamente o casualmente fatte ai segni ed ai suggelli;

     3. A notificare all'Ufficio finanziario, nel termine di cui al precedente articolo 13, tutte le variazioni nei locali, nel loro uso, nella comunicazione dei medesimi con altri, nei recipienti per la conservazione e preparazione delle materie prime, nei recipienti in cui si custodiscono i prodotti.

 

          Art. 15.

     Cessando del tutto dall'industria, il fabbricante è obbligato a darne partecipazione all'Ufficio finanziario almeno 10 giorni prima; e solo quando ne abbia ricevuta la conferma della fatta partecipazione, egli rimane dispensato dall'obbligo di conservare le indicazioni nei locali, nei recipienti e negli apparati di fabbrica.

 

Capo IV

PROVVEDIMENTI DURANTE LA SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO

 

          Art. 16.

     Durante la sospensione del lavoro della fabbrica, deve esser impedito l'uso dei relativi recipienti, vasi ed apparati, nei modi che saranno stabiliti dal Ministro delle Finanze.

 

Titolo II

TASSA SULL'ALCOOL

 

Capo I

COMMISURAZIONE ED ACCERTAMENTO

DELLA TASSA - Art. 4 Legge 3 giugno 1874, n. 1952

 

          Art. 17.

     Quando per la estrazione dell'alcool si adoperino materie per le quali la tassa è commisurata alla quantità e al grado di forza del prodotto, il fabbricante deve mettere la fabbrica in condizione che il prodotto suddetto venga raccolto in appositi recipienti in ferro di forma cilindrica e costrutti a doppia parete.

     Tali recipienti, la cui spesa di costruzione è a carico del fabbricante, devono essere congiunti al tubo di scarico della serpentina di raffreddamento dell'apparato distillatorio, e devono avere una capacità tale da contenere il liquido che è possibile di produrre almeno in 48 ore di lavorazione, se ricavasi direttamente l'alcool, e in 24 se ricavasi flemma.

     Inoltre devono essere perfettamente chiusi con suggello d'ufficio al coperchio ed alle chiavette di scarico; come pure devono essere affatto isolati, in modo che gli Agenti finanziari possano agevolmente girarvi d'intorno. Il fondo dei recipienti deve essere perfettamente visibile ed appoggiato sovra basi fisse che lo mantengano orizzontale ed interamente sollevato dal suolo.

     I tubi di comunicazione fra l'apparato distillatorio, quello di raffreddamento ed il recipiente di raccolta devono essere interamente isolati e visibili.

     I punti di congiunzione di questi tubi devono altresì essere costruiti in modo da poter essere assicurati dagli Agenti della Amministrazione finanziaria.

     L'accertamento del prodotto ottenuto ha luogo mediante rilevazione della quantità, dall'altezza del liquido segnata nei manometri di cui deve essere munito esternamente il vaso di raccolta, e le cui graduazioni devono corrispondere all'ettolitro e suoi multipli e summultipli. L'alcoolometro di Gay-Lussac, per rilevare il grado di forza, è fornito dall'Amministrazione finanziaria.

 

          Art. 18.

     Quando di adoperino materie per le quali la tassa è commisurata alla produttività giornaliera della fabbrica in relazione alla intera capacità dei vasi di fermentazione (C), tale produttività si determina colla formula

     p = 1/3 C x 3,90

     se trattisi di materie contemplate all'articolo 1, lettera a della Legge del 3 giugno 1874; e colla formula

     p = 1/2 C x 3

     se trattisi di materie contemplate all'articolo 1, lettera b di detta Legge.

 

          Art. 19.

     L'accertamento della tassa, nei casi di cui al precedente articolo, si fa moltiplicando la produttività giornaliera della fabbrica per l'unità d'imposta fissata in L. 0.30. Cosicchè la tassa giornaliera (T) si deduce con la formula

     T = p x 0,30

 

          Art. 20.

     La produttività e la tassa giornaliera in base alle anzidette formule, sono fissate dall'Ufficio finanziario sugli estremi compresi nella denuncia di fabbrica e nel verbale di verificazione di cui al titolo I. La tassa giornaliera viene notificata al fabbricante almeno cinque giorni prima del tempo fissato per l'incominciamento della lavorazione.

 

          Art. 21.

     Non si ammettono defalchi nella misura della capacità dei vasi di fermentazione da determinare nel totale spazio interno dal fondo fino all'estremo orlo dei medesimi.

     In quelle fabbriche in cui per la fermentazione si adoperino vasche in muratura con spallette o parapetto, quando questo non sia costrutto a ringhiera o cancello di ferro a piccoli bastoncini, la sua altezza deve essere computata nella capacità tassabile delle vasca.

 

          Art. 22.

     E' vietato di impedire con ripari od altri mezzi artificiali il trabocco della miscela dai vasi di fermentazione.

     In generale è proibito di aumentare in qualsiasi modo la capacità di tali vasi.

 

          Art. 23.

     Il termine dei tre o dei due giorni, obbligatorio per la fermentazione, si calcola dal momento della immissione delle sostanze nei vasi di fermentazione fino a quello in cui le medesime, dopo fermentate passano all'apparato di distillazione.

     La distillazione perciò non può avvenire prima dei tre giorni dalla immissione delle sostanze nei vasi di fermentazione, per le materie indicate all'articolo 1, lettera a della Legge, e rispettivamente prima di due giorni, per quelle indicate all'istesso articolo 1, lettera b.

     Inoltre la miscela preparata in un giorno, deve anche in un giorno di distillazione essere completamente smaltita, e precisamente entro il giorno seguente a quello fissato come termine per la fermentazione.

 

          Art. 24.

     Per gli effetti dell'articolo precedente, la miscela fermentata deve, di regola, dai vasi di fermentazione essere passata direttamente agli apparati di distillazione, in guisa che i vasi di fermentazione abbiano a rimanere completamente vuoti.

 

          Art. 25.

     Adoperandosi materie per le quali occorra una preliminare preparazione delle miscele, questa deve essere fatta negli stessi vasi di fermentazione. Quante volte però per le condizioni della sua fabbrica, il fabbricante usi di altri vasi per la preparazione ed il raffreddamento, deve sottostare alle seguenti condizioni:

     1. Che tali vasi siano compresi nella denuncia di fabbrica e nel relativo processo verbale di verificazione;

     2. Che nei medesimi non debbano mai trovarsi miscele in fermentazione o mature;

     3. Che il tempo della preparazione resti compreso nel termine fissato per la fermentazione e che conseguentemente durante la preparazione abbiano a rimaner vuoti i corrispondenti vasi di fermentazione tassati.

 

          Art. 26.

     Inoltre l'uso di vasi di raccolta delle miscele fermentate è sottoposto alle seguenti condizioni:

     1. Che tali vasi siano del pari compresi nella denuncia di fabbrica e nel processo verbale di verificazione relativo;

     2. Che nei medesimi non abbiano a trovarsi che miscele mature;

     3. Che la loro complessiva capacità, nel calcolo della quale deve comprendersi anche ogni altro recipiente di raccolta di miscela matura facente parte dell'apparato di distillazione (montejus etc.), non abbia a sorpassare la terza parte della intera capacità dei vasi di fermentazione tassati, se trattisi di materie contemplate nell'articolo 1°, della lettera a della Legge; e la metà, per le materie indicate all'istesso articolo 1, lettera b.

 

          Art. 27.

     L'Amministrazione finanziaria sulla domanda del fabbricante può concedere l'uso di speciali tini per la preparazione del lievito, purchè il loro uso giornaliero sia limitato ad un tini la cui capacità non abbia ad oltrepassare la dodicesima parte della miscela da prepararsi in un giorno.

     Può inoltre, in caso di comprovato bisogno, essere accordato al fabbricante l'uso di vasi per la custodia della madre feccia, a condizione che la loro complessiva capacità non sia inferiore a litri venticinque e ad ogni modo non ecceda il 10 per cento della capacità dei tini concessi per il lievito.

 

          Art. 28.

     Quando si adoperino vinaccie, la loro quantità, è ragguagliata al conveniente riempimento delle caldaie degli alambicchi, in rapporto alla loro capacità ed al numero di riempimenti in una giornata di lavorazione.

     Cosicchè, chiamando C la capacità della caldaia fino alla misura del riempimento, ed n il numero dei riempimenti, la produttività giornaliera (p) dell'apparato di distillazione e la tassa giornaliera (T) da applicarsi, sono rappresentate dalle formule

     p = C n x 1,70

     T = p x 0,30

 

          Art. 29.

     Il fabbricante che voglia profittare della facoltà compartita dall'ultimo capoverso dell'articolo 1 della Legge 3 giugno 1874, deve presentarne domanda entro il mese di dicembre di ogni anno; con dichiarare nella medesima di sottoporsi, per tutto l'anno solare successivo, alla condizione del pagamento della tassa sul rilievo diretto del prodotto.

     Inoltre il fabbricante deve mettere la sua fabbrica nelle condizioni volute dall'art. 17.

     Se trattasi di una nuova fabbrica che venisse instituita ad anno solare incominciato, la dimanda di cui sopra può essere presentata contemporaneamente alla denuncia di fabbrica, e sarà valevole per il resto dell'anno solare in cui fu presentata.

 

          Art. 30.

     In tutti i casi nei quali è prescritta od omessa la commisurazione della tassa sul rilievo diretto della quantità e grado di forza del prodotto, l'Amministrazione finanziaria potrà, quando lo credesse conveniente, applicare a spese del fabbricante, in sostituzione od aggiunta del recipiente di raccolta di cui al suddetto articolo 17, un apparato misuratore per accertare la quantità del liquido che esce dal serpentino di raffreddamento.

 

Capo II

PAGAMENTO DELLA TASSA

 

          Art. 31.

     Il pagamento della tassa deve essere fatto subito dopo la dichiarazione di lavoro, da presentarsi dal fabbricante almeno 24 ore prima di dar principio alla lavorazione.

 

          Art. 32.

     Nei casi in cui la tassa venga commisurata alla quantità a grado di forza del prodotto (articolo 17), la dichiarazione di lavoro deve indicare dopo il casato e il nome del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica:

     1. Il tempo continuativo della lavorazione durante il mese solare in cui è presentata la dichiarazione, e cioè il giorno e l'ora in cui avrà principio la lavorazione e il giorno in cui sarà compiuta la distillazione della materia, oltre alla indicazione se il lavoro sarà esteso al giorno e alla notte o limitato alle ore del giorno;

     2. La qualità e quantità in ettolitri delle materie che saranno adoperate;

     3. La quantità in ettolitri dell'alcool da produrre, con la indicazione approssimativa del grado di forza secondo la scala dell'alcoolometro centesimale alla temperatura di + 15 gradi centigradi;

     4. Il numero e la intera capacità degli apparati distillatori che saranno adoperati;

     5. Il numero e la capacità dei recipienti graduati di raccolta del prodotto (art. 17);

     6. Il numero e la capacità delle botti od altri recipientinei quali il prodotto verrà depositato.

     Se il prodotto di prima distillazione è liquido debole (flemma) che vuolsi passare nuovamente alla distillazione, in questo caso, per evitare una doppia imposizione, deve indicarsi nella dichiarazione il giorno e l'ora in cui la flemma, sotto l'assistenza degli Agenti dell'Amministrazione finanziaria, sarà trasportata dal recipiente graduato di raccolta all'apparato di distillazione per essere nuovamente distillata.

 

          Art. 33.

     Nei casi in cui la tassa venga commisurata alla produttività giornaliera della fabbrica, in ragione della intera capacità dei vasi di fermentazione (articolo 18), la dichiarazione di lavoro deve indicare dopo il casato e il nome del fabbricante, e l'ubicazione della fabbrica:

     a) Per gli effetti del pagamento della tassa:

     1. Il tempo continuativo della lavorazione durante il mese solare in cui è presentata al dichiarazione;

     2. La qualità delle materie da impiegare;

     3. La tassa giornaliera, fissata secondo gli articoli 19 e 20, e l'importo complessivo per il periodo della lavorazione dichiarata;

     b) Per gli effetti della vigilanza circa all'osservanza del termine obbligatorio per la fermentazione:

     4. Il giorno e l'ora in cui avrà principio la preparazione delle miscele, ed i recipienti che saranno adoperati;

     5. Il numero dei vasi di fermentazione che giornalmente saranno riempiti;

     6. Il giorno in cui ciascun vaso sarà vuotato, corrispondente a quello in cui la materia sarà passata alla distillazione;

     7. Il numero dell'apparato distillatorio da impiegare;

     8. I vasi accessori che saranno adoperati, ed il loro uso in relazioneall'ottenuta concessione;

     9. I giorni nei quali sarà distillata flemma, ed il numero dell'apparato distillatorio che sarà adoperato.

 

          Art. 34.

     Nei casi in cui la tassa venga commisurata alla produttività giornaliera della fabbrica in ragione della quantità delle vinaccie impiegate (articolo 28), la dichiarazione di lavoro deve indicare dopo il casato e il nome del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica:

     1. Il tempo continuativo della lavorazione durante il mese solare in cui viene presentata la dichiarazione;

     2. L'orario giornaliero della lavorazione;

     3. Il numero e la capacità delle caldaie degli apparati distillatori da adoperare nel periodo dichiarato;

     4. La quantità in ettolitri di materia da smaltire in ogni riempimento delle caldaie degli apparati distillatori, ed il numero giornaliero di tali riempimenti; non che se la materia viene impiegata al solo scopo della produzione dell'alcool, o a quello altresì di ricavare il cremor di tartaro;

     5. La quantità in ettolitri di materia esistente in fabbrica e il numero e la capacità dei recipienti nei quali è custodita; la quantità da adoperare durante il periodo compreso nella dichiarazione con l'indicazione dei recipienti donde verrà estratta, e quella che intendesi acquistare durante lo stesso periodo di tempo;

     6. I giorni nei quali sarà distillata flemma, ed il numero dell'apparato distillatorio che sarà adoperato.

 

          Art. 35.

     Il periodo della lavorazione dichiarata agli effetti del pagamento della tassa si calcola:

     1. Dal momento in cui si accende il fuoco o si immette il vapore negli apparati distillatori fino a quello in cui si è ottenuto il prodotto finale, nei casi dell'articolo 32;

     2. Dal momento in cui si dà principio alla preparazione delle miscele fino a quello in cui le medesime passano negli apparati di distillazione, nei casi dell'articolo 33;

     3. Dal momento del riempimento delle caldaie degli apparati distillatori fino a quello della completa distillazione delle materie, nei casi dell'articolo 34.

 

          Art. 36.

     La distillazione della flemma per regola deve aver luogo in apparati di distillazione diversi da quelli destinati alla distillazione delle materie, e durante il periodo della lavorazione dichiarata.

     Tuttavia se nella fabbrica non esista che un solo apparato distillatorio, la flemma raccolta in più giorni, potrà essere distillata nell'istesso apparato destinato alla distillazione delle materie in giorni non compresi nel periodo della lavorazione dichiarata, purchè ne sia fatta menzione nella dichiarazione di lavoro.

 

          Art. 37.

     La dichiarazione di lavoro deve essere presentata all'Ufficio finanziario nella cui circoscrizione di trova il Comune in cui è attivata la fabbrica; ed essere scritta in doppio originale, senza correzioni, cancellature od alterazioni.

     Presentata la dichiarazione, ed ove non emergano rilievi in ordine al procedimento dichiarato, in base alle disposizioni del presente Regolamento, l'Ufficio finanziario liquida e riscuote la tassa e rilascia al fabbricante la bolletta comprovante l'eseguito pagamento. Restituisce inoltre al fabbricante uno degli originali della dichiarazione munito del bollo di Ufficio e con la indicazione della detta bolletta di pagamento. Il fabbricante è tenuto a custodire nella fabbrica tanto la dichiarazione che la bolletta di pagamento, per esibire tali documenti ad ogni richiesta degli Agenti finanziari.

 

          Art. 38.

     Nessuna operazione di produzione può essere intrapresa, senza che sia in fabbrica la dichiarazione e la bolletta della tassa pagata, e rilasciata secondo l'articolo precedente.

     Tale bolletta è il solo titolo valevole a comprovare il pagamento della tassa.

 

          Art. 39.

     Dove la tassa sia da commisurare sulla quantità e grado di forza del prodotto la sua liquidazione si effettua moltiplicando la quantità del prodotto da ottenere per i gradi di forza dell'alcool, e quindi moltiplicando la risultante cifra per la tassa unitaria fissata in L. 0. 30. Si trascurano le frazioni di grado.

     La tassa deve essere riscossa nel modo indicato, qualunque sia il grado di forza ed il prodotto di prima distillazione dichiarato; salvo a procedere alla riscossione dell'importo suppletivo che risultasse dovuto dopo le verificazioni da farsi dagli Agenti della Amministrazione finanziaria a termini dell'articolo 17 del presente Regolamento.

 

          Art. 40.

     Nel caso dell'articolo 32 quando fra' gradi accertati e quelli dichiarati corra una differenza, la liquidazione finale dell'imposta si fa:

     1. In base ai gradi dichiarati, se quelli accertati sono inferiori ai primi;

     2. In base ai gradi accertati, se questi sono superiori a quelli dichiarati.

     Tuttavia non si fa luogo alla contestazione della contravvenzione, se non quando i gradi accertati superino del 10 per cento quelli dichiarati.

 

          Art. 41.

     Nei casi in cui la tassa venga commisurata alla produttività giornaliera della fabbrica, la liquidazione si effettua deducendo la tassa giornaliera dalle formule stabilite agli articoli 19 e 28, e moltiplicandola per il numero dei giorni compresi entro il periodo continuativo della lavorazione dichiarata; e cioè per il numero dei giorni del mese in cui viene esercitata la fabbrica e che trovansi compresi nella dichiarazione di lavoro (articoli 33, 34 e 35).

 

          Art. 42.

     In qualunque modo si riscuota la tassa, trascorso il periodo indicato nella dichiarazione di lavoro e nella bolletta di pagamento devesi sospendere il lavoro della fabbrica, e fino a nuova dichiarazione gli apparati, i vasi ed i recipienti, devono esser posti fuori d'uso dagli Agenti della Amministrazione finanziaria.

 

          Art. 43.

     La tassa pagata vale per il tempo compreso nella dichiarazione di lavoro.

     Nei casi però in cui la tassa è commisurata alla quantità e grado di forza del prodotto, devesi, fino a nuova dichiarazione, sospendere la lavorazione appena ottenuta la quantità di prodotto dichiarato, anche se non sia trascorso il termine indicato nella prima dichiarazione di lavoro.

 

          Art. 44.

     Nelle fabbriche in cui si produce alcool con materie soggette a diversa tassazione, non è permesso di conglobare le diverse lavorazioni nella medesima dichiarazione di lavoro. Ciascuna specie di lavorazione deve essere dichiarata separatamente ed esercitata in giorni diversi.

     Quando però si tratti di distillazione di materie diverse bensì, ma congiunte insieme, in questo caso si ammette la dichiarazione per la preparazione mista, riscuotendo la tassa nella misura maggiore.

 

          Art. 45.

     Qualsiasi diminuzione di materia impiegata o di prodotto ottenuto al di sotto di quanto fu stabilito per base della tassazione non dà diritto a revisione o a diminuzione d'imposta.

     Tuttavia rimanendo per caso di forza maggiore sospesa la fabbricazione, o quando il contenuto di un tino tassato sia divenuto assolutamente inservibile per la distillazione, si potrà ripetere il corrispondente disgravio di tassa, purchè il fatto sia stato immediatamente denunciato all'Ufficio finanziario.

     La denuncia deve esser fatta in iscritto ed in doppio originale, uno dei quali dovrà essere restituito al fabbricante con certificato di presentazione.

     Nel processo verbale, da redigersi dagli Agenti dell'Amministrazione finanziaria subito dopo la denuncia, deve farsi constare della interruzione di lavoro e dell'uso fatto della materia deperita, non che dell'apposizione dei suggelli ai vasi ed agli apparati di fabbrica.

 

          Art. 46.

     I fabbricanti di alcool devono tenere speciali registri vidimati e segnati dall'Amministrazione finanziaria, per annotarvi giornalmente l'acquisto e l'impiego delle materia per la fabbricazione, i prodotti che fabbricano e quelli che spacciano.

     La qualità e quantità, sì della materie che dei prodotti esistenti in fabbrica, devono trovarsi sempre in corrispondenza con le annotazioni dei registri.

 

Capo III

PAGAMENTO MENSILE DELLA TASSA

     Art. 5, secondo alinea, Legge 3 giugno 1874, n. 1952

 

          Art. 47.

     Nei casi in cui la tassa venga commisurata alla produttività giornaliera della fabbrica, il fabbricante, che presenti la dichiarazione di lavoro per il periodo continuativo di un mese solare, è dispensato dal comprendere nella medesima le indicazioni prescritte nei numeri, 4, 5, 6 e 9 dell'articolo 33 e nei numeri 5 e 6 dell'articolo 34, alle seguenti condizioni:

     1. Che la dichiarazione di lavoro sia presentata all'Ufficio finanziario almeno tre giorni prima del principio del mese;

     2. Che nel periodo mensile si ritenga compreso anche il tempo della distillazione; per cui alla fine del mese tutti i vasi ed apparati vengano posti sotto suggello dagli Agenti dell'Amministrazione finanziaria;

     3. Che l'orario lavorativo per la distillazione delle vinaccie resti calcolato a non meno di quattordici ore del giorno; donde nella liquidazione della tassa entrino non meno di tre riempimenti al giorno delle caldaie degli apparati di distillazione, e non meno di un quantitativo di vinaccie per ogni riempimento nella misura di tre quinti della intera capacità delle caldaie degli apparati di distillazione, quando si voglia ricavare unicamente alcool; e della metà di detta capacità se congiuntamente all'alcool vuolsi ricavare il cremor di tartaro.

     Verificandosi che nelle fabbriche a pagamento mensile non siano mantenuti i termini obbligatori per la fermentazione, non si rinnova più la concessione nei mesi avvenire, salvo sempre l'applicazione delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 100 del presente Regolamento. A tale effetto nelle fabbriche a pagamento mensile sarà mantenuta la medesima sorveglianza come nelle fabbriche sottoposte al regime ordinario.

 

          Art. 48.

     Il fabbricante che abbia presentata una dichiarazione di lavoro a' termini dell'articolo precedente, può essere ammesso alla rinnovazione della medesima per la continuazione del lavoro durante l'intero mese successivo, senza attendere che sia spirato il termine della precedente dichiarazione, purchè:

     1. La nuova dichiarazione sia sempre prodotta tre giorni prima dell'incominciamento del nuovo mese solare cui si riferisce;

     2. E le materie da impiegarsi appartengano alla medesima categoria di quelle contemplate nella dichiarazione pel mese precedente.

 

          Art. 49.

     La tassa mensile in base ai due articoli precedenti è liquidata, deducendo la tassa giornaliera dalle formule stabilite agli articoli 19 e 28 e moltiplicandola invariabilmente per il numero di trenta giorni; escluso qualsiasi abbuono per sospensione di lavoro anche se derivante da mancanza di materia da distillare, o per eventuale deperimento della miscela durante la fermentazione.

 

Capo IV

CONVENZIONI PER LE PICCOLE FABBRICHE

DISTILLANTI FRUTTI E VINACCIE - Art. 5, terzo alinea, Legge 3 giugno 1874, n. 1952

 

          Art. 50.

     Per le piccole fabbriche distillanti frutti e vinaccie, la tassa da corrispondere nel caso di convenzione è calcolata ai termini degli articoli 19 e 28 del presente Regolamento, in base alla produttività giornaliera delle singole fabbriche.

     Il mese viene considerato di 25 giorni, onde tener conto delle eventuali interruzioni di lavoro.

     Ogni convenzione deve essere stipulata per mesi intieri solari e consecutivi.

 

          Art. 51.

     Per piccole fabbriche distillanti frutti e vinaccie s'intendono quelle nelle quali si effettua la distillazione con apparati a fuoco diretto, e non si tengono vasi di fermentazione la cui capacità complessiva sia superiore a venticinque ettolitri.

 

          Art. 52.

     Pel tempo della convenzione i fabbricanti sono dispensati dal presentare le dichiarazioni di lavoro e dal tenere i registri di fabbrica.

     Durante il periodo compreso nella convenzione non possono però portare alcuna variazione negli apparati, nei vasi, nei recipienti e simili, per aumentare e dare maggiore sviluppo alla produttività giornaliera della fabbrica.

 

          Art. 53.

     Nessun disgravio sul canone fissato per la durata della convenzione è dovuto al fabbricante per sospensione o cessazione di lavoro anche per mancanza di materia da distillare o per eventuale deperimento della medesima.

 

          Art. 54.

     Il canone, prima ancora che incominci il periodo della convenzione, deve essere soddisfatto all'Ufficio incaricato di riceverlo, mese per mese anticipato e purchè sia prestata cauzione per un sesto del canone complessivo.

     La cauzione si presta o con deposito in contanti, o con titoli di rendita al 5 per cento del Debito Pubblico del Regno d'Italia valutati al prezzo corrente di Borsa, diminuito del 10 per cento, ovvero anche con la mallevadoria di persone solventi accette all'Intendente di finanza della Provincia.

 

          Art. 55.

     Fino al giorno in cui la convenzione entra in vigore, il fabbricante non può dispensarsi dalla osservanza delle disposizioni dei capi II e III del presente titolo.

     Ritardando il fabbricante il pagamento del canone fissato, o alterando alcuna delle condizioni che servirono di base alla convenzione, si ha come risoluta la convenzione medesima e la tassa si riscuote con le norme dei detti capi II e III.

 

Capo V

ESTRAZIONE DELL'ACQUAVITE CON RIDUZIONE DI TASSA

- Art. 3, Legge 3 giugno 1874, n. 1952

 

          Art. 56.

     La riduzione della tassa è consentita per le sole distillazioni di acquavite, di liquido cioè alcoolico fino a 70 gradi, effettuate per conto proprio e non d'altrui e da materie farinacee, frutta, radici, vinaccie e resti di frutta prodotti dal suolo dove segue la lavorazione, in locali ivi esistenti e previamente denunciati.

 

          Art. 57.

     La dichiarazione all'Ufficio finanziario competente deve essere presentata in doppio originale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'incominciamento della lavorazione.

     La dichiarazione deve indicare dopo il casato e il nome del proprietario ed il luogo in cui si effettuerà la lavorazione:

     1. Il tempo continuativo e l'orario giornaliero della lavorazione;

     2. La indicazione del fondo in cui furono raccolte o devono raccogliersi le materie da distillare;

     3. La qualità e quantità di tali materie;

     4. Il numero e l'intiera capacità dei vasi di fermentazione da adoperare;

     5. Il numero e la capacità dell'apparato di distillazione;

     6. L'indicazione del processo da seguire cioè:

     a) Per le materie farinacee, per la frutta e per le radici, il numero delle preparazioni ed il giorno in cui seguiranno; il giorno e l'ora in cui le materie fermentate verranno passate nell'apparato di distillazione; la quantità complessiva di miscela da smaltire, in relazione al numero e capacità dei vasi di fermentazione ed al numero delle preparazioni;

     b) Per le vinaccie ed i resti di frutta, il numero giornaliero dei riempimenti dell'apparato di distillazione; la quantità di materia da impiegare per ogni riempimento, e la quantità di materia da smaltire nello intero periodo della lavorazione;

     7. Il momento in cui sarà estratta la flemma e quello in cui sarà fabbricata l'acquavite;

     8. La quantità ed il grado di forza del prodotto da ottenere entro i 50 litri consentiti.

 

          Art. 58.

     La dichiarazione deve essere corredata di un'attestazione del Sindaco comprovante che la materia da distillare proviene dai fondi del dichiarante, e che la quantità di acquavite da estrarre debba servire ad esclusivo uso del medesimo.

 

          Art. 59.

     Non è lecito di eseguire a riprese la distillazione a tassa ridotta; come pure la riduzione della tassa non viene concessa a coloro che volessero addivenire ad una nuova distillazione oltre i primi cinquanta litri.

 

          Art. 60.

     Presentata la dichiarazione, l'Ufficio finanziario liquida e riscuote la tassa moltiplicando i gradi di forza denunciati dell'acquavite per la quantità del prodotto da ottenere (cioè la frazione di ettolitro non superiore a 50 litri) e quindi moltiplicando la risultante cifra per lire 0. 15 che è la metà della tassa unitaria.

     Prima però di accettare la dichiarazione, l'Ufficio finanziario ha l'obbligo di accertarsi della corrispondenza tra la quantità totale di materia da distillare con la quantità del prodotto da ottenere nei limiti di 50 litri di acquavite in relazione alla produzione unitaria di alcool: di gradi 3.90 per ogni ettolitro di miscela preparata dalle materie farinacee, frutta a nocciolo e radici; di gradi 3 per ogni ettolitro di miscela preparata dalle frutte a granelli; e di gradi 1.70 per ogni ettolitro di vinaccie.

 

          Art. 61.

     L'accertamento di cui nel precedente articolo deve esser fatto mediante la formula: X= L g/p

     cioè: la quantità di materia o di miscela (X), che potrà impiegarsi, non dovrà superare il prodotto che si deduce moltiplicando il numero dei litri di acquavite da ottenere (L) (fino al limite di 50) per il grado di forza (g) pur dichiarato dell'acquavite; e dividendo tale prodotto per la produzione unitaria in alcool (p), variabile a seconda delle diverse materie.

     Quante volte la quantità di materia o di miscela dichiarata da smaltire in base al n. 6 dell'articolo 57 sia superiore al risultato (X) della formula sovra indicata, l'Ufficio finanziario deve respingere la dichiarazione.

 

          Art. 62.

     Appena ottenuta la quantità di acquavite per la quale fu accordata la riduzione della tassa, ovvero appena scaduto il termine a tal uopo concesso, si deve desistere dalla distillazione, e l'apparato distillatorio deve esser posto fuori d'uso mediante suggellazione.

 

Capo VI

RETTIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DI

ALCOOL CON ESENZIONE DI TASSA - Articolo 7 secondo alinea,

Legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato L e art. 40 Legge 3 giugno 1874, n. 1952

 

          Art. 63.

     Chiunque voglia rettificare o trasformare l'alcool pel quale sia stata pagata la tassa, deve farne dichiarazione all'Ufficio finanziario indicando oltre il suo nome e casato e l'ubicazione della fabbrica.

     1. La quantità e il grado di forza dell'alcool che adopera come materia prima;

     2. La provenienza dell'alcool da rettificare o trasformare, cioè se prodotto dallo stesso dichiarante od acquistato da altri;

     3. L'apparato che sarà adoperato per la rettificazione o per la trasformazione;

     4. Il tempo continuativo della lavorazione;

     5. La qualità ed il grado di forza del nuovo prodotto da ottenere.

 

          Art. 64.

     L'Amministrazione finanziaria ha il diritto di esigere dal fabbricante la prova del pagamento della tassa di fabbricazione se trattisi di alcool indigeno, e dei diritti di importazione se provenga dall'estero.

     Quando si tratti di alcool acquistato sul mercato, basta che il fabbricante ne giustifichi la provenienza offrendo le prove dell'acquisto.

 

          Art. 65.

     Durante l'inattività della fabbrica, gli apparati di rettificazione o di trasformazione devono esser posti fuori d'uso mediante suggellazione.

 

Capo VII

IMPORTAZIONE DALL'ESTERO - Articolo 8 della Legge 11 agosto 1870, n. 5784,

allegato L e art. 2 della Legge 3 giugno 1874, n. 1952

 

          Art. 66.

     Agli effetti della riscossione della soprattassa, si hanno per bevande distillate quelle indicate nella Tariffa doganale con la denominazione di acquavite semplice, vale a dire che non ha subìto alcuna preparazione.

 

          Art. 67.

     Per miscele s'intendono le bevande distillate che figurano nella Tariffa doganale sotto la denominazione di acquavite composta, e tutti quei liquidi assimilati all'acquavite semplice o composta, come per esempio le essenze vinose per conservare e migliorare i vini.

     Vi si comprendono eziandio il rhum, il kirschwasser, il tafià, il cognac, lo sliwowitz, tutti i preparati alcoolici farmaceutici, come gli elisir spiritosi compreso quello della Gran Certosa e quelli per uso delle profumerie, come acqua di colonia, di felsina e tutti gli estratti di odore a base si spirito e le vernici allo spirito.

 

Capo VIII

RESTITUZIONE DI TASSA PER L'ALCOOL ESPORTATO ALL'ESTERO

- Art. 10, secondo alinea, Legge 11 agosto 1870, n. 5784,

allegato L e art. 4 Legge 3 giugno 1874, n. 1952

 

          Art. 68.

     Per la restituzione della tassa per l'alcool esportato all'estero in natura, occorre che sia provato mediante le bollette che per l'alcool stesso sia stata pagata la tassa di fabbricazione.

     Occorre inoltre la presentazione della bolletta intestata al nome del fabbricante esportatore munita dell'attestazione di uscita per parte della Dogana.

     Per fare l'esportazione deve esser presentata dichiarazione all'Ufficio finanziario, presso il quale si paga la tassa di fabbricazione, indicante la quantità e qualità dell'alcool da esportarsi, la Dogana per la quale deve seguire l'uscita e il termine in cui ne sarà fatta l'esportazione.

     L'Ufficio finanziario rilascia una bolletta per la spedizione e fa apporre i suggelli ai recipienti, i quali, se sono bottiglie, devono essere raccolti in ceste alle quali sono da applicarsi i suggelli.

     La Dogana d'uscita verificata l'incolumità dei suggelli e dietro verificazione della quantità e qualità dell'alcool da esportarsi, rilascia l'attestazione di uscita, all'appoggio della quale il fabbricante può ottenere dall'Intendenza di finanza della Provincia la restituzione della tassa.

 

          Art. 69.

     Nell'attestazione di uscita di cui all'articolo precedente deve essere indicato non solo la quantità, ma anche il grado di forza dell'alcool esportato.

 

          Art. 70.

     Il Ministero delle Finanze, sentito il Consiglio superiore di industria e commercio, stabilisce per ogni regione vinicola, da cui si esporti vino all'estero in botti con aggiunta di alcool, la massima ricchezza alcoolica abituale del vino naturale ivi prodotto.

 

          Art. 71.

     Coloro che preparano tale vino ed intendano ottenere la restituzione della tassa per l'alcool aggiunto, devono farne denuncia all'Intendenza di finanza della Provincia indicando dove tengono la fabbrica od il deposito.

     Per ogni spedizione all'estero deve presentarsi all'Ufficio finanziario additato dall'Intendenza una dichiarazione scritta in doppio originale, indicante:

     1. La quantità e la provenienza del vino da esportarsi, che non può essere inferiore a 30 ettolitri;

     2. La forza alcoolica del vino stesso;

     3. La Dogana dalla quale seguirà l'uscita.

     Uno degli originali della dichiarazione vidimato dall'Ufficio sarà restituito.

 

          Art. 72.

     Gli Agenti finanziari incaricati della verificazione devono constatare non solo la quantità del vino conciato da esportarsi, ma anche la sua reale ricchezza alcoolica, facendone attestazione sulla dichiarazione e suggellando le botti.

     Queste, accompagnate da tale dichiarazione, si presentano alla Dogana d'uscita, la quale constatatane la identità rilascia corrispondente bolletta.

 

          Art. 73.

     La verificazione della reale ricchezza alcoolica del vino conciato da esportarsi vien fatta col mezzo della distillazione e mediante speciali apparati somministrati dall'Amministrazione.

 

          Art. 74.

     Per ottenere la restituzione della tassa per l'alcool aggiunto al vino esportato, il fabbricante presenta all'Intendenza di finanza la dichiarazione e bolletta di cui all'art. 72, e la restituzione gli viene conteggiata colla formula

     G = 100/ (100 — α) · (a — α)

     nella quale a rappresenta il grado alcoolico del vino conciato, ed a (alfa) il grado alcoolico del vino naturale stabilito secondo l'art. 70.

     Sostituendo alla formula i valori di a e di a il risultato G rappresenterà la quantità, in gradi di alcool assoluto, aggiunta in un ettolitro.

     Cosicchè la quantità complessiva in gradi di alcool sulla quale deve essere restituita la tassa, si avrà moltiplicando i gradi dell'alcool aggiunto in ogni ettolitro di vino conciato per la quantità degli ettolitri dell'istesso vino conciato; e la tassa da restituirsi si avrà moltiplicando la risultante cifra dedotta come sopra, per il coefficiente unitario di lire 0.27.

 

Titolo III

TASSA SULLA BIRRA

 

Capo I

COMMISURAZIONE ED ACCERTAMENTO DELLA TASSA

     Art. 6 Legge 3 giugno 1874, n. 1952

 

          Art. 75.

     Agli effetti dell'accertamento della tassa la misurazione della quantità della birra nel rinfrescatoio si ottiene osservando in primo luogo sulle spranghette graduate di cui all'art. 6 del presente Regolamento il punto di livello a cui giunge il liquido in riposo nel rinfrescatoio o nei suoi compartimenti stabili; e quindi rilevando almeno in due opposte spranghette il numero indicato al detto punto di livello. Cotal numero offre direttamente la quantità del liquido in ettolitri e suoi multipli e summultipli.

 

          Art. 76.

     Per la misurazione del grado di forza della birra il saccarometro da adoperarsi è quello ufficiale adottato dall'Amministrazione nel quale, oltre all'andar congiunto il termometro, sono indicate graficamente le correzioni da apportarsi ai gradi apparenti del saccarometro quando la temperatura del liquido sia diversa da quella normale di + 17.5 centesimi.

 

          Art. 77.

     L'Amministrazione finanziaria provvede a sue spese i fabbricanti di birra del saccarometro ufficiale.

     Essi devono custodirlo insieme ad un attestato di essa Amministrazione che ne indica i contrassegni perchè possa sempre essere constatata la identità.

     Guastandosi il saccarometro, il fabbricante è in obbligo di richiederne subito il cambio a sue spese, restituendo quello guasto in uno al corrispondente attestato.

 

          Art. 78.

     Il saccarometro ufficiale di cui gli articoli precedenti deve dal fabbricante essere esibito ad ogni richiesta degli Agenti della Amministrazione finanziaria incaricati della verificazione.

 

          Art. 79.

     La verificazione dei gradi del liquido mediante il saccarometro ufficiale deve essere fatta contemporaneamente a quella della quantità, quando il liquido è nel rinfrescatoio ridotto pressochè alla temperatura normale e sempre prima che vi sia aggiunto il lievito.

 

Capo II

PAGAMENTO DELLA TASSA

 

          Art. 80.

     Il pagamento della tassa deve esser fatto subito dopo la dichiarazione di lavoro da presentarsi dal fabbricante almeno 24 ore prima di dare incominciamento alla fabbricazione.

 

          Art. 81.

     La dichiarazione di lavoro deve indicare dopo il casato ed il nome del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica:

     a) Per gli effetti del pagamento della tassa:

     1. Il tempo continuativo della lavorazione;

     2. La qualità e quantità delle materie da impiegare;

     3. Il numero e la capacità delle caldaie da adoperare;

     4. Il numero delle preparazioni che si faranno, e se preparasi anche birra di seconda produzione od altra bevanda di qualità inferiore;

     5. I giorni e le ore in cui si accenderà il fuoco sotto la caldaia;

     6. I giorni e le ore in cui ogni preparazione sarà terminata ed il liquido sarà trasportato nel rinfrescatoio o nei suoi compartimenti, distintamente per le diverse qualità di birra da produrre;

     7. Il numero dei rinfrescatoi o dei loro compartimenti che saranno adoperati per ogni operazione;

     8. La quantità effettiva ed il grado zuccherino del liquido nel rinfrescatoio per ogni qualità di birra e per ciascuna operazione;

     9. L'importo della tassa applicabile alla quantità di liquido recata nel rinfrescatoio per ogni operazione, e l'importo complessivo per la somma delle operazioni comprese nella dichiarazione di lavoro;

     b) Per gli effetti della vigilanza:

     10. Il numero e le capacità dei recipienti in cui si compirà la fermentazione;

     11. Il giorno in cui la fermentazione sarà compiuta;

     12. La quantità del prodotto finale (birra) che non potrà mai essere superiore alla quantità del liquido misurata nel rinfrescatoio.

     13. Il numero e le capacità dei recipienti in cui si riporterà la birra dopo la fermentazione, ed i locali in cui tali recipienti si trovano.

 

          Art. 82. [1]

 

          Art. 83.

     Nella dichiarazione dei gradi saccarometrici del liquido da produrre, si concede al fabbricante un grado di tolleranza; in guisa che egli vien considerato in contravvenzione solo nel caso in cui il liquido nel rinfrescatoio segni oltre un grado di più in confronto della dichiarazione.

     E' tuttavia sempre dovuto il supplemento di tassa fra il grado dichiarato e quello riscontrato, anche quando i gradi accertati superino i 6/10 di grado in confronto della dichiarazione.

     In ogni caso le frazioni di grado superiori ai 6/10 sono considerate per un grado intiero.

 

          Art. 84.

     La dichiarazione di lavoro può essere presentata tanto per ogni singola operazione, quanto per più operazioni consecutive, da compiersi entro il periodo del mese solare.

 

          Art. 85.

     Il periodo della lavorazione dichiarata agli effetti del pagamento della tassa si calcola, per ogni operazione, dal momento in cui si accende il fuoco sotto la caldaia fino a quello in cui il liquido passato nel rinfrescatoio incomincia a raffreddarsi.

 

          Art. 86.

     Gli articoli 37 e 38 del presente Regolamento, circa la presentazione delle dichiarazioni di lavoro per la fabbricazione dell'alcool e il rilascio delle bollette comprovanti il pagamento della tassa, sono applicabili anche per la birra.

 

          Art. 87.

     La liquidazione della tassa si effettua:

     1. Moltiplicando la quantità di liquido da ottenere, dedotto il 5 per cento, per l'imposta corrispondente al limite minimo di 10 gradi, cioè per L. 6 l'ettolitro, quando il grado dichiarato corrisponda o sia disotto del detto limite;

     2. Moltiplicando la quantità del liquido da ottenere, dedotto il 5 per cento, per i gradi dichiarati, quando siano superiori al limite minimo di 10; e quindi moltiplicando la risultante cifra per la tassa unitaria fissata in L. 0.60 per grado e per ettolitro.

     3. Moltiplicando la quantità del liquido da ottenere, dedottoil 5 per cento, per l'imposta corrispondente al limite massimo di 16 gradi, cioè per L. 9.60 l'ettolitro, quando il grado dichiarato corrisponda o sia superiore al detto limite.

 

          Art. 88.

     La tassa deve essere riscossa in base all'articolo precedente, qualunque sia il quantitativo e il grado del liquido dichiarato; salvo la riscossione dell'importo suppletivo che risultasse dovuto a seguito delle verificazioni da farsi dagli Agenti dell'Amministrazione finanziaria al termine di ogni operazione, tenuto conto del processo della lavorazione dichiarata e dal disposto dall'articolo 83 del presente Regolamento.

 

          Art. 89.

     Appena esaurita la dichiarazione di lavoro, come appena ottenuta la quantità di prodotto dichiarato anche prima della scadenza del termine, il fabbricante non può passare a nuova produzione, se non previa nuova dichiarazione di lavoro, in difetto della quale gli Agenti dell'Amministrazione finanziaria, devono porre fuori d'uso gli apparati produttori della fabbrica.

     Anche il processo per rinnovare birra vecchia, già fermentata e resa inservibile, è soggetto a nuova dichiarazione e nuova tassa.

 

          Art. 90.

     Qualsiasi diminuzione di materia impiegata, o di prodotto ottenuto al disotto di quanto fu stabilito per base della tassazione, non dà diritto a revisione, o a diminuzione di tassa.

     Rimanendo tuttavia per caso di forza maggiore sospesa la fabbricazione o quando una quantità di liquido divenisse assolutamente inservibile durante le operazioni di preparazione o di fermentazione, si può ripetere il corrispondente disgravio di tassa, osservate le norme dell'articolo 45.

 

          Art. 91.

     I fabbricanti di birra sono obbligati a tenere speciali registri di fabbrica nel modo stabilito dall'articolo 46 per i fabbricanti di alcool.

 

Capo III

CONVENZIONI PER LE PICCOLE FABBRICHE - Art. 8 Legge 3 giugno 1874, n. 1952

 

          Art. 92.

     Per le piccole fabbriche di birra la tassa da corrispondersi durante il periodo della convenzione deve essere fissata dall'Amministrazione finanziaria in base alla dichiarazione prodotta dal fabbricante ed ai criteri che l'Amministrazione medesima si sarà formati sulla importanza della produzione della fabbrica ai riguardi del consumo.

 

          Art. 93.

     Per piccole fabbriche di birra s'intendono quelle nelle quali i mezzi di produzione sono limitati ad uno spaccio locale e ristretto.

 

          Art. 94.

     Per tutte le altre convenzioni e discipline a cui sono subordinate le convenzioni, si devono osservare le norme stabilite per le piccole fabbriche di alcool agli articoli 50, 52 al 55 inclusivi del presente Regolamento.

 

Capo IV

IMPORTAZIONE DALL'ESTERO - Art. 6 Legge 3 giugno 1874, n. 1952

 

          Art. 95.

     Quando l'importatore in luogo della sovratassa fissa di lire 9.60 l'ettolitro preferisca di pagarla in ragione dei gradi saccarometrici e di quelli alcoolometrici effettivamente accertati, sarà rilasciata la merce previo deposito della integrità del diritto di lire 9.60 l'ettolitro, mediante prelevamento di campione con le stesse norme prescritte nei casi di divergenza sull'applicazione della Tariffa doganale.

     Il Ministro delle Finanze stabilisce la sovratassa da applicarsi a seguito di rapporto di periti, cui fa presentare il campione.

 

          Art. 96.

     La perizia deve fissare i gradi di estratto zuccherino e quelli di alcool contenuti nella birra sottoposta all'analisi.

     Per gli effetti dell'applicazione della sovratassa, ogni grado di alcool deve essere calcolato come corrispondente a due gradi saccarometrici.

 

Capo V

RESTITUZIONE DELLA TASSA PER LA BIRRA ESPORTATA

- Art. 7 Legge 3 giugno 1874, n. 1952

 

          Art. 97.

     Per la restituzione della tassa per la birra esportata all'estero devono osservarsi le stesse discipline stabilite per l'alcool all'articolo 68 del presente Regolamento.

     Le attestazioni sulla bolletta d'uscita saranno però limitate all'accertamento della quantità della birra esportata.

 

Titolo IV

CONTRAVVENZIONI E PENE E FACOLTÀ DEGLI AGENTI

DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA. –

     Art. 11 Decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018, art. 16

Legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato L e art. 10 legge 3 giugno 1874, n. 1952

 

Capo I

CONTRAVVENZIONI E PENE

 

          Art. 98.

     E' punito con multa non minore del doppio della tassa dovuta nè maggiore del decuplo e senza pregiudizio delle maggiori pene inflitte dalle altre leggi penali, chiunque:

     1. Metta mano alla fabbricazione dell'alcool o della birra prima che sia in fabbrica la bolletta della tassa pagata;

     2. Fabbrichi o incominci a fabbricare in qualsiasi modo alcool o birra, ovvero a produrre una quantità maggiore della dichiarata;

     3. Rettifichi o trasformi in liquori od altre bevande spiritose, alcool pel quale non fu pagata la tassa di fabbricazione, o la sovratassa con gli altri diritti di entrata, se proviene dall'estero;

     4. Abusi della concessione di produrre acquavite con riduzione di tassa, fabbricandone una quantità maggiore di quella accordata o prolungando la distillazione oltre il limite a tal uopo concesso.

 

          Art. 99.

     Si commette la contravvenzione prevista dal n. 1 dell'articolo precedente, quando, senza che sia presentata la dichiarazione di lavoro e senza che sia in fabbrica la bolletta della tassa pagata:

     1. Si accenda il fuoco o si immetta il vapore negli apparati distillatori per la fabbricazione dell'alcool, nei casi in cui la tassa viene commisurata alla quantità e grado di forza del prodotto;

     2. Si dia principio alla preparazione delle miscele per la fabbricazione dell'alcool, nei casi in cui la tassa viene commisurata alla produttività giornaliera della fabbrica in ragione della intera capacità dei vasi di fermentazione;

     3. Si riempiano di materia (vinaccie) le caldaie degli apparati distillatori, nei casi in cui la tassa sulla fabbricazione dell'alcool viene commisurata alla quantità delle vinaccie impiegate;

     4. Si accenda il fuoco sotto la caldaia di cottura, nei casi in cui si procede alla fabbricazione della birra.

     In questi casi la multa verrà stabilita in base alla tassa corrispondente:

     a) Alla quantità e grado di forza del prodotto riscontrato nel recipiente graduato di raccolta (art. 17) o in altri recipienti dove fosse stato deviato il liquido dal recipiente graduato di raccolta o dell'apparato distillatorio, se trattisi di commisurazione della tassa alla quantità e grado di forza del prodotto;

     b) Alla quantità di miscela che fosse riscontrata nei vasi di fermentazione, se trattisi di commisurazione della tassa alla produttività giornaliera della fabbrica in ragione della intera capacità dei vasi di fermentazione; a seconda della qualità della materia impiegata (art. 18);

     c) Alla quantità di materia (vinaccie) riscontrata nelle caldaie degli apparati distillatori (articolo 28), se trattisi di commisurazione della tassa alla produttività giornaliera della fabbrica in ragione della materia impiegata;

     d) Alla quantità e grado di forza del liquido riscontrato nella caldaia, nel rinfrescatoio o nei suoi compartimenti, se trattisi della fabbricazione della birra (articoli 75 e 76).

 

          Art. 100.

     Si commette la contravvenzione prevista dal n. 2 dell'articolo 98, nei casi in cui la tassa sulla fabbricazione dell'alcool viene commisurata alla quantità e grado di forza del prodotto, quando:

     a) I gradi accertati dell'alcool superino del 10 per cento quelli dichiarati (articolo 40);

     b) Il prodotto accertato sia maggiore di quello dichiarato (articolo 43);

     c) Venga accertato un prodotto in alcool non giustificato da alcuna bolletta di pagamento.

     In questi casi la multa verrà stabilita in base alla tassa corrispondente alla differenza fra' gradi accertati e quelli dichiarati; al maggior prodotto riscontrato, o all'intiero prodotto riscontrato in contravvenzione, sia nel recipiente graduato di raccolta (articolo 17), sia in altri recipienti, nei quali fosse stato accolto o si trovasse depositato il liquido.

     Si commette pure la contravvenzione prevista dal citato n.2 dell'articolo 98, nei casi in cui la tassa sulla fabbricazione dell'alcool viene commisurata alla produttività giornaliera della fabbrica in ragione dell'intiera capacità dei vasi di fermentazione, quando:

     a) Si aumenti la produttività giornaliera della fabbrica con l'aumento del numero e delle capacità dei vasi di fermentazione compresi nella denuncia di fabbrica e nella dichiarazione di lavoro (articoli 20 e 22); il che avviene anche quando si adoperino vasi di preparazione, di raccolta, da lievito e da madre feccia, non compresi nella detta denuncia di fabbrica o senza il permesso della Amministrazione finanziaria (articoli 25, 26 e 27), o quando si adoperino materie soggette a tassa maggiore;

     b) Si aumenti la detta produttività giornaliera con il prolungamento o con l'abbreviazione del termine per la fermentazione (articoli 23 e 24); col tenere delle miscele in fermentazione o mature nei vasi di preparazione (articolo 25), o delle miscele in fermentazione nei vasi di raccolta (articolo 26), laddove il loro uso sia stato concesso dall'Amministrazione finanziaria; col far uso di vasi di raccolta, da lievito e da madre feccia in proporzioni maggiori dei limiti consentiti (articoli 26 e 27);

     c) Si fabbrichi illegalmente in qualsiasi modo alcool, sia che si trovi in corso il processo soggetto a tassa, sia che l'alcool sia stato ricavato.

     La multa verrà stabilita in base alla tassa corrispondente;

     Nel primo caso (a), alla differenza in più tra la produttività giornaliera dichiarata e quella accertata, per il periodo di tempo compreso nella dichiarazione di lavoro (articolo 41);

     Nel secondo caso (b), alla quantità di miscela riscontrata nei vasi di fermentazione nei giorni in cui devono trovarsi vuoti (articolo 33, n. 6), o negli stessi vasi quando vi sia della miscela in quelli corrispondenti di preparazione (articolo 25, n. 3); alla quantità di miscela riscontrata nei vasi di raccolta prima del termine stabilito per la distillazione, e nel caso che trovinsi ancora pieni i corrispondenti vasi di fermentazione (articolo 23); alla quantità di miscela in fermentazione o matura riscontrata nei vasi di preparazione, o di miscela in fermentazione nei vasi di raccolta; alla differenza in più tra la quantità di miscela consentita e quella riscontrata nei vasi di raccolta, da lievito e da madre feccia. La rendita di alcool in gradi, sarà calcolata per ogni ettolitro di miscela, a seconda della qualità della materia impiegata (articolo 18);

     Nel terzo caso (c), al numero e capacità dei vasi di fermentazione illegalmente adoperati, se trattisi di lavorazione in corso, o alla quantità e grado di forza del prodotto ricavato, se trattisi di lavorazione terminata.

     Si commette la stessa contravvenzione prevista dal n. 2 dell'articolo 98, nei casi in cui la tassa sulla fabbricazione dell'alcool viene commisurata alla produttività giornaliera della fabbrica in ragione della quantità delle vinaccie impiegate quando:

     a) S'impieghi una quantità maggiore di vinaccie di quella per la quale venne pagata la tassa (articolo 28);

     b) Si estragga o siasi incominciato ad estrarre in qualunque modo alcool dalle vinaccie.

     La multa verrà stabilita in base alla tassa corrispondente:

     Nel primo caso (a), alla maggior quantità delle vinaccie impiegate in ragione del maggior numero e maggior capacità degli apparati di distillazione adoperati, nonchè del maggiore riempimento o del maggior numero dei riempimenti degli apparati medesimi durante l'orario ed il periodo della lavorazione dichiarata;

     Nel secondo caso (b), alla quantità di materia impiegata se trattisi di lavorazione in corso, o alla quantità e grado di forza del prodotto ricavato, se trattisi di lavorazione condotta a compimento.

 

          Art. 101.

     Si commette del pari la contravvenzione prevista dall'istesso n. 2 dell'articolo 98 quando nella fabbricazione della birra:

     1. La quantità di liquido misurata nel rinfrescatoio risulti maggiore della dichiarata (articolo 81, n. 8);

     2. I gradi saccarometrici accertati, risultino superiori di un grado a quelli dichiarati (articolo 81, n. 8 e articolo 83);

     3. La quantità del prodotto finale (birra) risulti superiore al corrispondente liquido misurato nel rinfrescatoio (articolo 81, n. 12);

     4. Si allunghi in qualsiasi modo o si aggiungano altre sostanze zuccherine al liquido prodotto, dopo rilevatane la quantità e il grado di forza nel rinfrescatoio (articolo 82);

     5. Si fabbrichi in qualsiasi modo birra, sia che il processo soggetto a tassa si trovi in corso, sia che la fabbricazione sia stata condotta a compimento.

     La multa sarà stabilita in base alla tassa corrispondente:

     Nel primo e secondo caso, alla differenza in più rispettivamente tra la quantità ed i gradi accertati e la quantità e i gradi dichiarati;

     Nel terzo caso, alla eccedenza di quantità del prodotto finale (birra) in confronto della quantità del liquido misurata nel rinfrescatoio, calcolando la birra di un grado saccarometrico eguale al massimo accertato nelle lavorazioni dell'ultimo trimestre;

     Nel quarto caso, alla eccedenza della quantità del liquido risultante dall'allungamento, tenuto conto della differenza di gradi, o alla eccedenza di gradi, qualora non vi sia aumento di quantità;

     Nel quinto caso, alla quantità e grado saccarometrico del liquido riscontrato nella caldaie o nei rinfrescatoi durante il corso della fabbricazione illegale; o alla quantità della birra illegalmente prodotta, che cioè non possa venire giustificata da alcuna bolletta di pagamento.

     In tal caso si calcolerà la birra di un grado saccarometrico eguale al massimo accertato nelle lavorazioni dell'ultimo trimestre; e se trattisi di una fabbrica non denunciata, si calcolerà invece la birra di un grado saccarometrico eguale al limite massimo stabilito dalla Legge.

 

          Art. 102.

     Si commette la contravvenzione prevista dal n. 3 dell'articolo 98 quando non si possa giustificare il pagamento della tassa interna o dei diritti doganali e della sovrattassa, o quando non si possa giustificare la provenienza, per l'alcool che si adopera come materia prima per la rettificazione, o per la trasformazione in liquori (articolo 64). In questo caso la multa sarà stabilita in base alla tassa corrispondente alla quantità e grado di forza dell'alcool di cui non si possa legittimare l'origine.

 

          Art. 103.

     Si commette la contravvenzione prevista dal n. 4 dell'articolo 98 quando:

     a) Venga indicato falsamente il concorso delle condizioni per la riduzione della tassa (articoli 56, 57 e 58);

     b) Si prolunghi la distillazione oltre il termine concesso, o dopo ottenuta la quantità di prodotto dichiarata (articolo 62):

     Nel primo caso, cioè quando non s'impieghi per la distillazione materia prodotta dai propri fondi, o si effettui la distillazione per conto di terzi o per uso di commercio, o si produca alcool superiore ai 70 gradi, la multa sarà stabilita in base alla differenza fra la tassa liquidata con la Tariffa generale sulla reale quantità e grado di forza del prodotto accertato, e quella pagata secondo la dichiarazione;

     Nel secondo caso, se la quantità del reale prodotto accertato non superi i 50 litri a 70 gradi, la multa sarà stabilita sulla differenza tra l'importo corrispondente calcolato a tassa ridotta e quello pagato; se superi il detto limite, la multa sarà stabilita come nel primo caso.

 

          Art. 104.

     Ogni contravvenzione agli altri obblighi del presente Regolamento sarà punita in base all'art. 21 della Legge 3 luglio 1864 n. 1827, con una multa da lire 5 a lire 150.

 

          Art. 105.

     L'azione per le contravvenzioni si prescrive entri un anno dal giorno in cui furono commesse.

 

          Art. 106.

     Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore con dimanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dall'Amministrazione finanziaria.

     Se il massimo della multa non superi le lire 2,000, decide l'Intendente di finanza della Provincia.

     Se superi lire 2,000 e fino a lire 4,000, decide il Prefetto della Provincia.

     Se superi lire 4,000 è necessaria l'approvazione del Ministero delle Finanze.

 

          Art. 107.

     Il processo verbale per le contravvenzioni si stende presso l'Ufficio finanziario nella cui circoscrizione si trova la fabbrica, con le norme dell'art. 90 del Regolamento doganale II settembre 1862. – Vedi Celerif. 1862, pagina 2689.

     Esso fa fede in giudizio fino a prova contraria.

 

          Art. 108.

     Tutte le somme riscosse per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno ripartite a' termini dell'articolo 91 del preaccennato Regolamento doganale.

 

Capo II

FACOLTÀ DEGLI AGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

 

          Art. 109.

     In relazione all'articolo 23 della citata Legge del 3 luglio 1864, n. 1827, sono sottoposti a particolare sorveglianza i locali dove si fabbrica alcool o birra, ovvero si rettifica o trasforma alcool per farne liquori in qualsiasi modo, e così pure i locali nei quali si tengono apparati e si conservano prodotti e materie da fabbricare alcool o birra, e quelli in cui se ne fa la preparazione; non che l'abitazione del produttore, se trovasi in comunicazione con la fabbrica o serva ad alcuno degli accennati usi.

     Sono egualmente soggetti a sorveglianza i locali nei quali si compie la produzione di alcool a tassa ridotta, quelle annessivi e l'abitazione del produttore. Vedi Celerif. 1864, pagina 1537.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

 

          Art. 110.

     Le tasse sulla fabbricazione dell'alcool e della birra continueranno dovunque ad essere riscosse direttamente dal Governo.

     Mediante pubblico avviso saranno dalle Intendenze di finanza indicati gli Uffici incaricati della riscossione di dette imposte per ogni Provincia.

 

          Art. 111.

     I proprietari o conduttori di fabbriche di alcool, di acquavite o di birra; o di rettificazione di alcool, o di preparazione di bevande alcooliche e di liquori, dovranno presentare entro il mese di novembre 1874 la denuncia di fabbrica prescritta dagli articoli 1 e 2 del presente Regolamento.

 

          Art. 112.

     Dal 1° gennaio 1875 i fabbricanti di alcool o di birra non potranno continuare a fabbricare tali prodotti se non hanno pagato la relativa tassa ed adempito alle prescrizioni del capo I del titolo I, dei capi dal I al V del titolo II, e dei capi I, II e III del titolo III del presente Regolamento.

     Del pari, la rettificazione o trasformazione dei liquidi alcoolici non potrà essere continuata se non sotto l'osservanza del capo I, titolo I, e del capo VI, titolo II del presente Regolamento.

 

          Art. 113.

     Devono inoltre col 1° gennaio 1875 essere impiantati i nuovi registri di fabbrica prescritti dagli articoli 46 e 91 con le quantità residue di materie prima e di prodotti.

 

          Art. 114.

     Nessuna dichiarazione di fabbricazione potrà essere accettata nel mese di dicembre 1874 in base al Regolamento approvato col R. Decreto 25 settembre 1870, n. 5902, per un periodo di lavorazione il cui compimento ecceda il giorno 31 dello stesso mese. Cosicchè alla mezzanotte del 31 dicembre 1874 saran messi fuori d'uso dagli Agenti dell'Amministrazione finanziaria gli apparati delle fabbriche di alcool e di birra, quando dai rispettivi proprietari non siasi interamente adempiuto alle prescrizioni dell'articolo 112 per intraprendere le lavorazioni dal 1° gennaio 1875.

 

          Art. 115.

     Le disposizioni dei precedenti articoli 111, 112, 113 e 114 sono applicabili anche per quei fabbricanti che avessero stipulato delle convenzioni di abbuonamento con la finanza per un periodo che oltrepassasse il 31 dicembre 1874.

 

          Art. 116.

     La quantità di materia che alla mezzanotte del 31 dicembre 1874 si trovasse in corso di fermentazione o nei vasi di raccolta o negli apparati distillatori trattandosi di alcool, o nei rinfrescatoi trattandosi di birra, sarà tassata in ragione della totale quantità verificata con le norme del capo I del titolo II, e del capo I del titolo III del presente Regolamento.

     Di tale verificazione si farà constare mediante processo verbale da elevarsi in confronto del fabbricante, e che costituirà il titolo per la riscossione della tassa.

 

          Art. 117.

     La restituzione della tassa per l'alcool esportato all'estero in natura, avverrà nella misura di L. 0.21 per grado e per ettolitro, fintantochè la bolletta comprovante il pagamento della tassa interna di fabbricazione si riferisca a produzioni effettuate a tutto il 31 dicembre 1874.

     Nella stessa misura di L. 0.21 per grado e per ettolitro, durante tutto il 1875, sarà restituita la tassa per l'alcool aggiunto al vino che si esporta all'estero, ma applicando pur sempre la formula sancita dall'articolo 74 del presente Regolamento.

 

          Art. 118.

     Con Istruzioni ministeriali saranno dettate le norme per la pratica applicazione del presente Regolamento.


[1] Articolo abrogato dall'art. 10 ter del D.L. 15 settembre 1990, n. 261.