Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.5 entrate |
Data: | 15/09/1990 |
Numero: | 261 |
Sommario |
Art. 1. 1. I contribuenti i quali, con riferimento agli anni 1988 e 1989, presentano, entro il 20 ottobre 1990, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero [...] |
Art. 2. 1. Le controversie relative agli atti di accertamento notificati entro il 31 dicembre 1989, instaurate ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, e dell'art. 24 del D.P.R. 26 [...] |
Art. 3. 1. Nel comma 5 dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, modificato dall'art. 1, comma 1, lettera 1-bis), del D.L. 27 aprile [...] |
Art. 3. bis. |
Art. 4. 1. L'imposta annuale di concessione governativa per l'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312, limitatamente a quella dovuta per ammontari [...] |
Art. 4. bis. |
Art. 5. 1. |
Art. 6. 1. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è aumentata a lire 196 al metro cubo. Nei territori di cui [...] |
Art. 7. 1. Sono aumentate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi |
Art. 8. 1. Il quantitativo massimo dei prodotti petroliferi in esenzione di imposta ottenibili annualmente dalle aziende agricole sulla base dei criteri vigenti e di apposite direttive amministrative è [...] |
Art. 9. 1. In aggiunta al limite di spesa previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è prevista la spesa di [...] |
Art. 10. 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da L. 546.000 a L. 764.400 per ettanidro, alla temperatura di 20°C |
Art. 10. bis. |
Art. 10. ter. [26] |
Art. 11. |
Art. 12. 1. L'ammontare del fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, è ulteriormente integrato di L. 1.534 miliardi per l'anno 1990 e di L. 4.017 miliardi per l'anno [...] |
Art. 12. bis. |
Art. 12. ter. |
Art. 13. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 27.5.12 - D.L. 15 settembre 1990, n. 261 [1].
Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.
(G.U. 19 settembre 1990, n. 219).
1. I contribuenti i quali, con riferimento agli anni 1988 e 1989, presentano, entro il 20 ottobre 1990, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano la denuncia già presentata ai medesimi effetti, non incorrono nelle sanzioni per omessa o infedele denuncia limitatamente alla base imponibile o alla maggiore base imponibile dichiarata, semprechè alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento. La denuncia può essere anche spedita a mezzo raccomandata postale e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 20 ottobre 1990 è sospesa la notifica degli avvisi di accertamento relativi agli anni 1988 e 1989. Per l'anno 1990 il termine per presentare la denuncia prevista dall'articolo 274 del testo unico per la finanza locale, approvato con
2. I comuni adottano idonee misure per la diffusione, nell'ambito del proprio territorio, delle disposizioni recate dal comma 1, con particolare riferimento ai termini, alle modalità ed agli effetti ivi previsti, per consentire ai contribuenti di avvalersene agevolmente.
3. La tassa o la maggiore tassa liquidata per gli anni 1988 e 1989 e per l'anno 1990 sulla base delle denunce presentate ai sensi del comma 1, primo periodo, è riscossa, con apposito ruolo, in quattro rate con scadenza nell'anno 1991. I concessionari della riscossione versano ai comuni l'ammontare delle predette tasse liquidate per gli anni 1988 e 1989 e in apposito capitolo del bilancio dello Stato l'ammontare di quelle liquidate per l'anno 1990.
4. I soggetti che presentano denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli di cui al comma 1, hanno l'obbligo di indicare il proprio numero di codice fiscale nelle denunce.
5. Al fine di agevolare l'esercizio dell'azione di accertamento da parte dei comuni, il sistema informativo dell'anagrafe tributaria provvede all'incrocio dei dati, forniti dal Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, relativi ai soggetti iscritti nei ruoli ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con i dati del catasto, degli atti di compravendita e locazione immobiliare, delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e con ogni altro dato in possesso del sistema informativo stesso, nonché con i dati forniti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende municipalizzate fornitrici di energia elettrica; il sistema informativo, effettuati gli incroci, invia ai comuni elenchi dei soggetti che risultano non aver provveduto al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
6. Il Ministero delle finanze, avvalendosi del servizio ispettivo per la finanza locale, effettua presso i comuni verifiche sulla gestione della tassa e sulla utilizzazione dei dati forniti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria ai fini dell'esercizio dell'azione di accertamento.
6 bis. Per l'anno 1991 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro il 31 dicembre 1990. [2]
1. Le controversie relative agli atti di accertamento notificati entro il 31 dicembre 1989, instaurate ai sensi dell'art. 20 del
2. L'istanza deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata postale all'autorità presso cui pende il gravame, la quale dichiara estinto il procedimento, dandone comunicazione alle parti interessate.
3. Per le controversie riguardanti le soppresse imposte di consumo di cui all'articolo 90 del testo unico per la finanza locale, approvato con
1. Nel comma 5 dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Le disposizioni di cui alla lettera a), comma 7, dell'art. 26 del
3. A decorrere dal 1° gennaio 1990 il secondo comma dell'art. 7 del
3 bis. La sospensione dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione coattiva prevista dall'art. 116, comma 2, del
4. Gli avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del
5. La disposizione recata dal comma 4 si applica anche per le notifiche delle richieste di dati e notizie che gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria e i centri informativi inviano in conformità alle singole leggi di imposta, nonchè per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative [6].
6. Gli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto n. 600 del 1973, sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.
7. Alla copertura dell'onere recato dalle disposizioni dei commi 4 e 5, stimato in lire 3 miliardi e 500 milioni per l'anno 1990 in lire 13 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 14 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.
1. Il termine del 30 giugno 1990 per la presentazione da parte delle amministrazioni comunali, provinciali e delle comunità montane della certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente, previsto dall'articolo 6 del
1. L'imposta annuale di concessione governativa per l'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi di cui alla
2. Se l'ammontare dell'aggio tabacchi è superiore a lire 1.500.000, l'imposta annuale dovuta è ridotta dell'importo necessario ad evitare che l'ammontare residuo dell'aggio risulti inferiore a quello massimo della classe precedente.
3. Per l'anno 1990, l'imposta annuale è dovuta nella misura risultante dalla somma dei cinque dodicesimi dell'importo di tale imposta vigente alla data del 31 maggio 1990 e dei sette dodicesimi di quelli stabiliti dal presente articolo ed il termine per il pagamento è fissato al 30 settembre 1990. Gli importi dovuti sono arrotondati alle mille lire superiori. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato effettuato il pagamento dell'imposta annuale per l'anno 1990 in misura superiore a quella stabilita dal presente articolo, l'eccedenza sarà computata ai fini del pagamento dell'imposta annuale dovuta per l'anno 1991; se il pagamento è stato eseguito in misura inferiore, deve esserne effettuata l'integrazione entro il termine del 30 novembre 1990. [8]
3 bis. Ai fini della determinazione delle somme di denaro "una tantum" previste dall'articolo 12, secondo comma, della
3 ter. La misura del 15 per cento di cui all'articolo 12, secondo comma, della
3 quater. All'articolo 19 della
3 quinquies. In caso di vacanza della gestione novennale dovuta a decesso del titolare il coadiutore, ai sensi dell'articolo 28 della
3 sexies. Il bollo di quietanza non è dovuto sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e biglietti delle lotterie nazionali. [13]
1. Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane, di cui all'articolo 55, comma 2, della
1. [15]
2. Nel comma 5 dell'articolo 12 del
3. Per le cessioni e le importazioni di acque minerali e di birra l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento.
3 bis. All'articolo 69, comma 3, del
1. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è aumentata a lire 196 al metro cubo. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano sui consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, nonché sui consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.
3. E' assoggettato all'imposta di consumo nella misura di lire 20 al metro cubo il gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali, escluso quello utilizzato per la produzione di energia elettrica negli usi di cantiere e in operazioni di campo nell'attività di coltivazione di idrocarburi e quello utilizzato per i consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali, i gas di petrolio e gli altri idrocarburi naturali o artificiali, gassosi o liquefatti, in prodotti chimici di natura diversa. [17]
1. Sono aumentate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:
a) acqua ragia minerale, da L. 6.450 a L. 29.500 per ettolitro, alla temperatura di 15° C
b) petrolio lampante, da L. 25.000 a L. 43.200 per ettolitro, alla temperatura di 15° C
c) "cherosene" destinato all'Amministrazione della difesa relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per il petrolio lampante, da L. 2.500 a L. 4.320 per ettolitro, alla temperatura di 15° C
d) oli da gas, da L. 43.420 a L. 86.840 per ettolitro, alla temperatura di 15° C
e) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 52.000 a L. 104.000 per cento kg;
f) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 52.000 a L. 104.000 per cento kg;
g) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 52.000 a L. 104.000 per cento kg;
h) gas di petrolio liquefatti destinati ad uso combustione, da L. 9.000 a L. 24.500 per cento kg, e gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburanti per l'autotrazione, da L. 37.590 a L. 58.437 per cento kg.
1. Il quantitativo massimo dei prodotti petroliferi in esenzione di imposta ottenibili annualmente dalle aziende agricole sulla base dei criteri vigenti e di apposite direttive amministrative è ridotto nella misura del 20 per cento a partire dalle assegnazioni effettuate dal 1° gennaio 1991. [18]
2. [19]
3. All'articolo 1 del
3 bis. I bitumi destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti di natura diversa, quelli impiegati come combustibili nei forni dei cementifici e quelli destinati alla produzione di energia elettrica sono assoggettati all'imposta di fabbricazione di lire 100 per quintale. [20]
4. I titolari dei depositi di bitumi per uso commerciale sono assoggettati alle disposizioni del
5. Le lettere G), H) e M) della tabella B allegata alla
"G) Oli da gas e oli combustibili speciali:
1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:
aliquota per cento kg .................................................................... 9.000 (1)
2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:
aliquota per cento kg......................................................................9.000 (1)
3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:
aliquota per cento kg ........................................................................ 2.840 (2) (3)
In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica.
4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:
aliquota per cento kg ....................................................................... 9.000 (1)
(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 7.560 per ettolitro.
(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 2.386 per ettolitro.
(3) Per gli oli da gas e per gli oli combustibili speciali impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è, rispettivamente, di lire 84 per ettolitro e di lire 100 per cento kg.
H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni: aliquote per cento kg:
a) densi ............................................................................................... 9.000
b) semifluidi ...................................................................................... 21.838
c) fluidi ............................................................................................... 24.406
d) fluidissimi ....................................................................................... 57.785
e) densi con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento ........................ 4.500
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:
aliquota per cento kg ............................................................................ 9.000
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:
aliquota per cento kg ............................................................................ 9.000
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:
aliquota per cento kg ............................................................................ 2.840 (1)
In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica.
5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:
aliquota per cento kg ............................................................................. 9.000
6) destinati, quali ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi:
aliquota per cento kg ............................................................................. 9.000
7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria:
aliquota per cento kg ............................................................................ 9.000
8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa e destinati alla produzione di ossidi di alluminio limitatamente agli oli combustibili densi:
aliquota per cento kg ............................................................................... 100
9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.
(1) Per gli oli combustibili diversi da quelli speciali impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è di lire 100 per cento kg.
M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:
1) impiegati nella preparazione di ``fanghi'' per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:
aliquota per cento kg .............................................................................. 9.000 (1)".
(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 7.560 per ettolitro.”. [21]
6. Le aliquote ridotte previste dalla lettera B), punto 2), per la benzina consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, punto 3), per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze e punto 4), per la benzina impiegata per generare forza motrice nei lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi della tabella B allegata alla
7. Alla tabella C) allegata al
a) alla lettera D), punto III, lettera a), le parole "53 centistokes (7 gradi Engler)" sono sostituite dalle seguenti: "91 centistokes (12 gradi Engler)";
b) alla lettera D), punto III, lettera b), le parole "53 centistokes (7 gradi Engler)" sono sostituite dalle seguenti: "91 centistokes (12 gradi Engler)".
8. Il secondo comma dell'articolo 12 della
1. In aggiunta al limite di spesa previsto dall'articolo 13 del
2. Per l'anno 1990 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge di cui al comma 1 è integrato con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Alla copertura dell'onere recato dal presente articolo, pari a lire 122 miliardi per l'anno 1990, a lire 275 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 275 miliardi per l'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da L. 546.000 a L. 764.400 per ettanidro, alla temperatura di 20°C.
2. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della
3. La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati è effettuata nelle misure di
4. Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29 del
4 bis. L'autorizzazione concessa per l'acquisto di contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti bevande alcoliche provenienti da Paesi della Comunità economica europea, di cui all'articolo 5 della
4 ter. L'importo della cauzione di cui al secondo comma dello stesso articolo 5 della citata
1. Alle ditte produttrici di profumerie alcoliche nonché di bevande alcoliche per le quali la legge prevede la restituzione di diritti nel caso di esportazioni è consentito ottenere l'accredito dell'imposta di fabbricazione, per un quantitativo corrispondente in litri anidri a quello contenuto nelle profumerie e nelle bevande alcoliche esportate, tenuto anche conto delle eventuali variazioni di aliquote intervenute tra la data dell'acquisto dell'alcole e quella dell'esportazione. In tali casi l'estrazione degli spiriti dagli opifici o depositi dei produttori avviene verso rilascio, da parte dell'esportatore, di apposita dichiarazione redatta sotto la propria responsabilità sulla base delle risultanze del registro di carico e scarico o del registro memoriale previsti dall'articolo 95 del regolamento approvato con
2. E' fatto obbligo al produttore degli spiriti di allegare nel proprio registro, vidimato dall'ufficio tecnico di finanza, la dichiarazione del fabbricante esportatore a comprova che per la partita di spirito venduta non è stata corrisposta l'imposta di fabbricazione.
3. I soggetti che intendono avvalersi della particolare procedura di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione, prima di procedere al primo acquisto, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio relativamente al luogo di preparazione dei prodotti esportati, indicando l'opificio o deposito presso il quale prevedono di effettuare gli acquisti.
4. Salvo quanto previsto da altre norme legislative, nei casi di abuso si applica la sanzione di cui all'articolo 290 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
4 bis. Alle ditte di cui al comma 1 è consentito l'accredito dell'imposta di fabbricazione anche nel caso di estrazione dai propri magazzini fiduciari. L'accredito è consentito anche nel caso di acquisto di essenze e di estratti alcolici aromatizzanti per quantitativi di alcole corrispondenti in litri anidri a quelli contenuti negli estratti medesimi se destinati alla preparazione delle profumerie e delle bevande alcoliche, in quanto siano destinati all'esportazione anche indiretta, tal quali o trasformati sotto vigilanza finanziaria. [25]
1. Il quarto comma dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione della birra, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, è abrogato.
2. L'articolo 82 del regolamento per le tasse di fabbricazione dell'alcool e della birra, approvato con
3. La birra analcolica, con un contenuto di alcool in volume non superiore a 0,5 per cento, non è soggetta all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine.
1. L'ammontare del fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della
2. Alla copertura del relativo onere si provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, i canoni annui derivanti da utilizzazioni di pertinenze idrauliche a scopo di pioppicoltura stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1990, sono ridotti alla metà.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica dovuti per uso piscicoltura stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1990, sono ridotti alla metà.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma aggiunto dalla
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato fissato al 30 giugno 1991 dall'art. 13 del
[4] Il termine di cui al presente comma è stato fissato al 30 giugno 1991 dall'art. 13 del
[5] Comma inserito dalla
[6] Comma così modificato dall'art. 38 bis del
[7] Articolo inserito dalla
[8] Comma così modificato dalla
[9] Comma aggiunto dalla
[10] Comma aggiunto dalla
[11] Comma aggiunto dalla
[12] Comma aggiunto dalla
[13] Comma aggiunto dalla
[14] Articolo aggiunto dalla
[15] Comma abrogato dall'art. 18 della
[16] Comma aggiunto dalla
[17] Comma così modificato dalla
[18] Comma così sostituito dalla
[19] Comma abrogato dalla
[20] Comma aggiunto dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 4 del
[21] Comma così modificato dalla
[22] Comma aggiunto dalla
[23] Comma aggiunto dalla
[24] Articolo aggiunto dalla
[25] Comma aggiunto dall'art. 5 bis del
[26] Articolo aggiunto dalla
[27] Articolo abrogato dalla
[28] Articolo aggiunto dalla
[29] Articolo aggiunto dalla