§ 98.1.28151 - D.L. 28 dicembre 1989, n. 414 .
Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/12/1989
Numero:414


Sommario
Art. 1.      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 2.      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 3.      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 4.      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 5.      1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 6.      1. Con effetto dall'anno 1990, le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre [...]
Art. 7.      1. All'art. 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “Entro il giorno 22 di ciascun mese" sono sostituite dalle [...]
Art. 8.      1. Le lettere G), H) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti
Art. 9.      1. E' istituita a far data dal 31 marzo 1990 un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio [...]
Art. 10.      1. Le modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, disposte con l'art. 1 hanno [...]
Art. 11.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28151 - D.L. 28 dicembre 1989, n. 414 [1].

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti

(G.U. 30 dicembre 1989, n. 303)

 

     Art. 1.

     1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1, lettera b), dell'art. 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati";

     b) nel comma 1, lettera c), dell'art. 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati";

     c) il comma 4 dell'art. 14 è sostituito dal seguente: “4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo";

     d) nel comma 1 dell'art. 39, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) alla abitazione delle persone effettivamente addette alla manuale coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonchè dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate";

     e) nel comma 3 dell'art. 67, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, computandosi anche il tempo di utilizzo da parte di altri soggetti, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti, nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, le quote di ammortamento ordinario che l'ultimo soggetto utilizzatore può dedurre nel periodo di imposta in cui si è verificata l'entrata in funzione dei beni stessi, si determinano in dodicesimi in relazione ai mesi intercorsi tra la data di entrata in funzione del bene e la data di chiusura del periodo di imposta. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la indicata misura massima può essere variata in aumento o in diminuzione nei limiti di un quarto";

     f) nel comma 8 dell'art. 67 è aggiunto il seguente periodo: “Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3".

     2. Le costruzioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè le altre costruzioni o porzioni di costruzioni destinate ad abitazione di persone devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1990. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera d) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto.

 

          Art. 2.

     1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 2 dell'art. 51 è aggiunta la seguente lettera: “c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87".

     b) nel comma 2 dell'art. 78 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'art. 51, comma 2, lettera c)";

     c) nel comma 1 dell'art. 95 le parole “da 52 a 78" sono sostituite dalle seguenti: “da 52 a 77".

     2. I soggetti indicati nell'art. 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono attività di allevamento, sono obbligati a tenere anche le scritture contabili previste dall'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     3. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per l'anno 1990, la determinazione dei redditi dei fabbricati è effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989 con il decreto ministeriale 16 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988.

 

          Art. 3.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo periodo del terzo comma dell'art. 19 è sostituito dal seguente: “Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume di affari dell'anno stesso, arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi";

     b) il secondo e il terzo comma dell'art. 30 sono sostituiti dai seguenti:

     “Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato nell'art. 25, ovvero di chiedere il rimborso in caso di cessazione dell'attività.

     In deroga al secondo comma, il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:

     a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

     b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

     c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonchè di beni e servizi per studi e ricerche;

     d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7;

     e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 17";

     c) il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 38-bis sono sostituiti dai seguenti: “I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 30.

     Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n. 5) del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

     Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio".

 

          Art. 4.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'art. 19, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

     “Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire; un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è altresì riservata comunque alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica";

     b) nell'art. 22 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

     “L'atto di appello proposto dall'ufficio tributario, se il valore della controversia non supera lire cinque milioni, deve recare, a pena di inammissibilità, il Visto dell'ispettorato compartimentale territorialmente competente".

     2. Fermo restando il disposto dell'art. 54, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni possono essere definite con il pagamento, entro sessanta giorni dalla notifica stessa, di una somma corrispondente all'80 per cento del tributo o del maggior tributo accertato, delle soprattasse dovute e delle pene pecuniarie irrogate, qualora l'importo complessivo non risulti superiore a lire cinque milioni.

     3. In calce agli atti di cui al comma 2, oltre all'indicazione prescritta dal secondo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è apposta anche la indicazione della facoltà ivi prevista.

     4. In qualunque stato e grado del giudizio, le controversie dinanzi le commissioni tributarie il cui valore complessivo non supera l'importo di lire dieci milioni possono essere definite con il pagamento di una somma pari al 90 per cento del tributo ancora controverso e delle residue somme per soprattasse e per sanzioni pecuniarie. Dell'avvenuto pagamento viene data comunicazione al presidente della commissione, che, con propria ordinanza, dichiara cessata la materia del contendere.

     5. Oltre le somme indicate dall'art. 60, secondo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'art. 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, devono essere, rispettivamente, pagate od iscritte a ruolo anche quelle riguardanti i relativi interessi.

     6. Le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle imposte sul reddito ed all'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate o iscritte a ruolo, in via provvisoria, dopo le decisioni delle commissioni tributarie assoggettate ad ulteriore gravame, nelle stesse misure previste per i tributi a cui si riferiscono.

     7. Sulle soprattasse e sulle pene pecuniarie di cui al comma 6 si applicano gli interessi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'atto con cui tali sanzioni sono state irrogate.

 

          Art. 5.

     1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1 dell'art. 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “in locali aperti al pubblico o in mercati";

     b) nel comma 9 dell'art. 1 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Resta salvo quanto disposto dall'art. 4 in materia di accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni".

     2. Nella tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, la denominazione del settore di attività II è così modificata: “Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo; di affittacamere".

     3. Per l'anno 1990, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

     4. Il diritto annuale in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 1° agosto 1988, n. 340, è aumentato per l'anno 1990 nella misura del 60 per cento.

     5. Le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'anno 1990 in sostituzione dei tributi soppressi, sono ripartite, per la metà, in quote uguali per ciascuna camera di commercio e, per la restante metà, in proporzione alle entrate sostitutive spettanti per l'anno 1989 al netto della quota fissa attribuita per lo stesso anno 1989.

     6. Per l'anno 1990, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera b) del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle provincie e dai consorzi obbligatori per legge. Il relativo onere, stimato in lire 350 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

     7. Il termine del 31 dicembre 1989, previsto dal comma 6 dell'art. 22 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 31 dicembre 1990.

 

          Art. 6.

     1. Con effetto dall'anno 1990, le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 possono essere adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti dei predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989.

     2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le aliquote di importo fisso dei tributi, i tributi in misura fissa, le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al numero 7 del titolo II dell'indicata tabella, nonchè le pene pecuniarie in misura fissa, possono, tenuto conto degli obiettivi programmatici di politica economica, essere adeguati ogni due anni nei limiti delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre del secondo anno antecedente quello in cui il decreto viene emanato rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre dell'anno in corso alla data del medesimo decreto.

     3. I decreti previsti dai commi 1 e 2 accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data da cui essi sono applicati.

     4. I tabacchi lavorati sono esclusi dall'elenco dei beni che rilevano ai fini della determinazione degli indici dei prezzi al consumo e dell'indice sindacale per la contingenza.

     5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i tributi che, in ragione della loro oggettiva importanza e della complessità che la loro gestione comporta, sono indicativi ai fini della valutazione del recupero dell'evasione fiscale. Nello stesso decreto sono fissati i criteri in base ai quali si procede alla stima delle correlative entrate, tenendo conto della evoluzione economica, dell'andamento dell'inflazione, delle variazioni normative e degli altri elementi che incidono sulle previsioni di gettito. A decorrere dall'anno 1990, l'eccedenza netta delle entrate, rilevata a consuntivo con i predetti criteri, sulla base dei dati relativi all'anno precedente e tenuto conto del quadro economico effettivamente verificatosi, è determinata entro il 30 settembre di ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Il primo decreto è emanato entro il 30 settembre 1990. Nella legge finanziaria relativa all'anno successivo gli importi come sopra determinati sono attribuiti alla riduzione del carico tributario relativo alle imposte sui redditi salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che è destinata al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e attribuita agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

 

          Art. 7.

     1. All'art. 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “Entro il giorno 22 di ciascun mese" sono sostituite dalle seguenti: “Entro il giorno 20 di ciascun mese".

     2. All'art. 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. Se il giorno 20 di ciascun mese è non lavorativo per le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonchè per i soggetti di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto previsti nel primo e nel secondo comma dell'art. 27 del predetto decreto n. 633, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente".

     3. Le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattica e culturale a carattere nazionale e internazionale svolte dai collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, sono da ritenersi attività non commerciali a tutti gli effetti tributari. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.

     4. Gli enti che effettuano operazioni di credito indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono presentare, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, in luogo della dichiarazione ivi prevista, due dichiarazioni di cui la prima relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre dell'esercizio e la seconda, relativa alle operazioni effettuate nel secondo periodo dell'esercizio stesso. Le dichiarazioni devono essere presentate, rispettivamente, entro tre mesi dalla scadenza del primo semestre o dalla chiusura dell'esercizio. L'ufficio annota su un esemplare di ciascuna delle dichiarazioni l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente che deve effettuare il relativo pagamento entro trenta giorni. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal presente comma, nonchè le modalità per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni, avvalendosi anche di sistemi meccanografici. Le disposizioni del presente comma si applicano per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 1990.

 

          Art. 8.

     1. Le lettere G), H) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

 

G) Oli da gas e oli combustibili speciali:

 

1)

impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale

 

 

aliquota per cento Kg

5.500 (1)

2)

impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

 

 

aliquota per cento Kg

5.500 (1)

3)

impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

 

 

aliquota per cento Kg

100 (2)

4)

da usare direttamente come combustibile nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

 

 

aliquota per cento Kg

5.500 (1)

 

 

 

 

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

 

1)

da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

 

 

aliquote per cento Kg:

 

 

a) densi

5.500

 

b) semifluidi

16.790

 

c) fluidi

19.048

 

d) fluidissimi

48.402

 

e) densi con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento

2.000

2)

impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

 

 

aliquota per cento Kg

5.500

3)

impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

 

 

aliquota per cento Kg

5.500

4)

impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

 

 

aliquota per cento Kg

100

5)

impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

 

 

aliquota per cento Kg

5.500

6)

destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi:

 

 

aliquota per cento Kg

9.000

7)

destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria:

 

 

aliquota per cento Kg

9.000

8)

destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:

 

 

aliquota per cento Kg

100

9)

le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.

 

 

 

 

 

M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:

 

1)

impiegati nella preparazione di "Fanghi'' per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:

 

 

aliquota per cento Kg

5.500 (1)

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 4.620 per ettolitro.

(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 84 per ettolitro.

     2. L'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di lire 5 al kg disposto, limitatamente agli oli combustibili densi con tenore di zolfo superiore all'uno per cento, dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228, convertito dalla legge 28 luglio 1989, n. 277, è soppresso.

 

          Art. 9.

     1. E' istituita a far data dal 31 marzo 1990 un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni.

     2. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonchè la misura dell'aliquota sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente.

     3. L'imposta erariale non può superare in ogni caso il 20 per cento dei diritti suddetti, deve essere commisurata alla rumorosità degli aeromobili graduata con attribuzioni di incrementi o riduzioni di aliquota secondo le norme internazionali di certificazione del rumore.

     4. Una quota pari al 40 per cento dei versamenti risultanti in sede consuntiva è assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico, con preferenza per le zone aeroportuali, mentre una quota del 25 per cento è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell'ambiente.

 

          Art. 10.

     1. Le modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, disposte con l'art. 1 hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1989, tuttavia, per tale periodo e per quello successivo, il limite di cui alla lettera c) dell'art. 10 del predetto testo unico è elevato rispettivamente della metà e di un terzo se gli oneri indicati nella predetta lettera c) dipendono da mutui agrari di miglioramento a tasso non agevolato. Le disposizioni dell'art. 2, commi 1 e 2, hanno effetto dal primo periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1989; quelle dell'art. 3, salvo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo, e quelle dell'art. 4, commi 5, 6 e 7, e degli articoli 5, commi 1 e 2, e 8 hanno effetto dal 1° gennaio 1990.

     2. Le modifiche apportate con l'art. 3 al quarto comma dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, si applicano ai rimborsi dovuti a partire dal 1° gennaio 1989.

     3. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3 e 4, si applicano anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed i relativi giudizi si estinguono se il pagamento è eseguito entro sessanta giorni dalla predetta data. Le disposizioni dell'art. 4, comma 1, nella parte in cui modificano l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, si applicano relativamente alle udienze che vengono fissate a partire dal 1° gennaio 1990; mentre, nella parte in cui modificano l'art. 22 del citato decreto n. 636 del 1972, si applicano alle decisioni che, alla predetta data, non sono state ancora notificate o comunicate ad entrambe le parti.

 

          Art. 11.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 26 giugno 1990, n. 165, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti dagli articoli 1, 2, 4, commi 1, 5, 6 e 7, e dagli articoli da 5 a 9 del presente decreto.