§ 60.1.21 – L. 25 luglio 1984, n. 377.
Norme correttive ed integrative degli articoli 24 e 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392.


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.1 locazioni abitative
Data:25/07/1984
Numero:377


Sommario
Art. 1.      Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativo al 1984, non si [...]
Art. 2.      Le scadenze dei contratti di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono prorogate sino al 31 dicembre 1984


§ 60.1.21 – L. 25 luglio 1984, n. 377.

Norme correttive ed integrative degli articoli 24 e 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

(G.U. 26 luglio 1984, n. 205).

 

     Art. 1.

     Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativo al 1984, non si applica.

     E' nulla ogni pattuizione diretta ad attribuire un canone maggiore od altri vantaggi contrari alle disposizioni di cui al presente articolo.

 

          Art. 2.

     Le scadenze dei contratti di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono prorogate sino al 31 dicembre 1984.