§ 98.1.27753 - D.L. 1 dicembre 1984, n. 795 .
Misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa


Settore:Normativa nazionale
Data:01/12/1984
Numero:795


Sommario
Art. 1.  Sospensione e graduazione degli sfratti
Art. 2.  Proroga dei contratti degli immobili ad uso non abitativo
Art. 3.  Sospensione degli sfratti per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata o agevolata
Art. 4.  Graduatoria delle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Art. 5.  Convenzioni per acquisire la disponibilità di abitazioni
Art. 6.  Assegnatari delle abitazioni disponibili
Art. 7.  Procedura per l'assegnazione delle abitazioni disponibili
Art. 8.  Programmi straordinari di edilizia sovvenzionata
Art. 9.  Programma straordinario di edilizia agevolata
Art. 10.  Finanziamento di opere di urbanizzazione a servizio di interventi di edilizia residenziale pubblica già realizzati
Art. 11.  Finanziamento ai comuni per acquisto di abitazioni
Art. 12.  Localizzazione prioritaria dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata
Art. 13.  Completamento dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata: termine per la concessione dei mutui e indicazione dei comuni beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 5-ter della legge 25 [...]
Art. 14.  Concessione di mutui agevolati agli sfrattati
Art. 15.  Concessione di contributi in conto capitale in alternativa a quelli in conto interessi
Art. 16.  Concessione di contributi a favore degli istituti mutuanti per il completamento delle operazioni finanziarie relative a programmi costruttivi antecedenti alla legge 5 agosto 1978, n. 457
Art. 17.  Proroga dei procedimenti espropriativi nell'ambito dei piani di zona
Art. 18.  Obblighi degli enti pubblici previdenziali e delle società di assicurazione
Art. 19.  Aumento dell'imposizione fiscale sulle abitazioni non locate
Art. 20.  Agevolazioni fiscali per l'edilizia abitativa
Art. 21.  Competenze delle province autonome di Trento e Bolzano
Art. 22.  Ambito di applicazione
Art. 23.  Sanatoria
Art. 24.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27753 - D.L. 1 dicembre 1984, n. 795 [1].

Misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa

(G.U. 1 dicembre 1984, n. 331)

 

     Art. 1. Sospensione e graduazione degli sfratti

     1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione è sospesa fino al 30 giugno 1985.

     2. Dopo tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'art. 14 della legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modifiche, dal 1° gennaio 1983 alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora eseguiti, sarà effettuata:

     a) dal 1° luglio 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 30 giugno 1983;

     b) dal 30 settembre 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° luglio 1983 e il 31 dicembre 1983;

     c) dal 30 novembre 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

     d) dal 31 gennaio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 non si applicano per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, numeri 1), 2), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'art. 3, primo comma, numeri 1), 2), 4) e 5), del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

 

          Art. 2. Proroga dei contratti degli immobili ad uso non abitativo

     1. Le scadenze dei contratti di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono prorogate fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di locazione degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 1985.

     2. Per il periodo di proroga, nei contratti di locazione o sublocazione di cui al precedente comma 1, il canone corrisposto dal conduttore, al netto degli oneri accessori, può essere aumentato, a richiesta del locatore, in misura non superiore al 25 per cento.

 

          Art. 3. Sospensione degli sfratti per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata o agevolata

     1. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazione di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione del provvedimento di rilascio è sospesa fino all'effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 31 dicembre 1985, ferma rimanendo la esclusione di cui al comma 3 del precedente art. 1.

     2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica altresì agli acquirenti di alloggi di edilizia agevolata anche in base a contratti preliminari aventi data certa.

     3. I soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 decadono dal beneficio nel caso di morosità protratta per oltre tre mesi nel pagamento del canone o degli oneri accessori.

 

          Art. 4. Graduatoria delle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica

     1. Fino al 31 dicembre 1986, i soggetti nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo immediatamente eseguibili, che siano in possesso dei requisiti previsti per accedere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, sono inseriti, su loro richiesta, nelle graduatorie definitive in vigore, con l'attribuzione del punteggio previsto dalle disposizioni che disciplinano l'assegnazione degli stessi alloggi.

     2. La domanda deve essere diretta, entro il termine di cui al precedente comma 1, al comune di residenza che, sulla base della documentazione prodotta, provvede d'ufficio all'aggiornamento della graduatoria, trasmettendo la domanda e la documentazione alla commissione assegnazione alloggi, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, o alla analoga commissione prevista dalla legge regionale; la commissione verifica il punteggio attribuito, richiedendone al comune la rettifica qualora non corrispondente alle disposizioni in vigore.

     3. La graduatoria aggiornata è definitiva ed è resa pubblica mediante affissione, per quindici giorni, a cura dello stesso comune, sul foglio degli annunzi legali della provincia, allorché sia trascorso almeno un mese dalla precedente pubblicazione.

     4. Ai soggetti di cui al precedente comma 1 devono essere destinate prioritariamente le abitazioni resesi disponibili ai sensi degli articoli 5 e 8 del presente decreto. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, settimo ed ottavo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, anche qualora non ricorrano le condizioni previste dalla lettera d) del quinto comma del suddetto articolo.

     5. La riserva di cui all'art. 21 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1986 e le percentuali ivi previste sono rispettivamente aumentate al cinquanta ed al trenta per cento.

 

          Art. 5. Convenzioni per acquisire la disponibilità di abitazioni

     1. I comuni possono stipulare con coloro che hanno la disponibilità giuridica di unità immobiliari destinate ad uso abitativo convenzioni in deroga all'art. 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per acquisire la disponibilità di tali unità ai fini di cui all'art. 6 del presente decreto.

     2. A titolo di corrispettivo spetta a colui che ha la disponibilità giuridica dell'unità immobiliare una somma mensile pari al canone determinato a norma degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

     3. Il comune assume la garanzia solidale del pagamento del corrispettivo, della penale di cui al successivo comma 5 e degli oneri accessori, nonché del rimborso delle spese per la riparazione dei danni eventualmente cagionati dall'assegnatario all'unità immobiliare.

     4. Il comune deve assicurare l'effettivo rilascio dell'immobile nel giorno della scadenza della convenzione, provvedendo, se del caso, a chiedere al prefetto l'impiego della forza pubblica.

     5. In caso di ritardo è dovuta a colui che ha la disponibilità giuridica dell'unità immobiliare una penale pari al doppio del corrispettivo per tutta la durata del ritardo.

 

          Art. 6. Assegnatari delle abitazioni disponibili

     1. Possono chiedere l'assegnazione temporanea delle unità immobiliari, di cui al precedente art. 5, coloro nei cui confronti, alla data della domanda, sia stato eseguito o sia immediatamente eseguibile, senza tener conto della sospensione di cui al precedente art. 1, un provvedimento di rilascio dell'immobile locato, purché il nucleo familiare sia in possesso del requisito di cui all'art. 20, primo comma, lettera a), punto 3), della legge 5 agosto 1978, n. 457, come aggiornato dalla delibera CIPE del 12 giugno 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 20 luglio 1984, determinato ai sensi dell'art. 2, quattordicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e risultante da dichiarazione resa ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Non si tiene conto del predetto requisito qualora il richiedente dimostri di avere in corso un procedimento di rilascio di una unità immobiliare di sua proprietà da destinare a propria abitazione.

     2. I richiedenti debbono, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver la disponibilità di altra adeguata unità immobiliare nel comune di residenza ovvero nei comuni confinanti.

     3. Ai fini della graduatoria occorre comunque dichiarare la proprietà di unità immobiliari diverse da quelle di cui al precedente comma 2.

     4. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'art. 495 del codice penale.

     5. Sono esclusi dall'assegnazione coloro che sono stati dichiarati decaduti da precedente assegnazione temporanea.

 

          Art. 7. Procedura per l'assegnazione delle abitazioni disponibili

     1. Il comune, sulla base delle domande pervenute, provvede all'assegnazione temporanea delle unità immobiliari a coloro che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di priorità stabilito in relazione alla data di esecuzione dello sfratto, tenendo altresì conto della composizione del nucleo familiare e del reddito.

     2. L'assegnatario corrisponde direttamente al possessore il corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 5 del presente decreto.

     3. L'assegnatario è tenuto a versare al comune il deposito cauzionale, pari a tre mensilità del corrispettivo.

     4. Gli importi di cui al precedente comma 3 affluiscono in un conto appositamente istituito dal comune presso la tesoreria comunale e destinato a far fronte agli oneri su di esso gravanti ai sensi dell'art. 5 del presente decreto.

     5. Per il recupero delle somme erogate al possessore dell'immobile a titolo di garanzia, il comune procede nei confronti dell'assegnatario responsabile con le procedure esattoriali.

     6. L'assegnazione decade automaticamente:

     a) allo scadere del termine fissato nel provvedimento del comune;

     b) per morosità dell'assegnatario nel pagamento del corrispettivo e degli oneri accessori protrattasi per oltre tre mesi;

     c) per gravi danni arrecati all'unità immobiliare;

     d) per mancata utilizzazione dell'unità immobiliare per oltre tre mesi ovvero per una utilizzazione diversa da quella residenziale;

     e) per la sopravvenuta disponibilità di altra adeguata unità immobiliare nel comune di residenza ovvero nei comuni confinanti.

 

          Art. 8. Programmi straordinari di edilizia sovvenzionata

     1. Il comitato esecutivo del CER ripartisce la somma di lire 1.200 miliardi per la realizzazione di programmi straordinari di edilizia abitativa e relative opere di urbanizzazione con le tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, anche fuori dai piani di zona, purché in aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con gli effetti stabiliti dall'art. 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

     2. All'onere connesso alle necessità di cui al precedente comma 1 si fa fronte con i contributi, previsti dall'art. 13, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli esercizi 1986 e 1987.

     3. A norma del sesto comma dell'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono immediatamente utilizzabili, sino al limite di cui al comma 1, i fondi giacenti sugli appositi conti correnti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti.

     4. I fondi sono assegnati a cura del comitato esecutivo del CER, previa dimostrazione da parte dei comuni interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della piena ed immediata disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione dei programmi costruttivi e previa dimostrazione, sempre da parte dei predetti comuni, dell'utilizzo delle disponibilità finanziarie loro eventualmente attribuite in base agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, ed all'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

     5. I programmi costruttivi di cui al comma 1 del presente articolo sono affidati ai comuni dal comitato esecutivo del CER, che definisce anche le relative procedure attuative, ovvero ai competenti istituti autonomi per le case popolari, in relazione allo stato di attuazione dei programmi ordinari in corso.

     6. Gli alloggi così realizzati sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

     7. L'assegnazione deve avvenire prioritariamente a favore di coloro nei cui confronti, alla data della domanda, sia stato eseguito o sia immediatamente eseguibile un provvedimento di rilascio dell'immobile locato.

     8. Agli assegnatari di detti alloggi si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, settimo ed ottavo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, anche qualora non ricorrano le condizioni previste dalla lettera d) del quinto comma del suddetto articolo.

 

          Art. 9. Programma straordinario di edilizia agevolata

     1. Sui fondi riservati, ai sensi dell'art. 3, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ad interventi straordinari di edilizia agevolata, il comitato esecutivo del CER delibera l'avvio di un programma straordinario, sino all'importo di 4 miliardi di limiti d'impegno, da realizzarsi da imprese e cooperative e relativi consorzi.

     2. I soggetti indicati al comma precedente sono tenuti a documentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la piena ed immediata disponibilità delle aree necessarie.

 

          Art. 10. Finanziamento di opere di urbanizzazione a servizio di interventi di edilizia residenziale pubblica già realizzati

     Il comitato esecutivo del CER, su istanza motivata può assegnare ai comuni, a carico dei fondi di cui all'art. 8 del presente decreto e fino a concorrenza di lire 150 miliardi, finanziamenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio dei piani di zona necessarie per rendere immediatamente utilizzabili interventi di edilizia residenziale pubblica già realizzati, a condizione che siano interamente impegnati i fondi a tal fine già assegnati al comune stesso. I predetti finanziamenti sono rimborsati dai comuni in dieci anni senza interessi a rate costanti.

 

          Art. 11. Finanziamento ai comuni per acquisto di abitazioni

     1. I comuni possono acquistare unità immobiliari ultimate da assegnare ai soggetti cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto.

     2. Gli alloggi di nuova costruzione devono avere le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

     3. I comuni procedono prioritariamente all'acquisto di immobili di edilizia convenzionata ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, salvo che sussista la possibilità di acquisti di altri immobili a migliori condizioni.

     4. E' consentito anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata con subentro dell'ente pubblico nell'agevolazione e con il vincolo dell'assegnazione temporanea degli alloggi ai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto.

     5. Gli alloggi di cui al precedente comma 3 sono assegnati con contratto di locazione alle condizioni previste nella convenzione;

     quelli di cui al precedente comma 4 sono assegnati con contratto di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

     6. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui al precedente comma 3 non può essere superiore a quello definito in convenzione.

     7. Il prezzo di acquisto degli altri alloggi non può superare il valore locativo calcolato con i criteri previsti dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

     8. Per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975 il prezzo di acquisto, come determinato dal precedente comma 7, può essere maggiorato in una misura non superiore al venti per cento.

     9. All'onere connesso agli acquisti di cui al precedente comma 1, si fa fronte con i contributi previsti dall'art. 13, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli esercizi 1986 e 1987, fino al limite massimo di lire 500 miliardi, ivi compresi i fondi non impegnati nelle disponibilità finanziarie attribuite in base agli articoli 7, primo comma, e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e dall'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94. A valere sul predetto importo di lire 500 miliardi, una somma non superiore a lire 25 miliardi è destinata all'acquisto da parte dei comuni interessati di immobili di pertinenza degli enti soppressi, in corso di liquidazione in base alla legge 6 dicembre 1956, n. 1404, da lasciare in locazione agli attuali conduttori con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

     10. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicano al comitato esecutivo del CER la disponibilità di alloggi da acquistare, aventi le caratteristiche indicate ai commi precedenti. Nei successivi trenta giorni il comitato esecutivo del CER delibera la messa a disposizione dei fondi entro la disponibilità finanziaria di cui al comma precedente e sulla base di criteri di ripartizione appositamente determinati.

     11. Gli acquisti di immobili debbono essere effettuati entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di cui al comma precedente. Decorso inutilmente tale termine, le disponibilità finanziarie saranno utilizzate ai fini del programma di cui all'art. 8 del presente decreto.

     12. A norma del sesto comma dell'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono immediatamente utilizzabili, sino al limite di cui al precedente comma 9, i fondi giacenti sugli appositi conti correnti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti.

 

          Art. 12. Localizzazione prioritaria dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata

     1. Le regioni, ove non abbiano già provveduto, localizzano prioritariamente i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata del biennio 1984-85 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nei comuni individuati dal successivo art. 22.

     2. Allo stesso fine, le regioni sono autorizzate a rilocalizzare i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata del biennio 1984-85 per i quali il comune non abbia già provveduto all'assegnazione dell'area ovvero non vi provveda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 13. Completamento dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata: termine per la concessione dei mutui e indicazione dei comuni beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 5-ter della legge 25 marzo 1982, n. 94

     1. Per la concessione dei mutui integrativi, di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ed all'art. 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, il termine previsto dall'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1986, per i fondi residui esistenti al 31 dicembre 1984 sul capitolo 8272 del bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

     2. Il comitato esecutivo del CER può indicare altri comuni diversi da quelli di cui all'art. 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, nell'ambito dei quali concedere le agevolazioni di cui all'art. 5-ter del citato decreto-legge, ai fini del completamento dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata la cui attuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza maggiore.

 

          Art. 14. Concessione di mutui agevolati agli sfrattati

     1. Le regioni danno priorità ai soggetti sottoposti a provvedimenti esecutivi di rilascio nella concessione dei mutui agevolati individuali di cui all'art. 2, dodicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

     2. Nel rispetto delle priorità di cui al precedente comma, le regioni possono utilizzare i fondi residui dei mutui agevolati individuali di cui all'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e quelli dei contributi in conto capitale di cui all'art. 2, decimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, anche integrando o riformulando le graduatorie vigenti, previo accertamento dell'effettivo ed attuale intendimento degli aspiranti già in graduatoria, da manifestarsi mediante lettera raccomandata entro la data stabilita dalle regioni medesime, di ottenere ed utilizzare i mutui.

 

          Art. 15. Concessione di contributi in conto capitale in alternativa a quelli in conto interessi

     In alternativa ai contributi in conto interessi previsti dall'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive integrazioni, le regioni possono utilizzare le disponibilità esistenti sulle singole quote annuali loro attribuite a valere sui limiti di impegno previsti dal medesimo art. 9 per la concessione di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 2, decimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

 

          Art. 16. Concessione di contributi a favore degli istituti mutuanti per il completamento delle operazioni finanziarie relative a programmi costruttivi antecedenti alla legge 5 agosto 1978, n. 457

     1. Per le necessità di cui all'art. 5, quattordicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è autorizzato il limite di impegno di 5 miliardi per l'anno 1985, da iscrivere nel capitolo 8248 del bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

     2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del limite di impegno di lire 115 miliardi stanziati nell'anno 1985 ai sensi dell'art. 1, undicesimo comma, del richiamato decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

 

          Art. 17. Proroga dei procedimenti espropriativi nell'ambito dei piani di zona

     I procedimenti espropriativi per l'attuazione dei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ancorché scaduti, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano iniziati ai sensi dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché quelli iniziati, sempre ai sensi del menzionato articolo, nel termine di sei mesi da tale data, possono essere portati a compimento entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 18. Obblighi degli enti pubblici previdenziali e delle società di assicurazione

     Nell'art. 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, i primi cinque commi sono sostituiti dai seguenti:

     "Gli enti e le società indicate dall'art. 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonché ogni altro ente pubblico non economico, ad eccezione dell'istituto di emissione e della Cassa nazionale del notariato, indipendentemente dalle finalità istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio è sito ciascuno degli immobili, nonché alla prefettura competente, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilità. Il comune provvede a darne pubblicità mediante affissione all'albo comunale e inserzione su uno o più quotidiani a maggiore diffusione locale.

     I contratti di locazione relativi agli immobili di cui al comma precedente, dei quali non sia stata resa pubblica la disponibilità ai sensi del medesimo comma, sono nulli.

     Gli enti e le società di cui al primo comma devono, nella locazione delle unità immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una quota del 50 per cento della disponibilità annuale complessiva, dare priorità a coloro che dimostrino che nei loro confronti sia stato eseguito un provvedimento esecutivo di rilascio o sia stato notificato precetto per il rilascio dell'immobile locato, sempreché non si tratti di provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore.

     Decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione dell'elenco di cui al primo comma senza che i soggetti indicati nel comma precedente abbiano richiesto all'ente o alla società la locazione degli immobili compresi nell'elenco, gli enti e le società possono liberamente disporre degli immobili medesimi.

     Il legale rappresentante degli enti e delle società di cui al primo comma, il quale indebitamente ometta o ritardi la comunicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali.

     Chiunque in qualità di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli enti o società indicati nel primo comma stipuli un contratto di locazione relativamente ad un immobile la cui disponibilità non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi del primo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quindici milioni".

 

          Art. 19. Aumento dell'imposizione fiscale sulle abitazioni non locate

     1. L'aumento previsto dall'art. 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168, ai fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari destinate ad abitazione ubicate nei comuni indicati nello stesso articolo, è stabilito nella misura del 300 per cento.

     2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 20. Agevolazioni fiscali per l'edilizia abitativa

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1985 e fino al 31 dicembre del medesimo anno, i trasferimenti a titolo oneroso, effettuati a favore di persone fisiche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, indipendentemente dalla data della loro costruzione, sono soggetti all'imposta di registro del due per cento ed alle imposte fisse ipotecarie e catastali, a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività e che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel comune ove è situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma; in caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonché una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1985 e fino al 31 dicembre del medesimo anno, l'imposta di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al 50 per cento per gli incrementi di valore conseguenti ai trasferimenti a titolo oneroso effettuati ai sensi del precedente comma 1.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo il 31 dicembre 1984, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

     4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in L. 300 miliardi per l'anno finanziario 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata per il detto anno finanziario della legge 16 maggio 1984, n. 138.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 21. Competenze delle province autonome di Trento e Bolzano

     1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze alle finalità previste nel presente decreto secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i finanziamenti sono corrisposti a norma dell'art. 39 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     2. Resta ferma anche nelle province medesime l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 18, 19 e 20 del presente decreto.

 

          Art. 22. Ambito di applicazione

     1. Le disposizioni degli articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto si applicano nei comuni capoluogo di provincia individuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

     2. Le disposizioni degli articoli 1, 3, 4, 7 e 12 del presente decreto si applicano nei comuni individuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del decreto-legge sopracitato, nonché nei comuni di cui alle delibere adottate dal CIPE in data 22 febbraio 1980, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 6 marzo 1980, e 29 luglio 1982, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 14 agosto 1982.

     3. Il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può procedere all'integrazione della delibera assunta in data 29 luglio 1982.

     4. I comuni di cui al precedente comma 1 possono procedere alla costruzione ed all'acquisizione di alloggi nei comuni vicini, anche se non confinanti, previa convenzione con gli stessi.

     5. La convenzione riserva una quota non superiore al venti per cento degli alloggi realizzati o acquistati nei comuni di cui al precedente comma 4 per soddisfare le esigenze abitative di questi.

 

          Art. 23. Sanatoria

     Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni.

 

          Art. 24.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della L. 5 aprile 1985, n. 118, conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente decreto e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.