§ 98.1.27746 - D.L. 18 settembre 1984, n. 582 .
Misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa.


Settore:Normativa nazionale
Data:18/09/1984
Numero:582


Sommario
Art. 1.      1. Nei comuni indicati nell'art. 15 del presente decreto l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi anche [...]
Art. 2.      1. I comuni possono stipulare con i possessori di unità immobiliari destinate ad uso abitativo convenzioni aventi durata non superiore a due anni, in deroga all'art. 1 [...]
Art. 3.      1. Possono chiedere l'assegnazione temporanea delle unità immobiliari, di cui al precedente art. 2, coloro nei cui confronti, alla data della domanda sia stato eseguito [...]
Art. 4.      1. Il comune, sulla base delle domande pervenute, provvede all'assegnazione temporanea delle unità immobiliari a coloro che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine [...]
Art. 5.      1. L'aumento previsto dall'art. 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168, ai fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari destinate ad abitazione ubicate [...]
Art. 6.      Nell'art. 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, i primi cinque commi sono sostituiti dai seguenti
Art. 7.      1. Fino al 31 gennaio 1985 sono sospese le graduatorie, anche speciali, per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, e l'intera disponibilità di [...]
Art. 8.      1. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazione di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata, [...]
Art. 9.      1. I comuni di cui al successivo art. 15 possono acquistare unità immobiliari ultimate da assegnare ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto
Art. 10.      1. La prima assegnazione dei fondi di cui al precedente art. 9 è effettuata dal comitato esecutivo del CER, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del [...]
Art. 11.      1. I comuni prioritariamente procedono all'acquisto di immobili di edilizia convenzionata ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo che sussista [...]
Art. 12.      1. Le regioni localizzano prioritariamente i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata del biennio 1984-85 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nei comuni [...]
Art. 13.      1. Le regioni danno priorità ai soggetti sottoposti a provvedimenti esecutivi di rilascio nella concessione dei mutui agevolati individuali di cui all'art. 2, dodicesimo [...]
Art. 14.      1. L'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, alloggiati precariamente in alberghi e in case requisite per effetto di [...]
Art. 15.      1. Le disposizioni degli articoli 1, 8, 9, 10, 11 e 12 si applicano nei 28 comuni elencati al punto 2 della delibera CIPE del 22 febbraio 1980, pubblicata nella Gazzetta [...]
Art. 16.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27746 - D.L. 18 settembre 1984, n. 582 [1].

Misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa.

(G.U. 19 settembre 1984, n. 258)

 

     Art. 1.

     1. Nei comuni indicati nell'art. 15 del presente decreto l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi anche ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive integrazioni, è sospesa fino al 31 gennaio 1985.

     2. La disposizione del precedente comma 1 non si applica per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore.

 

          Art. 2.

     1. I comuni possono stipulare con i possessori di unità immobiliari destinate ad uso abitativo convenzioni aventi durata non superiore a due anni, in deroga all'art. 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per acquisire la disponibilità di tali unità ai fini di cui all'art. 3 del presente decreto.

     2. A titolo di corrispettivo spetta al possessore una somma mensile pari al canone, determinato a norma degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

     3. Il comune assume la garanzia solidale del pagamento del corrispettivo e degli oneri accessori nonché del rimborso delle spese per la riparazione dei danni eventualmente cagionati dall'assegnatario all'unità immobiliare.

     4. Il comune deve assicurare l'effettivo rilascio dell'immobile nel giorno della scadenza della convenzione, provvedendo, se del caso, a chiedere al prefetto l'impiego della forza pubblica.

     5. In caso di ritardo è dovuta al possessore una penale pari al doppio del corrispettivo per tutta la durata del ritardo.

 

          Art. 3.

     1. Possono chiedere l'assegnazione temporanea delle unità immobiliari, di cui al precedente art. 2, coloro nei cui confronti, alla data della domanda sia stato eseguito o sia immediatamente eseguibile, senza tener conto della sospensione di cui al precedente art. 1, un provvedimento di rilascio dell'immobile locato, purché il nucleo familiare sia in possesso del requisito di cui all'art. 20, primo comma, lettera a), punto 3, della legge 5 agosto 1978, n. 457, come aggiornato dalla delibera CIPE del 12 giugno 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 20 luglio 1984, determinato ai sensi dell'art. 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 e risultante da dichiarazione resa ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Non si tiene conto del predetto requisito qualora il richiedente dimostri di avere in corso un procedimento di rilascio di una unità immobiliare di sua proprietà da destinare a propria abitazione.

     2. I richiedenti debbono, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver la disponibilità di altra adeguata unità immobiliare nel comune di residenza ovvero nei comuni confinanti.

     3. Ai fini della graduatoria occorre comunque dichiarare la proprietà di unità immobiliari diverse da quelle di cui al precedente comma 2.

     4. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'art. 495 del codice penale.

     5. Sono esclusi dall'assegnazione coloro che sono stati dichiarati decaduti da precedente assegnazione temporanea.

 

          Art. 4.

     1. Il comune, sulla base delle domande pervenute, provvede all'assegnazione temporanea delle unità immobiliari a coloro che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di priorità stabilito in relazione alla data di esecuzione dello sfratto, tenendo altresì conto della composizione del nucleo familiare e del reddito.

     2. L'assegnatario corrisponde direttamente al possessore il canone, determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

     3. L'assegnatario è tenuto a versare al comune il deposito cauzionale, pari a tre mensilità del canone.

     4. Gli importi di cui al precedente comma 3 affluiscono in un conto appositamente istituito dal comune presso la tesoreria comunale e destinato a far fronte agli oneri su di esso gravanti ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

     5. Per il recupero delle somme erogate al possessore dell'immobile a titolo di garanzia, il comune procede nei confronti dell'assegnatario responsabile con le procedure esattoriali.

     6. L'assegnazione decade automaticamente:

     a) allo scadere del termine fissato nel provvedimento del comune;

     b) per morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone e degli oneri accessori protrattasi per oltre tre mesi;

     c) per gravi danni arrecati all'unità immobiliare;

     d) per mancata utilizzazione dell'unità immobiliare, per oltre tre mesi ovvero per una utilizzazione diversa da quella residenziale;

     e) per la sopravvenuta disponibilità di altra adeguata unità immobiliare nel comune di residenza ovvero nei comuni confinanti.

 

          Art. 5.

     1. L'aumento previsto dall'art. 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168, ai fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari destinate ad abitazione ubicate nei comuni indicati nello stesso articolo, è stabilito nella misura del 300 per cento.

     2. Le disposizioni dell'art. 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168, come modificate dal precedente comma 1, si applicano, altresì, ai fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari destinate ad abitazione ubicate nei comuni di cui al successivo art. 15.

     3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 6.

     Nell'art. 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, i primi cinque commi sono sostituiti dai seguenti:

     "Gli enti e le società indicate dall'art. 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonché ogni altro ente pubblico non economico, ad eccezione dell'Istituto di emissione e della Cassa nazionale del notariato, indipendentemente dalle finalità istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio è sito ciascuno degli immobili, nonché alla prefettura competente, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilità. Il comune provvede a darne pubblicità mediante affissione all'albo comunale e inserzione su uno o più quotidiani a maggiore diffusione locale.

     I contratti di locazione relativi agli immobili di cui al comma precedente, dei quali non sia stata resa pubblica la disponibilità ai sensi del medesimo comma, sono nulli.

     Gli enti e le società di cui al primo comma devono, nella locazione delle unità immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una quota del 50 per cento della disponibilità annuale complessiva, dare priorità a coloro che dimostrino che nei loro confronti sia stato eseguito un provvedimento esecutivo di rilascio o sia stato notificato precetto per il rilascio dell'immobile locato, sempreché non si tratti di provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore.

     Decorsi sessanta giorni dalla data di affissione dell'elenco di cui al primo comma senza che i soggetti indicati nel comma precedente abbiano richiesto all'ente o alla società la locazione degli immobili compresi nell'elenco, gli enti e le società possono liberamente disporre degli immobili medesimi.

     Il legale rappresentante degli enti e delle società di cui al primo comma il quale indebitamente ometta o ritardi la pubblicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, oltre alla sanzione penale che risulti eventualmente applicabile.

     Chiunque in qualità di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli enti o società indicati nel primo comma stipuli un contratto di locazione relativamente ad un immobile la cui disponibilità non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quindici milioni".

 

          Art. 7.

     1. Fino al 31 gennaio 1985 sono sospese le graduatorie, anche speciali, per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, e l'intera disponibilità di detti alloggi è riservata fino alla stessa data ai soggetti nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo immediatamente eseguibili e che siano in possesso dei requisiti previsti per accedere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I criteri per l'assegnazione sono determinati dal sindaco.

     2. Dal 1° febbraio 1985 e fino al 31 dicembre 1986, per i soggetti di cui al precedente comma 1, la riserva di quota di cui all'art. 21 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive modificazioni, è elevata al 60 per cento.

 

          Art. 8.

     1. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazione di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione del provvedimento di rilascio è sospesa fino all'effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 31 dicembre 1985.

     2. I soggetti di cui al precedente comma 1 decadono dal beneficio nel caso di morosità protratta per oltre tre mesi nel pagamento del canone o degli oneri accessori.

 

          Art. 9.

     1. I comuni di cui al successivo art. 15 possono acquistare unità immobiliari ultimate da assegnare ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto.

     2. L'assegnazione degli alloggi di cui al precedente comma 1 è effettuata in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, per i soggetti non in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

     3. All'onere connesso agli acquisti di cui al precedente comma 1 si fa fronte con i contributi previsti dall'art. 13, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli esercizi 1986 e 1987, sino al limite massimo di lire 1.500 miliardi, ivi compresi i fondi disponibili di cui all'art. 10, comma 2, del presente decreto.

     4. A norma del sesto comma dell'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono immediatamente utilizzabili, sino al limite del precedente comma 3, i fondi giacenti sugli appositi conti correnti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti.

     5. Gli alloggi di nuova costruzione devono avere le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

     6. L'acquisto può prevedere anche alloggi non aventi le suddette caratteristiche tipologiche purché il limite massimo della superficie non superi i 120 metri quadrati per unità di nuova costruzione.

 

          Art. 10.

     1. La prima assegnazione dei fondi di cui al precedente art. 9 è effettuata dal comitato esecutivo del CER, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti di un terzo dei fondi stessi. Le altre assegnazioni sono effettuate in due successive scadenze trimestrali.

     2. I fondi sono assegnati previa dimostrazione dell'utilizzo delle disponibilità finanziarie attribuite ai comuni in base agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, ed all'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, nonché delle possibilità alloggiative derivanti dal patrimonio pubblico e dal convenzionamento con i proprietari privati e delle disponibilità di patrimonio edilizio da acquistare.

     3. I fondi già stanziati di cui al precedente comma 2 devono essere utilizzati per l'acquisto di alloggi nel caso in cui non siano stati già messi a disposizione presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici e non si proceda alla concessione, all'appalto ovvero alla consegna anticipata dei lavori entro il 30 novembre 1984.

     4. Il comitato esecutivo del CER, su istanza motivata dei comuni di cui al successivo art. 15, può assegnare a carico dei fondi di cui all'art. 9 del presente decreto e fino a concorrenza di lire 150 miliardi, finanziamenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per rendere immediatamente utilizzabili interventi di edilizia residenziale pubblica già realizzati a condizione che siano interamente impegnati i fondi a tal fine già assegnati al comune stesso. I predetti finanziamenti sono rimborsati dai comuni in dieci anni senza interessi a rate costanti.

 

          Art. 11.

     1. I comuni prioritariamente procedono all'acquisto di immobili di edilizia convenzionata ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo che sussista la possibilità di acquisti di altri immobili a migliori condizioni.

     2. E' consentito anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata con subentro dell'ente pubblico nell'agevolazione e con il vincolo della locazione temporanea degli alloggi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto.

     3. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui ai precedenti commi altri 2 e 3 è quello definito in convenzione.

     4. Il prezzo di acquisto degli altri alloggi non può superare il valore locativo calcolato con i criteri previsti dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

     5. Per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975 il prezzo di acquisto come determinato al precedente comma 4 può essere maggiorato in una misura non superiore al 20 per cento.

     6. Gli acquisti di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il 31 dicembre 1986, secondo modalità previamente determinate dal sindaco e tali da garantire l'adeguata pubblicità dei bandi e l'oggettività dei criteri di scelta.

 

          Art. 12.

     1. Le regioni localizzano prioritariamente i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata del biennio 1984-85 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nei comuni individuati dal successivo art. 15.

     2. Allo stesso fine, le regioni sono autorizzate a rilocalizzare i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata del biennio 1984-85 che non siano già pervenuti alla fase operativa.

 

          Art. 13.

     1. Le regioni danno priorità ai soggetti sottoposti a provvedimenti esecutivi di rilascio nella concessione dei mutui agevolati individuali di cui all'art. 2, dodicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

     2. Nel rispetto delle priorità di cui al precedente comma 1, le regioni possono utilizzare i fondi residui dei mutui agevolati individuali di cui all'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e quelli dei contributi in capitale di cui all'art. 2, decimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, anche annullando le graduatorie di aspiranti già definitive se queste si dimostrino non rispondenti ai principi di cui al precedente comma 1.

 

          Art. 14.

     1. L'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, alloggiati precariamente in alberghi e in case requisite per effetto di ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, viene proseguita fino al 31 dicembre 1984 con le modalità in vigore al 30 giugno 1984.

     2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può disporre misure incentivanti dirette ad accelerare sistemazioni autonome; egli può altresì, con proprie ordinanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, conferire ulteriore efficacia nel tempo alle ordinanze, già emanate anche dal commissario per le zone terremotate, che agevolano il reinsediamento della popolazione e che consentono il completamento dell'attività in corso.

     3. Le ordinanze di cui al precedente comma 2 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1984, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "fondo investimenti e occupazione".

     5. La somma di cui al precedente comma 4 affluisce al Fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 15.

     1. Le disposizioni degli articoli 1, 8, 9, 10, 11 e 12 si applicano nei 28 comuni elencati al punto 2 della delibera CIPE del 22 febbraio 1980, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 6 marzo 1980.

     2. I comuni di cui al precedente comma 1 possono procedere all'acquisizione di alloggi anche nei comuni limitrofi previa convenzione con gli stessi.

     3. La convenzione riserva una quota non superiore al 20 per cento degli alloggi acquistati nei comuni limitrofi per soddisfare le esigenze abitative di questi.

 

          Art. 16.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della L. 5 aprile 1985, n. 118, conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione  delle disposizioni del presente decreto e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.