§ 22.5.26 - L. 24 dicembre 1974, n. 713.
Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio, dell'esportazione e della cooperazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:24/12/1974
Numero:713


Sommario
Art. 1.      I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con [...]
Art. 2.      Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai [...]
Art. 3.      I commi secondo, terzo e quarto dell'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono soppressi.
Art. 4. 
Art. 5.      Al dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ente pubblico economico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui [...]
Art. 6.      Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, da ultimo prorogato con l'articolo unico della legge 27 ottobre 1973, n. 673, è ulteriormente prorogato [...]
Art. 7.      Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 100 miliardi, ripartita in [...]
Art. 8.      Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare la somma di lire 30 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca [...]
Art. 9.      I tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalla presente legge sono quelli stabiliti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1974, n. [...]
Art. 10. 
Art. 11.      All'onere di lire 8 miliardi e di lire 83 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, rispettivamente per l'anno 1974 e per l'anno 1975, si fa fronte mediante riduzione del fondo [...]


§ 22.5.26 - L. 24 dicembre 1974, n. 713.

Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio, dell'esportazione e della cooperazione.

(G.U. 16 gennaio 1975, n. 15).

 

Art. 1.

     I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, numero 1034, sono ulteriormente prorogati al 31 gennaio 1975 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 dicembre 1975 per la stipulazione dei relativi contratti.

     Lo stanziamento previsto dall'articolo 9, primo comma, della L. 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 75 miliardi per l'anno 1975, di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1980, di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1989 [1].

     Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.

     Qualora le domande di finanziamento regolarmente presentate da imprese del Mezzogiorno nel termine previsto nel primo comma non esaurissero, anche se integralmente accolte, la riserva di cui all'articolo 6, lettera a), della legge 30 luglio 1959, n. 623, modificata dall'articolo 9 della legge 25 luglio 1961, n. 649, la quota eccedente può essere utilizzata, previo parere del CIPE, per domande di finanziamento presentate da imprese del Centro-Nord.

 

     Art. 2.

     Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 74 miliardi ripartita in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1974, di lire 6 miliardi per l'anno 1975 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1983.

 

     Art. 3.

     I commi secondo, terzo e quarto dell'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono soppressi.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4. [3]

 

     Art. 5.

     Al dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ente pubblico economico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

 

     Art. 6.

     Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, da ultimo prorogato con l'articolo unico della legge 27 ottobre 1973, n. 673, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1975 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 dicembre 1975 per la stipulazione dei relativi contratti.

     Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, a partire dall'anno 1975 e fino all'anno 1984 è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma di lire 2 miliardi.

     Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.

 

     Art. 7.

     Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 100 miliardi, ripartita in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1974, di lire 10 miliardi per 1 anno 1975, di lire 11 miliardi per l'anno 1976 e di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1981, per essere destinata alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, previsto dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale.

 

     Art. 8.

     Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare la somma di lire 30 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

 

     Art. 9.

     I tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalla presente legge sono quelli stabiliti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397.

     I tassi agevolati per i finanziamenti alle imprese artigiane di cui all'articolo 2 della presente legge sono stabiliti come segue:

     per le zone depresse del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523: 4 per cento;

     per le zone depresse del Centro-Nord, di cui alla legge 2 luglio 1966, n. 614: 5 per cento;

     per le rimanenti zone: 6 per cento.

     I tassi agevolati d'interesse stabiliti dal presente articolo si applicano ai finanziamenti per i quali si stipula il contratto a norma della presente legge.

 

     Art. 10. [4]

 

     Art. 11.

     All'onere di lire 8 miliardi e di lire 83 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, rispettivamente per l'anno 1974 e per l'anno 1975, si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e del corrispondente capitolo per l'anno 1975.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 7 giugno 1975, n. 231.

[2] Sostituisce con due commi i commi settimo, ottavo e nono, art. 34, della L. 25 luglio 1952, n. 949.

[3] Sostituisce il primo comma e la lettera b), terzo comma, art. 40 della L. 25 luglio 1952, n. 949.

[4] Sostituisce la lettera b), art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.