Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.5 disciplina generale |
Data: | 24/12/1974 |
Numero: | 713 |
Sommario |
Art. 1. I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con [...] |
Art. 2. Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai [...] |
Art. 3. I commi secondo, terzo e quarto dell'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono soppressi. |
Art. 4. |
Art. 5. Al dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ente pubblico economico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui [...] |
Art. 6. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, da ultimo prorogato con l'articolo unico della legge 27 ottobre 1973, n. 673, è ulteriormente prorogato [...] |
Art. 7. Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 100 miliardi, ripartita in [...] |
Art. 8. Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare la somma di lire 30 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca [...] |
Art. 9. I tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalla presente legge sono quelli stabiliti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1974, n. [...] |
Art. 10. |
Art. 11. All'onere di lire 8 miliardi e di lire 83 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, rispettivamente per l'anno 1974 e per l'anno 1975, si fa fronte mediante riduzione del fondo [...] |
§ 22.5.26 - L. 24 dicembre 1974, n. 713.
Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio, dell'esportazione e della cooperazione.
(G.U. 16 gennaio 1975, n. 15).
I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della
Lo stanziamento previsto dall'articolo 9, primo comma, della
Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.
Qualora le domande di finanziamento regolarmente presentate da imprese del Mezzogiorno nel termine previsto nel primo comma non esaurissero, anche se integralmente accolte, la riserva di cui all'articolo 6, lettera a), della
Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della
I commi secondo, terzo e quarto dell'art. 33 della
(Omissis) [2].
Al dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ente pubblico economico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 38 del
Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della
Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della
Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.
Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della
Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare la somma di lire 30 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con
I tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalla presente legge sono quelli stabiliti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della
I tassi agevolati per i finanziamenti alle imprese artigiane di cui all'articolo 2 della presente legge sono stabiliti come segue:
per le zone depresse del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con
per le zone depresse del Centro-Nord, di cui alla
per le rimanenti zone: 6 per cento.
I tassi agevolati d'interesse stabiliti dal presente articolo si applicano ai finanziamenti per i quali si stipula il contratto a norma della presente legge.
All'onere di lire 8 miliardi e di lire 83 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, rispettivamente per l'anno 1974 e per l'anno 1975, si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e del corrispondente capitolo per l'anno 1975.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[2] Sostituisce con due commi i commi settimo, ottavo e nono, art. 34, della
[3] Sostituisce il primo comma e la lettera b), terzo comma, art. 40 della
[4] Sostituisce la lettera b), art. 13 del