Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.2 credito al commercio |
Data: | 25/07/1961 |
Numero: | 649 |
Sommario |
Art. 1. I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sono prorogati dal 30 giugno 1961 al 30 giugno 1963, per la presentazione delle [...] |
Art. 2. Il limite previsto dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 623, per il finanziamento delle scorte è elevato da un quinto al 30 per cento |
Art. 3. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 4, comma primo, della legge 30 luglio 1959, n. 623, può essere corrisposto all'Istituto finanziatore, per tutti i contratti [...] |
Art. 4. La lettera g) del primo comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è sostituita dalla seguente |
Art. 5. Agli esperti di cui al comma secondo dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, diversi dai componenti del Comitato previsto dall'articolo medesimo, può essere [...] |
Art. 6. L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è sostituito dal seguente |
Art. 7. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, si intendono applicabili anche alle attrezzature delle medie e piccole imprese commerciali [...] |
Art. 8. |
Art. 9. La quota del 40 per cento prevista dalla lettera a) dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1959, n. 623, è elevata al 50 per cento |
Art. 10. Le disposizioni dell'articolo 8 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, si intendono applicabili a tutte le operazioni relative ai finanziamenti concessi a medie e [...] |
Art. 11. Lo stanziamento nello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'industria e del commercio, previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio [...] |
Art. 12. Per la concessione dei finanziamenti previsti dalle lettere c), d) ed e) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, le sezioni di credito industriale del Banco [...] |
Art. 13. La Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio [...] |
§ 30.2.1 – L. 25 luglio 1961, n. 649. [1]
Disposizioni modificative ed integrative delle leggi 30 luglio 1959, n. 623 e 16 settembre 1960, n. 1016.
(G.U. 31 luglio 1961, n. 188).
I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della
Il limite previsto dall'articolo 3 della
Ferme restando le disposizioni dell'articolo 4, comma primo, della
La lettera g) del primo comma dell'articolo 5 della
(Omissis).
Agli esperti di cui al comma secondo dell'articolo 5 della
L'ultimo comma dell'articolo 6 della
(Omissis).
Le disposizioni dell'articolo 2 della
Alle imprese industriali che al momento della concessione del credito abbiano un capitale investito non superiore a 100 milioni di lire, se ubicate nei territori del centro-nord, e non superiore a 200 milioni di lire, se ubicate nei territori di cui all'articolo 3 della
La garanzia di cui al comma precedente può essere accordata sui finanziamenti destinati alla costruzione di nuovi impianti industriali o per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, a condizione che il nuovo investimento non superi rispettivamente i 100 milioni di lire per le imprese ubicate al di fuori dei territori di cui alla citata
La garanzia di cui al presente articolo, che può essere accordata entro il limite massimo del 70 per cento delle perdite accertate e per un ammontare complessivo di 30 miliardi di lire, è concessa con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Comitato di cui all'articolo 5 della
Il Comitato indicato nel precedente comma è integrato da un ispettore generale della Direzione generale del tesoro.
La quota del 40 per cento prevista dalla lettera a) dell'articolo 6 della
Le disposizioni dell'articolo 8 della
Lo stanziamento nello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'industria e del commercio, previsto dal primo comma dell'articolo 9 della
E' inoltre autorizzato lo stanziamento di lire 4 miliardi per l'esercizio 1975-76 e di 2 miliardi per l'esercizio 1976-77.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1961-62 con riduzione del fondo stabilito nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.
Per la concessione dei finanziamenti previsti dalle lettere c), d) ed e) dell'articolo 25 della
I finanziamenti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 25 della
Per le operazioni di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 25 della
La Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, istituita con il
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 5 della