§ 30.6.38 – L. 17 agosto 1974, n. 397.
Norme per la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti agevolati e del tasso di mora per i mutui fondiari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.6 credito edilizio e fondiario
Data:17/08/1974
Numero:397


Sommario
Art. 1.      Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975 i tassi agevolati anni di interesse da applicare sui [...]
Art. 2. 


§ 30.6.38 – L. 17 agosto 1974, n. 397. [1]

Norme per la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti agevolati e del tasso di mora per i mutui fondiari.

(G.U. 31 agosto 1974, n. 227).

 

     Art. 1.

     Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975 i tassi agevolati anni di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per i vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     La misura dei tassi agevolati, di cui al comma precedente, sarà stabilita in modo che sia conservata rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio la stessa proporzione prima esistente tra tali tassi e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974.

     I tassi agevolati annui di interesse stabiliti a norma del comma precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto definitivo interviene successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     E' abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi.

 

          Art. 2. [2]


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 27 della L. 6 giugno 1991, n. 175.