§ 72.2.44 – L. 20 dicembre 1995, n. 575.
Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), firmata a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.2 adesioni
Data:20/12/1995
Numero:575


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), con [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto [...]
Art. 3.      1. I costi sostenuti per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta sono determinati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della [...]
Art. 4.      1. Alle tariffe di rotta di applicano le esenzioni stabilite dai competenti organi di Eurocontrol, secondo le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, e [...]
Art. 5.      1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della convenzione, nel testo introdotto dall'articolo III del protocollo di emendamento del 12 febbraio 1981, il Governo italiano [...]
Art. 6.      1. Le disposizioni della legge 11 luglio 1977, n. 411, e successive modificazioni, incompatibili con la presente legge cessano di avere efficacia dalla data di entrata [...]
Art. 7.      1. Sono a carico dello Stato gli oneri derivanti dall'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 4, ivi comprese le spese di contabilizzazione sostenute da [...]
Art. 8.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 72.2.44 – L. 20 dicembre 1995, n. 575.

Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e atti internazionali successivi.

(G.U. 5 gennaio 1996, n. 4, S.O.).

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), con relativi allegati, firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, al protocollo addizionale firmato a Bruxelles il 6 luglio 1970, modificato dal protocollo firmato a Bruxelles il 21 novembre 1978, così come emendati dal protocollo, con tre annessi, aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981, nonchè all'accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta, con due annessi, aperto alla firma a Bruxelles il 12 febbraio 1981.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della convenzione, introdotto dall'articolo XXXIII del protocollo di emendamento del 12 febbraio 1981, nonchè in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del protocollo del 6 luglio 1970, dall'articolo 2 del protocollo del 21 novembre 1978, dall'articolo XL del citato protocollo del 12 febbraio 1981 e dall'articolo 28 dell'accordo multilaterale di pari data.

 

          Art. 3.

     1. I costi sostenuti per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta sono determinati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro, e comunicati ad Eurocontrol ai fini della fissazione e riscossione delle tariffe obbligatorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della convenzione, nel testo introdotto dall'articolo III del protocollo di emendamento del 12 febbraio 1981.

 

          Art. 4.

     1. Alle tariffe di rotta di applicano le esenzioni stabilite dai competenti organi di Eurocontrol, secondo le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 6 dell'accordo multilaterale del 12 febbraio 1981. Sono comunque esonerati dal pagamento delle tariffe di rotta gli aeromobili di Stato.

     2. Sono inoltre esonerati dal pagamento delle tariffe di rotta i voli d'addestramento effettuati all'esclusivo scopo d ottenere, rinnovare o mantenere una licenza o abilitazione per il personale navigante.

 

          Art. 5.

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della convenzione, nel testo introdotto dall'articolo III del protocollo di emendamento del 12 febbraio 1981, il Governo italiano può dare incarico ad Eurocontrol dello svolgimento delle mansioni di cui alle lettere a), b) e c) ivi indicate.

 

          Art. 6.

     1. Le disposizioni della legge 11 luglio 1977, n. 411, e successive modificazioni, incompatibili con la presente legge cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dell'accordo multilaterale del 12 febbraio 1981.

 

          Art. 7.

     1. Sono a carico dello Stato gli oneri derivanti dall'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 4, ivi comprese le spese di contabilizzazione sostenute da Eurocontrol, valutate in lire 7 miliardi.

     2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 fa carico al capitolo 4640 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     3. E' a carico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) il contributo annuo di partecipazione ad Eurocontrol, valutato in lire 47 miliardi annui a decorrere dal 1995, ivi compreso quello di lire 7 miliardi di cui al comma 1.

     4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, saranno stabilite le modalità per la regolarizzazione dei flussi finanziari tra Eurocontrol e lo Stato italiano nonchè le occorrenti modifiche.

 

          Art. 8.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.