§ 67.1.48 - Legge 11 luglio 1977, n. 411.
Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:11/07/1977
Numero:411


Sommario
Art. 1.      E' istituita una tassa per l'uso delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta, cui sono assoggettati i voli internazionali per la [...]
Art. 2.      La tassa è determinata secondo la formula
Art. 3.  [1]
Art. 4.      Il numero delle unità di servizio (n) prodotte da ogni volo è ottenuto con l'applicazione della formula
Art. 5.      Il coefficiente di distanza (d) si ottiene dividendo per cento la distanza ortodromica espressa in chilometri tra
Art. 6.      Il coefficiente peso (p) è uguale alla radice quadrata della divisione per cinquanta del numero indicante la misura del peso massimo certificato al decollo espresso in [...]
Art. 7.      Sono esentati dal pagamento della tassa di cui all'art. 1
Art. 8.  [2]
Art. 9.      In caso di omesso o ritardato pagamento della tassa si applica la soprattassa del cinquanta per cento della somma non versata; si applicano altresì gli interessi di mora [...]
Art. 10.      Sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse e delle soprattasse e degli interessi previsti dalla presente legge l'esercente ed il proprietario dell'aeromobile
Art. 11.      Il Ministro per i trasporti è competente a decidere su tutte le controversie relative alla tassa e alla soprattassa contemplate nella presente legge. Avverso tale [...]
Art. 12.      Per la riscossione di quanto dovuto ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nel testo unico delle norme per la riscossione delle entrate [...]
Art. 13.  [3]
Art. 14.      La presente legge entra in vigore nove mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 67.1.48 - Legge 11 luglio 1977, n. 411.

Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta.

(G.U. 25 luglio 1977, n. 202)

 

 

     Art. 1.

     E' istituita una tassa per l'uso delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta, cui sono assoggettati i voli internazionali per la parte di volo che si svolge nello spazio aereo nazionale.

     Ai fini della presente legge, per spazio aereo nazionale si intende quello entro il quale lo Stato italiano fornisce il servizio di assistenza al volo.

 

          Art. 2.

     La tassa è determinata secondo la formula:

     T = t x n

     dove

     T è l'ammontare della tassa dovuta per ogni volo;

     t è il coefficiente unitario di tassazione;

     n è il numero delle unità del servizio prodotte da ogni volo.

 

          Art. 3. [1]

     Il coefficiente unitario di tassazione (t) è calcolato dividendo il costo dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale per il numero totale delle unità di servizio prodotte da tale tipo di attività ed è determinato con decreto del Ministro dei trasporti.

     Il costo di cui al precedente comma comprende gli oneri finanziari relativi all'ammortamento ed agli interessi delle spese degli impianti di assistenza al volo, nonché le spese di esercizio degli impianti e le spese amministrative di gestione della tassa di cui all'art. 1 ed è determinato annualmente, su proposta dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, dal Ministero dei trasporti sulla base dei costi e delle spese previsti nell'anno in cui la tassa verrà applicata, avuto anche riguardo ai costi ed alle spese sostenuti negli anni precedenti, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324.

     Il calcolo di cui al primo comma è effettuato sulla base di una quota non inferiore all'80 per cento del costo totale sostenuto dall'Azienda in relazione all'andamento del traffico nello spazio aereo nazionale nonché delle variazioni intervenute negli altri Stati in materia di diritti per l'uso delle radioassistenze e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta.

     In ogni caso entro il 1987, il calcolo dovrà essere effettuato sulla base dell'intero costo sostenuto dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

 

          Art. 4.

     Il numero delle unità di servizio (n) prodotte da ogni volo è ottenuto con l'applicazione della formula:

     n = d x p

     dove

     d è il coefficiente di distanza del volo,

     p è il coefficiente di peso dell'aeromobile.

 

          Art. 5.

     Il coefficiente di distanza (d) si ottiene dividendo per cento la distanza ortodromica espressa in chilometri tra:

     il punto di partenza situato all'interno dello spazio aereo nazionale ed il punto di uscita da tale spazio risultanti dal piano di volo,

     oppure

     il punto di ingresso nello spazio aereo nazionale e il punto di ultima destinazione situato all'interno di tale spazio risultanti dal piano di volo,

     oppure

     in caso di sorvolo, il punto di ingresso e quello di uscita dallo spazio aereo nazionale risultanti dal piano di volo.

     La distanza ortodromica di cui al precedente comma è diminuita di 20 km per i decolli e gli atterraggi effettuati nei punti situati all'interno dello spazio aereo nazionale.

 

          Art. 6.

     Il coefficiente peso (p) è uguale alla radice quadrata della divisione per cinquanta del numero indicante la misura del peso massimo certificato al decollo espresso in tonnellate risultante dal certificato di navigabilità.

     Nel caso in cui il proprietario e l'esercente abbiano dichiarato alla competente autorità che la flotta di cui dispongono comprende aerei di differente versione dello stesso tipo, il peso massimo al decollo di ciascun aeromobile di quel tipo è determinato dalla media dei pesi massimi al decollo di tutti gli aeromobili del tipo dichiarato compresi nella flotta.

     In difetto della dichiarazione suddetta o dell'aggiornamento della composizione della flotta, che deve essere effettuato ogni sei mesi, il coefficiente peso per ciascun aeromobile di uno stesso tipo di aereo utilizzato dall'esercente è stabilito sulla base del peso massimo al decollo della versione più pesante di tale tipo di aereo.

 

          Art. 7.

     Sono esentati dal pagamento della tassa di cui all'art. 1:

     gli aeromobili nazionali e stranieri di Stato o in servizio di Stato;

     gli aeromobili che effettuano voli predisposti dallo Stato per il controllo delle installazioni per l'assistenza alla navigazione aerea;

     gli aeromobili che effettuano voli di addestramento;

     gli aeromobili che ritornano all'aeroporto di partenza senza aver effettuato atterraggi intermedi;

     gli aeromobili fino al peso massimo al decollo di kg. 2.000.

 

          Art. 8. [2]

     Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalità per l'accertamento della tassa di cui all'art. 1.

 

          Art. 9.

     In caso di omesso o ritardato pagamento della tassa si applica la soprattassa del cinquanta per cento della somma non versata; si applicano altresì gli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 10.

     Sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse e delle soprattasse e degli interessi previsti dalla presente legge l'esercente ed il proprietario dell'aeromobile.

 

          Art. 11.

     Il Ministro per i trasporti è competente a decidere su tutte le controversie relative alla tassa e alla soprattassa contemplate nella presente legge. Avverso tale decisione è ammesso ricorso dinanzi l'autorità giudiziaria entro il termine di mesi sei dalla notificazione della decisione medesima.

 

          Art. 12.

     Per la riscossione di quanto dovuto ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nel testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 13. [3]

 

          Art. 14.

     La presente legge entra in vigore nove mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 15 febbraio 1985, n. 25.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 15 febbraio 1985, n. 25.

[3]  Articolo soppresso dall'art. 7 della L. 15 febbraio 1985, n. 25.