Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 90. Stampa ed editoria |
Capitolo: | 90.1 disciplina generale |
Data: | 16/07/2012 |
Numero: | 103 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonchè di vendita della stampa quotidiana e periodica e di [...] |
§ 90.1.36 - L. 16 luglio 2012, n. 103.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonchè di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.
(G.U. 20 luglio 2012, n. 168)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 2012, N. 63
All'articolo 1:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «n. 250,»è inserita la seguente: «nonchè» e le parole: «che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite» sono sostituite dalle seguenti: «che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 25 per cento delle copie distribuite»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «cinque regioni» sono sostituite dalle seguenti: «tre regioni»;
al comma 4, lettera a), la parola: «dipendente» è sostituita dalla seguente: «dipendenti» e dopo le parole: «mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti»è aggiunto il seguente periodo: «. Le cooperative devono comunque essere in possesso del requisito della mutualità prevalente per l'esercizio di riferimento dei contributi»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della
7-ter. All'articolo 3, comma 2, del
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero). - 1. Nell'ambito delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno, di contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line.
2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui al comma 1 è determinata tenendo conto della loro diffusione presso le comunità italiane all'estero, del loro apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, del loro contributo alla promozione del sistema Italia all'estero, della loro consistenza informativa.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale, e riservando una apposita quota parte dell'importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose.
4. E' istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di cui al presente articolo e di deliberarne la liquidazione, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari numero, nonchè da rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana e della Consulta nazionale delle associazioni di emigrazione. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato ed alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «dei Ministri» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto dal comma 4 del presente articolo»;
al comma 2, lettera a), le parole da: «una quota» fino a: «distribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «una quota fino al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l'acquisto della carta, per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa e per la distribuzione», l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'importo complessivo di tale quota non può comunque essere superiore a 2.500.000 euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 euro per i quotidiani locali e per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della
al comma 2, lettera b), le parole da: «una quota» fino a: «0,35 euro per i periodici» sono sostituite dalle seguenti: «una quota fino a 0,25 euro per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a 0,20 euro per i quotidiani locali e a 0,40 euro per i periodici», le parole: «3.500.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.500.000 euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della presente lettera»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b-bis), del
al comma 6, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'80 per cento» e le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 50 per cento».
All'articolo 3:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «che abbiano percepito per l'anno 2011 i contributi» sono soppresse, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «che abbiano percepito i contributi per l'anno 2011,» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La testata deve comunque essere accessibile on line, anche a titolo non oneroso, e deve garantire un'informazione quotidiana composta da informazione autoprodotta per almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili»;
al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini degli adempimenti relativi all'iscrizione della testata in formato digitale al registro degli operatori di comunicazione, si applica l'articolo 16 della
al comma 3, le parole: «nell'ambito del tetto globale specificato» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'importo complessivo di cui»;
al comma 4, terzo periodo, le parole: «è oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «sono oggetto»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 43, comma 10, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al
5-ter. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni). - 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della
2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati».
All'articolo 4:
al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La gestione degli strumenti informatici e della rete telematica è svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori, che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i costi di collegamento»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico» e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Dall'applicazione del presente comma devono derivare risparmi pari almeno a 10 milioni di euro. Conseguentemente, è ridotta l'autorizzazione di spesa relativa allo stanziamento accantonato nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 10-sexies, comma 2, del
al comma 6, dopo la parola: «derivare» sono inserite le seguenti: «nuovi o maggiori».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Semplificazioni in materia di editoria per le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e le associazioni d'arma e combattentistiche). - 1. Al fine di semplificare il quadro normativo relativo alle tariffe postali per la spedizione di prodotti editoriali e di promuovere lo sviluppo dell'editoria non profit, alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del
All'articolo 6, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«d-bis) gli articoli 26 e 45 della
d-ter) l'articolo 3, comma 1, della
d-quater) il