§ 98.1.18569 - Legge 30 aprile 1983, n. 137.
Modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/04/1983
Numero:137


Sommario
Art. 1.      All'art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      All'art. 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto il seguente ultimo comma
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il quinto comma dell'art. 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è così modificato
Art. 5.      All'art. 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 6.      All'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto il seguente comma
Art. 7.      Il quarto comma dell'art. 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente
Art. 8.      Nel secondo comma dell'art. 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono soppresse le parole "se non allorchè l'amministrazione ha deliberato di avvalersi dei servizi [...]
Art. 9.      Il primo comma dell'art. 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente
Art. 10.      L'art. 48 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente
Art. 11.      All'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, alla fine, dopo le parole "provvidenze disposte dagli articoli" è aggiunta la seguente parola "22", prima delle parole "24 [...]
Art. 12.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.18569 - Legge 30 aprile 1983, n. 137.

Modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(G.U. 3 maggio 1983, n. 119)

 

     Art. 1.

     All'art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente comma:

     "Le azioni o quote di società editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla metà di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell'art. 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:

     a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprietà - diretta o indiretta - di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le società per azioni quotate in borsa o gli enti morali che - direttamente o indirettamente - ne detengono la proprietà o il controllo;

     b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della società che esercita l'impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della società stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci".

     Il comma undicesimo dell'art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

     "Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci".

     Il dodicesimo comma dell'art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, contenente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria è abrogato.

 

          Art. 2.

     All'art. 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto il seguente ultimo comma:

     "Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente art. 1 è nullo".

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

     "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 1, l'intestazione, a enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile o a società con azioni quotate in borsa, di azioni aventi diritto di voto o di quote di società editrici di giornali quotidiani o di società intestatarie di azioni o quote delle società editrici è parificata all'intestazione a persone fisiche".

 

          Art. 4.

     Il quinto comma dell'art. 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è così modificato:

     "I bilanci delle imprese aventi ricavi netti annui delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicità, superiori a cinque miliardi di lire, devono, a decorrere dall'esercizio dell'anno 1983, essere certificati da società aventi i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Per i ricavi annui netti delle vendite si intendono i ricavi delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, dedotto l'aggio ai distributori ed ai rivenditori ed escluso il fatturato della pubblicità".

 

          Art. 5.

     All'art. 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Il garante dell'attuazione della legge dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, può chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identità, la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di società editrici di quotidiani o periodici.

     Il garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, può chiedere alla Magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarità delle imprese editoriali e della proprietà delle testate.

     Il garante esercita altresì dinanzi al giudice competente l'azione di nullità degli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge".

 

          Art. 6.

     All'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto il seguente comma:

     "Il capo del servizio dell'editoria fa parte del consiglio di amministrazione di cui all'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, e successive modificazioni".

 

          Art. 7.

     Il quarto comma dell'art. 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

     "Sono altresì soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicità su giornali quotidiani e le imprese concessionarie di pubblicità sui periodici di cui al primo e secondo comma dell'art. 18. Queste, all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare:

     a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attività imprenditoriale;

     b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che l'imprenditore sia una società;

     c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate giornalistiche servite".

     Il primo comma dell'art. 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

     "Le imprese concessionarie di pubblicità, ove soggette all'obbligo dell'iscrizione al registro nazionale della stampa, sono tenute a depositare presso di esso, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, integrato da un allegato che evidenzi in modo analitico le risultanze contabili afferenti alla pubblicità comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici. L'allegato è compilato secondo un modello fissato a norma dell'art. 7 e deve indicare nominativamente le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva pubblicità, i minimi garantiti pattuiti, testata per testata, le entrate pubblicitarie di ogni testata, le modalità di pagamento, le entrate della concessionaria stessa in relazione alle singole testate e i dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13".

 

          Art. 8.

     Nel secondo comma dell'art. 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono soppresse le parole "se non allorchè l'amministrazione ha deliberato di avvalersi dei servizi della concessionaria".

     Il quinto comma dell'art. 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è così modificato:

     "Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esentati dall'obbligo della comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti".

     L'ultimo comma dell'art. 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è così modificato:

     "Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo comma non possono destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo".

 

          Art. 9.

     Il primo comma dell'art. 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

     "L'inosservanza degli adempimenti previsti dal presente titolo, nonostante il formale invito da parte del Servizio dell'editoria a provvedere, determina l'immediata decadenza delle provvidenze di cui al titolo secondo".

     Al secondo comma dell'art. 22 dopo le parole "Tali contributi sono proporzionalmente ridotti" sono inserite le parole "corrispondentemente al relativo scaglione di tirature".

 

          Art. 10.

     L'art. 48 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

     "Le imprese editrici di giornali quotidiani non in regola con le disposizioni di cui ai primi sei commi dell'art. 1, devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi medesimi nel termine massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a quando non avvenga la regolarizzazione, sono sospese tutte le provvidenze previste dalla presente legge, a favore dell'impresa. Qualora la regolarizzazione intervenga nel termine di cui sopra, l'impresa viene ammessa alle provvidenze a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

     Trascorsi i due anni, su istanza del garante o del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori della società e nomina un amministratore giudiziario, come previsto dall'art. 2409 del codice civile, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui ai primi sei commi dell'art. 1 e al fine di nominare i nuovi organi sociali".

 

          Art. 11.

     All'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, alla fine, dopo le parole "provvidenze disposte dagli articoli" è aggiunta la seguente parola "22", prima delle parole "24 e 27".

 

          Art. 12.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.