§ 46.4.42 - D.P.R. 1 agosto 2003, n. 264.
Regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.4 corpo forestale dello Stato
Data:01/08/2003
Numero:264


Sommario
Art. 1.  Ispettorato generale
Art. 2.  Ambito delle funzioni dell'Ispettorato generale
Art. 3.  Disposizioni finali


§ 46.4.42 - D.P.R. 1 agosto 2003, n. 264.

Regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155/2001.

(G.U. 18 settembre 2003, n. 217)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804;

     Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423;

     Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

     Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, ed in particolare l'articolo 11-bis;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis, lettera b);

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450;

     Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ed in particolare l'articolo 7;

     Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472;

     Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2003;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;

     Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Ispettorato generale

     1. E' istituito, quale unità dirigenziale di livello generale, l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, di seguito denominato: «Ispettorato generale», che provvede alla direzione ed al coordinamento dei compiti e delle attività attribuiti al Corpo medesimo e presiede alla gestione del personale dipendente.

     2. All'Ispettorato generale è preposto il dirigente generale Capo del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, che dipende direttamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

     3. Le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente superiore, vice capo del Corpo forestale dello Stato, che sovrintende anche alle relazioni sindacali, nell'ambito della gestione del personale dipendente.

     4. L'Ispettorato generale è articolato in Servizi, Divisioni ed Uffici oltre che nella Scuola del Corpo forestale dello Stato e nei relativi reparti. Dirige, coordina e controlla le strutture territoriali periferiche.

     5. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente, individua con propri provvedimenti, su proposta del Capo del Corpo forestale dello Stato, gli Uffici, centrali e periferici, di livello dirigenziale non generale e ne stabilisce le dipendenze e i rapporti gerarchici, con relativi compiti e funzioni.

     6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente, gli Uffici centrali e periferici di livello non dirigenziale sono individuati, con propri provvedimenti, dal Capo del Corpo forestale dello Stato, che ne stabilisce le dipendenze e i rapporti gerarchici, con relativi compiti e funzioni.

 

          Art. 2. Ambito delle funzioni dell'Ispettorato generale

     1. L'Ispettorato generale, quale unità sovraordinata posta al vertice del Corpo forestale dello Stato, svolge, nell'ambito dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo medesimo ed ai fini dell'assolvimento degli stessi, le funzioni di direzione, di coordinamento, di controllo e di supporto generale di tutte le strutture centrali e periferiche da esso dipendenti, nonché di tutti i reparti ed i nuclei specializzati.

     2. L'Ispettorato generale svolge, altresì, le proprie funzioni nelle materie di competenza statale concernenti:

     a) coordinamento interno, analisi, programmazione, controllo e supporto operativo delle attività derivanti dall'appartenenza del Corpo forestale dello Stato alle forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, delle attività di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, delle attività di prevenzione, repressione e lotta attiva degli incendi boschivi, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché delle attività di polizia ambientale, polizia forestale e polizia agro-alimentare e delle attività di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza del Corpo medesimo, ai sensi della normativa vigente;

     b) coordinamento interno, analisi, programmazione, controllo e supporto operativo delle attività di sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo nazionale ed internazionale e delle attività di controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, in attuazione dei regolamenti comunitari e delle normative nazionali in materia di protezione della flora e della fauna;

     c) gestione delle risorse umane, stato giuridico ed economico; formazione, addestramento, aggiornamento; collocamento a riposo del personale; gestione delle risorse strumentali; programmazione economico-finanziaria, gestione amministrativa contabile; verifica dei costi e dei risultati, controllo interno di regolarità amministrativa e contabile;

     d) attività di studio, statistica e analisi territoriale connesse ai compiti istituzionali, con particolare riguardo alla costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio, finalizzato anche alle attività di polizia idraulica e di controllo; raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati anche mediante sistemi informativi automatizzati, nonché adempimenti connessi alla gestione ed allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.);

     e) trattazione, cura e rappresentanza in sede comunitaria ed internazionale degli interessi forestali, nonché di quelli rientranti nelle competenze del Corpo forestale dello Stato in raccordo con la politica forestale, al fine di renderla conforme al quadro internazionale;

     f) amministrazione delle riserve naturali statali, nonché di territori e strutture destinati alla salvaguardia della biodiversità, ivi compresi i Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, o funzionali allo svolgimento di compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato, anche ai fini della formazione del personale, sovrintendendo alla gestione dei beni e delle attività di ricerca, sperimentazione e di conservazione di competenza dell'ex azienda di Stato per le foreste demaniali, non trasferite alle regioni; tutela delle risorse genetiche forestali, produzione e commercializzazione dei prodotti forestali di propagazione e certificazione delle attività forestali eco-compatibili; [1]

     g) gestione dei supporti tecnici operativi, anche per le esigenze di altre amministrazioni pubbliche; cura delle attività di informazione e comunicazione istituzionale nelle materie di spettanza;

     h) studio e redazione di testi normativi, nonché gestione del contenzioso nelle materie di spettanza;

     i) adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.

     3. L'Ispettorato generale promuove e cura, disciplinandola, l'attività sportiva del personale del Corpo forestale dello Stato mediante la costituzione di un gruppo sportivo rappresentativo del Corpo a livello nazionale in diverse discipline e cura, per il tramite della Scuola, l'organizzazione e le attività della banda musicale e del museo storico del Corpo [2].

 

          Art. 3. Disposizioni finali

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppressa la Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche.

     2. Tutti i provvedimenti normativi, amministrativi, giudiziari e contrattuali facenti capo alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche si intendono riferiti automaticamente all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.


[1] Lettera così modificata con errata-corrige pubblicato nella G.U. 1° ottobre 2003, n. 228.

[2] Comma così corretto con errata-corrige pubblicato nella G.U. 1° ottobre 2003, n. 228.