§ 80.6.40 - D.M. 14 giugno 1994, n. 774.
Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.6 procedimento amministrativo
Data:14/06/1994
Numero:774


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
Art. 3.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte
Art. 4.  Comunicazione dell'inizio del procedimento
Art. 5.  Partecipazione al procedimento
Art. 6.  Termine finale del procedimento
Art. 7.  Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi
Art. 8.  Parere facoltativo del Consiglio di Stato
Art. 9.  Unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale
Art. 10.  Responsabile del procedimento
Art. 11.  Integrazione e modificazione del presente regolamento
Art. 12.  Pubblicità aggiuntiva


§ 80.6.40 - D.M. 14 giugno 1994, n. 774.

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica

(G.U. 8 luglio 1995, n. 83)

 

     Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

     2. I procedimenti di competenza dell'amministrazione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamentoe che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

          Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

     1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

     2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della richiesta o della proposta.

 

          Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

     1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

     2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

     3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

     4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause di irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

     5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

          Art. 4. Comunicazione dell'inizio del procedimento

     1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

     2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

     3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

     4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

 

          Art. 5. Partecipazione al procedimento

     1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

     2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

 

          Art. 6. Termine finale del procedimento

     1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

     2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

     3. Gli adempimenti relativi ai procedimenti per i quali sia competente all'adozione dell'atto finale un'altra amministrazione sono conclusi nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero di novanta giorni nei casi in cui gli atti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica necessitino di una attività istruttoria che coinvolga organi consultivi del Ministero stesso, università, enti od altre istituzioni vigilate.

     4. I termini di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

     5. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

     6. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

     7. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

 

          Art. 7. Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

     1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

     2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica individua, d'intesa con gli organi, amministrazioni od enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; provvede altresì, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministro non avrà provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvede di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

 

          Art. 8. Parere facoltativo del Consiglio di Stato

     1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

 

          Art. 9. Unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

     1. Relativamente al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica deve intendersi per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale ciascun ufficio dei dipartimenti e dei servizi, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 9 gennaio 1992.

 

          Art. 10. Responsabile del procedimento

     1. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

     2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.

 

          Art. 11. Integrazione e modificazione del presente regolamento

     1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

     2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

 

          Art. 12. Pubblicità aggiuntiva

     1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

     2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

 

 

 

     Dipartimento per la programmazione e coordinamento generale

 

Procedimento - Contenuto - Fonte normativa

Unità organizzativa

Termine giorni

Note

Procedimenti contabili di pratiche relative alla liquidazione di competenze inerenti a:

Ufficio II

120

Dalla acquisizione della documentazione utile a norma delle vigenti disposizioni, per procedere alla liquidazione ovvero dalla effettiva disponibilità degli stanziamenti concessi in bilancio.

- competenze accessorie personale Ministero

 

 

 

- spese di funzionamento del Ministero (categoria IV - acquisto di Beni e Servizi - Rubrica I)

 

 

 

- spese personale in quiescenza e spese per provvidenze equo indennizzo (categoria III e V - Rubrica I)

 

 

 

- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e succ. modificazioni e integraz.

 

 

 

- R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e succ. modificazioni e integraz.

 

 

 

- L. 5 agosto 1978, n. 468, così come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362

 

 

 

- D.P.R. 12 luglio 1991, n. 354

 

 

 

 

     Dipartimento Istruzione Universitaria

 

Procedimento - Contenuto - Fonte normativa

Unità organizzativa

Termine giorni

Note

Indicazione degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e nomina relative commissioni giudicatrici

Ufficio I

210

Nel procedimento intervengono le Università, gli ordini professionali ed il CUN. Il termine decorre dalla data di esami prevista dal O.M. Gli ulteriori adempimenti relativi allo svolgimento degli esami sono demandate alle Università.

(Legge 8 dicembre 1956, n. 1378

 

 

 

D.M. 9 settembre 1957

 

 

 

D.P.R. 28 ottobre 1982, n. 980

 

 

 

D.P.R. 3 novembre 1982, n. 981

 

 

 

D.M. 3 dicembre 1985

 

 

 

D.M. 13 gennaio 1991, n. 240)

 

 

 

Rilascio diploma di abilitazione alla professione di ingegnere agli ufficiali militari (Artt. 180 e segg. del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592)

Ufficio I

180

Il termine è comprensivo del prescritto parere del CUN.

Risposta a quesiti relativi agli esami di Stato

Ufficio I

120

Il termine è comprensivo delle eventuali richieste di parere al CUN.

Esperti in materia di esami di Stato

Ufficio I

60

Il termine è comprensivo delle richieste di notizie alle Università.

Parere su proposte di legge relative alle istituzioni di nuove professioni

Ufficio I

30

 

Esami statuti di autonomia degli Atenei e dei Regolamenti di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (Artt. 6 e 7 legge n. 168/1989)

Ufficio I

60

Termini previsti dalla legge.

Nomina componenti collegi dei Revisori dei Conti delle Università non ancora dotate del Regolamento di autonomia e nulla osta per la nomina dei dipendenti del Ministero a componenti del collegio scelti direttamente dalle Università in base ai loro regolamenti. (Art. 98 D.P.R. n. 371/1982)

Ufficio I

90

Intervento del Ministero del tesoro e della Corte dei Conti per le rispettive designazioni. Il termine tiene conto anche della proroga prevista dalla normativa vigente

Autorizzazione alle Università per il patrocinio del libero foro (Art. 43 legge n. 103/1979)

Ufficio I

20

 

Concessione esenzione fiscale alle filiazioni di Università ed Istituti di cultura stranieri (Art. 34 comma 8-bis legge 27 febbraio 1989, n. 154)

Ufficio I

120

Interviene nel procedimento il Ministero degli affari esteri per il parere.

Promozioni indagini ispettive presso le Università

Ufficio I

30

 

Esame risultati ispezioni ed assunzione eventuali provvedimenti conseguenti

Ufficio I

90

 

Contenzioso relativo ai provvedimenti ministeriali di competenza:

Ufficio I

 

 

a) ricorso giurisdizionale (istituzione pratiche per costituzione in giudizio)

 

 

 

b) ricorso straordinario (art. 11 legge 1199/1971)

 

 

Termini previsti art. 8 legge 24 novembre 1971, n. 1199 e art. 16 legge n. 241/1990.

Invio al Ministero della Pubblica Istruzione delle schede contenenti richieste nomina Presidenti di Commissione per esami di maturità (Art. 7 legge 5 aprile 1969, n. 119) Circolari ministeriali

Ufficio I

 

Termine fissato annualmente dalla circolare ministeriale della Pubblica Istruzione.

Rilascio certificazioni

Ufficio I

30

 

Designazioni comitati CEE

Ufficio II

90

 

Attuazione direttive CEE su libera circolazione professione architetto (D.Lgs. n. 129/1992)

Ufficio II

270

Pareri CUN, Consiglio Nazionale Ordine Architetti. Decreto interministeriale MURST-MAE Ministero Grazia e Giustizia.

Libera circolazione architetti in via provvisoria (D.Lgs. n. 129/1992)

Ufficio II

40

 

Comandi personale docente e scuola per insegnamento c/o Università per stranieri Perugia e Siena

Ufficio II

90

Decreto interministeriale MURST-MPI

Riconoscimento rilevanza scientifica internazionale Università straniere (Legge 18 febbraio 1989, n. 56)

Ufficio II

210

Parere CUN. Richiesta elementi istruttori.

Riconoscimento titoli universitari CEE ai fini esercizio professioni in Italia (D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115)

Ufficio II

240

Parere CUN.

Quesiti vari su Università, studenti

Ufficio II

150

Parere CUN. Richiesta elementi istruttori all'Università

Istituzione presso gli Atenei di Facoltà, di Corsi di laurea, di diploma e Scuole di specializzazione

Ufficio II

180

Il termine decorre dalla richiesta di attivazione da parte dell'Università ed è comprensivo del parere del CUN.

Modifiche di statuto per l'adeguamento degli ordinamenti didattici

Ufficio II

180

Parere del CUN.

Ripartizione borse per scuole di specializzazione di medicina

Ufficio II

120

Parere comitato medicina CUN e Min. Sanità

Regolamenti didattici di Ateneo (Art. 11 legge 19 novembre 1980, n. 341)

Ufficio II

180

Parere CUN. Termine previsto dalla legge.

Ripartizione borse aggiuntive

Ufficio II

30

Il termine decorre dalla scadenza del termine previsto nel Decreto di ripartizione pubblicato sulla G.U.

Queisiti vari relativi a borse per scuole di specializzazione

Ufficio II

120

Parere CUN.

Contratti e supplenze (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 -Legge 19 novembre 1990, n. 341)

Ufficio II

150

Parere CUN.

Certificazione CEE (D.L. 27 gennaio 1992, n. 115 - D.L. 27 gennaio 1992, n. 129)

Ufficio II

60

 

Direttori tecnici Istituti farmaceutici (D.L. 29 maggio 1991, n. 178)

Ufficio II

210

Parere CUN. Decreto Interministeriale MURST-Sanità

Autorizzazione conferimento lauree ad honorem

Ufficio II

30

 

Riconoscimento Scuole Psicoterapia (Legge n. 56/1989)

Ufficio II

30

Termini previsti dal decreto ministeriale.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica relativo a provvedimenti di competenza

Ufficio II

 

Termini previsti art. 8 legge 24 novembre 1971, n. 1199 e art. 16 legge n. 241/1990.

Ricorso TAR contro provvedimenti di competenza

Ufficio II

 

Termini previsti dallalegge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Assegnazione fondi per compensi lavoro straordinario al personale con qualifica dirigenziale nonché prestazioni eccezionali al personale non docente

Ufficio III

30

Il termine decorre dall'emanazione e registrazione dell'apposito D.P.C.M. autorizzativo della spesa nonché del relativo stanziamento dei fondi disposto dal Ministero del Tesoro.

Liquidazione dei compensi ai componenti le Commissioni dei concorsi dell'Istruzione Universitaria

Ufficio III

180

 

Liquidazione dei compensi ai componenti le Commissioni per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni per le Università libere

Ufficio III

60

Il termine indicato decorre dalla seconda sessione annuale (novembre).

Anticipi sui compensi ai componenti delle commissioni dei concorsi dell'Istruzione Universitaria

Ufficio III

15

Il termine decorre dalla presentazione all'ufficio della richiesta di anticipo.

Procedimenti relativi alla amministrazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare delle Univ. Istit. Univ. e Osserv. (alienazioni, acquisti ecc.)

Ufficio III

120

Il termine comprende l'acquisizione parere Consiglio di Stato previsto, in molti casi, per legge (v. R.D. 18 novembre 1923, n. 2440).

Risposte a quesiti in materia finanziaria e giuscontabilistica

Ufficio III

120

Il termine indicato è comprensivo del tempo corrente per l'eventuale richiesta di parere al Ministero del Tesoro - IGF.

Risposte e quesiti in relazione all'applicazione delle norme in materia di stato giuridico e trattamento economico di attività del personale universitario

Ufficio III

120

Il termine indicato è comprensivo del tempo corrente per l'eventuale richiesta di parere al Ministero del Tesoro - IGOP.

Risposte e quesiti formulati da altri uffici del Ministero e da altre Amministrazioni

Ufficio III

60

 

Risposte e quesiti in materia di rivalutazione monetaria ed interessi legali

Ufficio III

120

Nel termine indicato è stata prevista l'eventualità di dover acquisire il parere di diversa Amministrazione.

Riconoscimento pers. giur. (Artt. 12 e segg. del C.C.)

Ufficio III

270

Parere Consiglio di Stato.

Modifica statuto (Art. 16 C.C.)

Ufficio III

170

 

Autorizzazioni ad acquisto immobili, accettazione atti di liberalità (Art. 17 C.C. - Art. 5 legge 30 marzo 1961, n. 304)

Ufficio III

270

 

Nomina organi statutari - Statuti singole Istituzioni

Ufficio III

90

Nel termine è compresa la richiesta di designazione ai Ministeri o Amministrazioni pubbliche.

Cap. 7301 - Fondi ricerca scientifica - Riparazione quota 40% - Richieste a carattere nazionale (Art. 65 D.P.R. n. 382/1980)

Ufficio III

180

Il termine decorre dalla comunicazione ai Rettori dell'avvenuta assegnazione dei fondi. La Ragioneria Centrale provvede ai successivi adempimenti di controllo per permettere la erogazione dei fondi.

Modifiche di statuto per la istituzione delle aziende ospedaliere presso i Policlinici (Art. 4, comma 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)

Ufficio IV

180

Parere del CUN.

Decreti ministeriali relativi alla concessione di abilitazione a rilasciare diplomi con valore legale alle scuole private per Interpreti e Traduttori (Legge n. 697/1986)

Ufficio IV

180

Il termine è comprensibo degli adempimenti istruttori e del parere del CUN e decorre dalla pubblicazione sulla G.U. del piano triennale di sviluppo delle Università.

Ricostituzione dei Consigli di Amministrazione delle Scuole Autonome di Ostetricia (R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2129 e successive norme modificative ed integrative)

Ufficio IV

90

Il termine tiene conto del periodo di proroga di 45 gg. previsto dalla normativa vigente.

Designazione ministeriale per la nomina e costituzione dei Comitati Consultivi CEE per la formazione dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, ostetriche e infermieri professionali (Rispett. Direttive CEE, 75/362/CEE; 77/452/CEE; 77/686/CEE; 78/1026/CEE; 75/362/CEE; 75/453/CEE; 78/687/CEE; 78/1027/CEE; 81/1057/CEE)

Ufficio IV

60

Nel procedimento intervengono: Il Ministro della Sanità e gli organismi che forniscono la formazione.

Costituzione del Consiglio di Amministrazione dello ISEF statale di Roma

Ufficio IV

90

Il termine tiene conto del periodo di proroga di 45 gg. previsto dalla normativa vigente e nel procedimento intervengono le altre Amministrazioni ed Enti che devono aver rappresentanti dell'ISEF.

D.M., ripartizione fondo borse studio incentivazione e razionalizzazione frequenza universitaria (Legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 17 cap. 1528)

Ufficio V

360

Parere CUN e Conferenza Permanente Rettori. D.M. annuale ripartizione fondo.

D.M. conferimento borse studio perfezionamento e specializzazione all'estero (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, cap. 1515)

Ufficio V

180

Per istruttoria accertamento possesso requisiti aventi diritto e relative procedure contabili.

D.M. ripartizione fondo in favore Centro Res. Cosenza, Collegi Universitari legalmente riconosciuti, Regione Sardegna (Cap. 1508)

Ufficio V

360

D.M. annuale ripartizione fondo.

D.M. riconoscimento giuridico Collegi Universitari e Fondazioni (Art. 12 C.C.)

Ufficio V

270

Istruttoria e acquisizione prescritto parere Consiglio di Stato.

D.M. autorizzazione accettazione eredità, legati, donazioni, acquisto immobili Collegi Universitari e Fondazioni (Art. 17 C.C.)

Ufficio V

270

Istruttoria e acquisizione prescritto parere Consiglio di Stato.

D.M. Modifiche statutarie Collegi Universitari e Fondazioni (Art. 16 C.C.)

Ufficio V

180

Istruttoria e acquisizione prescritto parere Consiglio di Stato.

Rilascio certificazioni borse studio specializzazione ed estero

Ufficio V

30

 

Nomine componenti Consigli Amm.ne e Collegi Revisori dei Conti nei Collegi Universitari e Fondazioni

Ufficio V

90

Il termine tiene conto del periodo di proroga della normativa vigente.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ufficio V

 

Termini previsti art. 8, legge 24 novembre 1971, n. 1199, e art. 16 legge n. 241/1990.

Ricorso TAR

Ufficio V

 

Termini previsti dalla legge.

Corsi di dottorato - Attivazione

Ufficio V

30

Il termine decorre dalla acquisizione del parere del CUN.

Costituzione commissioni nazionali di dottorato per esami finali, previo sorteggio di nove nominativi indicati dal CUN

Ufficio V

30

Il termine decorre dalla acquisizione del parere del CUN.

Rilascio certificazioni dopo superamento prova di esame

Ufficio V

 

Contestualmente alla comunicazione dell'esito esame, dopo il deposito delle tesi alle Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

Rilascio titolo originale

Ufficio V

240

Il termine decorre dal superamento esame e tiene conto dei tempi richiesti per la stampa del Poligrafico.

Equipollenza dottorato Ricerca conseguito all'estero (Art. 74 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382)

Ufficio V

120

Il termine è comprensivo dell'acquisizione del parere del CUN.

Riconoscimento dottorato ricerca (Accordo Italia-S. Marino - Decreto 11 giugno 1990)

Ufficio V

30

 

Rinnovo dei Consigli direttivi degli Osservatori Astronomici, Astrofisici e Vesuviano (Art. 4 D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163)

Ufficio VI

150

Parere del Consiglio Ricerche astronomiche ed elezioni di n. 4 componenti. Il termine tiene conto del periodo di proroga previsto dalla normativa vigente.

Nomina dei Direttori degli Osservatori Astronomici, Astrofisici e Vesuviano (Art. 6 D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163)

Ufficio VI

45

Parere del Consiglio Ricerche Astronomiche.

Nomina della Commissione di disciplina del personale degli Osservatori Astronomici, Astrofisici e Vesuviano (Art. 17 legge 18 marzo 1958, n. 276)

Ufficio VI

30

 

Concorsi a posti di Ricercatore Astronomo e Ricercatore Geofisico (Artt. 16 e 35 D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163)

 

 

Parere del Consiglio Ricerche Astronomiche.

- Autorizzazione a bandire concorsi

Ufficio VI

45

 

- Sorteggio composizione commissioni

Ufficio VI

45

Parere del Consiglio Ricerche Astronomiche.

- Approvazione atti dei concorsi

Ufficio VI

30

Le Nomine dei vincitori vengono effettuate dagli Osservatori Astronomici.

Concorsi a posti di astronomo straordinario, astronomo associato, geofisico straordinario, geofisico associato (Artt. 10, 13, 29 e 32 D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163)

 

 

Parere del Consiglio Ricerche Astronomiche o del Consiglio Nazionale Gefisico.

- Bandi di concorso

Ufficio VI

120

 

- Nomina commissioni giudicatrici

Ufficio VI

180

Elezioni nei seggi elettorali delle Università e degli Osservatori.

- Approvazioni atti dei concorsi

Ufficio VI

60

Il termine decorre dalla conclusione dei lavori della Commissione. Parere del Consiglio Ricerche Astronomiche.

- Nomine dei vincitori del concorso

Ufficio VI

150

Il termine decorre dalla approvazione degli atti. Nei procedimenti intervengono i Consigli direttivi degli Osservatori per la chiamata dei vincitori.

Riconoscimento servizi all'estero personale ricerca degli OO.AA. (Art. 103 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382)

Ufficio VI

60

Parere del Consiglio Ricerche Astronomiche ed interazione con Ministero degli Affari Esteri.

Collocamento fuori ruolo estero (Legge n. 1114/1962)

Ufficio VI

240

Parere Rettori - Autorizzazione Presidenza Consiglio Ministri - Consiglio Amministrazione

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ufficio VI

 

Termini previsti art. 8, legge 24 novembre 1971, n. 1199 e art. 16 legge n. 241/1990.

Ricorsi giurisdizionali avverso provvedimenti ministeriali di competenza (adempimenti per eventuali costituzioni in giudizio)

Ufficio VI

60

Termini previsti dalla legge.

Risposte a quesiti

Ufficio VI

 

 

Concorsi a ricercatore universitario (Art. 30, comma 1, D.P.R. n. 382/1980)

Ufficio VI

 

 

- Autorizzazione a bandire

Ufficio VI

120

 

- Sorteggio composizione commissioni

Ufficio VI

120

Ivi compreso il termine di 90 gg. per la formulazione delle terne da parte del CUN.

- Approvazioni atti

Ufficio VI

90

 

Trasmissione del verbale relativo alla conferma dei ricercatori universitari (Art. 31 D.P.R. n. 382/1980)

Ufficio VI

30

Dalla ricezione del verbale agli uffici.

Decreto interministeriale riconoscimento servizi preruolo all'estero (Art. 103 D.P.R. n. 382/1980)

Ufficio VI

360

I tempi calcolati comprendono quelli occorrenti per ottenere il parere delle Autorità consolari all'estero e successivamente il parere del CUN.

Collocamento f.r. presso organismi internazionali dei ricercatori universitari (Legge n. 1114/1962)

Ufficio VI

150

I tempi calcolati comprendono quelli occorrenti per l'autorizzazione da parte della P.C.M., parere del Ministero Affari Esteri.

Collocamento f.r. a disposizione Ministero A.E. Ric. Univ. quali addetti culturali presso istituti italiani di cultura all'estero (Art. 1 legge n. 604/1982)

Ufficio VI

150

I tempi calcolati comprendono quelli occorrenti per l'emanazione del D.M. del M.A.E. e successivo decreto interministeriale.

Passaggio dei Ric. Univ. nei ruoli dei professori degli istituti di istruzione secondaria di I e II grado (Art. 7 legge n. 349/1958)

Ufficio VI

120

I tempi calcolati comprendono quelli occorrenti per il parere del CUN e successiva trasmissione al Provveditorato agli Studi competente.

Collocamento f.r. a disposizione del Ministero A.E. dei Ric. Univ. quali esperti presso istituti italiani di Cultura all'estero (Art. 16, comma 1, legge n. 401/1990 e art. 168 D.P.R. n. 18/1967)

Ufficio VI

180

Salvo termini maggiori in relazione alle comunicazioni degli Uffici competenti.

Collocamento f.r. a disposizione del Ministro A.E. dei Ric. Univ. quali Direttori presso istituti italiani di Cultura all'estero (Art. 14, comma 6, legge n. 401/1990)

Ufficio VI

180

Salvo termini maggiori in relazione alle comunicazioni degli Uffici competenti.

Riconoscimento servizio all'estero per partecipazione concorsi riservati (Art. 20 legge n. 705/1985 e art. 103 D.P.R. n. 382/1980)

Ufficio VI

120

Ivi compreso il termine di 90 gg. per la acquisizione del parere del CUN.

Concorsi per l'accesso ai ruoli di professore di I fascia (Legge 7 febbraio 1979, n. 31, art. 3 , D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 41)

Ufficio VII

 

 

1) Presentazione domande di ammissione per partecipazione al concorso

 

 

Termini previsti dal bando.

2) Costituzione delle commissioni giudicatrici

 

240

Termine complessivo dei tempi richiesti per le procedure elettorali e di sorteggio.

3) Approvazione atti

 

180

Il termine indicato è comprensivo del tempo necessario per l'acquisizione del parere del CUN e l'approvazione degli atti a firma del Ministro con comunicazione agli interessati degli atti stessi.

4) Emanazione DD.MM. di nomina vincitori concorso

 

80

Il termine decorre dalla data di comunicazione dell'approvazione degli atti ed è comprensivo del termine di 60 gg. prescritto per la chiamata da parte della Facoltà. Per le nomine d'ufficio il termine è aumentato di ulteriori 45 gg.

Concorsi per l'accesso ai ruoli di professore di II fascia (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, artt. 42, 43, 44, 45, 46, 47e 48)

Ufficio VII

 

 

1) Presentazione domande di ammissione per partecipazione al concorso

 

 

Termini previsti dal bando.

2) Costruzione delle commissioni giudicatrici

 

240

Termine complessivo dei tempi richiesti per le procedure di sorteggio e elettorali.

3) Approvazione atti

 

180

Il termine indicato è comprensivo del tempo necessario per la acquisizione del parere del CUN e l'approvazione degli atti a firma del Ministro con comunicazione agli interessati dell'approvazione degli atti stessi.

4) Emanazione DD.MM. di nomina vincitori concorso

 

80

Il termine decorre dalla data di comunicazione dell'approvazione degli atti ed è comprensivo del termine di 60 gg. prescritto per la chiamata da parte delle Facoltà. Per le nomine d'ufficio il termine è aumentato di ulteriori 45 gg.

Collocamento a disposizione Ministero A.E. per incarico all'estero (R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 96)

Ufficio VII

 

 

- Ricevimento ed esame richiesta M.A.E. per collocamento a disposizione e richiesta delibera di Facoltà dall'Univ. di appartenenza del docente interessato

 

90

Il termine indicato si intende comprensivo del tempo necessario per l'acquisizione della delibera del Consiglio di Facoltà.

- Emanazione D.I. di collocamento a disposizione

 

30

Il termine indicato si intende comprensivo del tempo necessario per la firma On. Ministro M.U.R.S.T. e On. Ministro Tesoro.

Accertamento di attività svolta all'estero ai fini della equiparazione al servizio presso le Univ. (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 103)

Ufficio VII

 

 

- Ricevimento ed esame domanda, richiesta ed acquisizione notizie presso Min. AA.EE.

 

180

Il termine indicato si intende comprensivo del tempo necessario per l'acquisizione delle notizie richieste al Min. AA.EE.

- Emanazione D.L. di concerto con il Min. AA.EE.

 

90

Il termine indicato si intende comprensivo del tempo necessario per l'acquisizione del parere del CUN.

Collocamento f.r. per assumere impieghi presso Organizzazioni internazionali (Legge n. 1114/1972)

Ufficio VII

 

 

- Ricevimento ed esame domanda e richiesta nulla osta Facoltà

 

30

Il termine è comprensivo del tempo necessario per l'acquisizione nulla osta.

- Richiesta autorizzazione Presidenza Consiglio dei Ministri e nulla osta Ministero AA.EE.

 

60

Il termine è comprensivo del tempo necessario per il ricevimento della relativa documentazione.

- Emanazione D.I.M.U.R.S.T., Min. AA.EE. e Min. tesoro

 

60

Decreto interministeriale M.U.R.S.T., Min. AA.EE. e tesoro

Collocamento f.r. per svolgere attività scientifica in paesi CEE od istituzioni internazionali con il trattamento più favorevole (D.P.R. n. 382/1980, art. 17, commi 8 e 9)

Ufficio VII

 

 

- Ricevimento ed esame domanda, richiesta nulla osta Facoltà e richiesta nulla osta Min. AA.EE.

 

90

Il termine è comprensivo del tempo necessario per acquisizione nulla osta della Facoltà e Min. AA.EE.

- Emanazione D.I. di concerto con Min. AA.EE. e Min. Tesoro

 

60

Decreto interministeriale M.U.R.S.T., Min. AA.EE. e Tesoro.

Conferma in ruolo dei Prof. associati (Art. 23 D.P.R. n. 382/1980)

Ufficio VII

270

Il termine decorre dalla comunicazione agli interessati per la presentazione dei titoli ed è comprensivo della costituzione della Commissione previa designazione dei componenti da parte del CUN.

Nomina ad ordinario dei Prof. di I fascia (Art. 78 T.U. leggi Istruzione Sup. approvati con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592)

Ufficio VII

270

Il termine decorre dalla comunicazione agli interessati per la presentazione dei titoli ed è comprensivo della costituzione della Commissione previa desginazione dei componenti da parte del CUN.

Chiamata docente straniero (Art. 4 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382)

Ufficio VII

270

Nel procedimento intervengono: Ministero AA.EE. per parere sulla equivalenza del servizio prestato all'estero, ed il CUN per il prescritto parere.

Riconoscimento art. 103 dei professori universitari chiamati ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 382/1980. Docenti stranieri

Ufficio VII

 

 

- Esame domande e richiesta notizie al Min. AA.EE. D.G.R.C.

 

150

Il termine è comprensivo del tempo necessario per acquisizione della risposta dal Min. AA.EE.

- Emanazione D.I. di equipollenza del servigio di concerto con il Min. AA.EE.

 

90

Il termine è comprensivo del tempo necessario per acquisizione del parere del CUN e firma del provvedimento.

- Emanazione D.M. di computo dei servizi pre-ruolo prestati dai proff. stranieri e firma del provvedimento con inoltro alla Ragioneria Centrale

 

60

 

Concessione finanziamenti nella forma di credito agevolato, contributo nella spesa e contributo in c/interessi per progetti di ricerca applicata autonomamente presentati dalle imprese ai sensi art. 4, legge n. 1089/68 e successive modifiche

Ufficio II

 

L'iter procedurale è variabile su delibera CIPI.

Progetti per lo svolgimento dell'attività di formazione lavoro (D.Lgs. 30 ottobre 1984, n. 720 conv. legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 3, comma 15)

Ufficio IV

60

Il termine è comprensivo dell'intesa con il Min. del lavoro.

Autorizzazione a laboratori a ospitare ricerche di carattere applicativo (Legge n. 46/82, art. 4)

Ufficio IV

120

Il procedimento è sottoposto alla disciplina dell'art. 20 della legge n. 241/90.

Approvazione delibere Enti sottoposti a vigilanza ai sensi delle disposizioni statutarie ove previste

Ufficio VI

150

Il termine comprende l'esame del provvedimento sotto il profilo di legittimità e/o di merito ed eventuale richiesta di parere ad altre Amministrazioni cointeressate.

Controllo sulle delibere degli Enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza del Ministero (Enti non rientranti nell'ambito di applicazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 8) (art. 29, legge 20 marzo 1975, n. 70)

Ufficio VI

90

Il termine comprende l'esame della delibera trasmessa a mezzo di raccomandata da parte dell'Ente e comunicazione degli eventuali rilievi concernenti vizi di legittimità o di merito.

Rideterminazioni dotazioni organiche Enti di ricerca di cui all'art. 9, legge n. 168/89 (art. 13.4, D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171)

Ufficio VI

150

Il termine comprende l'esame delle delibere adottate dagli Enti, l'acquisizione pareri di competenza da parte del Min. del tesoro, funzione pubblica e di eventuali Ministeri coviglianti.

Controllo di legittimità e di merito in ordine ai regolamenti degli Enti di ricerca non strumentali (artt. 6 e 8, legge 9 maggio 1989, n. 168)

Ufficio VI

60

Tempi previsti dalla legge.

Nomine organi collegiali di controllo degli Enti e rappresentanti ministeriali in seno a organi di revisione di Enti, Consorzi, Fondazioni (norme istitutive e/o statutarie dei singoli Enti e art. 2459 C.C.)

Ufficio VI

90

Il termine tiene conto del periodo di proroga di 45 giorni previsto dal D.L. 19 novembre 1993.

Promozione indagini ispettive presso le Università

Ufficio VI

30

 

Esame risultati ispezioni ed assunzione eventuali provvedimenti conseguenti

Ufficio VI

90

 

Inoltro al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei bandi di concorso di Enti pubblici

Ufficio VI

30

 

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 8,10 e seguenti)

Ufficio VI

 

Termini previsti dalla legge.

Gestione cap. 7510 (contributi a titolo di concorso nelle spese relative ai rapporti di collaborazione ed alla costituzione di consorzi fra le Università e le altre istituzioni di ricerca pubbliche e private da regolare mediante apposite convenzioni) (art. 15, legge 11 marzo 1988, n. 67, D.M. 2 agosto 1988)

Ufficio VI

60

Il termine decorre dalla ricezione delle relazioni dell'apposita commissione di verifica per ogni singolo progetto.

Compensi e rimborsi sostenuti in favore dei componenti delle commissioni di verifica dei progetti di cui all'art. 15, legge 11 marzo 1988, n. 67 e D.M. 2 agosto 1988 - cap. 7510

Ufficio VI

60

 

Rilascio di attestazioni di incarichi svolti in organi collegiali di controllo di Enti, in commissioni, comitati, gruppi di lavoro, ecc., ricadenti nell'ambito di competenza specifica dell'ufficio

Ufficio VI

30

 

Apposizioni di visti su distinte azioni in possesso di istituzioni scientifiche (art. 10-bis, legge 29 dicembre 1962, n. 1745, aggiunto con D.L. 21 febbraio 1967, n. 22)

Ufficio VI

30

 

Assegnazioni borse studio Erasmus (Del.Consiglio CEE n. 87/327 del 15 giugno 1987) Esame domande ed autorizzazione della borsa

Ufficio I

60

 

Assegnazione alle Università per stipule convenzioni con Università di Paesi stranieri (D.P.R. n. 382/80, art. 91, D.I. 10 febbraio 1988)

Ufficio

 

 

Esame richiesta finanziamenti ed autorizzazione alla stipula di convenzioni

Ufficio I

90

L'esame viene effettuato da una Commissione composta da docenti universitari.

Emissione ordinativo direttivo

Ufficio I

30

I termini indicati fanno salvi i tempi procedimentali a carico di soggetti ed organi esterni all'Ufficio.

Concessione contributi per iniziative di cooperazione internazionale

Ufficio I

60

 

Ammissione agli interventi della legge n. 46/1982 di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria (Legge 13 febbraio 1987, n. 22, D.M. 19 settembre 1991)

Ufficio II

240

Partecipano al procedimento: - IMI (Istituto Mobiliare italiano); - Commissione Tecnico-Consultiva

 

     Servizio per il supporto tecnico e amministrativo

Procedimento - Contenuto - Fonte normativa

Unità organizzativa

Termine giorni

Note

Fornitura di beni e servizi. Norme generali di contabilità di Stato e Regolamento per i servizi in economia del M.U.R.S.T. (D.P.R. n. 354 del 12 luglio 1991)

Ufficio II

 

Il termine totale non è comprensivo dei tempi occorrenti all'U.T.E. per il parere di congruità e per il collaudo.

- esame richiesta sotto il profilo della necessità e compatibilità finanziaria

 

30

 

- trattativa privata

 

40

 

- richiesta parere di congruità U.T.E.

 

10

 

- ordinazione e consegna

 

40

 

- richiesta collaudo U.T.E.

 

10

 

- trasmissione fatture per liquidazione al Dipartimento competente compresa la presa in carico dei beni - emissione Mod. 130 PGS

 

145

Totale.

Acquisizione beni e servizi per asta pubblica o licitazione privata secondo norme CEE:

Ufficio II

 

 

- richiesta parere al Consiglio di Stato

 

90

 

- pubbl. del bando di gara

 

30

 

- esame delle richieste di partecipazione

 

20

 

- invito a produrre offerte

 

40

 

- invio offerto delle ditte

 

60

 

- esame delle offerte e aggiudicazione

 

5

 

- stipula contratto e registrazione

 

60

 

- termini per effettuare la fornitura o i servizi

 

60

 

- collaudo della fornitura o servizi

 

90

 

- presa in carico fornitura

 

20

 

- pagamento fatture

 

90

 

 

 

565

Totale.

 

 

 

 

- pagamento fatture spese minute

Ufficio I

30

 

- pagamento fatture facchinaggio

Ufficio I

30

 

- acquisto carburante e riparazione auto

Ufficio I

30

 

Procedimento - Contenuto - Fonte normativa

Unità organizza-tiva

Termine giorni

Note

Rinnovo Consiglio Universitario Nazionale (art. 10, legge 19 novembre 1990, n. 341)

Ufficio I

180

Elezioni componenti e designazione rappresentanti istituzioni esterne al Ministero.

Rinnovo Consiglio Nazionale Scienza e Tecnologia (D.P.R. 6 agosto 1990, n. 282)

Ufficio I

240

Elezioni componenti e designazione rappresentanti istituzioni esterne al Ministero.

Rinnovo Consiglio Ricerche Astronomiche (D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163, art. 2)

Ufficio I

210

Designazione terna da parte del C.U.N. - Elezione componenti.

Rinnovo Consiglio Nazionale Geofisico (D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163, art. 2)

Ufficio I

210

Designazione terna da parte del C.U.N. - Elezione componenti e designazione degli esperti da parte degli Enti del settore.

Corresponsione anticipi indennità di missione ai componenti degli Organi Collegiali del Ministero (CUN, CNST, CRA e CONAG) nonché di Consigli, Comitati e Commissioni di studio

Ufficio contabilità

30

 

Liquidazione indennità di missione ai componenti degli Organi Colleggiali del Ministero

Ufficio contabilità

90

 

Corresponsione di gettoni di presenza ai componenti di Consigli, Comitati e Commissioni del Ministero

Ufficio contabilità

90

 

 

     Servizio per il sistema informativo e statistico

 

Procedimento - Contenuto - Fonte normativa

Unità organizzativa

Termine giorni

Note

Attribuzione codice iscrizione Anagrafe Nazionale delle Ricerce (art. 64, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382)

Ufficio I

 

 

- richiesta iscrizione - assegnazione codice provvisorio - invio scheda dati statistici

 

30

 

- restituzione scheda - assegnazione codice definitivo

 

30

 

 

     Servizio sulla vigilanza sugli Enti

 

Procedimento - Contenuto - Fonte normativa

Unità organizzativa

Termine giorni

Note

Autorizzazione agli acquisti immobiliari Enti di ricerca, accettazione liberalità (mortis causa et inter vivos) (art. 17 C.C., art. 5, dis. att. C.C.)

Ufficio I

360

Il termine è comprensivo di pareri di: Prefettura competente, Avvocatura Generale dello Stato, Consiglio di Stato.

Approvazione bilanci di previsione Enti di ricerca (artt. 6, 7 e 8, legge 9 maggio 1989, n. 168)

Ufficio I

60

 

- artt. dall' 1 al 29 D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696

 

 

 

- regolamento interno all'Ente

 

 

 

- legge ASI, ENEA

 

 

 

- art. 30, legge 20 marzo 1975, n. 70

 

 

 

Approvazione conti consuntivi Enti (artt. 6, 7 e 8, legge 9 maggio 1989, n. 168)

Ufficio I

90

 

- D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696 dall'art. 32 al 39

 

 

 

- art. 30, legge 20 marzo 1975, n. 70

 

 

 

- leggi istitutive Enti

 

 

 

Approvazione variazioni di bilancio degli Enti (artt. 6, 7 e 8, legge 9 maggio 1989, n. 168)

Ufficio I

45

 

- D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, art. 11

 

 

 

- leggi istitutive Enti

 

 

 

- regolamenti interni Enti

 

 

 

Ispezioni amministrativo-contabili nei confronti Enti ricerca (art. 13, legge 9 maggio 1989, n. 168)

Ufficio I

120

 

Controllo di legittimità e di merito sui regolamenti degli Enti di ricerca non strumentali (artt. 6 e 8, legge 9 maggio 1989, n. 168)

Ufficio I

60

Termini previsti dalla legge.

Riconoscimento personalità giuridica ad Enti (Associazioni e Fondazioni) (art. 12 C.C. - art. 2 disp. att. C.C.)

Ufficio II

270

I termini sono comprensivi dell'acquisizione dei pareri dei Ministeri interessati e parere Cons. Stato

Scioglimento delle Fondazioni (art. 25 C.C.)

Ufficio II

270

 

Estinzione e revoca delle persone giuridiche (art. 27 C.C. e art. 10 disp. att. C.C.)

Ufficio II

360

 

Approvazione e modifiche statuti ed atti costitutivi consorzi (Legge 21 maggio 1981, n. 240) D.M. 1° settembre 1989 - art. 2618 C.C.

Ufficio II

120

I termini sono comprensivi dell'esame deliberazione dell'assemblea degli Enti, di eventuali richieste interlocutorie a Enti pubblici e privati o a Ministeri e dell'atto di approvazione.

Approvazioni modifiche statuarie adottate da associazioni e fondazioni (art. 16 C.C., art. 4 disp. att. C.C.)

Ufficio II

210

I termini sono comprensivi dell'invio di istanza di approvazione dell'Ente tramite Min. Interno, dei pareri: Min. tesoro, industria o altro Ministero e Consiglio di Stato. E' altresì comprensivo il D.M. di approvazione.

Nomina o designazione rappresentanti MURST o di altri Ministeri in seno a organi di revisione o sindalati di Enti (Norme istitutive Enti - disposizioni statutarie singoli Enti - art. 2459 C.C).

Ufficio II

90

I termini sono comprensivi di: proposta di designazione o nomina, predisposizione provvedimento nomina o designazione, trasmissione provvedimento a Ente e all'interessato. Il suddetto termine è altresì comprensivo del termine di proroga (45 giorni) a cui sono soggetti gli organi di controllo degli Enti ex art. 3 del D.L. 19 novembre 1993.

Nomina rappresentanti MURST o di altre Amministrazioni nei Consigli di amministrazione nei Comitati o in altri organi collegiali (norme istitutive Enti - disposizioni statutarie singoli Enti - art. 2459 C.C.)

Ufficio II

90

Il termine è comprensivo: di richiesta ed acquisizione delle designazioni alle Amministrazioni interessate, proposta designazione del rappresentante/i ministeriale predisposizione provvedimento di costituzione dell'organo, comunicazione provvedimento all'Ente alle altre Amministrazioni e all'interessato. Il suddetto termine è altresì comprensivo del termine di proroga (45 giorni) a cui sono soggetti gli organi di amministrazione attiva e consultivi ex art. 3 del D.L. 19 novembre 1993.

Controllo delle delibere degli Enti pubblici (non rientranti tra quelli indicati dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 8) che adottano o modificano la consistenza organica, il numero degli uffici ecc. (art. 29, legge 20 marzo 1975, n. 70)

Ufficio II

180

Il termine è comprensivo dell'esame della delibera e comunicazione eventuali rilievi relativi a vizi di legittimità o di merito e della nuova deliberazione ed approvazione.

Rideterminazione dotazioni organiche Enti di ricerca (art. 9, legge 9 maggio 1989, n. 168; art. 13, punto 4, D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171)

Ufficio II

150

Il termine è comprensivo di: esame delle delibere adottate dagli Enti, acquisizione pareri Min. tesoro, funz. pubbl. e altri Ministeri concertanti, emanazione provvedimento.

Nomina presidenti di Enti di ricerca (legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 3; legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 29; legge 30 maggio 1988, n. 186, art. 9; legge 24 gennaio 1978, n. 14)

Ufficio II

120

Il termine è comprensivo dell'acquisizione della deliberazione delle Commiss. Parlam. e della deliberazione del Consiglio dei Ministri e tiene conto del termine di proroga (45 giorni) a cui sono soggetti gli organi di controllo degli Enti ex art. 3 del D.L. 19 novembre 1993.

Rilascio attestazioni incarichi svolti in organi collegiali, di controllo degli Enti, in commissioni, comitati, gruppi di lavoro

Ufficio II

30

 

Nomina dirigenti generali Enti di ricerca (art. 7, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68: - art. 17, D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 - art. 13, D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)

Ufficio II

120

Il termine è comprensivo del parere dei Ministeri di concerto con gli enti, della emanazione del D.P.C.M. e della comunicazione all'interessato.

Convenzioni tra Enti (legge 2 marzo 1963, n. 283, art. 6 - D.M. 26 luglio 1967, art. 3)

Ufficio I e Ufficio II

90

Il termine comprende: la deliberazione Ente e richiesta autorizzazione, l'esame deliberazione, il parere dei Ministeri interessati e la nota di autorizzazione.

Esame e verifica delle relazioni degli organi di controllo (revisori e sindaci) ed eventuali interventi a seguito di rilievi

Ufficio I e Ufficio II

60

 

Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 8, 10 e seguenti)

Ufficio II

 

I termini sono previsti dalla legge.

Ricorsi giurisdizionali promossi da dipendenti di Enti (legge 6 dicembre 1971, n. 1034)

Ufficio II

 

I termini sono previsti dalla legge.

Risposte quesiti da parte di Enti

Ufficio II

60

 

 

     Servizio per il personale

 

Procedimento - Contenuto - Fonte normativa

Unità organizzativa

Termine giorni

Note

Rilascio stati matricolari (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3)

Ufficio I

30

 

Rilascio attestati di servizio (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3)

Ufficio I

30

 

Rilascio copie decreti ordini di servizio, atti giuridico-economici e di quiescenza (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3)

Ufficio I

30

 

Rilascio copie e documentazione dei servizi interni (D.P.R. 3/1957)

Ufficio I

30

 

Rettifica generalità

Ufficio I

30

 

Pareri all'avvocatura su ricorsi che rivestono carattere di generalità presentati da personale statale

Ufficio I

60

 

Autorizzazione lavoro part-time

Ufficio II

60

Dalla adozione delle determinazioni.

Concessione cumulo permessi sindacali

Ufficio II

30

Dalla data ricevimento nulla osta Dip. Funzione Pubblica.

Autorizzazione permessi straordinari per frequenza corsi di studio

Ufficio I

60

 

Sussidi a favore del personale

Ufficio I

30

Della deliberazione dell'apposito Comitato.

Pratiche creditizie (ENPAS) (D.P.R. n. 266/1987)

Ufficio I

90

 

Concorsi pubblici:

 

 

 

- esame domande e nomina commissione esaminatrice

Ufficio I

120

Dalla scadenza termine presentazione domande.

- adempimenti commissione

Ufficio I

140

 

- approvazione graduatoria

 

60

 

- nomina vincitori

 

90

 

Prove selettive ex legge n. 56/87

 

 

 

- esame domande, predisposizione graduatoria e nomina commissione esaminatrice

Ufficio I

180

 

- adempimenti commissione

 

300

 

- approvazione graduatoria idonei

 

90

 

- nomina vincitori

 

90

 

Conferma in ruolo termine periodo di prova (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3)

Ufficio I

60

 

Assunzione categorie protette (legge n. 482/1968)

 

 

 

. nomina

Ufficio I

150

 

- risposta negativa

 

30

 

Concorsi a dirigente:

 

 

 

- esame domande e nomina commissione esaminatrice

Ufficio I

130

Dalla scadenza termine presentazione domande.

- adempimenti commissione

 

140

 

- approvazione graduatoria

 

90

 

- nomina vincitori

 

90

 

Riammissione in servizio (Art. 132, D.P.R. n. 3/57)

Ufficio I

180

Dalla domanda.

Collocamento fuori ruolo (Art. 310, D.P.R. n. 3/57)

Ufficio I

90

 

Collocamento fuori ruolo (Legge 27 luglio 1962, n. 1114)

Ufficio I

180

 

Comando personale MURST presso altre amministrazioni (D.P.R. n. 3/57, art. 56- D.P.R. n. 1077/1970, art. 34)

Ufficio I

180

Il termine comprende adempimenti Consiglio Amministrazione decreto interministeriale.

Passaggio da o ad altra Amministrazione (Art. 199, D.P.R. n. 3/57)

Ufficio I

180

 

Passaggio da ruolo ad altro dell'Amministrazione (Art. 200, D.P.R. n. 3/57)

Ufficio I

180

 

Mobilità ex D.P.C.M. n. 325/1988:

 

 

 

- esame domande e nomina commissione esaminatrice

Ufficio I

130

 

- adempimenti commissione

 

300

 

- approvazione graduatoria, nomina vincitori

Ufficio I

140

 

Assunzione cassaintegrati (Legge n. 460/1992)

Ufficio I

90

Dalla ricezione decreto Presidente Consiglio.

Assunzioni di personale proveniente da amministrazioni o enti soppressi in virtù di speciale disposizione di legge

Ufficio I

120

 

Collocamento aspettativa per:

 

 

 

- servizio leva, art. 67, comma 1, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

Ufficio I

90

 

- servizio leva (art. 67, comma 1, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3)

 

 

 

- chiamata alle armi in tempo di pace (art. 38, comma 1, D.P.R. n. 3/57 - art. 67, stesso D.P.R. per periodo eccedente due mesi)

 

 

 

- infermità (artt. 66, 68, D.P.R. n. 3/57 - artt. 30, 31, 32 e 34, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686)

 

 

 

- motivi di famiglia (art. 69, D.P.R. n. 3/57)

 

 

 

- cure termali

 

 

 

- mandato sindacale (artt. 45-46 legge n. 249/1968)

 

 

 

- mandato parlamentare

 

 

 

- mandato enti territoriali autarchici

 

 

 

- ricongiungimento coniuge estero (D.P.R. n. 18/1967)

Ufficio I

90

 

- ricongiungimento coniuge militare (Legge n. 100/1987)

 

 

 

Proroga eccezionale di aspettativa (art. 70, D.P.R. n. 3/1957)

Ufficio I

90

 

Concessione congedo straordinario per:

Ufficio I

90

 

- gravi motivi (artt. 37, 41, D.P.R. n. 3/57 - legge 11 novembre 1983, n. 638)

 

 

 

- matrimonio

 

 

 

- per motivi di studio

 

 

 

- cure di invalidità

 

 

 

- richiamo alle armi

 

 

 

- Legge n. 1204/1971, astensione maternità

 

 

 

- dottorato di ricerca (legge 13 agosto 1984, n. 476)

 

 

 

Mutamento mansioni per inidoenità fisica (art. 29, D.P.R. n. 266/1987)

Ufficio I

140

 

Cessazione dal servizio per raggiunti limiti età (art. 4, T.U. n. 1092/1973;D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; Legge 11 luglio 1980, n. 312)

Ufficio I

130

 

Cessazione dal servizio per dimissioni (artt. 124, 125, D.P.R. n. 3/57; D.P.R. n. 1092/78; art. 54, D.P.R. n. 3/57)

Ufficio I

120

Dalla presentazione della domanda

Cessazione dal servizio decadenza dal servizio (artt. 126, 127, D.P.R. n. 3/57; D.P.R. n. 1092/1978; D.P.R. n. 748/1972; Legge n. 312/1980

Ufficio I

120 120

 

Cessazione dal servizio per decesso

Ufficio I

30

 

Dispensa motivi salute fino ad accertamento sanitario

Ufficio I

30

 

Provvedimento conclusivo

Ufficio I

130

Dal ricevimento giudizio della C.M.O.

Dispensa per insufficiente rendimento

Ufficio I

140

 

Decadenza dall'impiego (art. 127, D.P.R. n. 3/57)

Ufficio I

140

 

Cessazione dal servizio per passaggio ad altra amministrazione

Ufficio I

130

 

Trattenimento in servizio (D.L. n. 503/1992)

Ufficio I

90

 

Collocamento a riposo dipendenti trattenuti in servizio

Ufficio I

120

 

Ricongiunzione dei servizi privati (legge 7 settembre 1979, n. 29)

Ufficio I

180

 

Computo servizi pubblici ai fini pensionistici

Ufficio I

150

 

Riscatto periodo studi universitari a fini di pensione

Ufficio I

180

 

Riscatto periodi utili a fini di buonuscita

Ufficio I

130

 

Liquidazione trattamento quiescenza ordinario:

 

 

 

- pensione provvisoria

Ufficio I

120

 

- pensione definitiva

 

120

 

Liquidazione trattamento pensione privilegiata

Ufficio I

120

 

Adempimenti finalizzati alla liquidazione indennità buonuscita

Ufficio I

90

 

Trattamento di quiescenza in luogo di pensione con costituzione posizione assicurativa INPS

Ufficio I

150

 

Riconoscimento dipendenza da causa di servizio di infermità o aggravamento:

 

 

 

- esame istanza e adempimenti conseguenti fino alla richiesta di parere alla C.M.O.

Ufficio I

150

 

- provvedimento conclusivo

 

150

Dal ricevimento parere della C.M.O.

Riconoscimento menomazione indennizzabile con equo indennizzo o pensione privilegiata:

Ufficio I

 

 

- esame istanza e predisposizione adempimenti relativi fino a richiesta parere C.P.P.O.

Ufficio I

90

 

- dal ricevimento parere C.P.P.O. alla emanazione del provvedimento conclusivo

Ufficio I

90

 

Determinazione trattamento economico fondamentale

Ufficio I

180

 

Conguagli stipendiali e relativa liquidazione

Ufficio I

180

 

Trattamento economico accessorio

Ufficio I

 

 

- compenso lavoro straordinario

 

60

 

- conguagli

 

60

 

- compenso incentivante

 

60

 

- compenso art. 14 legge 245/1990 dalla controfirma del Ministro funzione pubblica

 

45

 

- parcelle accertamenti sanitari

 

45

 

- spese per cure

 

45

 

- liquidazione equo indennizzo

Ufficio I

30

 

- rimborsi oneri personale comandato da vari enti

Ufficio I

180

 

Versamento contributi previdenziali e/o assistenziali a favore di vari enti

Ufficio I

180

 

Criteri generali scrutinio merito comparativo (art. 38, D.P.R. n. 1077/1970)

Ufficio II

90

 

Nota di demerito (art. 18, legge n. 312/1980)

Ufficio I

90

 

Procedimento disciplinare (esclusa censura) (artt. dal 78 al 123, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3)

Ufficio I

120

 

Adempimenti istruttori atti da sottoporre ad esame del Consiglio di amministrazione

Ufficio II

60

 

Trasmissione delibere Consiglio amministrazione agli uffici competenti ad emanare i provvedimenti

Ufficio II

30