§ 80.1.35 - L. 3 aprile 1979, n. 103.
Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.1 avvocatura dello Stato
Data:03/04/1979
Numero:103


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 16 bis. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 


§ 80.1.35 - L. 3 aprile 1979, n. 103.

Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

(G.U. 9 aprile 1979, n. 99).

 

Art. 1.

     Gli avvocati e procuratori dello Stato si distinguono in:

     avvocato generale dello Stato;

     avvocati dello Stato;

     procuratori dello Stato.

     Il ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato è stabilito in conformità alla tabella A allegata alla presente legge.

     La tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegato B al testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

     Le qualifiche di vice avvocato generale, sostituto avvocato generale, vice avvocato, sostituto avvocato, procuratore capo, sostituto procuratore e procuratore aggiunto sono soppresse.

 

     Art. 2.

     Nella qualifica di procuratore dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.

     La prima classe è attribuita con la nomina a procuratore dello Stato dei vincitori del concorso pubblico.

     La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di due anni nella prima classe.

     La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di tre anni nella seconda classe.

     La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di otto anni nella terza classe.

     Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 3.

     Nella qualifica di avvocato dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.

     La prima classe è attribuita con la nomina ad avvocato dello Stato.

     La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di tre anni nella prima classe.

     La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di cinque anni nella seconda classe [1].

     La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di otto anni nella terza classe.

     Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti.

     E' soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

 

     Art. 4.

     La nomina ad avvocato dello Stato è conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono partecipare, purchè non abbiano superato il 45° anno di età:

     1) i procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio;

     2) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario ed i magistrati della giustizia militare di qualifica equiparata;

     3) i magistrati amministrativi;

     4) gli avvocati iscritti all'albo da almeno un anno;

     5) i dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle carriere direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

     6) i professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati e gli assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

     7) i dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale.

     L'art. 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, numero 1611, è abrogato.

 

     Art. 5.

     Per ogni tre posti che si rendono vacanti nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene accantonato per essere conferito previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito, determinato dal consiglio di cui all'art. 21 della presente legge, ai procuratori dello Stato i quali alla data del provvedimento che indìce lo scrutinio abbiano conseguito una anzianità di otto anni nella qualifica.

     Gli altri posti di avvocato dello Stato sono conferiti mediante concorso per esame, ai sensi dell'art. 4 della presente legge.

     Qualora, alla data di emanazione del provvedimento di cui al primo comma, il numero dei posti accantonati per il conferimento mediante giudizio di promovibilità risulti superiore al numero dei procuratori aventi titolo a parteciparvi, i posti eccedenti sono considerati disponibili per il conferimento mediante concorso per esame.

 

     Art. 6.

     Al terzo comma lettera a), dell'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, dopo le parole: "procedura civile" sono aggiunte le altre: "diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale e diritto delle Comunità europee".

 

     Art. 7.

     L'art. 18 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     L'Avvocatura generale dello Stato è costituita dall'avvocato generale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato.

     Le avvocature distrettuali dello Stato sono costituite dall'avvocato distrettuale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato.

     I procuratori dello Stato possono assumere la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni nei modi di cui al secondo comma dell'art. 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

     E' abrogato l'art. 19 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

 

     Art. 9.

     L'Avvocatura generale dello Stato provvede alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alle altre supreme giurisdizioni, anche amministrative, ed ai collegi arbitrali con sede in Roma, nonchè nei procedimenti innanzi a collegi internazionali o comunitari.

     Le avvocature distrettuali provvedono alla rappresentanza e difesa in giudizio delle amministrazioni nelle rispettive circoscrizioni.

     Gli avvocati ed i procuratori dello Stato possono essere incaricati della rappresentanza e difesa delle amministrazioni in cause che si svolgono fuori della circoscrizione del loro ufficio, su proposta dell'avvocato distrettuale e previo parere del comitato consultivo.

     Salva la facoltà dell'Avvocatura generale dello Stato di rendere consultazione sulle questioni di massima in qualsiasi materia, l'avvocatura distrettuale dello Stato provvede alla consulenza nei riguardi di tutti gli uffici della propria circoscrizione.

 

     Art. 10.

     Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione.

     Dal quindicesimo giorno successivo all'ultima delle due pubblicazioni, si applicano nei confronti dell'amministrazione regionale, che ha adottato la deliberazione di cui al precedente comma, le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati, rispettivamente, con regi decreti 30 ottobre 1933, numeri 1611 e 1612, e successive modificazioni, nonchè gli articoli 25 e 144 del codice di procedura civile.

     L'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, si applica anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali.

     Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. In caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi tra Stato e regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

     Le regioni che abbiano adottato la deliberazione di cui al primo comma, possono tuttavia, in particolari casi e con provvedimento motivato, avvalersi di avvocati del libero Foro.

     Qualora la regione abbia adottato la deliberazione di cui al primo comma, l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa delle provincie, dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti per le controversie relative alle funzioni delegate o subdelegate, quando questi ne facciano richiesta.

 

     Art. 11.

     All'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     Le divergenze che insorgono tra il competente ufficio dell'Avvocatura dello Stato e le amministrazioni interessate, circa l'instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo, sono risolte dal Ministro competente con determinazione non delegabile.

     Le divergenze di cui al primo comma che insorgano tra l'Avvocatura dello Stato e le amministrazioni regionali, ovvero le altre amministrazioni pubbliche non statali o gli enti pubblici, sono definite con determinazione degli organi delle regioni o delle predette amministrazioni ed enti, competenti a norma dei rispettivi statuti.

 

     Art. 13.

     Nei procedimenti di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti difesi a norma dell'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono rappresentati dinanzi ai giudici delegati da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, salvo che non debba procedersi alla istruzione della causa.

     Nei procedimenti di cui agli articoli 2016 e seguenti del codice civile, le amministrazioni indicate nel comma precedente sono rappresentate da propri funzionari che siano per tali riconosciuti, salvo il caso di opposizione da parte del detentore.

     Nei giudizi in materia di pensioni le amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nei casi in cui non ritengano di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, possono delegare un proprio funzionario a sostenere, anche oralmente, nel corso del giudizio, la loro posizione.

     Nessun compenso particolare può essere corrisposto ai funzionari che abbiano svolto le attività di cui ai precedenti commi.

 

     Art. 14.

     In tutti i giudizi e procedimenti civili, penali o amministrativi, eccettuati quelli regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nei quali sia parte, anche non costituita, un'amministrazione dello Stato, ovvero una regione, un'amministrazione pubblica non statale o un ente, che abbiano affidato all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e la assistenza in giudizio, all'atto della pubblicazione di ogni sentenza od a seguito della pronunzia di ogni ordinanza deve essere depositata una copia autenticata in carta libera a disposizione dell'Avvocatura dello Stato.

     A tali adempimenti provvede il cancelliere o il segretario dirigente della cancelleria o segreteria dell'organo giurisdizionale presso cui la sentenza è pubblicata o l'ordinanza è depositata.

 

     Art. 15.

     L'art. 15 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16.

     L'avvocato generale dello Stato è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da nove avvocati dello Stato che abbiano conseguita l'ultima classe di stipendio, con l'incarico di vice avvocato generale dello Stato.

     Tale incarico è conferito con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori.

     Con le stesse modalità è disposta la cessazione dall'incarico.

 

          Art. 16 bis. [2]

     1. L'avvocato generale aggiunto, i vice avvocati generali e gli avvocati distrettuali collaborano direttamente con l'avvocato generale dello Stato, lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni e assicurano l'omogeneità delle difese e delle consultazioni. Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro anni dalla data di avvio della procedura selettiva.

     2. L'incarico di vice avvocato generale e quello di avvocato distrettuale dello Stato hanno natura temporanea e sono conferiti per la durata di quattro anni, al termine dei quali l'incarico può essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento.

     3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore.

     4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo 23, primo comma, lettera e), e il parere sul conferimento dell'incarico di avvocato generale aggiunto, il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato applica il criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e relazionali del candidato, nonchè della professionalità acquisita, desunta in particolare da indici di merito predeterminati dal medesimo consiglio e ricavabili dall'esame dell'attività svolta.

     5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'avvocato dello Stato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda formulata ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, o di domanda per il conferimento di altra funzione direttiva, ovvero in ipotesi di reiezione delle stesse, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio

 

     Art. 17.

     Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato assiste l'avvocato generale nell'esercizio delle sue funzioni, cura il funzionamento degli uffici e dei servizi, soprintende agli affari amministrativi e di carattere riservato ed esercita le funzioni di capo del personale, a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei confronti del personale di cui alla legge 5 aprile 1964, n. 284.

     L'incarico di segretario generale è conferito ad un avvocato dello Stato che abbia conseguito almeno la terza classe di stipendio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

     L'incarico, salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni dal conferimento ed è rinnovabile una sola volta per un altro periodo di cinque anni.

     In caso di assenza o di impedimento, il segretario generale è sostituito con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato da un altro avvocato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.

 

     Art. 18.

     L'avvocato distrettuale, dello Stato:

     vigila e soprintende, nell'ambito dell'avvocatura distrettuale, all'espletamento delle funzioni di istituto ed all'organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi;

     assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'avvocatura distrettuale gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo;

     assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'avvocatura distrettuale, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggiore rilievo, nonchè l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati e procuratori;

     determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi;

     riferisce all'avvocato generale dello Stato sull'attività svolta dall'avvocatura distrettuale, segnalando le controversie più importanti nonchè le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività di istituto;

     riferisce al presidente della giunta regionale per gli affari trattati nell'interesse della regione, anche presentando apposite relazioni e segnalando le controversie più importanti nonchè le eventuali carenze legislative.

     L'incarico di avvocato distrettuale dello Stato è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvocati dello Stato che abbiano almeno conseguito la terza classe di stipendio e maturato in essa cinque anni di servizio.

     Con le stesse modalità è disposta la cessione dall'incarico.

     L'avvocato distrettuale che cessa dall'incarico può chiedere di essere associato all'Avvocatura dello Stato.

 

     Art. 19.

     Gli avvocati e procuratori dello Stato:

     trattano gli affari contenziosi e consultivi loro assegnati;

     in caso di divergenza di opinioni nella trattazione di detti affari con l'avvocato generale, con i vice avvocati generali o con l'avvocato distrettuale, possono chiedere, presentando relazione scritta, la pronuncia del comitato consultivo e, se questa è contraria al loro avviso, di essere sostituiti nella trattazione dell'affare per cui è sorta la divergenza di opinioni;

     possono essere sostituiti nella trattazione degli affari loro affidati in caso di assenza, impedimento o giustificata ragione; quando ricorrano gravi motivi possono essere sostituiti, con provvedimento motivato, dall'avvocato generale o dall'avvocato distrettuale dello Stato. Avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso entro trenta giorni al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

     I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori dello Stato, secondo le disposizioni dei dirigenti degli uffici, cui sono addetti.

 

     Art. 20.

     L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 21.

     E' istituito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, che è composto:

     a) dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede;

     b) da due avvocati dello Stato, con incarico di vice avvocato generale, più anziani nell'incarico;

     c) da due avvocati dello Stato, con incarico di avvocato distrettuale, più anziani nell'incarico;

     d) da quattro componenti, di cui almeno un procuratore dello Stato, eletti da tutti gli avvocati e procuratori dello Stato riuniti in un unico collegio, secondo le norme dell'art. 22 della presente legge.

     In caso di impedimento o di assenza o quando il consiglio debba esprimere parere su provvedimenti che li concernono, i componenti di cui alle lettere b) e c) sono sostituiti dagli avvocati che li seguono in ordine di anzianità nell'incarico, i componenti di cui alla lettera d) dai supplenti eletti contestualmente secondo l'ordine di elezione.

     Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene alle sedute del consiglio senza diritto di voto.

     I componenti eletti durano in carica tre anni, non sono immediatamente rieleggibili nè possono essere loro conferiti, finchè sono in carica, incarichi direttivi.

     Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate dal più giovane dei componenti.

     Le funzioni di relatore per ciascun affare in trattazione presso il consiglio sono esercitate da uno dei suoi componenti designato di volta in volta dall'avvocato generale.

     Il consiglio non può validamente deliberare se non sono presenti sei dei nove membri che lo compongono; le deliberazioni del consiglio sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti salvo i casi previsti nelle lettere c), d), e), g) e h), dell'art. 23, per i quali è richiesto il voto favorevole di almeno sei componenti il consiglio.

     Sono abrogati gli articoli 25 e 26 del testo unico approvato con regio decreto 10 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

 

     Art. 22.

     Per l'elezione dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera d) dell'art. 21, è istituito un unico ufficio elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato, composto da un vice avvocato generale dello Stato, che lo presiede, designato dall'avvocato generale dello Stato, nonchè da due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato.

     Le elezioni sono indette con decreto dell'avvocato generale dello Stato. La votazione ha luogo in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

     Il voto è personale, diretto e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di votare per non più di due avvocati ed un procuratore dello Stato quali componenti effettivi e di due avvocati e un procuratore dello Stato quali componenti supplenti.

     Le schede, preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

     L'ufficio elettorale provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi.

     Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono presentati entro quindici giorni al consiglio in carica, che decide definitivamente nei successivi quindici giorni.

     Con decreto dell'avvocato generale dello Stato vengono nominati, nell'ordine, secondo i voti riportati da ciascuno, i quattro componenti effettivi ed i quattro componenti supplenti.

     In caso di parità di voti, sono nominati i più anziani nel ruolo.

     I componenti eletti, che cessano dalla carica nel corso del triennio, sono sostituiti, con decreto dell'avvocato generale dello Stato, dai componenti supplenti.

 

     Art. 23.

     Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, oltre ad esercitare le attribuzioni della commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato previste dai regi decreti 30 ottobre 1933, numeri 1611 e 1612, e successive modificazioni, provvede:

     a) ad esprimere parere sulla distribuzione degli avvocati e dei procuratori dello Stato tra l'Avvocatura generale e le avvocature distrettuali sulla base di criteri da esso predeterminati;

     b) ad esprimere parere sull'assegnazione degli avvocati e dei procuratori di prima nomina ai vari uffici ed in ordine ad ogni domanda o proposta di trasferimento;

     c) a formulare i giudizi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge ed a riesaminare dopo due anni i giudizi sfavorevoli;

     d) a decidere i ricorsi proposti dagli avvocati e procuratori dello Stato contro i provvedimenti di cui all'art. 19 della presente legge;

     e) ad esprimere parere sul conferimento degli incarichi di vice avvocato generale dello Stato, di avvocato distrettuale dello Stato e di segretario generale, a norma degli articoli 16, 17 e 18 della presente legge, nonchè sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato;

     f) ad esprimere parere sul conferimento agli avvocati e procuratori dello Stato di qualsiasi tipo di incarico;

     g) ad esercitare le funzioni della commissione di disciplina nei confronti degli avvocati e procuratori dello Stato a norma dell'art. 24 della presente legge;

     h) a designare gli avvocati dello Stato che debbono far parte del comitato consultivo.

     Gli atti del consiglio sono pubblici e gli avvocati e procuratori dello Stato possono prenderne visione ed estrarne copia.

     Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il consiglio permanente per il personale di cui agli articoli 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, e 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284, riuniti in seduta congiunta, costituiscono il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato.

     Il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato provvede:

     a) ad esprimere pareri ed a formulare proposte sull'organizzazione e sullo svolgimento dei servizi;

     b) a fissare i criteri per la ripartizione, tra i vari uffici dell'Avvocatura dello Stato, delle somme stanziate in bilancio per ogni capitolo di spesa;

     c) ad esercitare le altre attribuzioni previste dall'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, fatta eccezione per quelle riservate rispettivamente al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dalla presente legge ed al comitato permanente per il personale dalle disposizioni di cui al comma precedente.

 

     Art. 24.

     La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati e procuratori dello Stato è attribuita al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

     Agli avvocati ed ai procuratori dello Stato si applicano le disposizioni del titolo VII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituendosi alla "commissione di disciplina" e al "consiglio di amministrazione", il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e al "capo dell'ufficio" l'avvocato generale dello Stato ed al "Ministro" il Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Agli avvocati dello Stato che abbiano conseguito la terza classe di stipendio si applicano l'art. 78, ultimo comma, e l'art. 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

     Art. 25.

     E' istituito il comitato consultivo, composto dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede, e da sei avvocati dello Stato, designati dal consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, i quali abbiano conseguito almeno la terza classe di stipendio, non ricoprano l'incarico di segretario generale e non siano componenti di consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

     La detta composizione del comitato viene integrata con la partecipazione di due avvocati dello Stato designati dall'avvocato generale in relazione alle materie da trattare e, quando ne ricorrano i presupposti, con la partecipazione dell'avvocato o procuratore dello Stato incaricato della trattazione dell'affare in esame.

     L'incarico di componente del comitato consultivo è attribuito con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha durata biennale.

     Le deliberazioni del comitato consultivo sono adottate con la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale è sostituito dal vice avvocato generale più anziano nell'incarico.

 

     Art. 26.

     Il comitato consultivo è sentito dall'avvocato generale quando si tratti di questioni di massima o di particolare rilevanza, nonchè in merito alle direttive interne di carattere generale per il coordinamento nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi.

     Il comitato consultivo altresì:

     a) dirime, sentiti gli interessati, le divergenze di opinione che insorgono nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi fra avvocati, che esercitano funzioni direttive, ed avvocati, cui sono assegnati gli affari stessi;

     b) stabilisce i criteri di massima per l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi agli avvocati ed ai procuratori dello Stato.

     E' sempre facoltà dell'avvocato generale disporre che pareri richiesti all'Avvocatura generale siano resi dal comitato consultivo.

     Su richiesta dell'avvocato generale, quando siano necessarie particolari cognizioni tecniche, il comitato consultivo può essere integrato da funzionari dello Stato o di enti pubblici, che partecipano alla seduta senza diritto di voto.

     I pareri sono sottoscritti dal presidente del comitato consultivo e dal relatore.

 

     Art. 27.

     I primi due commi dell'art. 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     Dopo l'ultimo comma dell'art. 21 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 28.

     Gli impegni e gli obblighi di spesa relativi all'Avvocatura dello Stato, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento sono emessi e firmati dall'avvocato generale dello Stato.

     Resta ferma la competenza della ragioneria centrale del Ministero del tesoro.

 

     Art. 29.

     I vice avvocati generali, i sostituti avvocati generali, i vice avvocati e i sostituti avvocati dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di avvocato dello Stato prevista dall'art. 1, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.

     I procuratori, i sostituti procuratori e i procuratori aggiunti dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di procuratore dello Stato prevista dall'art. 1 della presente legge, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.

     I procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nel ruolo di seguito agli avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio, conservando ai soli effetti economici l'anzianità maturata nella predetta qualifica [3].

     Agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuite la classe di stipendio e l'anzianità corrispondenti all'anzianità di ruolo complessivamente maturata nelle soppresse qualifiche [4].

     I sostituti avvocati generali dello Stato in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere trasferiti nelle avvocature distrettuali solo con il loro consenso.

     In sede di prima applicazione della presente legge le funzioni di cui all'articolo 16 sono esplicate dagli avvocati dello Stato che alla data di entrata in vigore della legge stessa rivestano la soppressa qualifica di vice avvocato generale dello Stato.

 

     Art. 30.

     Gli avvocati dello Stato alla prima, seconda, terza e quarta classe di stipendio hanno il trattamento economico corrispondente a quello spettante rispettivamente alle soppresse qualifiche di sostituto avvocato, vice avvocato, sostituto avvocato generale e vice avvocato generale dello Stato.

     I procuratori dello Stato alla prima, seconda, terza e quarta classe di stipendio hanno il trattamento economico corrispondente a quello spettante rispettivamente alle soppresse qualifiche di procuratore aggiunto, sostituto procuratore, procuratore capo e procuratore capo con quattro anni di anzianità.

     Tutte le disposizioni di legge e di regolamento attualmente vigenti che a qualsiasi effetto contemplano le qualifiche soppresse con la presente legge debbono intendersi riferite agli avvocati ed ai procuratori dello Stato che abbiano conseguito almeno la classe di stipendio corrispondente.

 

     Art. 31.

     La prima elezione per la composizione del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato deve essere indetta dall'avvocato generale, a norma del secondo comma dell'art. 22, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 32.

     I posti lasciati liberi dagli avvocati e procuratori dello Stato collocati a riposo in applicazione dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del relativo ruolo.

 

     Art. 33.

     Le assegnazioni del personale dei ruoli unici a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, sono disposte con precedenza per le esigenze dell'Avvocatura dello Stato fino ad un contingente di 190 unità, anche oltre il limite degli organici.

 

     Art. 34.

     La misura del concorso delle regioni, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'art. 10, nelle spese sostenute dallo Stato per il potenziamento degli organici e dei servizi dell'Avvocatura dello Stato in relazione all'esercizio della consulenza e del patrocinio in favore delle regioni, è determinata, a partire dall'esercizio finanziario 1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Fino a quando non sarà emanato il provvedimento di cui al precedente comma, le regioni concorrono nelle spese per trasferte e per prestazioni straordinarie del personale di cui alla legge 5 aprile 1964, n. 284, che si rendano necessarie per l'espletamento delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse delle regioni.

     La liquidazione delle spese di cui al comma precedente è deliberata dalla giunta regionale, d'intesa con l'avvocato distrettuale dello Stato.

 

     Art. 35.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge.

 

     Art. 36.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1979.

     All'onere derivante dalla sua applicazione, valutato per l'anno 1979 in lire 250 milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

TABELLA A [5]

RUOLO ORGANICO DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

 

Qualifiche

Numero dei posti

Avvocato generale dello Stato

1

Avvocati dello Stato

259

Procuratori dello Stato

50

 

310

 

 

TABELLA B

TABELLA DI EQUIPARAZIONE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO AI MAGISTRATI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO

 

Avvocato generale dello Stato

Procuratore generale della Corte di cassazione

Avvocato dello Stato alla 4ª classe di stipendio

Presidente di sezione della Corte di cassazione

Avvocato dello Stato alla 3ª classe di stipendio

Consigliere di cassazione

Avvocato dello Stato alla 2ª classe di stipendio e procuratore dello Stato alla 4ª classe di stipendio

Consigliere di corte d'appello

Avvocato dello Stato alla 1ª classe di stipendio e procuratore dello Stato alla 3ª classe di stipendio

Giudice di tribunale

Procuratore dello Stato alla 2ª classe di stipendio

Aggiunto giudiziario

Procuratore dello Stato alla 1ª classe di stipendio

Uditore giudiziario, dopo sei mesi dalla nomina

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 3 gennaio 1991, n. 3.

[2] Articolo inserito dall'art. 12 della L. 7 agosto 2015, n. 124.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 10 marzo 1988, n. 269, ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto dei commi 3 e 4 del presente articolo nella parte in cui consente, a seguito della collocazione dei procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della legge in posizione più favorevole rispetto ad avvocati dello Stato comunque già in tali ruoli per nomina conseguita a seguito di concorso, la posposizione di questi ultimi ai primi.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 10 marzo 1988, n. 269, ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto dei commi 3 e 4 del presente articolo nella parte in cui consente, a seguito della collocazione dei procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della legge in posizione più favorevole rispetto ad avvocati dello Stato comunque già in tali ruoli per nomina conseguita a seguito di concorso, la posposizione di questi ultimi ai primi.

[5] Per una modifica alla presente Tabella, vedi l'art. 1, comma 319, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.