§ 80.5.538 – D.M. 28 settembre 2000, n. 301.
Regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze .


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:28/09/2000
Numero:301


Sommario
Art. 1.  Natura e compiti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze
Art. 2.  Organi e struttura didattico-scientifica della Scuola.
Art. 3.  Nomina e durata degli organi e dei responsabili.
Art. 4.  Sede della Scuola.
Art. 5.  Incarichi.
Art. 6.  Attribuzione degli incarichi, dei compensi e struttura amministrativa della Scuola.
Art. 7.  Incompatibilità.
Art. 8.  Modalità di funzionamento e norme transitorie.
Art. 9.  Abrogazioni.


§ 80.5.538 – D.M. 28 settembre 2000, n. 301.

Regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze [1].

(G.U. 25 ottobre 2000, n. 250).

 

     Art. 1. Natura e compiti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze [2].

     1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di seguito denominata Scuola, è istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro, ed ha autonomia organizzativa e contabile. La scuola ha anche autonomia di bilancio, è assoggettata alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è inserita nella tabella A allegata alla stessa legge [3].

     2. La Scuola provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale dell'amministrazione dell'economia e delle finanze nonché, su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalità e dell'economia, del personale di questi ultimi mediante l'organizzazione e la gestione di attività formative e di divulgazione, sia nelle sedi proprie che in sedi esterne. Provvede altresì, nell'ambito delle proprie competenze, autonomamente o su impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e ricerche su temi di interesse dell'amministrazione dell'economia e delle finanze. Può svolgere attività formative, divulgative e di ricerca anche per soggetti italiani ed esteri, e curare la formazione e la preparazione di neo laureati ed aspiranti all'accesso nel pubblico impiego, per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro; in tal caso tutte le spese dirette ed indirette sostenute dalla Scuola sono a carico del soggetto richiedente salvo, per i soli richiedenti pubblici, l'eventuale deroga disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze [4].

     3. La Scuola con la sua struttura didattica, il personale docente e l'indicazione dei relativi corsi, è iscritta nelle apposite banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gestite in collaborazione con il CINECA, e continua a essere iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi dell'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed opera, ove compatibile, nel rispetto dei principi e delle regole di tale decreto. Nell'ambito di consorzi o accordi con università, italiane ed estere, la Scuola promuove e istituisce, compartecipando al finanziamento, anche dottorati di ricerca, e nuovi corsi di studio o altre iniziative riservate alla competenza degli atenei. Essa può promuovere o partecipare ad associazioni, società e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati [5].

 

          Art. 2. Organi e struttura didattico-scientifica della Scuola.

     1. Sono organi della Scuola: il Rettore, il Direttore amministrativo ed il Consiglio direttivo. Il rettore, in qualità di vertice dell'istituzione, indirizza ed assicura lo svolgimento delle attività istituzionali e ne è responsabile sotto il profilo didattico-scientifico.

     2. Il Rettore ha, nell'ambito delle proprie competenze, la legale rappresentanza della Scuola ed è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [6].

     3. All'ufficio del Direttore amministrativo è preposto un dirigente il quale ha la responsabilità gestionale ed organizzativa della Scuola.

     4. Il Direttore amministrativo è scelto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, tra i dirigenti dello Stato assegnati alla Scuola o appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; è ordinatore primario di spesa [7].

     5. Il Rettore nomina un Prorettore che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Rettore.

     6. Il Rettore ed il Prorettore sono coadiuvati da responsabili di area, ai quali sono attribuite aree omogenee di attività per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola; i responsabili di area, in numero non superiore a quattro, sono nominati dal Rettore della Scuola, e sono tenuti ad attuarne le specifiche direttive, assicurando la qualità didattica e scientifica nei settori di competenza. Il Prorettore ed i Responsabili di area sono scelti fra i professori ordinari [8].

     7. Il Consiglio direttivo è composto dal rettore che lo presiede, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai responsabili di area. Ha il compito di valutare, su iniziativa del rettore, le questioni di maggiore rilevanza, di coordinare le attività didattiche per le finalità di programmazione e di organizzare l'utilizzazione delle risorse comuni, comprese le modalità di attribuzione di incarichi istituzionali, di insegnamento e ricerca e di stabilire i relativi compensi ed indennità. Il Consiglio si riunisce di regola ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Rettore ne ravvisi l'opportunità [9].

 

          Art. 3. Nomina e durata degli organi e dei responsabili.

     1. Il Rettore è scelto tra dirigenti di particolare e comprovata qualificazione che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, magistrati amministrativi o contabili con qualifica di consigliere, professori universitari di prima fascia, in posizione di aspettativa senza assegni o soggetti equiparati, consiglieri parlamentari. Il Rettore può essere, altresì scelto tra soggetti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione.

     2. Il Rettore resta in carica per quattro anni e può essere confermato. Il Prorettore ed i responsabili di area restano in carica per due anni, salvo conferma.

     3. Il Rettore, il Prorettore e i responsabili di area, nonché i professori ordinari e collocati fuori ruolo, se in servizio presso amministrazioni pubbliche, ovvero inquadrati a seguito di opzione, nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, conservano il trattamento economico fondamentale, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di provenienza, incrementato da un ulteriore trattamento economico stabilito, con le modalità previste nei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 1, tenendo conto dei compensi mediamente corrisposti per analoghi incarichi in organismi pubblici o privati operanti nell'ambito della formazione, e comunque tale da garantire un trattamento economico complessivo non inferiore agli emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti nella posizione di provenienza [10].

     4. In caso di affidamento degli incarichi a soggetti non provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico è definito contrattualmente con le modalità dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in quanto applicabili.

 

          Art. 4. Sede della Scuola.

     1. La Scuola ha sede in Roma e non ha proprie articolazioni periferiche. Le attività della Scuola possono svolgersi presso sedi esterne, sia italiane che estere. A tali sedi può essere preposto personale con qualifica dirigenziale in servizio presso la Scuola, nell'ambito dell'ordinario contingente di personale dirigenziale assegnato alla Scuola secondo l'ordinamento vigente, con responsabilità gestionale ed organizzativa di ciascuna sede [11].

 

          Art. 5. Incarichi.

     1. La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di soggetti con professionalità e competenze utili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, di personale docente di comprovata professionalità collocato, ove occorra e se non inquadrato, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza. Può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento [12].

     2. Il personale docente di cui al comma 1 è, comunque, scelto tra professori universitari in posizione di aspettativa senza assegni vincitori di concorso a professore universitario in attesa di chiamata, magistrati, avvocati dello Stato e dirigenti di amministrazioni pubbliche: i docenti incaricati temporaneamente possono essere altresì scelti tra esperti, italiani o stranieri, di comprovata professionalità [13].

     3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal Rettore della Scuola, sentito il Consiglio direttivo, con le forme stabilite nei provvedimenti di cui all'articolo 6, salvo gli incarichi non temporanei di professori ordinari i quali sono attribuiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [14].

     4. I professori della Scuola inquadrati acquisiscono, ad ogni effetto, lo stato giuridico e le funzioni di professori ordinari con salvezza delle procedure di avanzamento di carriera [15].

     4-bis. [Il trattamento economico dei professori ordinari della Scuola che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, partecipano alle procedure di trasferimento tra università ivi previste e mantengano l'esercizio di funzioni presso la Scuola, può essere posto a carico, in misura convenzionalmente ripartita, della Scuola e delle università interessate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio] [16].

     5. Il numero complessivo dei professori incaricati non temporanei di cui ai commi 3 e 4 non può superare le trenta unità [17].

     5-bis. [I ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono inquadrati in apposito ruolo della Scuola. Con provvedimento del rettore sono stabiliti i criteri di corrispondenza tra le posizioni di ricercatore e quelle di professore rese indisponibili ai sensi del citato articolo 19, comma 15, nonché le modalità per l'espletamento delle relative procedure concorsuali, in coerenza con la vigente normativa universitaria] [18].

 

          Art. 6. Attribuzione degli incarichi, dei compensi e struttura amministrativa della Scuola.

     1. Il Rettore definisce, sentito il Consiglio direttivo, l'organizzazione interna e il funzionamento della Scuola, comprese le modalità di attribuzione di tutti gli incarichi previsti dal presente decreto con salvezza degli incarichi non temporanei di professore ordinario e l'erogazione delle relative indennità e compensi; i provvedimenti che stabiliscono l'erogazione di indennità ed i compensi sono soggetti all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime. Trascorso inutilmente tale termine il provvedimento si intende approvato [19].

 

          Art. 7. Incompatibilità.

     1. Il rettore, i responsabili di area ed i professori ordinari assumono il regime delle incompatibilità dei professori universitari ordinari. In ogni caso, non può essere svolta attività professionale nel settore fiscale e nelle materie afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ivi compresa la relativa attività processuale; dello svolgimento di altri incarichi del Rettore è informato il Ministro che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte; dello svolgimento di altri incarichi del Prorettore, dei Responsabili di area e dei professori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo, comando o aspettativa è informato il Rettore, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte [20].

 

          Art. 8. Modalità di funzionamento e norme transitorie.

     1. La dotazione finanziaria minima della Scuola è fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali.Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Rettore, sentito il Consiglio direttivo, trasmette al Ministro il programma delle attività della Scuola per l'anno accademico, in attuazione e coerenza con le direttive del Ministro e in ragione del bilancio previsionale adottato [21].

     2. Nel programma possono essere previste attività della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati.

     3. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento della sede, per il personale non docente della Scuola e per il rettore e i professori collocati nelle posizioni di cui all'articolo 5, comma 4.

     4. I professori stabili in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a svolgere le funzioni fino alla cessazione delle attività di insegnamento relative alla riqualificazione del personale di cui all'articolo 3, commi 205 e seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, indipendentemente dalla durata dell'incarico in atto e comunque non oltre il 15 marzo 2001 [22].

 

          Art. 9. Abrogazioni.

     1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Il presente regolamento abroga e sostituisce altresì dalla stessa data il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, ferma restando l'attuale organizzazione interna della Scuola fino all'adozione dei relativi provvedimenti di cui all'articolo 6.

     Le dotazioni organiche sono fissate dal regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [23].


[1] Rubrica così modificata dall'art. 1 del D.M. 29 marzo 2002, n. 80.

[2] Rubrica così modificata dall'art. 1 del D.M. 29 marzo 2002, n. 80.

[3] Comma modificato dall'art. 20 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107 e ora così sostituto dall'art. 1 del D.M. 29 marzo 2002, n. 80, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 29 marzo 2002, n. 80, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 29 marzo 2002, n. 80, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 29 marzo 2002, n. 80, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 29 marzo 2002, n. 80, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 29 marzo 2002, n. 80, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 22 novembre 2000, n. 359, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[10] Comma già modificato dall'art. 1 del D.M. 22 novembre 2000, n. 359 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.M. 29 marzo 2002, n. 80, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 29 marzo 2002, n. 80, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 22 novembre 2000, n. 359, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[13] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 29 marzo 2002, n. 80, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 29 marzo 2002, n. 80, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[15] Comma già modificato dall'art. 1 del D.M. 22 novembre 2000, n. 359 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.M. 29 marzo 2002, n. 80, con effetto a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

[16] Comma inserito dall'art. 1 del D.M. 29 marzo 2002, n. 80, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U e abrogato dall'art. 4 septies del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.

[17] Il ruolo dei professori ordinari di cui al presente comma è stato soppresso dall'art. 4 septies del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.

[18] Comma inserito dall'art. 1 del D.M. 29 marzo 2002, n. 80, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U e abrogato dall'art. 4 septies del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 29 marzo 2002, n. 80, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[20] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 29 marzo 2002, n. 80, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 29 marzo 2002, n. 80, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[22] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 22 novembre 2000, n. 359, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[23] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 22 novembre 2000, n. 359, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.