Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/03/2002 |
Numero: | 80 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nel decreto del Ministro delle finanze 28 settembre n. 301, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 2. 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Il presente decreto, [...] |
§ 98.1.182 - D.M. 29 marzo 2002, n. 80.
Modifiche al regolamento ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, concernente il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze
(G.U. 4 maggio 2002, n. 103)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la
Visto il
Visto il
Visto, in particolare, l'articolo 8 del predetto
Visto l'articolo 17, comma 3 e 4-bis della
Visti i propri decreti 28 settembre 2000, n. 301, recante regolamento per il riordino della Scuola centrale tributaria, e 22 novembre 2000, n. 359, recante modifiche al citato decreto n. 301 del 2000;
Ritenuta la necessità di apportarvi ulteriori modificazioni;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze della Sezione consultiva per gli atti normativi del 23 aprile 2001 e del 25 febbraio 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della
A d o t t a
il seguente regolamento:
1. Nel decreto del Ministro delle finanze 28 settembre n. 301, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la denominazione della Scuola Centrale Tributaria, ovunque ricorrente, è mutata nella seguente: "Scuola superiore dell'economia e delle finanze";
b) le parole "Ministro delle finanze", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze";
c) l'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente: "La Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di seguito denominata Scuola, è istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro, ed ha autonomia organizzativa e contabile. La Scuola ha anche autonomia di bilancio, è assoggettata alle disposizioni di cui alla
d) nell'articolo 1, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo, dopo le parole "della fiscalità" sono inserite le seguenti: "e dell'economia";
2) nel primo e nel secondo periodo, le parole "amministrazione finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "amministrazione dell'economia e delle finanze";
e) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole "La Scuola" inserire le seguenti: "con la sua struttura didattica, il personale docente e l'indicazione dei relativi corsi, è iscritta nelle apposite banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gestite in collaborazione con il CINECA, e";
2) aggiungere alla fine il seguente periodo: "Nell'ambito di consorzi o accordi con università, italiane ed estere, la Scuola promuove e istituisce, compartecipando al finanziamento, anche dottorati di ricerca, e nuovi corsi di studio o altre iniziative riservate alla competenza degli atenei.";
f) all'articolo 2, comma 6, le parole: "incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "ordinari";
g) nell'articolo 3, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
1) le parole "incaricati non temporaneamente" sono sostituite dalla seguente: "ordinari";
2) le parole "da un'indennità di carica stabilita" sono sostituite dalle seguenti: "da un ulteriore trattamento economico stabilito";
h) nell'articolo 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "A tali sedi può essere preposto personale con qualifica dirigenziale in servizio presso la Scuola, nell'ambito dell'ordinario contingente di personale dirigenziale assegnato alla Scuola secondo l'ordinamento vigente, con responsabilità gestionale ed organizzativa di ciascuna sede.";
i) nell'articolo 5, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) le parole "o docenti" sono soppresse;
2) dopo le parole "senza assegni" inserire le seguenti: "vincitori di concorso a professore universitario in attesa di chiamata";
3) dopo la parola "magistrati" inserire le seguenti: ", avvocati dello Stato";
l) nell'articolo 5, comma 3, dopo le parole "professori", inserire le seguenti: "ordinari";
m) nell'articolo 5, comma 4, le parole da ", ovvero in posizione" fino a "prima fascia" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiscono, ad ogni effetto, lo stato giuridico e le funzioni di professori ordinari";
n) nell'articolo 5, dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Il trattamento economico dei professori ordinari della Scuola che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della
o) nell'articolo 5, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. I ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della
p) all'articolo 6, dopo le parole "professore", inserire la seguente: "ordinario";
q) all'articolo 7, le parole da "Il rettore" fino a "diretta o indiretta" sono sostituite dalle seguenti: "Il rettore, i responsabili di area ed i professori ordinari assumono il regime delle incompatibilità dei professori universitari ordinari. In ogni caso, non può essere svolta attività professionale nel settore fiscale e nelle materie afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, di cui all'articolo 33, comma 1, del
r) all'articolo 8, comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Rettore, sentito il Consiglio direttivo, trasmette al Ministro il programma delle attività della Scuola per l'anno accademico, in attuazione e coerenza con le direttive del Ministro e in ragione del bilancio previsionale adottato.".
2. In sede di prima attuazione, per l'anno 2002, il Rettore provvede ad inviare al Ministro il programma delle attività istituzionali della Scuola per l'anno in corso entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.