Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 28/01/2011 |
Numero: | 3920 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente delle Regione Toscana, Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3915 del 30 dicembre 2010, è autorizzato ad [...] |
Art. 2. 1. Nell'attesa dell'acquisizione delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, da [...] |
Art. 3. 1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2009, n. 3736, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente |
Art. 4. 1. Il Presidente della regione Molise è nominato Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre [...] |
Art. 5. [3] |
Art. 6. 1. Il Presidente della regione Puglia-Commissario delegato provvede, ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, in regime [...] |
Art. 7. 1. Per la prosecuzione delle attività dirette al superamento del contesto emergenziale relativo alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse [...] |
Art. 8. 1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3568 del 5 marzo 2007 e successive modificazioni, recante [...] |
Art. 9. 1. Per consentire il progressivo subentro degli Enti e delle Amministrazioni ordinariamente competenti nelle attività già avviate, il Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 2 [...] |
Art. 10. 1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'azione amministrativa senza soluzione di continuità al soggetto attuatore, ing. Giuseppe Fasiol, sono attribuite funzioni vicarie del Commissario [...] |
Art. 11. 1. Per l'attuazione degli interventi da porre in essere nell'ambito del fiume Magra, il Commissario delegato - Presidente della Regione Liguria di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio [...] |
Art. 12. 1. Per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza il Prefetto di Foggia - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza [...] |
Art. 13. 1. Per assicurare l'urgente sistemazione alloggiativa alla popolazione rimasta priva di abitazione a causa dei gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi [...] |
Art. 14. 1. L'Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della regione Campania subentra al dott. Mario Pasquale De Biase nelle funzioni di Commissario delegato ai [...] |
Art. 15. [7] |
Art. 16. 1. Ai fini di provvedere all'attuazione degli interventi necessari per il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione residente nel comune di Marsciano (PG) maggiormente colpito [...] |
Art. 17. 1. Il comma 2 dell'articolo 9 dell'ordinanza n. 3217/2002, e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito: «2. Per assicurare che le iniziative ancora necessarie per il definitivo [...] |
§ 79.2.974 - O.P.C.M. 28 gennaio 2011, n. 3920.
Disposizioni urgenti di protezione civile.
(G.U. 10 febbraio 2011, n. 33)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 5 della
Visto l'articolo 107 del
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatesi nei giorni dal 31 ottobre al 1° novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e di Massa - Carrara, e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2010, n. 3915, nonchè le note della Regione Toscana del 29 dicembre 2010 e del 25 gennaio 2011;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3819 del 6 novembre 2009 recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria" ;
Visto l'articolo 7, comma 3, del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Sterpeto ( Lazio) e La Para e Rio Grande (Umbria), nonchè il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Campobasso il giorno 24 luglio 2010, nonchè la nota del Presidente della regione Molise del 5 gennaio 2011;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010, con il quale è stato revocato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tra l'altro la regione Puglia nei mesi di novembre e dicembre 2008, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e l'ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010 nonchè la nota della regione Puglia del 22 novembre 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2011, in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis - Iglesiente e del Guspinese della Regione Autonoma della Sardegna e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3640 del 15 gennaio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè la nota del 16 dicembre 2010 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3568 del 5 marzo 2007 e successive modificazioni, recante: Disposizioni per superare definitivamente la situazione di criticità nel settore della gestione dei rifiuti urbani e della bonifica dei siti di interesse nazionale nel territorio della regione Puglia e l'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3885 del 2 luglio 2010, nonchè la nota del Presidente della regione Puglia del 12 gennaio 2011;
Visto l'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2007, n. 3580, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2006, n. 3530 e l'articolo 24 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2008, n. 3642 nonchè la richiesta del 9 novembre 2010 del Presidente della Regione Autonoma Valle D'Aosta;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3273 del 19 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni recante: Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre - Comune di Venezia e n. 3802 del 15 agosto 2009, recante: Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, la richiesta del comune di Ameglia e l'intesa della Regione Liguria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1 novembre 2010, l'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3909 del 4 dicembre 2010 e la nota del Presidente della regione Liguria del 24 dicembre 2010;
Visto il
Visto il
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, n. 3863 del 31 marzo 2010, n. 3868 del 21 aprile 2010, n. 3880 del 3 giugno 2010, n. 3891 del 4 agosto 2010, nonchè la nota dell'Assessore all'ambiente della regione Campania del 17 gennaio 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010 recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 30 aprile 2011, in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino;
Visto il
Visto in particolare l'articolo 2 del sopra citato
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio e 9 marzo 2010 recante la costituzione dell'Unità stralcio e dell'Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti nella regione Campania;
Considerato che le Unità Operativa e Stralcio, di cui sopra sono composte da n. 135 unità di personale, di cui n. 90 assegnate all'Unità Operativa (personale militare e civile) e n. 45 assegnate all'Unità Stralcio;
Considerato che il 31 gennaio 2011, ai sensi del sopra citato articolo 2, l'Unità stralcio e l'Unità operativa cessano di funzionare per cui si rende necessario da un lato assicurare continuità all'azione amministrativa e dall'altro adottare misure finalizzate all'efficace perseguimento delle finalità indicate nel
Ravvisata la necessità di istituzione una apposita Struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del
Considerato che l'istituzione della Struttura di missione consente di realizzare un effettivo risparmio di spesa, connesso alla realizzazione della nuovo assetto organizzativo, non inferiore al 70% del costo complessivo annuo rilevato per la gestione delle Unità soppresse nel corso del 2010;
Considerato inoltre che viene soppresso l'articolo 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010 con cui era stata istituita la struttura di missione per assicurare funzionalità e celerità ai processi decisionali in materia di gestione delle attuali criticità inerenti al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della Regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3853 del 3 marzo 2010 e le note del Commissario delegato-Presidente della Regione Umbria del 18 ottobre 2010 e del 25 gennaio 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3552 del 17 novembre 2006, n. 3556 del 21 dicembre 2006, n. 3602 del 9 luglio 2007, n. 3618 del 5 ottobre 2007, n. 3636 del 28 dicembre 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3828 del 27 novembre 2009, nonchè la nota del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 24 gennaio 2011;
Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Dispone
1. Il Presidente delle Regione Toscana, Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3915 del 30 dicembre 2010, è autorizzato ad applicare le disposizioni di cui alla predetta richiamata ordinanza anche al fine di porre rimedio agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 17 al 23 dicembre 2010 sempre che sussista un nesso di causalità tra detti eventi e quelli verificatesi nei giorni dal 31 ottobre al 1° novembre 2010, nonchè a derogare all'articolo 191, comma 3, del
1. Nell'attesa dell'acquisizione delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite:
quanto a euro 15.000.000,00 nella contabilità speciale n. 3256 intestata al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni;
quanto a euro 28.000.000,00 nella contabilità speciale n. 3087 intestata al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3270 del 12 marzo 2003 e successive modificazioni;
quanto a euro 34.019.743,00 al capitolo n. 974 del bilancio del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri [2].
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede quanto ad euro 67.000.000,00 milioni di euro a valere sul capitolo 958 del Dipartimento della protezione civile e quanto a euro 10.019.743,00 sul capitolo 957 del CDR 13 del bilancio Autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2009, n. 3736, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
«Art. 10. - .1. Per il superamento del contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata a stipulare fino ad un massimo di quindici contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza, di durata annuale e con un compenso annuo non superiore al trattamento economico riconosciuto al personale del predetto Dicastero appartenente all'area III posizione economica F1. La predetta Direzione è, altresì, autorizzata a corrispondere, per l'anno 2011, al proprio personale non dirigenziale già impegnato in attività connesse con il superamento dell'emergenza, una speciale indennità operativa mensile corrispondente a 20 ore di lavoro straordinario.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 900.000,0, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 173, del
2. All'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2009, n. 3736, è aggiunta la seguente disposizione:
«
1. Il Presidente della regione Molise è nominato Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2010 citato in premessa. Il Commissario delegato provvede, con i poteri di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, all'individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi atmosferici del 24 luglio 2010, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ed a porre in essere ogni utile attività per l'avvio, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.
2. Il Commissario delegato, per gli adempimenti di cui al comma 1, si avvale del personale di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3863 del 31 marzo 2010, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonchè delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
3. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui U.P.B. 202 - capitolo 12603 del bilancio della regione Molise.
[1. Per consentire al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di completare le iniziative poste in essere ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e successive modifiche ed integrazioni, il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo 7, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, è prorogato fino al 31 dicembre 2011.]
1. Il Presidente della regione Puglia-Commissario delegato provvede, ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 marzo 2011, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento della situazione di pericolo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e successive modifiche ed integrazioni.
1. Per la prosecuzione delle attività dirette al superamento del contesto emergenziale relativo alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis - Iglesiente e del Guspinese della Regione Autonoma della Sardegna il Presidente della medesima regione, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3640 del 15 gennaio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, agli articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 255 comma 1 del
1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3568 del 5 marzo 2007 e successive modificazioni, recante disposizioni per superare definitivamente la situazione di criticità nel settore della gestione dei rifiuti urbani e della bonifica dei siti di interesse nazionale nel territorio della regione Puglia, il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3885 del 2 luglio 2010, è prorogato fino al 31 ottobre 2011.
1. Per consentire il progressivo subentro degli Enti e delle Amministrazioni ordinariamente competenti nelle attività già avviate, il Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2007, n. 3580, provvede, entro il 31 dicembre 2011, al completamento delle iniziative assunte ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2006, n. 3530, recante disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di pericolo derivante dalla diga di Beauregard nel comune di Valgrisenche, e dell'articolo 24 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2008, n. 3642.
1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'azione amministrativa senza soluzione di continuità al soggetto attuatore, ing. Giuseppe Fasiol, sono attribuite funzioni vicarie del Commissario delegato di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3273 del 19 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 3802 del 15 agosto 2009.
1. Per l'attuazione degli interventi da porre in essere nell'ambito del fiume Magra, il Commissario delegato - Presidente della Regione Liguria di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, individua un soggetto attuatore con il compito di provvedere alla realizzazione delle opere per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua previste in appositi programmi di intervento da sottoporre a nulla osta dell'autorità di Bacino competente, comprendenti la rimozione dell'eventuale sovralluvionamento, tale materiale, in deroga all'articolo 13 del
2. Il Presidente della regione Liguria, Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3909 del 4 dicembre 2010, è autorizzato ad applicare le disposizioni di cui alla medesima ordinanza anche al fine di porre rimedio agli eventi calamitosi verificatisi nel mese di dicembre 2010 laddove venga ravvisato un nesso di causalità tra detti eventi e quelli verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2010.
3. Per consentire l'immediata attuazione degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle provincia di La Spezia nel periodo novembre- dicembre 2010, con riferimento al ripristino della viabilità,il Commissario delegato - Presidente della regione Liguria ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 è autorizzato ad utilizzare le risorse di cui alla
1. Per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza il Prefetto di Foggia - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3750 del 30 marzo 2009, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, nominato con apposito provvedimento commissariale, composto da cinque membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui due designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Presidente dalla regione Puglia e uno dal comune di Marina di Lesina. Il Presidente del Comitato è scelto tra i membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile [4].
2. Il Comitato di cui al comma 1 opera senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Tenuto conto che lo stato d'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2008, inerente ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 trovano applicazione anche nei confronti della regione Puglia.
1. Per assicurare l'urgente sistemazione alloggiativa alla popolazione rimasta priva di abitazione a causa dei gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3427 del 29 aprile 2005 e successive modificazioni, il medesimo comune è autorizzato, avvalendosi della struttura del soggetto attuatore di cui all'articolo 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005 e successive modificazioni, e del consulente di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3675 del 28 maggio 2008, nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari anche in deroga al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, e al
2. L'assegnazione definitiva degli immobili ricostruiti avverrà a seguito della definizione delle procedure di collaudo tecnico amministrativo e dell'accertamento, a cura del Comune, della sussistenza del diritto di proprietà e libertà dell'immobile da vincoli giuridici in capo al soggetto destinatario dell'assegnazione provvisoria e della cessione gratuita del diritto di proprietà sull'unità abitativa dichiarata inagibile ubicata nella frazione di Cavallerizzo. L'assegnazione definitiva degli immobili viene effettuata dal comune di Cerzeto con atto pubblico notarile in deroga all'articolo 29 della
3. L'assegnazione di cui al comma 1 determina la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3472 del 29 aprile 2005 e successive modificazioni.
4. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591 del 24 maggio 2007 è autorizzato a riconoscere ai proprietari degli immobili ad uso abitativo esclusivo ubicati nella frazione di Cavallerizzo del Comune di Cerzeto, vincolati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del
1. L'Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della regione Campania subentra al dott. Mario Pasquale De Biase nelle funzioni di Commissario delegato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè in quelle di Soggetto attuatore ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3868 del 21 aprile 2010 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Al comma 1 dell'articolo 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 31 dicembre 2010 sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2011".
3. Al comma 3 dell'articolo 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «nonchè del personale della struttura commissariale di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3591/2007, e successive modifiche ed integrazioni» sono soppresse.
4. Il dott. Mario Pasquale De Biase provvede al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, delle iniziative di carattere liquidatorio di cui al comma 6 dell'articolo 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni.
1. In considerazione della necessità di provvedere all'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare le problematiche inerenti al movimento franoso nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino nonchè di assicurare l'adempimento di alcuni dei compiti già posti in capo alle strutture di cui all'articolo 2 del
2. L'Unità Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 è preposta, altresì, alla gestione delle attività concernenti:
a) i rapporti attivi e passivi già facenti capo alle Unità Stralcio ed Operativa di cui all'articolo 2 del sopra richiamato
b) la gestione degli effetti dell'avviso pubblico di accertamento della massa passiva di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo;
c) le attività solutorie di competenza nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo, tenuto conto delle esigenze di pubblico interesse connesse alle attività dei soggetti creditori;
d) le competenze amministrative riferite all'esecuzione del contratto di gestione del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio nonchè riferite alla convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici.
e) l'eventuale supporto alla Regione Campania, se richiesto, nelle attività di organizzazione dei flussi dei rifiuti, nella ricorrenza delle oggettive condizioni di necessità ed urgenza normativamente previste.
3. Il piano d'impiego del dispositivo militare autorizzato alla salvaguardia ed alla tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 5 del
4. L'incarico di Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e può essere conferito dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis e 6 del
5. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può provvedere, su proposta del Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1, alla nomina di due unità di personale dirigenziale di seconda fascia che coadiuva il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa nello svolgimento dei compiti affidatigli. Gli incarichi di cui al presente comma possono essere conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, 5-bis e 6, del
6. Per il soddisfacimento delle esigenze della Struttura di cui al comma 1 il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa è autorizzato, inoltre, ad avvalersi, per essere coadiuvato nella gestione delle attività di cui al comma 2, lettere a), b) e c), di un'unità di particolare e specifica competenza e professionalità, cui conferire, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 7 e 53 del
7. Per le medesime esigenze di cui al comma 6, il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa è, altresì, autorizzato ad avvalersi di personale già in servizio, a qualsiasi titolo, presso il Dipartimento della protezione civile, nonchè, nel limite di 40 unità di [10]:
a) personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando previo assenso degli interessati anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'articolo 17, comma 14, della
b) personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del
c) [personale già in servizio, a qualsiasi titolo, presso il Dipartimento della protezione civile] [11].
8. Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa è, inoltre, autorizzato ad avvalersi in via del tutto eccezionale del supporto, nel limite di quattro unità, di personale appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali cui corrispondere prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese nel limite massimo di 70 ore mensili [12].
8-bis. Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa è altresì autorizzato ad avvalersi di un'unità di personale militare da richiamare in servizio dalla posizione di ausiliaria "senza assegni" cui è attribuito, per il servizio prestato in relazione alle esigenze di cui al presente comma, il trattamento di missione dal luogo di residenza [13].
9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 potrà essere individuato anche nell'ambito delle risorse umane già a disposizione delle Unità Operativa e Stralcio di cui all'articolo 2 del
10. Al personale di cui ai commi da 4 a 9 è attribuito, per il servizio prestato nella Regione Campania, ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza con oneri a carico dell'Unità Tecnica-Amministrativa. Al personale di cui al comma 7, è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale di analoga posizione di stato, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile [14].
11. Gli oneri relativi al trattamento di missione del personale impiegato per le esigenze afferenti alla situazione di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, sono posti a carico del Dipartimento della protezione civile previa anticipazione da parte dell'Unità tecnica-amministrativa di cui al comma 1 [15].
12. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo è soppresso l'articolo 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010.
13. Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 subentra nella titolarità delle contabilità speciali n. 5146 e n. 5148 intestate al Capo dell'Unità Stralcio di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010 e della contabilità speciale n. 5147 intestata al Capo dell'Unità Operativa di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010.
14. Gli oneri di cui alla presente articolo gravano sulle pertinenti contabilità speciali.
1. Ai fini di provvedere all'attuazione degli interventi necessari per il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione residente nel comune di Marsciano (PG) maggiormente colpito dall'evento sismico del 15 dicembre 2009, il medesimo Comune è autorizzato a conferire, fino al 31 dicembre 2011, quattro incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a due operatori amministrativi (categoria B3), ad un istruttore (categoria C) e ad un istruttore direttivo tecnico (categoria D1) in deroga all'articolo 14 del
2. Agli oneri occorrenti per l'attuazione del comma 1, nel limite di 75.000 euro, si provvede a valere sullo stanziamento previsto alla voce g) «Spese generali» del Piano di riparto approvato con ordinanza n. 122/2010 del Commissario delegato-Presidente della Regione Umbria nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3853 del 3 marzo 2010.
1. Il comma 2 dell'articolo 9 dell'ordinanza n. 3217/2002, e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito: «2. Per assicurare che le iniziative ancora necessarie per il definitivo superamento dello stato di emergenza siano coordinate al fine di bilanciare l'interesse alla tutela dell'ambiente con quello all'eventuale mantenimento dell'attività industriale nelle aree interessate dalla bonifica, il Commissario delegato sottopone alla previa approvazione, della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il crono programma degli interventi e di un piano per favorire la restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti alla scadenza dello stato d'emergenza.».
2. All'articolo 8, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738/2009, dopo le parole «nel rigoroso rispetto delle determinazioni assunte dall'Autorità giudiziaria», è aggiunto il seguente periodo «ed in stretto raccordo con il Commissario straordinario della società Caffaro S.r.l. ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2009».
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
[1] Comma così modificato dall'art. 13 della
[2] Comma così modificato dall'art. 7 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[4] Il Comitato tecnico-scientifico di cui al presente comma è stato soppresso dall'art. 2 della
[5] Comma così modificato dall'art. 4 della
[6] Comma così modificato dall'art. 11 della
[7] Per la proroga dell'Unità di cui al presente articolo, vedi l'art. 1 del
[8] Comma così modificato dall'art. 12 della
[9] Comma così modificato dall'art. 12 della
[10] Alinea così modificato dall'art. 12 della
[11] Lettera abrogata dall'art. 12 della
[12] Comma così modificato dall'art. 10 della
[13] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[14] Comma così modificato dall'art. 12 della
[15] Comma così modificato dall'art. 12 della