Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 18/07/2011 |
Numero: | 3952 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della regione Toscana è confermato Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 [...] |
Art. 2. 1. All'art. 16, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 settembre 2008, n. 3704 le parole «di coordinamento» sono sostituite dalle parole «tecnico professionale» [...] |
Art. 3. 1. All'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa è [...] |
§ 79.2.1006 - O.P.C.M. 18 luglio 2011, n. 3952.
Disposizioni urgenti di protezione civile.
(G.U. 28 luglio 2011, n. 174)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto il
Considerato che la sopra citata
Considerato pertanto che l'art. 5, comma 3, della
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010» e la nota del Commissario delegato Presidente della regione Toscana del 23 giugno 2011;
Visto l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 16 del Presidente del Consiglio dei ministri n. n. 3704 del 17 settembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Dispone:
1. Il Presidente della regione Toscana è confermato Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 dicembre 2011, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento della situazione di pericolo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, e successive modifiche ed integrazioni [1].
2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna, continuando altresì ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi della sopra citata ordinanza.
1. All'art. 16, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 settembre 2008, n. 3704 le parole «di coordinamento» sono sostituite dalle parole «tecnico professionale» e le parole «è autorizzato a conferire, per lo svolgimento della predetta attività, un incarico dirigenziale di prima fascia ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6, del
1. All'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa è altresì autorizzato ad avvalersi di un'unità di personale militare da richiamare in servizio dalla posizione di ausiliaria "senza assegni" cui è attribuito, per il servizio prestato in relazione alle esigenze di cui al presente comma, il trattamento di missione dal luogo di residenza.».
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 1° ottobre 2012 dall'art. 6 della