Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 03/09/2009 |
Numero: | 3805 |
Sommario |
Art. 1. 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3782 del 17 giugno 2009 è soppressa |
Art. 2. |
Art. 3. 1. In relazione alla urgente sistemazione temporanea delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 il Dipartimento della protezione civile, per l'acquisizione dei lavori, beni e servizi [...] |
Art. 4. 1. Ai Vice-Commissari delegati di cui all'art. 2, comma 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in relazione alle funzioni [...] |
Art. 5. 1. In favore del personale in servizio presso i Centri di assistenza e pronto intervento direttamente impegnato in attività connesse al superamento dell'emergenza relativa agli eventi sismici [...] |
Art. 6. 1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 sono aggiunte le seguenti disposizioni |
Art. 7. 1. All'art. 7, comma 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire il tempestivo [...] |
Art. 8. 1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla risoluzione di criticità connesse con la viabilità della città di L'Aquila ed in vista della riapertura delle [...] |
Art. 9. 1. A far data dal 6 settembre 2009 per il proprietario cui sia stata comunicata la dichiarazione di agibilità dell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009 decade il diritto [...] |
Art. 10. 1. Il Commissario delegato, ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 6 aprile 2009, in deroga alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, può autorizzare, l'esercizio [...] |
Art. 11. 1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 l'inciso: «entro novanta giorni» è sostituito dal seguente: «entro centosessanta giorni» |
Art. 12. 1. Il comma 7 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 è sostituito dal seguente: «7. Al fine di fronteggiare in via di assoluta urgenza [...] |
Art. 13. [7] |
§ 79.2.807 - O.P.C.M. 3 settembre 2009, n. 3805.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.
(G.U. 12 settembre 2009, n. 212)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009;
Visto l'art. 1, comma 1, del
Vista la nota n. 14519/121 del 7 agosto 2009 del Capo di Gabinetto del Ministero dell'interno;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3782 del 17 giugno 2009 è soppressa.
2. All'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 dopo le parole: «delle spese» sono inserite le seguenti: «comprensive dell'IVA».
3. All'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 le parole: «,al netto» sono sostituite dalle seguenti parole: «comunque comprensive».
1. Allo scopo di accelerare l'avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del
1. In relazione alla urgente sistemazione temporanea delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 il Dipartimento della protezione civile, per l'acquisizione dei lavori, beni e servizi necessari, è autorizzato a fare ricorso alle procedure di gara già espletate, anche oltre il limite di cui all'art. 11, del
2. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2009, n. 3784 il periodo «Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 6, del
1. Ai Vice-Commissari delegati di cui all'art. 2, comma 12, del
2. Al Vice Commissario delegato di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 è riconosciuto il rimborso degli oneri di missione sostenuti dal luogo di residenza alla regione Abruzzo, nei limiti previsti per i dirigenti generali dello Stato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del
1. In favore del personale in servizio presso i Centri di assistenza e pronto intervento direttamente impegnato in attività connesse al superamento dell'emergenza relativa agli eventi sismici del 6 aprile 2009, continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni, con oneri a carico dell'art. 7, comma 1, del
2. [All'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009 dopo le parole: «Forze di polizia» sono aggiunte le parole: «ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco»] [4].
1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 sono aggiunte le seguenti disposizioni:
-
- [contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da azienda nel settore turismo- accordo del 27 luglio 2007] [5].
1. All'art. 7, comma 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire il tempestivo svolgimento dell'istruttoria delle domande di concessione del contributo, il comune dell'Aquila è autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di trenta unità, in deroga agli articoli 7 e 53 del
1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla risoluzione di criticità connesse con la viabilità della città di L'Aquila ed in vista della riapertura delle scuole primarie e secondarie, dell'Università nonchè del pieno ripristino delle attività amministrative e produttive, altresì per garantire le necessarie connessioni alla viabilità esterna delle aree relative alla realizzazione del progetto C.A.S.E. di cui all'art. 2 del
2. All'attuazione del predetto programma provvede l'ANAS, in qualità di soggetto attuatore avvalendosi delle deroghe previste ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite complessivo di spesa di 10.000.000 di euro, si provvede, in deroga alla normativa vigente per le connessioni viarie con la viabilità provinciale, a valere sulle risorse dell'art. 4, comma 3, del
1. A far data dal 6 settembre 2009 per il proprietario cui sia stata comunicata la dichiarazione di agibilità dell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009 decade il diritto all'ospitalità gratuita presso le aree di accoglienza.
2. Il Commissario straordinario avvia inoltre un piano di smantellamento delle aree di accoglienza garantendo idonee sistemazioni alloggiative presso strutture permanenti individuate nell'ambito della provincia dell'Aquila ed ogni iniziativa finalizzata a garantire il trasporto dei cittadini interessati, con particolare riferimento agli studenti.
1. Il Commissario delegato, ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 6 aprile 2009, in deroga alla
2. Il Commissario delegato, altresì, al fine di garantire la necessaria assistenza presso le residenze collettive di cui al comma 1 si avvale dell'organizzazione di assistenza domiciliare delle AASSLL competenti per territorio dei comuni e delle comunità montane titolari della funzione.
3. All'attuazione del presente articolo, sentito comunque il Commissario delegato per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 l'inciso: «entro novanta giorni» è sostituito dal seguente: «entro centosessanta giorni».
2. All'art. 2, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 dopo la parola: «autorizza», sono aggiunte le seguenti: «anche dettando prescrizioni».
3. All'art. 2, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 dopo le parole: «Genio Civile» sono aggiunte le seguenti: «che per la relativa istruttoria può avvalersi del Consorzio rete di laboratori universitari di ingegneria (RELUIS) nonchè di Abruzzo Engineering, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» [6].
4. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 sono soppresse le seguenti parole: «alla data di entrata in vigore della presente ordinanza».
5. Il comma 1 dell'art. 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3803 del 15 luglio 2009 è sostituito dal seguente: «1. Per consentire, in termini di somma urgenza, la realizzazione dei necessari interventi di ricostruzione o di riparazione degli immobili di proprietà dell'Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica regionale (ATER) nonchè dell'Edilizia residenziale pubblica comunale, il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, può avvalersi in qualità di soggetto attuatore, delle medesime aziende che può provvedere, ove necessario, con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3753 del 9 di aprile, e successive modifiche e integrazioni, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati».
1. Il comma 7 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 è sostituito dal seguente: «7. Al fine di fronteggiare in via di assoluta urgenza l'emergenza abitativa in atto anche attraverso il ripristino dell'offerta di alloggi ad uso abitativo nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009 convertito con modificazioni, dalla
[1. In considerazione dello straordinario impatto provocato dal sisma del 6 aprile 2009 sulle condizioni di vita economiche e sociali nei territori colpiti ed al fine di soccorrere le fasce deboli della popolazione, su domanda di queste è concessa ai cittadini italiani residenti nei territori individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009 convertito con modificazioni, dalla
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, della Repubblica italiana.
[1] Comma già modificato dall'art. 7 della
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della
[3] Comma così modificato dall'art. 9 della
[4] Comma abrogato dall'art. 1 della
[5] Parole soppresse dall'art. 6 della
[6] Comma così modificato dall'art. 1 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 12 della