Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 29/09/2009 |
Numero: | 3813 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per il necessario supporto alle attività da porre in essere per fronteggiare adeguatamente la situazione di emergenza determinatasi nel territorio della regione Abruzzo in conseguenza degli [...] |
Art. 2. 1. All'art. 1, comma 11, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 dopo le parole: «del Consiglio» sono aggiunte le seguenti parole «dei ministri n. [...] |
Art. 3. 1. In deroga all'art. 51, comma 1, della legge della regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, gli impianti per il recupero dei rifiuti inerti possono essere realizzati anche nelle cave dismesse [...] |
Art. 4. 1. Le risorse finanziarie pari a euro 19,4 milioni relative all'anno 2009 disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica destinate alle [...] |
Art. 5. 1. Per agevolare la più sollecita sistemazione alloggiativa delle persone fisiche residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in attesa del rientro nelle [...] |
Art. 6. 1. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009, le parole: «- contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da azienda [...] |
Art. 7. 1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 sono aggiunte infine le seguenti parole: «, fino a copertura del costo degli [...] |
Art. 8. 1. Gli eredi dei soggetti per i quali ricorrono i requisiti per l'erogazione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi, deceduti nel [...] |
Art. 9. 1. I sindaci dei comuni interessati provvedono ad assegnare ai nuclei familiari aventi diritto, i Moduli Abitativi Provvisori (MAP), realizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del [...] |
Art. 10. 1. Al fine di assicurare livelli omogenei di gestione e manutenzione delle strutture temporanee realizzate nel territorio della Regione Abruzzo il Dipartimento della protezione civile è [...] |
Art. 11. 1. Al fine di consentire la ripresa delle attività amministrative, produttive, economiche e sociali della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 ed in vista della riapertura delle [...] |
§ 79.2.814 - O.P.C.M. 29 settembre 2009, n. 3813.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.
(G.U. 5 ottobre 2009, n. 231)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009 e n. 3811 del 22 settembre 2009;
Visto l'art. 1, comma 1, del
Considerato che nè gli impianti attualmente autorizzati in provincia dell'Aquila, nè quelli esistenti nelle altre province d'Abruzzo sono in grado di ricevere e recuperare le notevoli quantità di rifiuti inerti derivanti dalle macerie causate da crolli e demolizioni nonchè da ristrutturazioni degli immobili pubblici e privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;
Considerata pertanto la necessità di dover potenziare la capacità ricettiva impiantistica per il recupero degli inerti non solo in provincia dell'Aquila, ma anche nelle altre province d'Abruzzo;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 aprile 2009 recante: «Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia di L'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009»;
Vista la nota del 2 e del 16 settembre 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Vista la nota n. RA/101591 del 16 settembre 2009 della regione Abruzzo;
Vista la nota del 18 settembre 2009 del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
1. Per il necessario supporto alle attività da porre in essere per fronteggiare adeguatamente la situazione di emergenza determinatasi nel territorio della regione Abruzzo in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, la provincia dell'Aquila può avvalersi di «Abruzzo Engineering S.c.p.a.» sulla base di un'apposita convenzione, nel limite massimo di euro 300.000,00, con oneri posti a carico dell'art. 7, comma 1, del
1. All'art. 1, comma 11, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 dopo le parole: «del Consiglio» sono aggiunte le seguenti parole «dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009».
2. Per la realizzazione degli interventi di tipo infrastrutturale e di mitigazione del rischio, necessari per la realizzazione degli insediamenti di moduli abitativi provvisori, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi dei Sindaci nei cui territori sono ubicati i predetti insediamenti, all'uopo trasferendo le necessarie risorse. Ai relativi oneri valutati in euro 500.000,00 si provvede con le risorse di cui all'art. 7, comma 1, del
3. In relazione al contesto di somma urgenza afferente alla realizzazione dei complessi edilizi provvisori destinati a diversi usi il deposito della relazione progettuale al competente Ufficio del Genio civile è sostituito da una comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto.
1. In deroga all'art. 51, comma 1, della
2. In deroga alle tempistiche di cui all'art. 216, comma 1, del
3. Agli impianti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3767/2009 e successive modificazioni, in tema di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
1. Le risorse finanziarie pari a euro 19,4 milioni relative all'anno 2009 disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare agli interventi urgenti volti ad assicurare il tempestivo ripristino dell'attività didattica ed universitaria nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo a decorrere dal 6 aprile 2009. Le suddette somme, ivi comprese quelle provenienti dall'estero, affluiscono direttamente, e per la parte di competenza, ad apposite contabilità speciali aperte, rispettivamente, presso il Dipartimento per l'istruzione e il Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca. Il Ministero è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari o postali ove far affluire i contributi citati, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2, commi 615, 616 e 617 della
1. Per agevolare la più sollecita sistemazione alloggiativa delle persone fisiche residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in attesa del rientro nelle abitazioni riparate o ricostruite, i contratti di locazione o comodato stipulati in applicazione dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, nonchè dell'art. 2, commi 1 e 10 del
2. In considerazione delle esigenze abitative di natura temporanea soddisfatte dai contratti di cui al comma 1, il reddito imponibile derivante al proprietario è ridotto del 30%. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato nonchè quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
1. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009, le parole: «- contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da azienda nel settore turismo-accordo del 27 luglio 2007» sono soppresse.
2. Al fine di consentire che la popolazione sfollata a causa del sisma del 6 aprile 2009 e temporaneamente alloggiata presso le strutture alberghiere possa continuare a godere di adeguata assistenza, i datori di lavoro operanti nelle stesse strutture nonchè i datori di lavoro operanti nella conseguente fornitura di opere e servizi sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro stagionali in essere in deroga all'art. 5, comma 4-bis del
1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 sono aggiunte infine le seguenti parole: «, fino a copertura del costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico sanitario e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne e delle parti comuni dell'intero edificio».
1. Gli eredi dei soggetti per i quali ricorrono i requisiti per l'erogazione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi, deceduti nel sisma del 6 aprile 2009 o alla data di pubblicazione della presente ordinanza hanno diritto alla concessione dei contributi spettanti al "de cuius" sulla base della normativa vigente [2].
1. I sindaci dei comuni interessati provvedono ad assegnare ai nuclei familiari aventi diritto, i Moduli Abitativi Provvisori (MAP), realizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri del 9 luglio 2009, n. 3790, secondo criteri di assegnazione degli stessi previamente definiti con proprio provvedimento.
2. L'assegnazione di cui al comma 1 determina la decadenza del contributo di autonoma sistemazione nonchè del diritto a beneficiare dell'ospitalità gratuita presso strutture alloggiative reperite dal Commissario delegato.
1. Al fine di assicurare livelli omogenei di gestione e manutenzione delle strutture temporanee realizzate nel territorio della Regione Abruzzo il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a fare ricorso alle convenzioni quadro stipulate da CONSIP, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2009, n. 3808.
1. Al fine di consentire la ripresa delle attività amministrative, produttive, economiche e sociali della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 ed in vista della riapertura delle scuole primarie e secondarie e dell'Università dell'Aquila, il Presidente della regione Abruzzo provvede, nell'ambito della riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3763 del 6 maggio 2009, ad assicurare i servizi di mobilità studentesca della popolazione residente nei comuni, in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, e degli studenti universitari iscritti all'Università degli studi dell'Aquila.
2. I servizi di trasporto di cui al comma 1 sono affidati sulla base delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3763 del 6 maggio 2009, e con le deroghe ivi previste.
3. In casi di necessità ed urgenza inerenti alla gestione della mobilità studentesca, la regione Abruzzo, ove ritenuto necessario, per il tramite della Direzione regionale Trasporti e Mobilità, può avvalersi della altre aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico regionale e locali.
4. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così modificato dall'art. 13 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della