Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 09/07/2007 |
Numero: | 3602 |
Sommario |
Art. 1. -7 |
Art. 2. 1. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alle straordinarie esigenze connesse [...] |
Art. 3. 1. Le operazioni finanziarie previste dal decreto interministeriale del 23 maggio 2007, adottato in attuazione dell'art. 1, commi 511 e 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovranno essere [...] |
Art. 4. 1. Al fine di consentire l'espletamento di tutte le iniziative necessarie al rientro nell'ordinario rispetto al contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi atmosferici [...] |
Art. 5. 1. Il Prefetto di Messina, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3398 del 2005 citata in presmessa, è confermato nel predetto incarico per il [...] |
Art. 6. 1. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504 del 2006, nonchè a permettere il superamento [...] |
Art. 7. 1. Nelle more del perfezionamento dell'iter procedurale relativo al trasferimento della somma di Euro 12,3 milioni di cui alla delibera CIPE n. 136 del 17 novembre 2006, il Dipartimento della [...] |
Art. 8. 1. Gli articoli 3, 13 e 6 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente n. 3484 del 22 dicembre 2005, n. 3521 del 2 maggio 2006 e n. 3532 del 13 luglio 2006 sono [...] |
Art. 9. 1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3576 del 29 marzo 2007 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Il Ministro dell'interno procede all'espletamento delle procedure [...] |
§ 79.2.573 - O.P.C.M. 9 luglio 2007, n. 3602.
Disposizioni urgenti di protezione civile.
(G.U. 18 luglio 2007, n. 165)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2006, con il quale è stato da ultimo prorogato, fino al 30 novembre 2007, lo stato di emergenza nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano Grado;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3552 del 17 novembre 2006 e n. 3556 del 21 dicembre 2006;
Vista la nota del 24 maggio 2007 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto l'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 maggio 2007, concernente l'autorizzazione all'attualizzazione dei contributi pluriennali in attuazione dell'art. 1, commi 511 e 512 della
Vista la nota n. 59390 del 12 giugno 2007 del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 del 5 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3492 del 30 gennaio 2006 e n. 3552 del 17 novembre 2006, adottate per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto;
Vista la nota n. 1002 del 9 marzo 2007 del Presidente della regione Puglia commissario delegato per gli interventi straordinari ed urgenti conseguenti agli eventi atmosferici sopra citati, con cui viene richiesta un'ulteriore proroga dei poteri commissariali al fine di porre in essere tutti gli adempimenti correlati al definitivo rientro nell'ordinario;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2005, n. 3398 recante "Interventi per fronteggiare la situazione d'emergenza causata dall'attraversamento della città di Messina da parte dei mezzi pesanti";
Vista la nota in data 15 maggio 2007, con la quale la regione Siciliana, considerato l'avvenuto completamento delle opere portuali di emergenza, ha rilasciato formale intesa sulla previsione del termine dell'incarico di commissario delegato del Prefetto di Messina alla data del 30 giugno 2007;
Visto il
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3540 del 9 marzo 2006, recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno";
Vista la nota del 10 maggio 2007 della regione Abruzzo;
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale è stato da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonchè in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;
Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007, con il quale sono stati prorogati, fino al 30 giugno 2007, i poteri conferiti al Presidente della regione Campania rispettivamente dalle ordinanze di protezione civile n. 3500 del 23 febbraio 2006 e n. 3415 del 18 marzo 2005, cosi come modificata ed integrata dall'art. 6 dell'ordinanza n. 3506 del 23 marzo 2006;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3484 del 22 dicembre 2005, recante "Disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005", e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3521 del 2 maggio 2006, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni diretti conseguenti all'evento franoso verificatosi nella frazione Pilastri del comune di Ischia";
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3532 del 13 luglio 2006, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare il grave movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino";
Visto l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591 del 24 maggio 2006, con il quale si è provveduto ad autorizzare il Presidente della regione Campania - Commissario delegato ad accorpare le strutture commissariali costituite ai sensi delle sopra menzionate ordinanze di protezione civile n. 3484/2005, n. 3521/2006 e 3532/2006;
Vista la nota del Presidente della regione Campania del 22 maggio 2007;
Visto il
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006 e n. 3576 del 29 marzo 2007;
Vista la nota del 22 maggio 2007 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la nota del 31 maggio 2007 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno;
Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
1. Nell'ambito delle iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate alla bonifica ed al ripristino ambientale dell'area lagunare di Marano e Grado, il commissario delegato approva i progetti degli interventi che consentono di recuperare il sito alla fruibilità ed all'uso conforme alla sua naturale vocazione. Gli interventi suddetti prevedono l'impiego dei sedimenti derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica per la costituzione di casse di colmata, di vasche di raccolta o di strutture di contenimento, da individuare nell'ambito lagunare comprendente il territorio interno alla conterminazione lagunare e quello esterno alla conterminazione stessa, lungo una fascia territoriale dell'ampiezza di 4 chilometri. L'utilizzo dei sedimenti è subordinato all'esito di specifiche campagne di verifica condotte dal commissario delegato, sull'assenza di costituenti pericolosi, ovvero ad apposite campagne di trattamento finalizzate alla rimozione degli inquinanti presenti nei sedimenti medesimi ed al conseguimento degli standard previsti per il relativo impiego. Le suddette strutture di contenimento, o casse di colmata, devono essere realizzate mediante barriere naturali e/o artificiali, aventi funzione di impermeabilizzazione e di confinamento, con un coefficiente di impermeabilità "K" minore o uguale a 1,0 x 10-7 cm/sec. Il provvedimento commissariale di approvazione dei progetti sopra indicati sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta ed i pareri previsti dalla legislazione vigente, ivi comprese le autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie a tali finalità. I progetti devono prevedere il recupero delle aree di colmata ad una fruibilità compatibile con la natura portuale del sito, come le attività di pesca, acquicoltura e diporto [1].
2. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e dalle operazioni di bonifica ed aventi caratteristiche chimico fisiche superiori ai limiti previsti dalla tabella 1, colonna B dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del
3. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo "Se i progetti prevedono la realizzazione di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dall'attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita Conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di Conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della
4. Gli interventi disposti dal Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza sono attuati in deroga al piano di gestione relativo alle aree natura 2000 di cui alla direttiva comunitaria 92/43/CE.
1. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alle straordinarie esigenze connesse alle molteplici emergenze di cui in premessa, il medesimo dipartimento è autorizzato ad individuare personale delle amministrazioni dello Stato di cui avvalersi, che viene posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi del personale scolastico che viene posto in posizione di comando presso il predetto dipartimento, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3193 del 29 marzo 2002, ed in deroga all'art. 456, comma 12, del
3. All'art. 22, comma 1, lettera a) e lettera b) e comma 3, lettera a) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, dopo le parole "in loco" sono aggiunte le parole "previa autorizzazione del Capo del dipartimento".
1. Le operazioni finanziarie previste dal decreto interministeriale del 23 maggio 2007, adottato in attuazione dell'art. 1, commi 511 e 512 della
2. Le operazioni di cui al comma precedente potranno essere perfezionate con la Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la Banca europea degli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, nonchè con altri istituti finanziatori, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 45, comma 32 della
3. Entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione delle operazioni finanziarie, gli istituti finanziatori inviano al Dipartimento della protezione civile copia conforme della relativa quietanza.
4. Le rate di ammortamento sono rimborsate direttamente dal Dipartimento della protezione civile, mediante rate semestrali posticipate comprensive di capitale ed interessi calcolati a partire dal giorno successivo alla data di erogazione. A tal fine l'istituto finanziatore trasmette al Dipartimento della protezione civile la richiesta di pagamento delle rate, che dovrà pervenire almeno quarantacinque giorni prima della relativa scadenza, specificando le modalità di accredito.
1. Al fine di consentire l'espletamento di tutte le iniziative necessarie al rientro nell'ordinario rispetto al contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto, il Presidente della regione Puglia è confermato, fino al 31 marzo 2008, nell'incarico di Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3492/2006, così come modificata ed integrata dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3552/2006.
2. Entro il termine indicato al comma 1, il Commissario delegato provvede al trasferimento alle amministrazioni ed agli enti ordinariamente competenti, già nominati soggetti attuatori, degli interventi e delle opere nonchè di tutta relativa documentazione amministrativa e contabile e delle residue risorse finanziarie da destinare al completamento delle iniziative poste in essere in regime straordinario.
3. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, oltre agli adempimenti di natura contabile da espletare ai sensi della normativa vigente in materia, provvedono a trasmettere apposita rendicontazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alle risorse finanziarie assegnate ai sensi del medesimo comma 2.
1. Il Prefetto di Messina, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3398 del 2005 citata in presmessa, è confermato nel predetto incarico per il completamento in regime ordinario, entro e non oltre il 30 giugno 2007, di tutte le iniziative necessarie alla chiusura del contesto di criticità conseguente all'attraversamento dei mezzi pesanti nella città di Messina.
1. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504 del 2006, nonchè a permettere il superamento dell'attuale stato di degrado idrico-ambientale del fiume Aterno, il Commissario delegato è autorizzato a richiedere il rilascio dall'invaso di Campotosto di una portata media annua di non più di 1,1 metri cubi/secondo, modulata secondo indicazioni e modalità che verranno stabilite d'intesa tra il suddetto Commissario delegato e la regione Abruzzo, sentito l'ente gestore dell'invaso, e comunque escludendo ogni onere derivante dalle eventuale mancata produzione idroelettrica.
1. Nelle more del perfezionamento dell'iter procedurale relativo al trasferimento della somma di Euro 12,3 milioni di cui alla
2. In relazione alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato e della Croce rossa italiana alle iniziative di potenziamento ed integrative della raccolta differenziata nella regione Campania, l'applicazione dei benefici normativi di cui agli articoli 9 e 10 del
3. E' autorizzato il rimborso degli oneri sostenuti dalla Croce rossa italiana nonchè dai datori di lavoro dei volontari appartenenti alla predetta associazione attivati in relazione all'emergenza rifiuti nella regione Campania. Per tali finalità trovano applicazione gli articoli 9 e 10 del
1. Gli articoli 3, 13 e 6 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente n. 3484 del 22 dicembre 2005, n. 3521 del 2 maggio 2006 e n. 3532 del 13 luglio 2006 sono soppressi.
2. Per il completamento delle iniziative necessarie al definitivo superamento dei contesti emergenziali in atto nel territorio della regione Campania, e di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio n. 3484/2005, n. 3521/2006 e n. 3532/2006 citate in premessa, il Commissario delegato è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni ed enti locali;
contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, art. 1, comma 8;
leggi regionali strettamente collegate alla normativa nazionale oggetto di deroga.
1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3576 del 29 marzo 2007 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Il Ministro dell'interno procede all'espletamento delle procedure selettive di cui al comma 1 nell'ambito del personale che ha già svolto attività connesse all'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di immigrazione con contratto di lavoro temporaneo, in deroga all'art. 35, comma 1, lettera b), del
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della