Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 6. Appalti |
Capitolo: | 6.3 appalto pubblico di lavori |
Data: | 10/01/1991 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. (Iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori). |
Art. 2. (Categoria prevalente ed opere scorporabili). |
Art. 3. (Documentazione e termini). |
Art. 4. (Consorzi e associazioni temporanee). |
Art. 5. (Appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU). |
Art. 6. (Appalti di importo pari o superiore a cinque milioni di ECU e inferiore a trentacinque milioni di ECU). |
Art. 7. (Appalti di importo pari o superiore a 35 milioni di ECU). |
Art. 8. (Associazioni temporanee di tipo orizzontale e verticale). |
Art. 9. (Adeguamento dei capitolati speciali alla legge 19 marzo 1990, n. 55). |
Art. 10. (Esclusioni). |
Art. 11. (Entrata in vigore). |
§ 6.3.28 – D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. [1]
Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche.
(G.U. 27 febbraio 1991, n. 49).
Art. 1. (Iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori).
1. Ai concorrenti alle gare non può essere richiesta una classifica di importo di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (ANC) superiore a quella in cui è ricompreso l'importo a base d'asta. Lo stesso limite deve osservarsi anche nel caso di opere che richiedano il possesso della iscrizione ad una pluralità di categorie di lavori.
2. L'importo complessivo delle iscrizioni richieste non può essere diversificato in ragione del fatto che l'impresa chieda di partecipare alla gara singolarmente ovvero riunita in associazione temporanea o consorzio, nè in ragione del territorio in cui essa ha sede o devono eseguirsi i lavori. Nelle regioni a statuto speciale, ove siano previsti albi regionali, deve essere espressamente indicata l'equivalenza delle iscrizioni all'ANC a quelle per categorie e classifiche degli albi regionali.
3. Per le imprese stabilite in altri Stati membri della CEE l'iscrizione all'ANC non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione, nonché per l'affidamento dei relativi subappalti. Tali imprese possono sostituire il certificato di iscrizione all'albo con le attestazioni previste dagli articoli 13 e14 della
Art. 2. (Categoria prevalente ed opere scorporabili).
1. Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dell'ANC richieste per l'accesso delle imprese alle gare, nonché le parti dell'opera scorporabili, con i relativi importi.
2. In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente, individuata in quella che identifica l'opera da realizzare tra le categorie di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 25 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1982. Ove sussistano, ai sensi dell'art. 7 della
Art. 3. (Documentazione e termini).
1. Al fine di evitare discriminazioni nell'accesso alle gare non è consentito richiedere certificati con termini di validità ridotti rispetto a quelli di ordinaria vigenza, oppure che l'iscrizione all'ANC sia stata conseguita da un determinato periodo di tempo.
2. Alle gare di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU si applicano i termini previsti dalla
3. Fatti salvi i termini previsti da leggi speciali, quelli ordinari di ricezione delle domande e delle offerte per le gare di importo inferiore alla soglia comunitaria non possono essere stabiliti in misura inferiore alla metà di quelli fissati per le gare di rilevanza comunitaria.
4. Qualora la presentazione dell'offerta richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi per ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione devono essere fissati in modo adeguato.
5. Nel caso di ricorso alle procedure d'urgenza occorre indicare espressamente nel bando di gara le relative motivazioni. In ogni caso il ricorso a tali procedure non è consentito quando le ragioni dell'urgenza siano addebitabili a fatto proprio dell'Amministrazione.
6. I requisiti richiesti ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 sono comprovati secondo quanto prescrive il regolamento dell'Albo nazionale dei costruttori approvato con
7. I bandi e gli avvisi di gara devono essere redatti secondo i modelli allegati al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante.
Art. 4. (Consorzi e associazioni temporanee).
1. Anche nei bandi di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in associazioni temporanee o in consorzio.
Art. 5. (Appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU).
1. Per gli appalti di importo pari o inferiore ad un milione di ECU, l'ente committente richiede, ai fini dell'accertamento dell'idoneità tecnica e finanziaria dell'impresa, il solo certificato d'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondente ai lavori previsti nell'appalto.
2. Per gli appalti d'importo superiore ad un milione e inferiore a cinque milioni di ECU, l'ente committente, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 17 e 18 della
a) cifra d'affari in lavori, derivante da attività diretta e indiretta dell'impresa, determinata ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettere c) e d), del
b) costo per il personale dipendente non inferiore a un valore pari allo 0,10 della cifra d'affari in lavori richiesta ai sensi della lettera a), nonché, per gli appalti di importo pari o superiore a 3,5 milioni di ECU, esecuzione di lavori nella categoria prevalente per un importo complessivo variabile tra 0,30 e 0,40 volte l'importo a base d'asta.
Art. 6. (Appalti di importo pari o superiore a cinque milioni di ECU e inferiore a trentacinque milioni di ECU).
1. Per gli appalti d'importo pari o superiore ai cinque milioni di ECU e inferiore a trentacinque milioni di ECU, l'ente committente fermo restando quanto stabilito dagli articoli 17 e 18 della
a) referenze bancarie documentate con la produzione di referenze rilasciate in busta sigillata dagli istituti di credito indicati dall'impresa;
b) cifra d'affari globale e in lavori derivante da attività diretta e indiretta, di cui all'art. 4, comma 2, lettere c) e d), del
c) importo complessivo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando nella categoria prevalente o nelle categorie d'iscrizione richieste ai sensi dell'art. 7, comma 6, della
d) esecuzione, nell'ultimo quinquennio, di uno o due lavori nella categoria prevalente o nelle categorie d'iscrizione previste nel bando ai sensi dell'art. 7, comma 6, della
2. I lavori valutabili di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono quelli iniziati ed ultimati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di lavori iniziati in epoca precedente, nonché la sola parte eseguita e contabilizzata dalla stazione appaltante nel caso di lavori in corso di esecuzione.
3. Nell'importo dei lavori deve essere compreso quello contabilizzato al netto del ribasso d'asta sommato a quello della relativa revisione prezzi.
4. Il requisito concernente l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico è dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato circa la proprietà o l'effettiva disponibilità di essi in relazione alle caratteristiche dei lavori da realizzare. Non è consentito richiedere attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamenti tecnici che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre.
5. Il requisito concernente l'organico e i tecnici, con riferimento agli ultimi tre anni, va documentato mediante la dimostrazione di aver sostenuto un costo per il personale dipendente negli ultimi tre esercizi non inferiore ad un valore pari allo 0,10 della cifra d'affari in lavori, derivante da attività diretta ed indiretta dell'impresa, negli ultimi tre esercizi. Nel caso in cui il rapporto tra il costo del personale dipendente e la cifra d'affari in lavori sia inferiore alla percentuale di cui sopra, si applicano le disposizioni dell'art. 18, comma 5, del
6. Le amministrazioni committenti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione di cui agli articoli 17 e 18 della
Art. 7. (Appalti di importo pari o superiore a 35 milioni di ECU).
1. Per gli appalti di importo pari o superiore a trentacinque milioni di ECU, i valori massimi dei requisiti di cui all'art. 6 previsti per gli appalti d'importo pari o superiore a cinque milioni e inferiore a trentacinque milioni di ECU sono incrementati in misura variabile tra un minimo del 20% ed un massimo del 40%.
Art. 8. (Associazioni temporanee di tipo orizzontale e verticale).
1. Per le associazioni d'imprese in cui ciascuna è iscritta, secondo la normativa vigente, alla o alle categorie e classifiche dell'ANC richieste dall'appalto, i requisiti finanziari e tecnici - semprechè frazionabili - di cui agli articoli 17 e 18 della
2. Nel caso di associazione di imprese in cui, secondo la normativa vigente, è consentito che ciascuna sia iscritta ad una sola categoria dell'ANC tra quelle richieste dall'appalto, i requisiti finanziari e tecnici di cui agli articoli 17 e 18 della
Art. 9. (Adeguamento dei capitolati speciali alla
1. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edile - assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
2. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
3. Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dal comma 8 dell'art. 18 della
4. Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
5. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.
6. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Art. 10. (Esclusioni).
1. Ai fini della individuazione degli appalti di lavori esclusi dalla normativa del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della
Art. 11. (Entrata in vigore).
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato I
Bandi di gara per appalti di importo pari o superiore a cinque milioni di ECU
Bando di gara per pubblici incanti
Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:
a) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto appaltante;
b) la data di invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
c) il criterio di aggiudicazione prescelto;
d) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l'insieme; l'indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo; la categoria ANC e la classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;
e) il termine di esecuzione dell'appalto;
f) il soggetto e l'indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari e l'ammontare e le modalità di versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;
g) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
h) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora ed il luogo di detta apertura;
i) le indicazioni relative alla cauzione e ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa vigente;
j) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;
k) la facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli articoli 20 e seguenti dalla
l) i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che si richiedono agli aspiranti in conformità a quanto prescritto dagli articoli 17 e 18 della predetta legge, e come determinati in base al presente decreto, nonché le cause di esclusione dalla gara di cui all'art. 13 della
m) il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;
n) richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende subappaltare;
o) ammissibilità di offerte in aumento;
p) se si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;
q) ammissione delle imprese non iscritte all'ANC aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli articoli 13 e 14 della
r) richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
s) la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 2-bis, comma 2, della
Bando di gara per licitazione privata ed appalto-concorso
Per le licitazioni private e per l'appalto-concorso il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:
1) le notizie di cui alle lettere a), b), d), e), i), j), k), m), n), o), q) e s) del precedente bando di gara;
2) il criterio di aggiudicazione;
3) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione dei progetti, le indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;
4) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
5) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti a presentare offerta;
6) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti, nonché quelli di cui alla lettera l) del precedente bando di gara.
Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:
1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere f), g), p) e r) del precedente bando di gara;
2) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della
Bando di gara per le concessioni di costruzione e gestione (*)
Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:
1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
2) la data di invio del bando dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
3) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
4) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
5) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
6) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
7) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, la lingua o le lingue in cui debbono redigersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.
Avviso di gara
L'avviso di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere i seguenti elementi:
1) le notizie di cui alle lettere a), b), c) e d) del bando di gara per pubblici incanti, ovvero, nel caso di concessioni di costruzione e gestione, le notizie di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del relativo bando di gara;
2) il termine di ricezione delle domande;
3) la reperibilità del bando di gara in edizione integrale (estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale italiana, presso l'ente appaltante, ecc.).
(*) Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.
Allegato II
Bandi di gara per appalti di importo pari o superiore al milione di ECU ed inferiore a cinque milioni di ECU
Bando di gara per pubblici incanti
Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere le indicazioni richieste per i bandi di cui all'allegato I), ad eccezione di quelle previste alle lettere b) ed o).
Bando di gara per licitazione privata ed appalto-concorso
Per le licitazioni private e l'appalto-concorso il bando deve contenere i seguenti elementi:
1) le notizie di cui alle lettere a), c), d), e), i), j), k), m), n), q) e s) del bando di gara per pubblici incanti dell'allegato I;
2) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione di progetti, indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;
3) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale debbono essere inviate;
4) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti a presentare offerta;
5) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti nonché quelli di cui alla lettera l) del bando per pubblici incanti dell'allegato I.
Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:
1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere f), g), h), p) e r) del bando di gara per pubblici incanti dell'allegato I;
2) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della
Bando di gara per le concessioni di costruzione e gestione (*)
Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:
1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
2) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
3) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
4) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
5) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
6) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.
Avviso di gara
L'avviso di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere i seguenti elementi:
1) le notizie di cui alle lettere a), c) e d) del bando di cui all'allegato I ovvero, nel caso di concessioni di costruzione e gestione le notizie di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del relativo bando di gara;
2) il termine di ricezione delle domande;
3) reperibilità del bando di gara in edizione integrale (estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino regionale oppure presso l'ente appaltante).
(*) Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.
Allegato III
Bandi di gara per appalti di importo inferiore al milione di ECU
Bandi di gara per pubblici incanti
Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere tutte le notizie richieste per il bando dell'allegato I ad eccezione delle lettere b), l) ed o).
Bandi di gara per licitazioni privata ed appalto-concorso
In caso di licitazione privata ed appalto-concorso il bando deve contenere le notizie richieste alle lettere a), c), d), e), j), k), m), q) e s) del bando di gara per pubblici incanti dell'allegato I.
Deve, inoltre, contenere il termine di ricezione delle domande di partecipazione e l'indirizzo al quale debbono inviarsi, nonché il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti.
Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:
1) tutte le indicazioni del relativo bando di gara;
2) le indicazioni di cui alle lettere f), g), n), p) e r) del bando di cui all'allegato I e i documenti prescritti dalla normativa vigente per l'ammissione alle gare.
Bando di gara per le concessioni di costruzione e gestione (*)
Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:
1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
2) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
3) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
4) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
5) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
6) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.
Avviso di gara
Per le licitazioni private e gli appalti-concorso per appalti di importo inferiore al milione di ECU l'avviso di gara previsto dalla vigente normativa coincide, in quanto a contenuti, con il bando di gara integrale.
(*) Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.
[1] Abrogato dall'art. 256 del