§ 6.3.28 – D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.
Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.3 appalto pubblico di lavori
Data:10/01/1991
Numero:55


Sommario
Art. 1.  (Iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori).
Art. 2.  (Categoria prevalente ed opere scorporabili).
Art. 3.  (Documentazione e termini).
Art. 4.  (Consorzi e associazioni temporanee).
Art. 5.  (Appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU).
Art. 6.  (Appalti di importo pari o superiore a cinque milioni di ECU e inferiore a trentacinque milioni di ECU).
Art. 7.  (Appalti di importo pari o superiore a 35 milioni di ECU).
Art. 8.  (Associazioni temporanee di tipo orizzontale e verticale).
Art. 9.  (Adeguamento dei capitolati speciali alla legge 19 marzo 1990, n. 55).
Art. 10.  (Esclusioni).
Art. 11.  (Entrata in vigore).


§ 6.3.28 – D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. [1]

Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche.

(G.U. 27 febbraio 1991, n. 49).

 

     Art. 1. (Iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori).

     1. Ai concorrenti alle gare non può essere richiesta una classifica di importo di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (ANC) superiore a quella in cui è ricompreso l'importo a base d'asta. Lo stesso limite deve osservarsi anche nel caso di opere che richiedano il possesso della iscrizione ad una pluralità di categorie di lavori.

     2. L'importo complessivo delle iscrizioni richieste non può essere diversificato in ragione del fatto che l'impresa chieda di partecipare alla gara singolarmente ovvero riunita in associazione temporanea o consorzio, nè in ragione del territorio in cui essa ha sede o devono eseguirsi i lavori. Nelle regioni a statuto speciale, ove siano previsti albi regionali, deve essere espressamente indicata l'equivalenza delle iscrizioni all'ANC a quelle per categorie e classifiche degli albi regionali.

     3. Per le imprese stabilite in altri Stati membri della CEE l'iscrizione all'ANC non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione, nonché per l'affidamento dei relativi subappalti. Tali imprese possono sostituire il certificato di iscrizione all'albo con le attestazioni previste dagli articoli 13 e14 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

 

          Art. 2. (Categoria prevalente ed opere scorporabili).

     1. Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dell'ANC richieste per l'accesso delle imprese alle gare, nonché le parti dell'opera scorporabili, con i relativi importi.

     2. In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente, individuata in quella che identifica l'opera da realizzare tra le categorie di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 25 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1982. Ove sussistano, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, comprovati motivi tecnici, indicati in sede di progetto e nel bando di gara, può essere richiesta l'iscrizione anche in altre categorie tra quelle di cui al menzionato decreto 25 febbraio 1982.

 

          Art. 3. (Documentazione e termini).

     1. Al fine di evitare discriminazioni nell'accesso alle gare non è consentito richiedere certificati con termini di validità ridotti rispetto a quelli di ordinaria vigenza, oppure che l'iscrizione all'ANC sia stata conseguita da un determinato periodo di tempo.

     2. Alle gare di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU si applicano i termini previsti dalla direttiva del Consiglio n. 89/440/CEE.

     3. Fatti salvi i termini previsti da leggi speciali, quelli ordinari di ricezione delle domande e delle offerte per le gare di importo inferiore alla soglia comunitaria non possono essere stabiliti in misura inferiore alla metà di quelli fissati per le gare di rilevanza comunitaria.

     4. Qualora la presentazione dell'offerta richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi per ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione devono essere fissati in modo adeguato.

     5. Nel caso di ricorso alle procedure d'urgenza occorre indicare espressamente nel bando di gara le relative motivazioni. In ogni caso il ricorso a tali procedure non è consentito quando le ragioni dell'urgenza siano addebitabili a fatto proprio dell'Amministrazione.

     6. I requisiti richiesti ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 sono comprovati secondo quanto prescrive il regolamento dell'Albo nazionale dei costruttori approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172.

     7. I bandi e gli avvisi di gara devono essere redatti secondo i modelli allegati al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante.

 

          Art. 4. (Consorzi e associazioni temporanee).

     1. Anche nei bandi di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in associazioni temporanee o in consorzio.

 

          Art. 5. (Appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU).

     1. Per gli appalti di importo pari o inferiore ad un milione di ECU, l'ente committente richiede, ai fini dell'accertamento dell'idoneità tecnica e finanziaria dell'impresa, il solo certificato d'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondente ai lavori previsti nell'appalto.

     2. Per gli appalti d'importo superiore ad un milione e inferiore a cinque milioni di ECU, l'ente committente, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, richiede, nel bando di gara, oltre il certificato d'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, o, per le imprese stabilite in altri Stati membri della CEE, le attestazioni previste dagliarticoli 13 e 14 della legge 8 agosto 1977, n. 584, la dichiarazione del possesso, da provare successivamente ai sensi dell'art. 19 della stessa legge n. 584, dei seguenti ulteriori requisiti, con riferimento all'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando:

     a) cifra d'affari in lavori, derivante da attività diretta e indiretta dell'impresa, determinata ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettere c) e d), del decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, variabile tra 1 e 1,50 volte l'importo a base d'asta;

     b) costo per il personale dipendente non inferiore a un valore pari allo 0,10 della cifra d'affari in lavori richiesta ai sensi della lettera a), nonché, per gli appalti di importo pari o superiore a 3,5 milioni di ECU, esecuzione di lavori nella categoria prevalente per un importo complessivo variabile tra 0,30 e 0,40 volte l'importo a base d'asta.

 

          Art. 6. (Appalti di importo pari o superiore a cinque milioni di ECU e inferiore a trentacinque milioni di ECU).

     1. Per gli appalti d'importo pari o superiore ai cinque milioni di ECU e inferiore a trentacinque milioni di ECU, l'ente committente fermo restando quanto stabilito dagli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, richiede nel bando di gara oltre il certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori o, per le imprese stabilite in altri Stati membri della CEE, le attestazioni previste dagli articoli 13 e 14 della legge 8 agosto 1977, n. 584, la dichiarazione del possesso, da provarsi successivamente ai sensi dell'art. 19 della stessa legge n. 584, dei requisiti, prescelti tra quelli indicati dai predetti articoli 17 e 18 della legge n. 584, così come di seguito precisati:

     a) referenze bancarie documentate con la produzione di referenze rilasciate in busta sigillata dagli istituti di credito indicati dall'impresa;

     b) cifra d'affari globale e in lavori derivante da attività diretta e indiretta, di cui all'art. 4, comma 2, lettere c) e d), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172, dell'impresa negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, richiesta per un importo variabile tra 2 e 2,50 volte l'importo a base d'asta per la cifra d'affari globale, e nella misura variabile tra 1,50 e 2,00 per la cifra in lavori;

     c) importo complessivo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando nella categoria prevalente o nelle categorie d'iscrizione richieste ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1981, n. 741. Tale importo è richiesto in misura variabile tra 0,60 e 1,20 volte l'importo a base d'asta;

     d) esecuzione, nell'ultimo quinquennio, di uno o due lavori nella categoria prevalente o nelle categorie d'iscrizione previste nel bando ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1981, n. 741. L'importo di tali lavori è richiesto in misura variabile tra 0,40 e 0,50 volte quello a base d'asta qualora comprovato con un solo lavoro e nella misura variabile tra 0,50 e 0,60 volte l'importo a base d'asta qualora comprovato con due lavori. Quando nel bando si richiedono più categorie ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, i requisiti di cui alle lettere c) e d) dovranno essere riferiti a ciascuna di esse.

     2. I lavori valutabili di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono quelli iniziati ed ultimati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di lavori iniziati in epoca precedente, nonché la sola parte eseguita e contabilizzata dalla stazione appaltante nel caso di lavori in corso di esecuzione.

     3. Nell'importo dei lavori deve essere compreso quello contabilizzato al netto del ribasso d'asta sommato a quello della relativa revisione prezzi.

     4. Il requisito concernente l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico è dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato circa la proprietà o l'effettiva disponibilità di essi in relazione alle caratteristiche dei lavori da realizzare. Non è consentito richiedere attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamenti tecnici che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre.

     5. Il requisito concernente l'organico e i tecnici, con riferimento agli ultimi tre anni, va documentato mediante la dimostrazione di aver sostenuto un costo per il personale dipendente negli ultimi tre esercizi non inferiore ad un valore pari allo 0,10 della cifra d'affari in lavori, derivante da attività diretta ed indiretta dell'impresa, negli ultimi tre esercizi. Nel caso in cui il rapporto tra il costo del personale dipendente e la cifra d'affari in lavori sia inferiore alla percentuale di cui sopra, si applicano le disposizioni dell'art. 18, comma 5, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172; la cifra d'affari così convenzionalmente rideterminata vale anche per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b).

     6. Le amministrazioni committenti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo.

 

          Art. 7. (Appalti di importo pari o superiore a 35 milioni di ECU).

     1. Per gli appalti di importo pari o superiore a trentacinque milioni di ECU, i valori massimi dei requisiti di cui all'art. 6 previsti per gli appalti d'importo pari o superiore a cinque milioni e inferiore a trentacinque milioni di ECU sono incrementati in misura variabile tra un minimo del 20% ed un massimo del 40%.

 

          Art. 8. (Associazioni temporanee di tipo orizzontale e verticale).

     1. Per le associazioni d'imprese in cui ciascuna è iscritta, secondo la normativa vigente, alla o alle categorie e classifiche dell'ANC richieste dall'appalto, i requisiti finanziari e tecnici - semprechè frazionabili - di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, previsti nei precedenti articoli per l'impresa singola devono essere posseduti nella misura variabile tra il 40% ed il 60% dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti, a ciascuna delle quali deve essere richiesta una percentuale variabile tra un minimo del 10% ed il massimo del 20% di quanto richiesto cumulativamente.

     2. Nel caso di associazione di imprese in cui, secondo la normativa vigente, è consentito che ciascuna sia iscritta ad una sola categoria dell'ANC tra quelle richieste dall'appalto, i requisiti finanziari e tecnici di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, previsti nei precedenti articoli per l'impresa singola devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

 

          Art. 9. (Adeguamento dei capitolati speciali alla legge 19 marzo 1990, n. 55).

     1. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edile - assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

     2. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

     3. Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dal comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, deve essere consegnato all'amministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.

     4. Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

     5. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

     6. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

 

          Art. 10. (Esclusioni).

     1. Ai fini della individuazione degli appalti di lavori esclusi dalla normativa del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 584, ad eccezione della prima parte della lettera a).

 

          Art. 11. (Entrata in vigore).

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato I

Bandi di gara per appalti di importo pari o superiore a cinque milioni di ECU

 

     Bando di gara per pubblici incanti

     Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

     a) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto appaltante;

     b) la data di invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

     c) il criterio di aggiudicazione prescelto;

     d) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l'insieme; l'indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo; la categoria ANC e la classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;

     e) il termine di esecuzione dell'appalto;

     f) il soggetto e l'indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari e l'ammontare e le modalità di versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;

     g) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

     h) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora ed il luogo di detta apertura;

     i) le indicazioni relative alla cauzione e ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa vigente;

     j) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;

     k) la facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli articoli 20 e seguenti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni;

     l) i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che si richiedono agli aspiranti in conformità a quanto prescritto dagli articoli 17 e 18 della predetta legge, e come determinati in base al presente decreto, nonché le cause di esclusione dalla gara di cui all'art. 13 della legge n. 584 del 1977;

     m) il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;

     n) richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende subappaltare;

     o) ammissibilità di offerte in aumento;

     p) se si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;

     q) ammissione delle imprese non iscritte all'ANC aventi sede in uno Stato della CEE alle condizioni previste dagli articoli 13 e 14 della legge n. 584 del 1977;

     r) richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;

     s) la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 2-bis, comma 2, della legge 26 aprile 1989, n. 155.

     Bando di gara per licitazione privata ed appalto-concorso

     Per le licitazioni private e per l'appalto-concorso il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

     1) le notizie di cui alle lettere a), b), d), e), i), j), k), m), n), o), q) e s) del precedente bando di gara;

     2) il criterio di aggiudicazione;

     3) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione dei progetti, le indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;

     4) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

     5) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti a presentare offerta;

     6) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti, nonché quelli di cui alla lettera l) del precedente bando di gara.

     Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

     1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere f), g), p) e r) del precedente bando di gara;

     2) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e a completamento delle informazioni fornite.

     Bando di gara per le concessioni di costruzione e gestione (*)

     Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

     1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;

     2) la data di invio del bando dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

     3) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;

     4) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;

     5) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;

     6) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;

     7) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, la lingua o le lingue in cui debbono redigersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.

     Avviso di gara

     L'avviso di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere i seguenti elementi:

     1) le notizie di cui alle lettere a), b), c) e d) del bando di gara per pubblici incanti, ovvero, nel caso di concessioni di costruzione e gestione, le notizie di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del relativo bando di gara;

     2) il termine di ricezione delle domande;

     3) la reperibilità del bando di gara in edizione integrale (estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale italiana, presso l'ente appaltante, ecc.).

     (*) Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.

 

 

Allegato II

Bandi di gara per appalti di importo pari o superiore al milione di ECU ed inferiore a cinque milioni di ECU

 

     Bando di gara per pubblici incanti

     Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere le indicazioni richieste per i bandi di cui all'allegato I), ad eccezione di quelle previste alle lettere b) ed o).

     Bando di gara per licitazione privata ed appalto-concorso

     Per le licitazioni private e l'appalto-concorso il bando deve contenere i seguenti elementi:

     1) le notizie di cui alle lettere a), c), d), e), i), j), k), m), n), q) e s) del bando di gara per pubblici incanti dell'allegato I;

     2) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione di progetti, indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;

     3) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale debbono essere inviate;

     4) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti a presentare offerta;

     5) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti nonché quelli di cui alla lettera l) del bando per pubblici incanti dell'allegato I.

     Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

     1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere f), g), h), p) e r) del bando di gara per pubblici incanti dell'allegato I;

     2) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, ed a completamento delle indicazioni fornite.

     Bando di gara per le concessioni di costruzione e gestione (*)

     Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

     1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;

     2) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;

     3) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;

     4) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;

     5) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;

     6) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.

     Avviso di gara

     L'avviso di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere i seguenti elementi:

     1) le notizie di cui alle lettere a), c) e d) del bando di cui all'allegato I ovvero, nel caso di concessioni di costruzione e gestione le notizie di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del relativo bando di gara;

     2) il termine di ricezione delle domande;

     3) reperibilità del bando di gara in edizione integrale (estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino regionale oppure presso l'ente appaltante).

     (*) Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.

 

 

Allegato III

Bandi di gara per appalti di importo inferiore al milione di ECU

 

     Bandi di gara per pubblici incanti

     Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere tutte le notizie richieste per il bando dell'allegato I ad eccezione delle lettere b), l) ed o).

     Bandi di gara per licitazioni privata ed appalto-concorso

     In caso di licitazione privata ed appalto-concorso il bando deve contenere le notizie richieste alle lettere a), c), d), e), j), k), m), q) e s) del bando di gara per pubblici incanti dell'allegato I.

     Deve, inoltre, contenere il termine di ricezione delle domande di partecipazione e l'indirizzo al quale debbono inviarsi, nonché il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti.

     Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

     1) tutte le indicazioni del relativo bando di gara;

     2) le indicazioni di cui alle lettere f), g), n), p) e r) del bando di cui all'allegato I e i documenti prescritti dalla normativa vigente per l'ammissione alle gare.

     Bando di gara per le concessioni di costruzione e gestione (*)

     Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

     1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;

     2) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;

     3) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;

     4) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;

     5) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;

     6) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.

     Avviso di gara

     Per le licitazioni private e gli appalti-concorso per appalti di importo inferiore al milione di ECU l'avviso di gara previsto dalla vigente normativa coincide, in quanto a contenuti, con il bando di gara integrale.

     (*) Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.


[1] Abrogato dall'art. 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza di cui all'art. 257 dello stesso D.Lgs. 163/06.