§ 35.3.49 - D.P.R. 1 agosto 2003, n. 252.
Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:35. Diplomazia e consolati
Capitolo:35.3 personale
Data:01/08/2003
Numero:252


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Decorrenza e durata
Art. 3.  Vacanza contrattuale
Art. 4.  Tempo di lavoro
Art. 5.  Aspettativa per motivi personali e di famiglia
Art. 6.  Congedi parentali
Art. 7.  Permessi per esigenze personali
Art. 8.  Misure a favore della mobilità
Art. 9.  Reperibilità
Art. 10.  Permessi sindacali
Art. 11.  Tutela del dirigente sindacale
Art. 12.  Accordi decentrati
Art. 13.  Struttura del trattamento economico
Art. 14.  Stipendio tabellare
Art. 15.  Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
Art. 16.  Retribuzione di posizione
Art. 17.  Retribuzione di risultato
Art. 18.  Trattamento economico dei consiglieri
Art. 19.  Effetti del nuovo trattamento economico
Art. 20.  Disposizioni finali
Art. 21.  Copertura finanziaria


§ 35.3.49 - D.P.R. 1 agosto 2003, n. 252.

Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

(G.U. 10 settembre 2003, n. 210)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

     Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

     Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia;

     Atteso che, secondo quanto previsto dal citato articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia devono essere individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego;

     Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 maggio 2002con il quale è stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al quadriennio 2002-2005, per gli aspetti giuridici ed al biennio 2002-2003 per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera prefettizia;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, di recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000-2001 per gli aspetti giuridici ed economici;

     Visti i decreti del Ministro dell'interno, rispettivamente, in data 17 marzo 2001, 18 novembre 2002 e 14 maggio 2003, adottati in attuazione degli articoli 10e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

     Vista l'«ipotesi di accordo» relativa al quadriennio 2002-2005, per gli aspetti giuridici ed al biennio 2002-2003 per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 30 luglio 2003 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera prefettizia SINPREF (Sindacato nazionale dei funzionari prefettizi) e CISL-FPS (CISL - Prefettizi);

     Visto l'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

     Visto l'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 31 luglio 2003, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 29, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, previa verifica delle compatibilità finanziarie la predetta ipotesi di accordo;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

     Decreta:

 

     Art. 1. Campo di applicazione

     1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.

 

          Art. 2. Decorrenza e durata

     1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per gli aspetti giuridici ed è valido dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per gli aspetti economici.

     2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto.

 

          Art. 3. Vacanza contrattuale

     1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale della carriera prefettizia è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato calcolato sugli stipendi tabellari di cui all'articolo 14, comma 2. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, il relativo importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

     2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Tale procedura è avviata dal Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.

 

          Art. 4. Tempo di lavoro

     1. Nel rispetto delle pecularità funzionali dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonché alle responsabilità inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.

     2. In considerazione della pecularità delle funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.

     3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di festività, al funzionario della carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a quello sacrificato alle necessità del servizio.

 

          Art. 5. Aspettativa per motivi personali e di famiglia

     1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. E' fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa e di altri periodi non retribuiti comunque denominati previsti da specifiche disposizioni di legge e dai decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.».

 

          Art. 6. Congedi parentali

     1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

     «Il termine di preavviso di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i funzionari della carriera prefettizia è determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda può essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.».

 

          Art. 7. Permessi per esigenze personali

     1. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, è sostituito dal seguente:

     «5. Il funzionario della carriera prefettizia ha altresì diritto di assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge, di regolamenti di attuazione o dei decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.».

 

          Art. 8. Misure a favore della mobilità

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai funzionari della carriera prefettizia trasferiti a norma del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in una sede di servizio situata in provincia diversa da quella in cui prestano servizio, che nella sede di destinazione non siano assegnatari di alloggio da parte dell'Amministrazione dell'interno, spettano dieci giorni lavorativi di assenza retribuiti per trasferimento da fruire entro sei mesi dalla data di effettiva assunzione in servizio nella nuova sede.

     2. Il periodo di assenza di cui al comma 1 è cumulabile nell'anno solare con il congedo ordinario ed è valutato agli effetti dell'anzianità di servizio.

 

          Art. 9. Reperibilità

     1. In relazione alla necessità di garantire la salvaguardia delle esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del sistema della protezione civile e della difesa civile e degli altri diritti civili e politici costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera prefettizia assicura la reperibilità durante le ore eccedenti l'orario di servizio nell'ambito dei principi e dei criteri indicati nel presente articolo.

     2. Gli uffici nei quali deve essere assicurata la reperibilità sono individuati come segue:

     Prefetture - Uffici Territoriali del Governo - per le esigenze di cui al comma 1;

     Uffici di diretta collaborazione con il Ministro individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, per le esigenze di:

     Ufficio di Gabinetto;

     Segreteria Speciale;

     Ufficio-Stampa e Comunicazione;

     Ufficio Affari legislativi e Relazioni parlamentari;

     Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, per le esigenze di:

     Ufficio Coordinamento e Relazioni esterne;

     Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per le esigenze di:

     Segreteria del Dipartimento - Ufficio Affari generali;

     Segreteria del Dipartimento - Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione;

     Direzione Centrale della Polizia Criminale - Ufficio tecnico-giuridico e contenzioso;

     Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia di Frontiera;

     Direzione centrale per la Polizia stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato;

     Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, per le esigenze di:

     Ufficio Coordinamento e Relazioni esterne;

     Direzione Centrale per i Servizi Civili, per l'Immigrazione e Asilo;

     Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze di:

     Ufficio Coordinamento e Relazioni esterne.

     3. Salvo che nelle situazioni di emergenza, ciascun servizio di reperibilità è assicurato da un funzionario della carriera prefettizia attraverso la rotazione di tutti i funzionari in servizio presso i Dipartimenti e gli Uffici di cui al comma 2.

     I titolari degli uffici provvedono, avvalendosi di funzionari appositamente designati, all'addestramento di tutto il personale interessato.

     4. In caso di effettiva presenza in servizio durante il periodo di reperibilità in un giorno non lavorativo, al funzionario della carriera prefettizia spetta il recupero dell'intera giornata lavorativa. Negli altri casi di effettiva presenza in servizio si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 3.

     5. Con accordi decentrati a livello centrale si procede alla eventuale modifica degli uffici indicati al comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per l'eventuale maggiorazione della retribuzione di risultato, nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 15.

     6. Con accordi decentrati da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici sono individuate specifiche modalità applicative della reperibilità.

 

          Art. 10. Permessi sindacali

     1. Dal 1° gennaio 2004 il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, è sostituito dal seguente:

     «1. Per l'espletamento del proprio mandato, i funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, individuate ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo. Il Ministero dell'interno effettua la ripartizione annuale dei permessi tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.».

 

          Art. 11. Tutela del dirigente sindacale

     1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle fattispecie previste dagli articoli 7, commi 1 e 5, e 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.».

 

          Art. 12. Accordi decentrati

     1. Gli accordi decentrati sono stipulati ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello centrale e periferico.

     2. L'accordo decentrato, da stipularsi a livello centrale, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguarda:

     a) individuazione di misure idonee a favorire la mobilità di sede aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione dell'interno;

     b) attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 9, comma 5, in materia di reperibilità;

     c) criteri generali per l'utilizzo delle somme afferenti al fondo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, nonché criteri generali per la verifica della sussistenza delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dello stesso;

     d) individuazione delle funzioni i cui titolari sono esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni;

     e) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilità ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'articolo 16, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, nei casi di variazione del decreto del Ministro dell'interno con il quale sono determinate le posizioni funzionali dei funzionari della carriera prefettizia;

     f) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'articolo 16, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, nelle fattispecie previste dall'articolo 16, comma 6.

     3. Accordi decentrati, da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguardano:

     a) verifica dell'applicazione dei criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;

     b) attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 9, comma 6, in materia di reperibilità.

     4. L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici componenti la delegazione di parte pubblica è effettuata dall'Amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Amministrazione dell'interno convoca le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.

 

          Art. 13. Struttura del trattamento economico

     1. La struttura del trattamento economico onnicomprensivo dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, a decorrere dal 1° gennaio 2002, è articolata nelle seguenti componenti:

     a) stipendio tabellare;

     b) retribuzione individuale di anzianità come risultante dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, nonché quella già in godimento alla data del 16 giugno 2000 per i funzionari della carriera prefettizia di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

     c) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile;

     d) retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti.

     2. Al personale nominato o inquadrato alla qualifica di prefetto proveniente dai ruoli dirigenziali della Polizia di Stato, al fine di assicurare omogeneità di indirizzo, è riconosciuta la retribuzione individuale di anzianità con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, riferita alla progressione economica per classi e scatti biennali e relativi ratei maturati alla data del 16 giugno 2000.

 

          Art. 14. Stipendio tabellare

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 lo stipendio tabellare è stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

     prefetto: Euro 74.100,00;

     viceprefetto: Euro 47.770,00;

     viceprefetto aggiunto: Euro 35.344,00.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 lo stipendio tabellare è rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

     prefetto: Euro 79.260,00;

     viceprefetto: Euro 51.150,00;

     viceprefetto aggiunto: Euro 37.140,00.

     3. Lo stipendio tabellare di cui ai commi 1 e 2 contiene ed assorbe l'indennità integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.

 

          Art. 15. Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

     1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:

     a) Euro 139,63 pro capite per tredici mensilità per l'anno 2002;

     b) Euro 249,70 pro capite per tredici mensilità per l'anno 2003.

     2. All'articolo 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, le parole: «una quota pari al venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota, di regola, pari al venti per cento».

     3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.

 

          Art. 16. Retribuzione di posizione

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 la retribuzione di posizione - parte fissa è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

     a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: Euro 20.660,00;

     b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: Euro 11.370,00;

     c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: Euro 5.940,00.

     2. Per l'anno 2002 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno in data 17 marzo 2001, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

     a) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a): Euro 29.460,00;

     b) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b): Euro 25.440,00;

     c) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c): Euro 20.660,00;

     d) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d): Euro 19.090,00;

     e) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e): Euro 15.230,00;

     f) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f): Euro 11.770,00;

     g) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g): Euro 8.980,00.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la retribuzione di posizione correlata alle posizioni funzionali individuate con decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2003, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

     a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera A): Euro 31.890,00;

     b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera B): Euro 27.550,00;

     c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera C): Euro 22.150,00;

     d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera D): Euro 20.670,00;

     e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera E): Euro 16.553,00;

     f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera F): Euro 13.430,00;

     g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera G): Euro 9.690,00.

     4. Ai funzionari promossi alla qualifica superiore, per il periodo intercorrente tra la data di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e quella di conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.

     5. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, la retribuzione di posizione è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

     incarichi ricompresi nella posizione funzionale A): Euro 35.079,00;

     incarichi ricompresi nella posizione funzionale B): Euro 29.754,00;

     incarichi ricompresi nella posizione funzionale D): Euro 22.324,00.

     6. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dal decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2002, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonché in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio è definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.

 

          Art. 17. Retribuzione di risultato

     1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilità, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali indicate, per l'anno 2002, nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 17 marzo 2001 e, per l'anno 2003, nell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2003:

     anno 2002:

     a) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a): 100;

     b) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b): 86,11;

     c) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c): 69,85;

     d) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d): 69,04;

     e) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e): 59,76;

     f) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f): 41,11;

     g) posizione funzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g): 30,65;

     anno 2003:

     a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera A): 100;

     b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera B): 86,10;

     c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera C): 69,20;

     d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera D): 68,68;

     e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera E): 59,28;

     f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera F): 44,34;

     g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera G): 30,52.

 

          Art. 18. Trattamento economico dei consiglieri

     1. Il trattamento economico dei consiglieri di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, durante il periodo del corso di formazione e di tirocinio operativo e fino alla nomina alla qualifica di viceprefetto aggiunto è determinato in misura pari all'ottanta per cento dello stipendio tabellare della predetta qualifica, per tredici mensilità.

 

          Art. 19. Effetti del nuovo trattamento economico

     1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 14 e 16hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 14e 16sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del biennio economico 2002-2003. Agli effetti dell'indennità di fine rapporto, nonché di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

          Art. 20. Disposizioni finali

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.

 

          Art. 21. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 12.540.000,00 euro per l'anno 2002 ed in 21.760.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede: quanto a 3.240.000,00 euro a decorrere dall'anno 2002 e 6.010.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 9.300.000,00 euro a decorrere dall'anno 2002, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 6.450.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.