Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.7 partiti politici |
Data: | 27/01/1982 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 80.7.a – L. 27 gennaio 1982, n. 22.
Modifiche dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195.
(G.U. 1 febbraio 1982, n. 30).
Il primo periodo del decimo comma dell'art. 4 della
"Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno cinque anni e nominati in base alle regole interne di ciascun partito".
L'art. 4 della
Per i bilanci finanziari consuntivi dei partiti relativi all'anno 1981, continuano ad applicarsi le norme dell'art. 8 della
Il primo comma dell'art. 4 della
"I divieti previsti dall'art. 7 della
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.