| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 80. Pubblica amministrazione | 
| Capitolo: | 80.7 partiti politici | 
| Data: | 27/01/1982 | 
| Numero: | 22 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. | 
| Art. 4. | 
§ 80.7.a – L. 27 gennaio 1982, n. 22.
Modifiche dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195.
(G.U. 1 febbraio 1982, n. 30).
     Il primo periodo del decimo comma dell'art. 4 della 
"Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno cinque anni e nominati in base alle regole interne di ciascun partito".
     L'art. 4 della 
     Per i bilanci finanziari consuntivi dei partiti relativi all'anno 1981, continuano ad applicarsi le norme dell'art. 8 della 
     Il primo comma dell'art. 4 della 
     "I divieti previsti dall'art. 7 della 
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.