§ 4.5.67 - Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 30.
Norme per la attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali mediante la realizzazione di barene conterminate, nonché per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:18/12/2001
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Soggetti attuatori).
Art. 3.  (Localizzazione del riutilizzo e dello smaltimento dei fanghi).
Art. 4.  (Definizione di barene conterminate).
Art. 5.  (Accelerazione delle procedure).


§ 4.5.67 - Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 30.

Norme per la attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali mediante la realizzazione di barene conterminate, nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e smaltimento di fanghi non riutilizzabili nell’ambito del comprensorio lagunare.

(B.U. 27 dicembre 2001, n. 52).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di garantire la navigazione interna e di consentire il regolare ricambio delle acque degli ambienti di interesse naturale, provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fiumi e dei canali secondo un programma decennale, attuato annualmente di norma prima dell’avvio della stagione turistica.

 

     Art. 2. (Soggetti attuatori).

     1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, l’Amministrazione regionale può provvedere in forma diretta o tramite delegazione amministrativa a favore di Comuni limitrofi agli ambienti fluviali e lagunari, dei loro consorzi, delle aziende speciali di enti pubblici, dei consorzi industriali o di consorzi tra imprenditori turistici privati.

 

     Art. 3. (Localizzazione del riutilizzo e dello smaltimento dei fanghi).

     1. Il sito o i siti per la collocazione dei fanghi derivanti dal dragaggio sono individuati dai soggetti attuatori degli interventi, in coerenza con il principio di efficienza e di economicità, in idonee aree collocate in prossimità delle zone di dragaggio o del perimetro perilagunare, tenuto conto della possibilità di realizzare barene conterminate in conformità con i criteri indicati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, nonché delle necessità di trattamento e smaltimento dei fanghi in impianti autorizzati da realizzare in coerenza con il principio del recupero delle aree degradate e della sistemazione paesistica dei perimetri perilagunari.

 

     Art. 4. (Definizione di barene conterminate).

     1. Le barene conterminate sono costituite da barene intese quali tratti di terra emergenti dalle acque lagunari, per lo più anche in fase di acque piene, di poco superiore al medio pelo marino, organizzate artificialmente in modo tale da impedire che in condizioni meteomarine normali i materiali di scavo ivi depositati siano trascinati nuovamente in laguna.

 

     Art. 5. (Accelerazione delle procedure).

     1. Al fine di realizzare e gestire correttamente gli impianti di smaltimento di cui all’articolo 3, entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge, il Direttore regionale dell’ambiente, con proprio decreto, emana le norme tecniche previste dall’articolo 5, comma 1, lettera h), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modificazioni, limitatamente allo stoccaggio e smaltimento dei fanghi di dragaggio, tenuto conto delle indicazioni tecniche di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, pubblicata nel supplemento ordinario n. 52 alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984.

     2. Nelle more delle procedure di approvazione previste dalla legge regionale 30/1987 e successive modificazioni relative al Piano regionale di smaltimento dei rifiuti, entro centottanta giorni dall’approvazione della presente legge l’Amministrazione regionale provvede alla realizzazione di uno o più impianti di stoccaggio e smaltimento dei fanghi provenienti dal dragaggio delle vie d’acqua navigabili fluviali e lagunari in conformità con i criteri tecnici di cui al comma 1.

     3. I progetti per la realizzazione di barene conterminate sono approvati con la procedura speciale della conferenza dei servizi tra tutte le Direzioni regionali competenti e gli Enti locali interessati.

     4. Al fine di agevolare l’acquisizione delle aree più idonee da parte dei soggetti attuatori, l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l’acquisto di terreni o altri beni finalizzati a consentire permute o compensazioni.

     5. Trascorsi i termini di cui ai commi 1 e 2, senza intravedere risultati a breve termine, il Presidente della Regione, al fine di assicurare la navigabilità almeno delle vie d’acqua principali per ragioni di esercizio delle attività di pubblica sicurezza e prevenire i rischi alla salute derivanti dai possibili incidenti alla navigazione, provvede con propria ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.