§ 94.1.c8 - L. 10 gennaio 2004, n. 26.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:10/01/2004
Numero:26


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla lettera b) del Protocollo stesso
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 94.1.c8 - L. 10 gennaio 2004, n. 26.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002.

(G.U. 4 febbraio 2004, n. 28)

 

 

Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla lettera b) del Protocollo stesso.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI MARITTIMI

FRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

 

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese,

DESIDEROSI di rendere compatibile il testo dell'Accordo sui Trasporti Marittimi fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese firmato a Pechino l'8 ottobre 1972, e di seguito denominato come "l'Accordo", con i Regolamenti dell'Italia, della Cina e dell'Unione Europea, in materia di prestazione dei servizi di trasporto marittimo, convengono quanto segue:

 

a) Gli articoli I e IV dell'Accordo vengono abrogati e sostituiti dai seguenti articoli:

 

Art.I

1. Le Parti Contraenti, per garantire l'effettiva attuazione del presente Accordo, riconfermano l'osservanza dei principi di libertà della navigazione marittima e si adopereranno al fine di eliminare ogni ostacolo che possa in qualche modo impedire lo sviluppo della navigazione tra le Parti Contraenti. Le Parti Contraenti si asterranno, altresi', dall'adottare misure discriminatorie che possano limitare l'attività delle loro navi, in conformità dei regolamenti e della normativa internazionale e, per l'Italia, anche della normativa comunitaria in materia, in relazione alla sua appartenenza all'Unione Europea.

2. Ciascuna delle Parti Contraenti non impedirà alle linee di navigazione dell'altra Parte Contraente il trasporto dei carichi o passeggeri con navi da loro possedute o operate tra i porti dei due Paesi o tra i porti di ciascuna Parte Contraente ed i porti di Paesi terzi.

 

Art. IV

Le disposizioni del presente Accordo non si applicano al cabotaggio e ad altre attività quali il pilotaggio e la pesca che sono riservate alle proprie navi nazionali dalla normativa di ciascuna Parte Contraente. Per l'Italia il cabotaggio è riservato alle navi comunitarie, in applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati Membri dell'Unione Europea. Tuttavia quando le navi mercantili di una parte navighino da un porto ad un altro nel territorio dell'altra Parte Contraente allo scopo di scaricare merci c/o sbarcare passeggeri in provenienza dall'estero o di caricare merci c/o imbarcare passeggeri con destinazione all'estero, detta attività non viene considerata come cabotaggio.

b) Il Presente Protocollo avrà le stesse modalità di durata e di denuncia previste dall'Accordo ed entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali interne di ratifica.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 3 giugno 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, cinese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergente interpretazione, prevarrà il testo inglese.