§ 79.1.79 - O.P.C.M. 18 aprile 2003, n. 3281.
Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.1 disciplina generale
Data:18/04/2003
Numero:3281


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della regione Abruzzo è nominato commissario delegato per gli eventi meteorologici di cui in premessa, e provvede alla realizzazione dei primi [...]
Art. 2.      1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il commissario delegato, ove non sia possibile [...]
Art. 3.      1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia [...]
Art. 4.      1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il commissario delegato, anche [...]
Art. 5.      1. Il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00, a favore dei titolari di attività [...]
Art. 6.      1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai [...]
Art. 7.      1. Nei confronti dei soggetti residenti, o aventi sede legale od operativa, alla data degli eventi di cui alle premesse, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, [...]
Art. 8.      1. Nell'ambito delle iniziative di prima assistenza alle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato è [...]
Art. 9.      1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze della regione ed eventualmente delle amministrazioni locali derivanti dalla stato emergenziale, e nei limiti di vigenza [...]
Art. 10.      1. Per i comuni individuati ai sensi dell'art. 1, gli effetti derivanti sui rispettivi bilanci in termini di entrate e di spese riferibili agli eventi eccezionali di cui [...]
Art. 11.      1. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione [...]
Art. 12.      1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni di legge
Art. 13.      1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse stanziate dal decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, nei limiti [...]
Art. 14.      1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali [...]


§ 79.1.79 - O.P.C.M. 18 aprile 2003, n. 3281.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio della regione Abruzzo.

(G.U. 29 aprile 2003, n. 98)

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia.

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3277, recante "Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15";

     Considerato che i predetti fenomeni atmosferici, hanno determinato frane, smottamenti, inondazioni, oltre che ingenti danni alla viabilità, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;

     Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

     Considerato che sono tuttora in corso, da parte della regione e degli enti locali, gli accertamenti relativi alla stima complessiva dei danni subiti, nonché alla ricognizione dei comuni interessati dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile procedere all'individuazione definitiva degli ambiti territoriali interessati dagli eventi alluvionali;

     Ritenuto comunque necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

     Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

     Dispone:

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della regione Abruzzo è nominato commissario delegato per gli eventi meteorologici di cui in premessa, e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.

     2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo commissario delegato, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

     3. Il commissario delegato provvede in particolare:

     a) alla puntuale ricognizione, entro trenta giorni dalla data dalla presente ordinanza, dei comuni colpiti, nonché, entro i successivi quindici giorni, alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

     b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonché alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene;

     c) all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze, nonché per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito dagli eventi calamitosi.

 

          Art. 2.

     1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 12.

     2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

     3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Il parere dell'Autorità di bacino per interventi ed opere in materia idraulica viene richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad Euro 500.000,00.

     4. Il commissario delegato, o i soggetti attuatori, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni fornite dal medesimo commissario delegato, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

     5. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano già in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato può procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata è autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'art. 12, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.

     6. Per l'attuazione degli interventi e delle opere di cui alla presente ordinanza, la disposizione di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogata al 31 dicembre 2003.

 

          Art. 3.

     1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in Euro 200,00. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il commissario delegato è autorizzato ad erogare i contributi anche in misura diversa, e, comunque, nel limite massimo di Euro 500,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

     2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

     3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

 

          Art. 4.

     1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, a titolo di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per ciascuna unità abitativa distrutta o danneggiata a seguito degli eventi meteorologici di cui alla presente ordinanza. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad anticipare la somma fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.

     2. Per le medesime finalità, una quota non superiore al 30% del contributo di cui al comma 1 può essere concessa per l'acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere indispensabile, danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, sulla base delle spese documentate.

     3. Per i beni mobili registrati, che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave, può essere concesso al proprietario un contributo pari all'importo risultante dalle spese documentate per la riparazione o, in caso di rottamazione, a quello del valore desunto dai listini correnti, e, comunque, nel limite massimo di Euro 5.000,00, al netto di eventuali liquidazioni derivanti da polizze assicurative.

     4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 possono essere concessi anche sulla base di autocertificazione attestante i danni subiti, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2000, n. 445.

     5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

 

          Art. 5.

     1. Il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche ed ittico-produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché a favore di società sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2000, n. 445. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata.

     2. In relazione al patrimonio zootecnico andato perduto a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, il contributo di cui al comma 1 è concesso sulla base delle tabelle ISMEA (Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo).

     3. Con riferimento ai danni subiti alla produzione del latte e della carne, il contributo di cui al comma 1 è determinato sulla base dei valori medi della produzione dell'anno 2002, attestati dalle fatture di vendita e dalle risultanze dei registri di stalla vidimati dalle competenti ASL (Aziende sanitarie locali).

     4. In relazione ai terreni agricoli per i quali non è possibile ripristinare lo strato coltivabile a causa dell'erosione profonda, o perché inclusi in via permanente nell'alveo dei fiumi o torrenti a causa dell'alluvione, per la determinazione del danno si fa riferimento al valore tabellare, così come fissato dalle tabelle redatte dalle commissioni provinciali, costituite ai sensi dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, sulla base della tipologia di coltura catastalmente censita o denunciata.

     5. Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, il commissario delegato è autorizzato ad erogare il contributo di cui al comma 1, fino ad un massimo di Euro 1.000,00 mensili, anche a favore dei titolari delle attività sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati.

     6. Nell'ambito del contributo massimo di cui al comma 1, sono consentiti lavori in economia per importi non superiori ad un terzo del danno subito e, comunque, fino ad un massimo di Euro 10.000,00, da documentare mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2000. Relativamente al settore agricolo sono consentiti lavori in economia fino al limite massimo del contributo concedibile, e, comunque, non oltre il limite di Euro 15.000,00, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2000.

     7. Il commissario delegato è autorizzato ad anticipare finanziamenti, a tasso agevolato, fino ad un massimo di Euro 300.000,00 cadauno e per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00, in favore delle associazioni riconosciute di produttori ortofrutticoli e delle cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che abbiano subito danni tali da compromettere, se non riparati immediatamente, la possibilità di trasformazione, lavorazione e commercializzazione del prodotto nonché l'attività di servizio in favore della base associativa e dell'indotto. I danni dovranno essere documentati mediante perizia asseverata corredata da documenti giustificativi di spesa. L'anticipazione del finanziamento a tasso agevolato è comunque concessa a seguito di un rigoroso accertamento, da parte del commissario delegato, circa la sussistenza, in capo ai soggetti richiedenti, delle condizioni previste nel presente comma per l'accesso al contributo.

     8. Per far fronte alle esigenze di conduzione relative all'annata agraria 2002/2003 e per quella successiva, il commissario delegato è autorizzato a concedere alle aziende agricole, danneggiate dagli eventi alluvionali in premessa, prestiti di ammortamento quinquennale da erogare con le modalità di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, n. 5, lettere A e B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985. Nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nelle campagne agrarie in corso, purché le stesse siano state contratte prima del verificarsi degli eventi alluvionali. L'entità del prestito è calcolata secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 ottobre 2002. L'erogazione del prestito è comunque concessa a seguito di un rigoroso accertamento, da parte del delegato, circa la sussistenza, in capo ai soggetti richiedenti, delle condizioni previste nel presente comma per l'accesso al contributo.

     9. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     10. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere presentate al commissario delegato, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo.

     11. Il commissario è altresì autorizzato a provvedere alla immediata liquidazione di un acconto pari al 70% del contributo concedibile, e comunque fino ad un massimo di Euro 15.000,00.

     12. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

 

          Art. 6.

     1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi oggetto della presente ordinanza, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, con decorrenza dalla data degli eventi medesimi e comunque non oltre il 30 giugno 2003, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonché l'assegno per il nucleo familiare ove spettante. Gli stessi benefici sono altresì concessi ai lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, denunciati all'INAIL entro il 23 gennaio 2003. In tale ultima ipotesi, l'indennità è pari all'80% della media dei compensi denunciati per l'anno 2002.

     2. L'indennità di cui al comma 1 è altresì riconosciuta ai lavoratori residenti nei medesimi comuni, che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni agli immobili adibiti ad abitazione principale, abituale e continuativa, o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia.

     3. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento a seguito degli eventi meteorici di cui in premessa è sospesa fino al 30 giugno 2003, ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1.

     4. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposte dall'I.N.P.S., secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, del lavoratore interessato.

     5. Il trattamento di integrazione salariale, nonché le istanze di cassa integrazione straordinaria presentate per gli effetti prodotti dagli eventi oggetto della presente ordinanza, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

     6. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità alla data degli eventi alluvionali oggetto della presente ordinanza hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 31 dicembre 2003.

     7. Ai lavoratori salariati agricoli, agli operai avventizi e stagionali dipendenti da aziende di trasformazione dei prodotti agricoli, residenti nei territori individuati ai sensi dell'art. 1, che non dovessero raggiungere, a causa dei medesimi eventi, il numero minimo di giornate lavorative utili ai fini della maturazione del diritto all'indennità di disoccupazione agricola, è accreditato dall'I.N.P.S. lo stesso numero di giornate denunciate nell'anno 2002, ai fini del riconoscimento dell'indennità medesima, dell'assegno per il nucleo familiare nonché della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

     8. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere un'indennità, pari all'80% delle retribuzioni in godimento, ai lavoratori residenti nei territori individuati ai sensi dell'art. 1, legittimati a beneficiare dei congedi di cui all'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

     9. I contributi di cui ai commi 1, 2, 7 e 8 non sono cumulabili tra loro, né con quelli eventualmente disposti con provvedimenti del commissario delegato.

 

          Art. 7.

     1. Nei confronti dei soggetti residenti, o aventi sede legale od operativa, alla data degli eventi di cui alle premesse, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2003, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte o per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi, o altri oneri, in un numero di rate pari ad otto volte i mesi di sospensione. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non si dà luogo a rimborso.

     2. Le agevolazioni contributive e fiscali per le assunzioni incentivate, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sono prorogate per ulteriori dodici mesi rispetto alla loro naturale data di scadenza.

     3. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, comma 1, n. 4, del codice civile.

     4. I sindaci dei predetti comuni possono richiedere, con decorrenza dalla data degli eventi medesimi, l'esenzione, per un periodo massimo di sessanta giorni, dal rendere prestazioni lavorative presso i propri datori di lavoro e possono, altresì, disporre affinché gli amministratori locali, così come individuati dall'art. 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano parimenti esentati, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 81. Ai predetti sindaci ed amministratori locali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 6.

     5. Ai sindaci dei comuni colpiti dagli eventi di cui al presente provvedimento possono essere altresì, concessi, su richiesta, fino alla data del 30 giugno 2003, permessi aggiuntivi retribuiti, in deroga all'art. 4, comma 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, per un massimo di 72 ore lavorative mensili.

 

          Art. 8.

     1. Nell'ambito delle iniziative di prima assistenza alle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato ad erogare contributi a titolo di indennizzo in favore dei nuclei familiari che, a causa degli eventi stessi, abbiano subito la perdita di un componente. Tali indennizzi possono essere erogati, anche in deroga alle vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato, e sono determinati, rispetto ad ogni specifica fattispecie, con provvedimento da adottarsi d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 9.

     1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze della regione ed eventualmente delle amministrazioni locali derivanti dalla stato emergenziale, e nei limiti di vigenza dello stesso, il presidente delle regione Abruzzo - commissario delegato, è autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato, nel limite complessivo di cinque unità, nonché a stipulare fino a tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per lo svolgimento di attività specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 12. Il commissario delegato può inoltre avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di tre unità, nonché di personale militare nel limite di due unità, che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'Ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni quindici dalla richiesta.

     2. Il commissario delegato, per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzato ad avvalersi del personale militare di leva con le modalità di cui all'art. 10, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 3253 del 29 novembre 2002.

 

          Art. 10.

     1. Per i comuni individuati ai sensi dell'art. 1, gli effetti derivanti sui rispettivi bilanci in termini di entrate e di spese riferibili agli eventi eccezionali di cui alle premesse non vengono considerati ai fini del patto di stabilità per l'anno di competenza.

 

          Art. 11.

     1. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

 

          Art. 12.

     1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni di legge:

     regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

     regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

     decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

     decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38;

     decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, art. 19;

     legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 16 e 17;

     legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater, ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

     decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

     decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

     decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

     legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;

     decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

     decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

     legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;

     decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36;

     decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151;

     decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996;

     legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;

     decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, art. 1, comma 8;

     legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;

     legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;

     legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;

     decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;

     decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 5-bis;

     legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, articoli 18, 19 e 20;

     leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

     2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.

 

          Art. 13.

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse stanziate dal decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, nei limiti del riparto di cui all'ordinanza n. 3277/2003 citata in premessa.

     2. Il presidente della regione Abruzzo - commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali. Per le medesime finalità ed al medesimo titolo il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a contribuire con risorse a carico del Fondo della protezione civile.

 

          Art. 14.

     1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.

 

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.