Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 05/05/1989 |
Numero: | 164 |
Sommario |
Art. 1. 1. Entro il 30 giugno 1989, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile, può essere [...] |
Art. 1 bis. |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 67.4.185 – D.L. 5 maggio 1989, n. 164. [1]
Misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti.
(G.U. 8 maggio 1989, n. 105).
1. Entro il 30 giugno 1989, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile, può essere concessa, per la durata massima di otto mesi, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti delle imprese, delle aziende e delle ditte di cui all'art. 9, comma 10 bis, del
2. Per ogni singola impresa, azienda o ditta è determinato, con il decreto di cui al comma 1 il numero delle indennità concedibili, che non può essere complessivamente superiore a 350 [3].
3. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni della
3 bis. Fermo restando l'importo di lire 34 miliardi di cui al comma 4, le somme non impiegate per la concessione delle indennità di cui al comma 1 sono utilizzate per incrementare lo stanziamento dell'apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile a norma dell'art. 9, comma 8, del
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 34 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'art. 8, comma 2, della
1. Il limite di 1.000 unità stabilito per l'anno 1989 dall'art. 1, comma 1, del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma così modificato dalla
[4] Comma inserito dalla
[5] Comma così modificato dalla
[6] Articolo inserito dalla