Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 09/01/1989 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, in favore del personale degli [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 67.4.184 – D.L. 9 gennaio 1989, n. 4. [1]
Misure urgenti in tema di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti.
(G.U. 9 gennaio 1989, n. 6).
1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, in favore del personale degli enti e delle aziende portuali, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, dei lavoratori delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonchè dei dipendenti del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e dei controllori merci del porto di Venezia, il termine di applicazione del beneficio di cui all'art. 8 del
1 bis. Le disponibilità del citato capitolo 4548 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sono utilizzate, nel limite massimo di lire 11 miliardi, per la concessione di un contributo dello Stato per agevolare il prepensionamento dei dipendenti di cui al comma 10-bis dell'art. 9 del
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì differito al 31 dicembre 1989 il termine di applicazione del beneficio di cui all'art. 9 del
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Le nuove dotazioni organiche del personale di cui ai commi 1 e 2 sono determinate, per l'anno 1989, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per l'anno 1990, entro il 31 dicembre 1989, con le procedure di cui all'art. 7 del
5. Continuano ad applicarsi, per l'anno 1989, le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 10-bis, e 11 del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Il limite di mille unità per anno di cui al presente comma è stato elevato a 1.350 unità, per l'anno 1989, dall'art. 1 bis del
[3] Comma aggiunto dalla