Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 08/08/1996 |
Numero: | 426 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme [...] |
§ 98.1.27054 - Legge 8 agosto 1996, n. 426.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo.
(G.U. 17 agosto 1996, n. 192)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
ALLEGATO - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 1996, N. 347.
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1998";
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri può avvalersi di ulteriori unità di personale di altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore a cinquanta, in posizione di comando per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1.
1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 4451 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi";
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Per l'erogazione delle borse di studio, in conformità con quanto disposto dal
All'articolo 5:
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. E' prorogata, fino al 22 gennaio 1997, la partecipazione italiana alla missione di polizia civile della UEO nella città di Mostar, autorizzata dal
2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, pari a lire 287 milioni per l'anno 1996 e a lire 40 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 9:
al comma 1, dopo le parole: "organizzazioni non governative" sono inserite le seguenti: "o con altri enti italiani senza fini di lucro"; e le parole da: ", qualora detti organismi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri si fa carico del pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi di tale personale solo qualora non vi provvedano detti organismi internazionali".