§ 5.4.28 - L. 16 luglio 1998, n. 239.
Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.4 disciplina generale
Data:16/07/1998
Numero:239


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato, qualora ne sia ravvisata la convenienza alla luce dell'evoluzione dei giudizi in corso e della conclusione delle trattative in [...]
Art. 2.      1. La transazione dovrà assicurare allo Stato un risarcimento complessivo per tutti i danni subiti non inferiore a lire 117,6 miliardi, con rinuncia ad ogni ulteriore richiesta formulata.
Art. 3.      1. Nella transazione dovrà essere previsto che lo Stato, l'International Oil Pollution Compensation Fund, il proprietario e l'assicuratore della nave, anche disgiuntamente, nei giudizi civili [...]
Art. 4.      1. L'atto o gli atti di transazione previsti all'articolo 1 scontano l'imposta di registro nella misura fissa.
Art. 5.      1. Le risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, al netto [...]
Art. 6.      1. Per l'espletamento del servizio antinquinamento, istituito dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero dell'ambiente utilizza le [...]
Art. 7.      1. Per la sorveglianza nelle aree marine protette di cui al comma 7 dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e per l'attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre [...]
Art. 8.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 5.4.28 - L. 16 luglio 1998, n. 239.

Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di somme a finalità ambientali.

(G.U. 22 luglio 1998, n. 169).

 

Art. 1.

     1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato, qualora ne sia ravvisata la convenienza alla luce dell'evoluzione dei giudizi in corso e della conclusione delle trattative in atto, è autorizzato a definire in via stragiudiziale, con uno o più atti transattivi, le controversie attinenti al risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell'esplosione e dell'affondamento della motocisterna Haven, di seguito denominati evento Haven, verificatosi nelle acque della Riviera ligure di ponente l'11 aprile 1991. La definizione stragiudiziale autorizzata riguarda le controversie pendenti e quelle eventuali future con l'International Oil Pollution Compensation Fund, con sede in Londra, istituito con la convenzione di Bruxelles del 18 dicembre 1971, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 185, e con il proprietario e l'assicuratore della nave.

     2. In deroga alle vigenti disposizioni di contabilità di Stato, la transazione verrà stipulata e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato.

 

     Art. 2.

     1. La transazione dovrà assicurare allo Stato un risarcimento complessivo per tutti i danni subiti non inferiore a lire 117,6 miliardi, con rinuncia ad ogni ulteriore richiesta formulata.

     2. Nella transazione dovrà essere pattuita, inoltre, la corresponsione allo Stato, da parte del proprietario della nave e del suo assicuratore, di una somma pari all'ammontare del costo complessivo delle perizie tecniche d'ufficio espletate nel procedimento penale per i reati contestati in relazione all'evento Haven. La pattuizione avrà effetto anche nell'ipotesi di assoluzione degli imputati.

     3. Nella transazione potrà essere convenuto un termine per il pagamento delle somme pattuite non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della sua stipula all'International Oil Pollution Compensation Fund ed al proprietario e all'assicuratore della nave. La transazione è stipulata escludendo l'estensione della sua efficacia in favore di eventuali ulteriori soggetti co-obbligati.

     4. Nella transazione dovrà essere previsto che il proprietario della nave ed il suo assicuratore si assumano il rischio delle azioni risarcitorie in atto, ancorché proposte in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 511 del codice di procedura civile, e di quelle che dovessero essere promosse da terzi in connessione all'evento Haven, manlevando lo Stato italiano da qualsiasi detrimento ne dovesse derivare.

 

     Art. 3.

     1. Nella transazione dovrà essere previsto che lo Stato, l'International Oil Pollution Compensation Fund, il proprietario e l'assicuratore della nave, anche disgiuntamente, nei giudizi civili pendenti aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato per l'evento Haven, ivi compreso il procedimento di limitazione di responsabilità nelle sue articolazioni concernenti la definizione dello stato attivo e la definizione dello stato passivo, rinunceranno agli atti e ad ogni pretesa ivi azionata.

     2. Le spese, le competenze e gli onorari di lite resteranno integralmente compensati fra le parti e non sarà applicabile l'articolo 68 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

 

     Art. 4.

     1. L'atto o gli atti di transazione previsti all'articolo 1 scontano l'imposta di registro nella misura fissa.

 

     Art. 5.

     1. Le risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, al netto dell'importo di lire 22.579 milioni, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per far fronte, in via prioritaria, alle residue spese relative agli interventi effettuati in occasione dell'affondamento della motocisterna Haven, avvenuto l'11 aprile 1991, nonché ai connessi oneri per interessi e rivalutazione monetaria e ad interventi di bonifica del mare, e alle unità previsionali di base degli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno, sulla base delle quote individuate dal Ministro dell'ambiente, con proprio decreto.

     2. La somma rimanente è destinata anche ad interventi di riqualificazione ambientale del tratto di mare e del tratto di costa maggiormente colpiti dalle conseguenze dannose del sinistro. Gli interventi da finanziare con tale somma saranno definiti con apposito accordo di programma proposto dal Ministero dell'ambiente, al quale parteciperanno la regione Liguria, le province e i comuni costieri da Arenzano ad Albisola Marina.

 

     Art. 6.

     1. Per l'espletamento del servizio antinquinamento, istituito dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero dell'ambiente utilizza le risorse a tal fine ad esso attribuite nella tabella C della legge finanziaria, così come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

 

     Art. 7.

     1. Per la sorveglianza nelle aree marine protette di cui al comma 7 dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e per l'attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, le locali capitanerie di porto operano sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente. Per altri interventi ed attività in materia di tutela e di difesa del mare il Ministero dell'ambiente può avvalersi anche delle capitanerie di porto sulla base di specifiche convenzioni.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.