Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 12/12/2017 |
Numero: | 228 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Modifiche al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 |
Art. 3. Modifiche alla legge 23 marzo 2001, n. 93 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 |
§ 46.9.202 - D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
(G.U. 27 gennaio 2018, n. 22)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Vista la
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Vista la
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 26 della
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il Regolamento n. 907/2014/UE dell'11 marzo 2014;
Visto l'articolo 8, comma 1, lettera a) e comma 5, della
Visto il
Visto il
Considerato che l'articolo 8, comma 6, della citata
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 ottobre 2017;
Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato.
Art. 2. Modifiche al Codice dell'ordinamento militare di cui al
1. Al Codice dell'ordinamento militare di cui al
a) all'articolo 162, comma 3, dopo le parole: «titolari dei dicasteri, organi e autorità» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 174-bis»;
b) all'articolo 174-bis:
1) al comma 2, lettera a), le parole: «per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «forestali, ambientali e agroalimentari»;
2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione di Comando carabinieri per la tutela ambientale e Comando carabinieri per la tutela agroalimentare.
2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a), dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi. ».
c) all'articolo 828, comma 1, le parole «dell'ambiente» sono sostituite dalla seguente: «ambientale»;
d) all'articolo 1913, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'iscrizione d'ufficio di cui al comma 1 non si attua nei confronti del personale transitato d'autorità nell'Arma dei carabinieri, qualora, in ragione degli anni residui di servizio effettivo, non abbia la possibilità di maturare il diritto all'indennità supplementare di cui al comma 1, dell'articolo 1914. ».
e) all'articolo 2212-octies, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i gradi dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri assumono la denominazione di quelli previsti per i ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, secondo la corrispondenza di cui al comma 1;»;
f) all'articolo 2212-nonies, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i gradi dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri assumono la denominazione di quelli previsti per il ruolo degli appuntati e carabinieri, secondo la corrispondenza di cui al comma 1;».
g) all'articolo 2214-quater, comma 4, sostituire le parole: «non si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III» con le seguenti parole: «si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III. In deroga all'articolo 992, il predetto personale permane in ausiliaria per un periodo non superiore a 5 anni e comunque non oltre i 65 anni di età. »;
h) all'articolo 2247-ter, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per l'anno 2016, i documenti per valutare il rendimento in servizio del personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, sono sostituiti da una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica compilata, alla data del 1° gennaio 2017, dal comando di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 174-bis e finalizzata a documentare gli incarichi assolti e il relativo periodo di tempo.
1-ter. Per l'anno 2016, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche al personale appartenente ai ruoli non direttivi e non dirigenti del Corpo forestale dello Stato transitato nei corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, nei casi previsti dall'articolo 53 del
Art. 3. Modifiche alla
1. All'articolo 17, comma 1, della
Art. 4. Modifiche all'articolo 7 del
1. All'articolo 7, comma 2, del
«z) Ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i), svolte dalle unità specialistiche dell'Arma dei carabinieri.».
Art. 5. Modifiche all'articolo 8 del
1. All'articolo 8 del
Art. 6. Modifiche all'articolo 9 del
1. All'articolo 9, comma 1, del
a) all'alinea dopo le parole «all'articolo 7, comma 1,» aggiungere le seguenti «ferme restando le attribuzioni delle regioni e degli enti locali,»;
b) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole «nelle attività di cui all'articolo 7, comma 1, della
c) alla lettera b), dopo le parole «d'intesa con le regioni,» aggiungere le seguenti «sulla base di accordi di programma,»;
d) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente «c-bis) espressione, per la parte di competenza, dei pareri di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353.».
Art. 7. Modifiche all'articolo 11 del
1. All'articolo 11, comma 2, del
Art. 8. Modifiche all'articolo 16 del
1. All'articolo 16, comma 1, del
Art. 9. Modifiche all'articolo 18 del
1. All'articolo 18 del
a) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
«12-bis. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza si applica, relativamente alla sanzione della censura di cui all'articolo 79 del
12-ter. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, i procedimenti disciplinari da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato pendenti al momento del transito:
a) se non sospesi a norma dell'articolo 117 del
b) se sospesi ai sensi dell'articolo 117 del
12-quater. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione militare ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al
12-quinquies. Nei casi di cui ai commi 12-ter e 12-quater, per l'irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti disposizioni:
a) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81 del
b) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84 del
c) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85 del
12-sexies. I procedimenti non definiti alla data del 31 dicembre 2016, concernenti l'attribuzione al personale del Corpo forestale dello Stato delle ricompense per lodevole comportamento o per particolare rendimento antecedenti al transito nell'Arma dei carabinieri nel Corpo della guardia di finanza, sono istruiti e definiti, secondo le disposizioni in vigore per il personale dell'Arma dei carabinieri e del predetto Corpo, entro il 31 dicembre 2018.
12-septies. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare più grave della multa.
12-octies. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai procedimenti disciplinari non estinti si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:
a) se non sospesi, a norma dell'articolo 117 del
b) se sospesi, ai sensi dell'articolo 117 del
12-nonies. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 12-octies, lettera a).
12-decies. Nei casi di cui ai commi 12-octies e 12-nonies, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 81 del
b) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del
c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 85 del
12-undecies. Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nella Polizia di Stato, per fatti commessi antecedentemente al transito nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al
a) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81 del
b) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84 del
c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85 del
d) al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Amministrazione della pubblica sicurezza si applica, con rinvio all'articolo 87 del
12-duodecies. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure previste dal
a) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 81 del
b) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del
c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 85 del
b) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 2214-quater del
13-ter. Ai fini della concessione della croce per anzianità di servizio di cui all'articolo 858 del