§ 57.11.207 - D.L. 21 aprile 1995, n. 120 .
Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:21/04/1995
Numero:120


Sommario
Art. 1.      Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università "La Sapienza" di Roma è autorizzata a rinnovare improrogabilmente fino al 30 [...]
Art. 2.      1. Il n. 3) del primo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dai seguenti
Art. 3.      1. Le disposizioni dell'art. 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. [...]
Art. 4.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite [...]
Art. 5.      1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995 le università stabiliscono, in deroga ai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. [...]
Art. 6.      1. Le università deliberano i propri statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio [...]
Art. 7.  [9]
Art. 8.      1. Le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano alle università per gli impianti già realizzati
Art. 9.      1. L'eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel [...]
Art. 10.      1. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere [...]
Art. 11.  [12]
Art. 11 bis.  [13]
Art. 11 ter.  [14]
Art. 11 quater.  [15]
Art. 12.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 57.11.207 - D.L. 21 aprile 1995, n. 120 [1] .

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

(G.U. 22 aprile 1995, n. 94)

 

 

     Art. 1.

     Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università "La Sapienza" di Roma è autorizzata a rinnovare improrogabilmente fino al 30 giugno 2000, provvedendo entro tale termine all'espletamento delle procedure di assunzione del nuovo personale, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale del rapporto di lavoro, previa intesa con la Regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione [2] .

 

          Art. 2.

     1. Il n. 3) del primo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dai seguenti:

     "3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;

     3 bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.".

     2. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recanti la fissazione delle modalità di determinazione degli organici di ateneo e la conseguente attribuzione alle università della potestà di modifica degli stessi, è abrogato il comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, recante la determinazione di un rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore ordinario in una stessa facoltà. E' altresì soppresso l'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente i trasferimenti dei professori associati.

     3. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981, così come richiamato dall'art. 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, è compreso il titolo del diploma di laurea.

     4. [3].

 

          Art. 3.

     1. Le disposizioni dell'art. 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono validi e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente a quella di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilità di impiego.

     2. Gli iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli che, previo benestare del competente Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, siano stati assunti dalle istituzioni universitarie, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per le esigenze indilazionabili e temporanee dell'attività universitaria, mantengono il titolo alla iscrizione in tali elenchi fino al termine del rapporto di lavoro con le istituzioni universitarie suddette, anche ai fini del regime dei contributi e delle prestazioni previdenziali.

 

          Art. 4.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

     2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, attraverso la contrattazione decentrata con le rappresentanze sindacali rappresentative dei collaboratori ed esperti linguistici [4] .

     3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Le università, nel caso in cui si avvalgano della facoltà di stipulare i contratti di cui al comma 2, hanno l'obbligo di assumere prioritariamente i titolari dei contratti di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto. Il personale predetto, ove assunto ai sensi del presente comma, conserva i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti [5] .

     4. Le università procedono annualmente, sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attività svolta. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dai competenti organi accademici costituisce per l'università giustificato motivo di recesso [6] .

     5. L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

 

          Art. 5.

     1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995 le università stabiliscono, in deroga ai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari o motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica, nonché il contributo suppletivo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

     2. In attesa dell'insediamento della Consulta nazionale sul diritto allo studio universitario e della revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1994, gli eventuali maggiori introiti derivanti, per l'anno accademico 1994-1995, dall'aumento delle tasse e dei contributi rispetto all'anno precedente sono devoluti, in misura non superiore al 30 per cento, da ciascun ateneo ad interventi diretti ed indiretti a favore degli studenti che si trovino nelle condizioni di merito e di reddito richieste per l'accesso alle borse di studio previste dal citato decreto a favore dei meritevoli e privi di reddito, le cui domande non siano state soddisfatte per carenza dei fondi regionali all'uopo destinati. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1994, n. 725. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. I contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati secondo le modalità di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a carico del bilancio dell'università, per la copertura degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni dei corsi di laurea e di diplomi attivati presso le facoltà universitarie, qualora non sia possibile provvedere in altro modo, possono essere rinnovati nella stessa università per gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996, a carico ed entro i limiti delle risorse disponibili nell'università medesima [7] .

 

          Art. 6.

     1. Le università deliberano i propri statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al presente decreto, inderogabilmente entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, decorso il quale non possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui alla citata legge n. 537 del 1993 e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento [8] .

     2. L'art. 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, si interpreta nel senso che esso non si applica ai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonché ai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

     3. Per le università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate, il consiglio di amministrazione è integrato, qualora già non vi appartengano, da rappresentanti degli enti promotori della sede decentrata che concorrono al mantenimento della sede con un contributo annuo stabilito dagli statuti indicati dall'art. 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 245, nonché quelli indicati dagli statuti.

     4. Le università sono comunque tenute a rinnovare gli organi collegiali scaduti secondo le modalità vigenti nelle more dell'adozione degli statuti di cui al comma 1; fino a tale rinnovo detti organi permangono nell'attuale composizione.

     5. Sono fatte salve le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonché dai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 7. [9]

 

          Art. 8.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano alle università per gli impianti già realizzati.

 

          Art. 9.

     1. L'eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

     2. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione.

     3. Per le procedure concorsuali in atto, ove la commissione esaminatrice sia già stata costituita, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 10.

     1. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono eccezionalmente ottenere l'ammissione alle università italiane per l'anno accademico 1994-1995 con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorità accademiche, in attesa della conclusione di intese bilaterali in materia con i Paesi interessati.

     2. Per l'anno accademico 1994-1995, il provvedimento di nomina dei vincitori di concorso a professore di prima e seconda fascia, nonché le relative prese di servizio, possono adottarsi anche dopo il 31 ottobre 1994 e comunque non oltre il 28 febbraio 1995.

     3. [10]

     4. Limitatamente all'anno 1995 è indetta dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel mese di maggio, una sessione straordinaria degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo [11] .

 

          Art. 11. [12]

     1. Gli inquadramenti disposti ai sensi dell'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, possono avere decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero dalla data del superamento del periodo di prova per il personale assunto anche successivamente alla predetta data purché sulle carriere previste dall'ordinamento precedente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, ed entro il 31 agosto 1992. Gli inquadramenti di cui al presente articolo possono avere luogo anche per il personale delle Università per stranieri di Perugia e di Siena statizzato ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché per il personale tecnico e amministrativo assunto in ruolo ai sensi della legge 2 maggio 1984, n. 116, anche se inquadrati su posti delle nuove carriere. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, provvedono le università nell'ambito dei finanziamenti ordinari, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

 

          Art. 11 bis. [13]

     1. La laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Trieste è, a tutti gli effetti, equipollente alla laurea in scienze politiche.

 

          Art. 11 ter. [14]

     1. Ai fini dell'iscrizione negli albi professionali, gli attestati di cui all'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, sono equiparati ai diplomi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341.

 

          Art. 11 quater. [15]

     1. Il primo comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, va interpretato nel senso che le università, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, possono conferire affidamenti e supplenze retribuite ai ricercatori confermati, qualora l'impegno didattico conseguente superi quello stabilito nell'art. 32 e successive modificazioni del medesimo decreto.

 

          Art. 12.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 21 giugno 1995, n. 236.

[2]  Comma già modificato dalla legge di conversione, dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1999, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L. 19 ottobre 1999, n. 370, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[3]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8]  Comma così modificato dalla legge di conversione. Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 18 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[9]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[10]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[11]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[12]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione. Per l’interpretazione autentica del presente articolo per la parte riguardante il personale delle Università per stranieri di Perugia e di Siena, vedi l'art. 8 della L. 19 ottobre 1999, n. 370.

[13]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[14]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[15]  Articolo inserito dalla legge di conversione.