§ 41.7.180 - D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267.
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:16/03/1992
Numero:267


Sommario
Art. 1.  Sanità e istituzioni sanitarie
Art. 2.  Volontariato
Art. 3.  Formazione professionale
Art. 4.  Bacini di rilievo nazionale
Art. 5.  Caccia
Art. 6.  Giudice di pace
Art. 7.  Uso della lingua nei processi
Art. 8.  Sanzioni amministrative
Art. 9.  Organizzazione turistica locale
Art. 10.  Ente autonomo Fiera di Bolzano
Art. 11.  Ricezione di radiodiffusione
Art. 12.  Soccorso alpino
Art. 13.  Valori catastali
Art. 14.  Equipollenza dei titoli di studio


§ 41.7.180 - D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267.

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate.

(G.U. 22 aprile 1992, n. 94, S.O.)

 

     Art. 1. Sanità e istituzioni sanitarie

     1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2.- La Regione Trentino-Alto Adige disciplina il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari.

     Alle province autonome competono le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari; nell'esercizio di tali potestà esse devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria.

     Le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto.".

     2. Nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, i numeri 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

     "9) alle professioni sanitarie, agli ordini e collegi professionali ed agli esami di idoneità per l'esercizio della professione medica negli ospedali; nella provincia di Bolzano, tali esami possono essere effettuati osservandosi l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197; la facoltà di organizzare i predetti esami è estesa alla provincia di Trento;

     10) alla omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione; non è attività di omologazione quella di verifica e controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella regione;".

 

          Art. 2. Volontariato

     1. Le attività di volontariato da svolgersi nell'ambito delle materie di competenza della regione e delle province autonome, e le relative organizzazioni, sono disciplinate dalla legge regionale o provinciale nel rispetto dei limiti relativi alle materie medesime.

     2. [Le organizzazioni riconosciute dalla regione e dalle province autonome sono iscritte di diritto nei registri delle organizzazioni di volontariato, anche agli effetti dell'applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266] [1].

     2-bis. Le province autonome riconoscono, valorizzano e promuovono gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che operano nell'ambito provinciale, nonchè gli altri enti iscritti nell'elenco di cui al comma 2-quinquies [2].

     2-ter. Ai fini del presente articolo si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo decreto con sede o ambito di operatività nel territorio delle province autonome. Le province autonome promuovono l'accesso degli enti del Terzo settore ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e riconoscono agli stessi le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore nel rispettivo territorio [3].

     2-quater. Le province autonome riconoscono il ruolo del centro servizi per il volontariato accreditato nel territorio provinciale ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e possono concludere con esso accordi o convenzioni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 61, comma 1, lettera a), del medesimo decreto [4].

     2-quinquies. Le province autonome disciplinano, con legge provinciale e nell'ambito delle materie di propria competenza, la tenuta di un elenco delle associazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, non iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, promuovendo per gli stessi l'accessibilità ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e riconoscendo anche le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Gli statuti delle associazioni e degli altri enti iscritti nell'elenco garantiscono il rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati nonchè di elettività delle cariche sociali [5].

     2-sexies. All'elenco di cui al comma 2-quinquies sono altresì iscritti di diritto gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede o ambito di operatività nel territorio delle province autonome [6].

     2-septies. Le province autonome promuovono e valorizzano i rapporti e le forme di partenariato tra gli enti del sistema territoriale provinciale integrato e gli enti di cui al comma 2-bis, anche disciplinando le modalità di attuazione della co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. Al fine di aumentare il coinvolgimento della comunità, gli enti del Terzo settore possono avvalersi, secondo modalità disciplinate dalle province autonome, del contributo degli enti di cui al comma 2-quinquies, a condizione che si tratti di un apporto definito, riferito ad attività strumentali o complementari rispetto alle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore [7].

 

          Art. 3. Formazione professionale

     1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Le province autonome possono attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali. Gli attestati rilasciati al termine di tali corsi abilitano all'esercizio di una attività professionale in corrispondenza alle norme comunitarie.".

 

          Art. 4. Bacini di rilievo nazionale

     1. Nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "I piani dei bacini di rilievo nazionale sono strumento di coordinamento delle attività inerenti alle attribuzioni statali e provinciali, sempre che lo statuto e le relative norme di attuazione non prevedano apposite modalità di coordinamento.

     In sede di aggiornamento dei piani e programmi provinciali per l'utilizzazione delle acque pubbliche e per gli interventi si tiene conto delle indicazioni contenute nel piano di bacino.

     Nelle determinazioni dei componenti di cui all'art. 12, comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, il comitato istituzionale osserva lo statuto e le relative norme di attuazione.".

 

          Art. 5. Caccia

     1. Nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Lo standard di protezione della fauna è disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale.".

 

          Art. 6. Giudice di pace

     1. Alla nomina, alla decadenza, e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace si provvede, nella Regione Trentino-Alto Adige, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente della Giunta regionale, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario.

     2. Il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace è inquadrato con legge regionale nei ruoli del personale della regione, salva la dipendenza funzionale dal giudice di pace o dal coordinatore di cui all'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374. La legge regionale assicura anche l'osservanza dei princìpi di cui ai commi 4 e 6 e disciplina le modalità di immissione in ruolo con priorità del personale assegnato agli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989. La regione provvede altresì alla fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari per il funzionamento degli uffici.

     3. L'istituzione di sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace è disposta dal Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con la provincia autonoma. La vigilanza e la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace sono esercitate disgiuntamente dal presidente del tribunale ordinario e dalla giunta provinciale.

     4. L'art. 89 dello statuto e le relative disposizioni di attuazione si applicano anche per i magistrati onorari di cui al comma 1. Con successivo decreto legislativo da emanare prima dell'insediamento dei predetti uffici saranno determinate le relative piante organiche provinciali.

     5. Nella provincia di Bolzano le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace sono esercitate a bienni alterni da un giudice di lingua italiana e da un giudice di lingua tedesca, osservandosi il criterio indicato nell'art. 15, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Le funzioni di coordinatore sono esercitate per un biennio da un giudice di lingua ladina quando egli risulta il più anziano in applicazione del predetto criterio.

     6. La conoscenza, accertata nei modi di legge, della lingua italiana e della lingua tedesca è richiesta, nella provincia di Bolzano, per la nomina dei giudici di pace e per la nomina o il trasferimento degli addetti alle relative cancellerie e degli ausiliari.

     7. L'art. 40 della legge 21 novembre 1991, n. 374, non si applica nella regione Trentino-Alto Adige. L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, è abrogato.

     8. I posti di organico del personale amministrativo di cui al comma 2 sono stabiliti previa intesa della regione con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; gli stessi sono portati in diminuzione dei posti di organico di cui all'art. 12, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

     9. Le spese sostenute dalla regione in conseguenza di quanto disposto dal comma 2 sono rimborsate dallo Stato entro i limiti predeterminati sulla base dei corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici del giudice di pace.

 

          Art. 7. Uso della lingua nei processi

     1. Nel comma 4 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del capo IV del presente decreto, il predetto cittadino ha la facoltà di usare la lingua tedesca anzichè quella italiana.".

 

          Art. 8. Sanzioni amministrative

     1. Le entrate provenienti da sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni di norme emanate in materia di competenza della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano affluiscono, per quanto non devolute ai verificatori, ai bilanci della regione e delle province stesse o degli enti locali titolari della corrispondente funzione amministrativa.

 

          Art. 9. Organizzazione turistica locale

     1. Il secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278, è sostituito dal seguente:

     "In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel precedente comma, la legge stessa provvede in ordine al personale e ai beni degli enti soppressi.".

 

          Art. 10. Ente autonomo Fiera di Bolzano

     1. Nel terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prezzo del riscatto è quello determinato dall'atto pubblico-amministrativo stipulato in argomento il 16 ottobre 1989".

 

          Art. 11. Ricezione di radiodiffusione

     1. Nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, la provincia autonoma di Trento ha la facoltà di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonchè per collegarsi con aree culturali europee. Si applicano il secondo e quinto comma del presente articolo.".

 

          Art. 12. Soccorso alpino

     1. Il soccorso alpino dello Alpenverein Südtirol è equiparato a quello del Club alpino italiano.

 

          Art. 13. Valori catastali

     1. Nel primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione dei valori catastali saranno adottati coerenti criteri di valutazione per il territorio regionale evitando disparità di trattamento.".

 

          Art. 14. Equipollenza dei titoli di studio

     1. Il titolo di studio conseguito all'estero e dichiarato equipollente a titolo di studio conseguito in Italia ha la stessa rilevanza di quest'ultimo anche ai fini della iscrizione nel relativo albo professionale.

 


[1] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 aprile 2024, n. 64.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 22 febbraio 2024, n. 26 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 aprile 2024, n. 64.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 22 febbraio 2024, n. 26 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 aprile 2024, n. 64.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 22 febbraio 2024, n. 26 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 aprile 2024, n. 64.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 22 febbraio 2024, n. 26 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 aprile 2024, n. 64.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 22 febbraio 2024, n. 26 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 aprile 2024, n. 64.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 22 febbraio 2024, n. 26 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 aprile 2024, n. 64.