§ 80.5.269 – L. 4 febbraio 1966, n. 32.
Soppressione dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:04/02/1966
Numero:32


Sommario
Art. 1.      I ruoli aggiunti istituiti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono soppressi
Art. 2.      Con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive norme integrative e modificative, gli impiegati non di ruolo, assunti [...]


§ 80.5.269 – L. 4 febbraio 1966, n. 32.

Soppressione dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

(G.U. 16 febbraio 1966, n. 41).

 

     Art. 1.

     I ruoli aggiunti istituiti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono soppressi.

     Gli impiegati dei ruoli aggiunti in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono collocati nei corrispondenti ruoli organici dell'Amministrazione di appartenenza, in qualifica pari a quella rivestita, dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data suddetta, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nel ruolo di provenienza.

     Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori ed ai ruoli aggiunti, che in attuazione di disposizioni legislative o per concorso siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole al quale avrebbero avuto diritto ai sensi del presente articolo, se fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianità complessiva maturata nel ruolo speciale transitorio, nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico.

 

          Art. 2.

     Con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive norme integrative e modificative, gli impiegati non di ruolo, assunti in conformità a specifiche disposizioni di legge, che abbiano compiuto o compiano i periodi di servizio previsti dall'art. 1 del citato decreto legislativo, sono collocati nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico dell'amministrazione d'appartenenza, corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono.

     In conformità di quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo organico corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono, sono collocati in altro ruolo della stessa carriera o di carriera inferiore, qualora posseggano tutti i requisiti relativi, nella stessa ovvero presso altra amministrazione dello Stato.

     Per il collocamento nei ruoli organici della carriera esecutiva, si prescinde dal possesso del titolo di studio, nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

     Il collocamento nei ruoli organici previsto nella presente legge è disposto in soprannumero da assorbire con la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, vice direttore, primo segretario, primo archivista, commesso o qualifiche equiparate, nonchè con la cessazione dal servizio.