§ 57.11.10A - Legge 30 novembre 1973, n. 766.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:30/11/1973
Numero:766


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, concernente misure urgenti per l'Università, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:


§ 57.11.10A - Legge 30 novembre 1973, n. 766.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università.

(G.U. 1 dicembre 1973, n. 310)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, concernente misure urgenti per l'Università, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1, i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti con i seguenti:

     "Nella ripartizione il Ministro terrà conto del numero degli studenti in corso, di quello comprensivo degli incarichi ufficiali retribuiti e dei posti di assistenti di ruolo esistenti presso ciascuna facoltà o scuola, nonchè di criteri generali ispirati alle esigenze scientifiche e didattiche che verranno stabiliti sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     Per i posti di ruolo comunque disponibili e non ancora coperti per i quali le facoltà e le scuole non abbiano provveduto, entro 30 giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al secondo comma, alla proposta di messa a concorso ovvero alla dichiarazione di vacanza, o che non risultino in quest'ultimo caso coperti entro 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della relativa delibera della facoltà, il Ministro bandisce concorsi per le facoltà rette da un comitato tecnico o per le facoltà negli atenei di nuova istituzione ovvero per le facoltà interessate che non abbiano provveduto, destinando il posto allo sdoppiamento di una disciplina ove ne ricorra l'esigenza".

     All'articolo 2, il primo comma è sostituito con i seguenti:

     "I concorsi a posti di professore universitario sono banditi per discipline o gruppi di discipline.

     La prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime al Ministro un parere circa i gruppi di discipline per i quali le facoltà possono chiedere i concorsi. Tali gruppi, stabiliti in base a criteri di stretta affinità, debbono assicurare in ogni caso la possibilità di costituire una commissione competente a valutare le pubblicazioni e gli altri titoli presentati dai candidati. Il giudizio della commissione sulle pubblicazioni e i titoli dovrà essere motivato e specificatamente pertinente ad ognuna delle discipline raggruppate.";

     il terzo comma è sostituito con il seguente:

     "Singole discipline non raggruppabili e quelle di nuova istituzione possono essere poste a concorso su richieste della facoltà approvate dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione per una aliquota non superiore annualmente al 20 per cento dei posti disponibili.";

     nel quarto comma le parole: "approvate dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione" sono sostituite con le seguenti: "fermo restando il disposto dell'art. 1.";

     dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

     "In ogni caso le richieste delle facoltà per i concorsi previsti dal comma precedente debbono essere approvate dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.";

     il sesto comma è sostituito dal seguente:

     "La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Essa è composta di cinque commissari sorteggiati tra i professori di ruolo o fuori ruolo delle materie messe a concorso. Nessuna commissione può giudicare per la copertura di un numero di posti superiore a dieci. Qualora i posti da mettere a concorso superino il numero di dieci, si provvede a bandire altri concorsi e si procede al sorteggio di altre commissioni.";

     nel settimo comma sono soppresse le parole: "aggregati ed i ternati";

     nell'ottavo comma sono soppresse le parole: "vincitori dei concorsi disciplinati dal presente provvedimento";

     nel decimo comma sono soppresse le parole: "dal supplente";

     nell'undicesimo comma, le parole: "quelli immediatamente precedenti", sono sostituite con le seguenti: "quello immediatamente precedente"; e le parole: "nono comma" sono sostituite con le seguenti: "comma undicesimo";

     nel quattordicesimo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: "e, per le discipline che lo richiedano, di eventuali prove didattiche o sperimentali".

     All'articolo 3, nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "i vincitori di concorsi a professore aggregato espletati o banditi anteriormente alla data stessa, nonchè i direttori di ruolo delle scuole autonome di ostetricia e gli aggregati clinici di cui al regio decreto-legge 8 febbraio 1937, n. 794, in servizio alla predetta data. Quest'ultima figura è soppressa.";

     nel quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o comunque dall'acquisizione del titolo valido ai fini dell'inquadramento; per i direttori di ruolo della scuola autonoma di ostetricia e per gli aggregati clinici di cui al primo comma, il termine decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.";

     nel nono comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per gli aggregati in servizio o la cui nomina abbia effetto dal 1° novembre 1973".

     il decimo comma e sostituito con il seguente:

     "A domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono inquadrati anche in soprannumero nel ruolo degli assistenti coloro che siano stati inclusi in una terna di idonei non scaduta in un concorso ad assistente ordinario. Il disposto di cui al presente comma si applica anche ai professori ordinari degli istituti di istruzione secondaria che, all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, prestino servizio nelle università da almeno tre anni in qualità di comandati con funzioni di assistente presso corsi ufficiali di insegnamento, ai sensi dell'art. 131 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;il termine per la domanda decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dalla data dell'inquadramento nel ruolo degli assistenti, il predetto personale cessa di appartenere al ruolo di provenienza.";

     nell'undicesimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La nomina può altresì essere disposta presso altra facoltà, qualora vi sia il consenso di entrambe le facoltà interessate e dell'avente titolo.";

     il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:

     "Le stesse norme si applicano agli idonei dei concorsi a posti di assistente di ruolo banditi anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora espletati, nonchè ai vincitori dei concorsi riservati di cui al comma seguente. In questo caso il termine di cui al decimo comma del presente articolo decorre dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso.";

     nel tredicesimo comma, secondo periodo, le parole: "è consentita la messa a concorso dei", sono sostituite con le seguenti: "saranno messi a concorso i": e la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) titolari di assegno di formazione scientifica e didattica;";

     il quattordicesimo comma è sostituito con il seguente:

     "Possono inoltre partecipare coloro che si trovino nelle condizioni previste nel secondo comma del successivo art. 5, nonchè, limitatamente ai posti che saranno messi a concorso presso università istituite negli ultimi sei anni, coloro che siano in possesso di laurea.";

     dopo il quattordicesimo, sono inseriti i seguenti commi:

     "Coloro che abbiano ricoperto per incarico per un triennio, maturato nel corso dell'anno accademico 1972-73, posti di assistente di ruolo per i quali non siano stati banditi i relativi concorsi, sono stabilizzati nell'incarico fino all'espletamento del concorso riservato, secondo quanto previsto dai precedenti commi tredicesimo e quattordicesimo, da espletarsi entro l'anno accademico 1973-74. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, il Ministro per la pubblica istruzione provvede alla costituzione di un'apposita commissione giudicatrice. Tale disposizione si applica anche ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ma non espletati entro lo stesso anno accademico 1973-74.

     Gli inquadramenti previsti dal decimo comma del presente articolo e le nomine ad assistente ordinario dei vincitori di concorsi riservati sono attribuiti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria. Resta ferma la competenza del Ministro per la pubblica istruzione per l'approvazione degli atti dei relativi concorsi.

     Tutti gli assistenti di ruolo sono assegnati alle facoltà presso cui si svolge l'insegnamento al quale essi prestano la propria attività didattica e di ricerca; le competenze amministrative nei loro confronti già spettanti al titolare della disciplina vengono trasferite al consiglio di facoltà.

     Quando una facoltà intende coprire per trasferimento un posto vacante di assistente universitario di ruolo, si osservano le stesse procedure previste dalle norme vigenti per il trasferimento dei professori universitari di ruolo.";

     il quindicesimo comma è sostituito con i seguenti:

     "Nella prima attuazione del presente provvedimento, anche a seguito dell'applicazione dei commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo ed in correlazione ai termini di cui all'art. 1 del presente provvedimento, le nomine dei professori universitari hanno decorrenza immediata; hanno altresì decorrenza immediata i trasferimenti, purchè deliberati entro il 28 febbraio 1974.

     Per detti trasferimenti non si applica, per quanto concerne i professori straordinari, la limitazione di cui al terzo comma dell'art. 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.".

     All'articolo 4, nel primo comma, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il disposto di cui al presente comma si applica altresì a coloro che, avendo già maturato il triennio di anzianità, non abbiano prestato servizio nell'anno accademico 1972-73 per essersi recati all'estero per motivi di studio e siano stati proposti per l'incarico, anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento, per l'anno accademico 1973-74; nei casi in cui è consentito ai docenti un doppio incarico, il disposto stesso si applica ad uno solo degli incarichi; esso non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari di ruolo.";

     dopo il primo, sono inseriti i seguenti commi:

     "In nessun caso può essere accordata la stabilizzazione a coloro che, avendo svolto insegnamento per incarico per qualunque durata, si siamo avvalsi delle speciali norme sull'esodo dei funzionari delle carriere direttive dello Stato di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     La stabilizzazione è subordinata alla cessazione dalla carica o ufficio ricoperti per i funzionari dello Stato con qualifica dirigenziale, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli appartenenti ai ruoli diplomatico e consolare, gli ufficiali in servizio permanente di tutte le armi e della pubblica sicurezza, i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori o i segretari generali di tutti gli enti pubblici, anche economici, a carattere nazionale.";

     nel secondo comma, dopo le parole: "I professori" è inserita la seguente: "incaricati", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La posizione di incaricato stabilizzato si conserva anche nel caso di passaggio ad un altro incarico presso la stessa od altra facoltà anche di diversa sede.";

     nel terzo comma, le parole: "cui sia stato conferito", sono sostituite con le seguenti: "che siano stati proposti per";

     nel quarto comma, la parola: "conferiti", è sostituita con la seguente: "proposti";

     dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Al fine di determinare la retribuzione annua lorda spettante ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni e integrazioni, al libero docente è equiparato il cultore della materia con sei anni di incarico di insegnamento universitario.

     E' applicabile ai professori incaricati stabilizzati la possibilità di ottenere il congedo straordinario per ragioni di studio o di ricerca scientifica prevista per gli assistenti ordinari dall'art. 8 della legge 18 marzo 1958, numero 349.".

     All'articolo 5, il primo comma è sostituito dai seguenti:

     E' istituito un fondo nazionale per consentire alle università statali di stipulare 9.000 contratti quadriennali per l'importo annuo lordo di lire 2.500.000 ciascuno.

     Di tali contratti 3.000 sono riservati ai titolari delle borse di cui agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con due anni di attività al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento e saranno assegnati mediante graduatorie nazionali, compilate in base all'anzianità di godimento delle borse da parte dei singoli aspiranti, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione. I residui 6.000 contratti saranno stipulati con laureati, i quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano svolto per almeno un anno, nell'ambito degli ultimi tre anni accademici, attività di:

     a) assistenti incaricati, inclusi gli assistenti incaricati supplenti, e assistenti convenzionati, al termine della convenzione;

     b) borsisti di cui all'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e agli articoli 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonchè borsisti vincitori di concorsi pubblici banditi dal CNR o da altri enti pubblici di ricerca che abbiano svolto la loro attività presso le facoltà; per i borsisti in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento si prescinde dal requisito dell'anno di attività;

     c) assistenti volontari confermati in servizio ai sensi del secondo comma dell'art. 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

     d) medici interni universitari con compiti assistenziali;

     e) incaricati di esercitazioni particolari di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62;

     f) tecnici laureati incaricati e tecnici laureati supplenti.";

     il secondo comma è sostituito con il seguente:

     "Ulteriori fondi potranno essere stanziati allo stesso scopo dalle università statali nel proprio bilancio. In tal caso si applicano tutte le disposizioni del presente articolo.";

     nel quarto comma, il primo periodo è sostituito con il seguente:

     "Il numero dei contratti da assegnare alle università statali, con l'importo corrispondente, è determinato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto dei posti vacanti di assistente già attribuiti alle facoltà e in base al numero di coloro che secondo le indicazioni presentate dalle università stesse hanno titolo per partecipare al concorso nonchè secondo criteri generali ed obiettivi stabiliti dal Ministro, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.";

     nel sesto comma, dopo le parole: "un assistente", sono inserite le seguenti: "di ruolo";

     il decimo comma è sostituito con il seguente:

     "Il titolare del contratto è tenuto a svolgere, con impegno limitato a metà della giornata per tre giorni settimanali, attività di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazioni, senza peraltro sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti: ha diritto di avvalersi, ai fini delle sue attività di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti.";

     dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi:

     "I titolari dei contratti stipulati su propri fondi dalle università non statali riconosciute, secondo le norme di cui al presente articolo, hanno uno stato giuridico corrispondente a quello dei titolari dei contratti nelle università statali nonchè i diritti a questi garantiti dai quattro precedenti commi e dal tredicesimo comma dell'art. 3.

     I vincitori di contratti che siano docenti di altri ordini di scuola e i dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per la durata del contratto.".

     All'articolo 6, nel quarto comma, dopo le parole: "residuo periodo di borsa", sono aggiunte le parole: "ivi compresa la conferma";

     dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente comma:

     "Per i vincitori di concorsi a borse di studio di cui al comma precedente, banditi anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, già espletati o in corso di espletamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62.".

     All'articolo 7, nel terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; sarà tenuto conto delle necessità inerenti alla gestione del centro residenziale previsto dall'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 442, per la parte relativa alle prestazioni a favore degli studenti che ne hanno diritto.";

     nel quarto comma, le parole: "è attribuito su domanda agli interessati nei limiti dei fondi disponibili a tal fine, con precedenza agli appartenenti a famiglie" sono sostituite con le seguenti: "è attribuito su domanda, nei limiti dei fondi disponibili a tal fine, agli interessati appartenenti a famiglie";

     nel quinto comma, dopo le parole: "l'assegno", sono inserite le seguenti:", per la quota corrisposta in denaro,";

     il sesto comma è sostituito con il seguente:

     "Il restante fondo, concorrendo sempre la condizione di un reddito familiare imponibile non superiore a lire 1.800.000 annue, è attribuito, nei limiti delle disponibilità, e nell'ordine di precedenza di cui alle lettere a), b) e c) del quarto comma del presente articolo, a studenti degli anni successivi al primo che siano in regola con il proprio piano di studio secondo le norme di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 21 aprile 1969, numero 162: per quanto concerne gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo, il numero di esami previsti nel comma citato elevato a tre qualora il piano di studi ne preveda almeno sei. Viene prioritariamente assicurata la conferma dell'assegno agli studenti che già ne abbiano goduto nell'anno precedente.";

     nel settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     "Le opere universitarie hanno facoltà di avvalersi della polizia tributaria per svolgere ulteriori accertamenti sull'effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti.";

     dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Per l'anno accademico 1973-74 restano in vigore, per il conferimento dell'assegno di studio, le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 1969, numero 162.

     Secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, gli assegni di studio possono essere conferiti a cittadini italiani iscritti a corsi universitari di Paesi di lingua corrispondente a quella riconosciuta, nell'ordinamento scolastico, per le minoranze linguistiche.".

     Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente art. 7-bis:

Art. 7 bis. (Corsi per lavoratori studenti).

     "Per lavoratori studenti possono essere autorizzati appositi corsi serali anche a carico di fondi reperiti dalle singole università".

     All'articolo 8, i commi secondo e terzo sono sostituiti con il seguente:

     "Le attuali dotazioni organiche complessive della carriera direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie, della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie, della carriera di concetto del personale di ragioneria delle segreterie universitarie, della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, nonchè le attuali dotazioni organiche complessive dei ruoli di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17, 20, lettera b), e 26 della legge 3 giugno 1970, n. 380, sono incrementate mediamente del 10 per cento nell'anno 1974, del 20 per cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976.";

     il sesto comma è sostituito con il seguente:

     "Il cinquanta per cento dei posti recati annualmente in aumento nelle qualifiche iniziali di ciascun ruolo indicato nel presente articolo sarà coperto mediante concorsi per titoli riservati al personale assunto ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042. Il residuo cinquanta per cento va coperto mediante pubblici concorsi.";

     nel settimo comma, la parola: "vesuviani", è sostituita con la seguente: "vesuviano";

     dopo l'ultimo, è aggiunto il seguente comma:

     "Le norme di cui all'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e all'art. 3, comma ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, sono applicabili anche al personale dipendente degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.".

     All'articolo 9, i commi primo e secondo sono sostituiti con il seguente:

     "A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per tutte le questioni non attinenti alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata di professori straordinari e ordinari e alla richiesta di nuovi posti di ruolo, nonchè alla persona di professori straordinari, ordinari o fuori ruolo, partecipano ai consigli di facoltà con voto deliberativo i professori incaricati stabilizzati. Partecipano inoltre ai consigli di facoltà con le attribuzioni dei professori incaricati stabilizzati, fuorchè per quanto riguarda l'attivazione e il conferimento di incarichi:

     a) quattro rappresentanti complessivamente dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo. Nelle facoltà in cui il numero di tali assistenti sia superiore a 100 e quello dei professori incaricati stabilizzati sia inferiore al numero dei professori di ruolo e fuori ruolo, il numero dei rappresentanti degli assistenti è elevato a dieci;

     b) un rappresentante dei contrattisti di cui al precedente art. 5;

     c) un rappresentante dei titolari degli assegni di studio di cui al precedente art. 6.";

     dopo il terzo, sono inseriti i seguenti commi:

     "Resta fermo il disposto di cui all'art. 15, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

     All'elezione del preside di facoltà partecipano, oltre ai professori straordinari, ordinari e fuori ruolo, i professori incaricati stabilizzati.";

     il quarto comma è soppresso;

     il quinto comma è sostituito con il seguente:

     "Nessuno può far parte contemporaneamente di più consigli di facoltà o di più comitati tecnici: chi vi abbia titolo, è tenuto entro trenta giorni ad esercitare l'opzione. E' consentita la partecipazione ad un consiglio di facoltà e ad un comitato tecnico. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei casi previsti dall'art. 15, commi terzo e quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.";

     nel sesto comma, le parole: "primo e secondo comma", sono sostituite con le seguenti: "primo o terzo comma";

     dopo il sesto, sono inseriti i seguenti commi:

     "Il consiglio di amministrazione per le opere universitarie e composto da:

     a) il rettore, o un suo delegato, che lo presiede;

     b) due rappresentanti dei professori di ruolo;

     c) un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati;

     d) un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato;

     e) tre rappresentanti della regione in cui ha sede l'università, di cui uno in rappresentanza della minoranza, che non abbiano con essa rapporti di lavoro, nè contratti in corso, nè liti pendenti;

     f) tre rappresentanti degli studenti che siano in corso di laurea o fuori corso da non più di un anno e che abbiano raggiunto la maggiore età, eletti direttamente dagli studenti in deroga all'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168.

     Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vicepresidente.";

     nel settimo comma, le parole: "presente legge", sono sostituite con le seguenti: "presente provvedimento";

     l'ottavo comma è soppresso;

     il nono comma è sostituito con i seguenti:

     "Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento i consigli di amministrazione delle università sono integrati con:

     a) il pro-rettore;

     b) un membro designato dalla regione nel cui territorio ha sede l'università;

     c) due membri nominati, su terne proposte dal CNEL, dal Ministro per la pubblica istruzione, uno dei quali appartenente alla categoria dei lavoratori, e uno a quella degli imprenditori;

     d) un membro nominato, su terna proposta dal CNR, dal Ministro per la pubblica istruzione d'intesa col Ministro per la ricerca scientifica;

     e) quattro rappresentanti dei professori di ruolo e due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati, in sostituzione dei tre membri designati dai presidi di facoltà di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

     f) un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato;

     g) un rappresentante del personale non insegnante;

     h) tre rappresentanti degli studenti.

     I membri di cui alle lettere b) e c) saranno scelti tra i cittadini che non abbiano con l'università rapporto di lavoro, nè contratti in corso, ne liti pendenti.";

     nell'undicesimo comma, il secondo periodo è sostituito con il seguente:

     "La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; per quanto riguarda gli studenti, la quota di un terzo è diminuita a un quarto per le università con oltre 20.000 studenti e ad un quinto per le università con oltre 50.000 studenti.".

     All'articolo 10, nel secondo comma, lettera a), dopo la parola: "relative", sono inserite le seguenti: "alle esigenze prioritarie delle regioni che sono prive di istituzioni universitarie,";

     i commi terzo e quarto sono sostituiti con il seguente:

     "I disegni di legge di cui al secondo comma del presente articolo prevederanno anche l'istituzione di nuove facoltà presso sedi già esistenti. Fino all'entrata in vigore delle leggi di cui ai commi precedenti il divieto contenuto nell'art. 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, si estende all'istituzione o al riconoscimento di nuove facoltà. E' vietata altresì l'istituzione, da parte delle università e delle facoltà, di nuovi corsi di insegnamento o di nuovi corsi di laurea distaccati in sede diversa da quella dell'ateneo. Ogni università può disporre, di laboratori e di centri di ricerca anche in località diverse, quando ciò sia richiesto da fini di ricerca scientifica.".

     All'articolo 11, nel primo comma, sono soppresse le parole: "già finanziate";

     nel terzo comma, le parole: "dell'art. 5", sono sostituite con le seguenti: "dell'art. 3";

     nel nono comma, le parole: "della legge 22 dicembre 1969, n. 952", sono sostituite con le seguenti: "del decreto-legge 24 ottobre 1969, numero 701, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952,";

     il quinto comma è collocato dopo il settimo.

     All'articolo 12, nell'ottavo comma, le parole: "del comma undicesimo", sono sostituite con le seguenti: "del comma dodicesimo";

     nel nono comma, le parole: "La spesa relativa a stipendi ed altri assegni fissi" sono sostituite con le seguenti: "La spesa relativa a stipendi, altri assegni fissi ed eventuali incarichi di insegnamento";

     nell'undicesimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In nessun caso è inoltre permesso ai professori ed assistenti universitari di percepire retribuzioni o indennità a carico degli organismi ed enti predetti.";

     dopo l'ultimo, sono inseriti i seguenti commi:

     "Lo stanziamento di lire cento milioni inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il conferimento di incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera a cittadini stranieri, in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, è elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973.

     I rettori comunicano, all'inizio di ogni anno accademico, l'elenco degli incarichi di nuova attribuzione alle competenti direzioni provinciali del Tesoro che sono autorizzate ad aprire una partita di spesa fissa provvisoria in attesa della registrazione da parte degli organi di controllo.".

     Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente articolo aggiuntivo 12-bis:

Art. 12 bis. (Incaricati di insegnamento universitario in servizio presso Paesi in via di sviluppo).

     "Coloro che siano incaricati di insegnamento universitario e prestino servizio di insegnamento universitario presso Paesi in via di sviluppo ai sensi degli articoli 5, lettera c), 11 e 19 della legge 15 dicembre 1971, numero 1222, conservano l'incarico presso l'università di provenienza limitatamente al periodo per cui è stato conferito, ai soli effetti giuridici ivi compreso quello della stabilizzazione di cui al primo comma dell'art. 4".

     All'articolo 13, dopo le parole: "n. 62, e successive modificazioni e integrazioni", sono aggiunte le seguenti: "salvo quanto disposto dal precedente art. 6".