§ 62.1.14 - D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92.
Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.


Settore:Normativa nazionale
Materia:62. Metalli preziosi e pietre
Capitolo:62.1 metalli preziosi e pietre
Data:25/05/2017
Numero:92


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Finalità e ambito di applicazione
Art. 3.  Registro degli operatori compro oro
Art. 4.  Obblighi di identificazione della clientela
Art. 5.  Tracciabilità delle operazioni di compro oro
Art. 6.  Obblighi di conservazione
Art. 7.  Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Art. 8.  Esercizio abusivo dell'attività
Art. 9.  Sanzioni per inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM
Art. 10.  Sanzioni
Art. 11.  Controlli e procedimento sanzionatorio
Art. 12.  Criteri per la quantificazione delle sanzioni
Art. 13.  Ulteriori disposizioni procedurali
Art. 14.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 15.  Clausola di invarianza


§ 62.1.14 - D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92.

Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.

(G.U. 20 giugno 2017, n. 141)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione e, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, lettera l);

     Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998;

     Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Udito il Garante per la protezione dei dati personali espressosi con parere del 9 marzo 2017;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e dell'interno;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Nel presente decreto legislativo s'intendono per:

     a) amministrazioni interessate: le amministrazioni e le istituzioni competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e titolari di poteri di controllo nei confronti degli operatori compro oro;

     b) attività di compro oro: l'attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attività prevalente;

     c) autorità competenti: il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e la Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo speciale polizia valutaria;

     d) cliente: il privato che, anche sotto forma di permuta, acquista o cede oggetti preziosi usati ovvero l'operatore professionale in oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui i medesimi oggetti sono ceduti;

     e) dati identificativi del cliente: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;

     f) decreto antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;

     g) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;

     h) metalli preziosi: i metalli definiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;

     i) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

     l) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

     m) oggetto prezioso usato: un oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico;

     n) operatore compro oro: il soggetto, anche diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l'attività di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro;

     o) operazione di compro oro: la compravendita, all'ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati;

     p) operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;

     q) registro degli operatori compro oro: il registro pubblico informatizzato, istituito presso l'OAM, in cui gli operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell'attività di compro oro.

 

     Art. 2. Finalità e ambito di applicazione

     1. Il presente decreto detta disposizioni specifiche per la definizione degli obblighi cui gli operatori compro oro sono tenuti al fine di garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attività illecite.

     2. Restano fermi i poteri e le funzioni attribuiti al Ministero dell'interno dalla vigente normativa di pubblica sicurezza.

 

     Art. 3. Registro degli operatori compro oro

     1. L'esercizio dell'attività di compro oro è riservato agli operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro, all'uopo istituito presso l'OAM. L'iscrizione al registro è subordinata al possesso della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relative norme esecutive.

     2. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1, gli operatori inviano all'OAM, in formato esclusivamente elettronico e attraverso canali telematici, apposita istanza contenente l'indicazione del nome, del cognome e della denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del codice fiscale, dell'indirizzo ovvero della sede legale e, ove diversa, della sede operativa dell'operatore compro oro, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale, degli estremi della licenza di cui al comma 1 e del conto corrente dedicato di cui all'articolo 5, comma 1. All'istanza è allegata copia dei documenti di identificazione dell'operatore che richiede l'iscrizione nonchè l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza di cui al comma 1. L'OAM, verificata la completezza della documentazione inviata, dispone l'iscrizione dell'operatore nel registro, e assegna a ciascun iscritto un codice identificativo unico, a margine del quale sono riportati i dati comunicati dall'operatore con l'istanza di iscrizione.

     3. Gli operatori compro oro, comunicano tempestivamente all'OAM, per la relativa annotazione nel registro, ogni variazione dei dati comunicati, intervenuta successivamente all'iscrizione. È considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro dieci giorni dall'intervenuta variazione.

     4. Le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in modo che sia garantita:

     a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dagli interessati e dei relativi aggiornamenti;

     b) la standardizzazione ed efficacia dei processi di iscrizione e relativo rinnovo;

     c) la chiarezza, la completezza e l'accessibilità dei dati riportati nella sezione ad accesso pubblico del registro;

     d) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonchè il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto;

     e) le modalità d'interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro di cui al presente articolo e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità competenti e alle altre amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;

     f) l'entità e i criteri di determinazione del contributo, dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro nonchè le modalità e i termini entro cui provvedere al relativo versamento.

     5. Il mancato versamento dei contributi dovuti all'OAM costituisce causa ostativa all'iscrizione ovvero alla permanenza dell'operatore compro oro nel registro.

     6. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano agli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l'attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, previa comunicazione alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, che svolgano o intendano svolgere l'attività di compro oro. Per tali operatori, l'istanza di cui al comma 2 è integrata con l'indicazione del codice operatore, attribuito dalla Banca d'Italia, al soggetto che ha effettuato la predetta comunicazione.

     7. Per gli operatori di cui al comma 6, resta fermo quanto stabilito dalla legge 7 gennaio 2000, n. 7, e restano altresì ferme le disposizioni dettate dal decreto antiriciclaggio, in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

 

     Art. 4. Obblighi di identificazione della clientela

     1. Gli operatori compro oro procedono, prima dell'esecuzione dell'operazione, all'identificazione di ogni cliente, con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), e all'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio.

     2. Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente. In dette ipotesi, l'utilizzo di tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica operazione o con più operazioni frazionate.

 

     Art. 5. Tracciabilità delle operazioni di compro oro

     1. Al fine di assicurare la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio della propria attività, gli operatori compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro.

     2. Gli operatori compro oro, per ogni operazione di compro oro effettuata, predispongono una scheda, numerata progressivamente e recante:

     a) l'indicazione dei dati identificativi del cliente, acquisiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonchè, nelle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2, degli estremi della transazione effettuata con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante;

     b) la sintetica descrizione delle caratteristiche dell'oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue precipue qualità;

     c) l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato, rilevata da una fonte affidabile e indipendente, al momento dell'operazione e la valutazione del medesimo in riferimento alle caratteristiche di cui alla lettera b), alla sua qualità e al suo stato;

     d) due fotografie in formato digitale dell'oggetto prezioso acquisite da prospettive diverse;

     e) la data e l'ora dell'operazione;

     f) l'importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato;

     g) l'integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all'oggetto prezioso usato, completa dei dati identificativi:

     1) di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto è stato ceduto;

     2) dell'operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui l'oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione;

     3) delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l'oggetto è stato ceduto.

     3. A conclusione dell'operazione, gli operatori compro oro rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite ai sensi del comma 2.

 

     Art. 6. Obblighi di conservazione

     1. Gli operatori compro oro conservano i dati acquisiti ai sensi dell'articolo 4, le schede di cui all'articolo 5, comma 2, e copia della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 3, per un periodo di 10 anni.

     2. Gli operatori compro oro adottano sistemi di conservazione idonei a garantire:

     a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità competenti;

     b) l'integrità e la non alterabilità dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione;

     c) la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni acquisiti;

     d) il mantenimento della storicità dei medesimi, in modo che, rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite ai sensi del presente decreto.

     3. I sistemi di conservazione adottati garantiscono il rispetto delle norme e delle procedure dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, nonchè il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.

     4. L'adempimento degli obblighi di conservazione di cui al presente decreto costituisce valida modalità di assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 128 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Resta fermo il divieto temporaneo di alienazione o alterazione delle cose preziose usate, previsto dall'articolo 128, quinto comma, del predetto regio decreto.

 

     Art. 7. Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

     1. Gli operatori compro oro sono tenuti all'invio alla UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, secondo le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto antiriciclaggio. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, del decreto antiriciclaggio.

     2. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, gli operatori compro oro hanno riguardo alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore, adottati dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettere d) ed e), del decreto antiriciclaggio.

 

     Art. 8. Esercizio abusivo dell'attività

     1. Chiunque svolge l'attività di compro oro, in assenza dell'iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui all'articolo 3, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.

 

     Art. 9. Sanzioni per inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM

     1. Agli operatori compro oro che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, la sanzione è triplicata. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione pecuniaria è ridotta a 500 euro. La procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente articolo e l'irrogazione e riscossione delle relative sanzioni è attribuita alla competenza dell'OAM.

 

     Art. 10. Sanzioni

     1. Agli operatori compro oro che omettono di identificare il cliente con le modalità di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

     2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica agli operatori compro oro che, in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti.

     3. Agli operatori compro oro che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

     4. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.

     5. Per le violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, ritenute di minore gravità, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere ridotta fino a un terzo.

 

     Art. 11. Controlli e procedimento sanzionatorio

     1. Fermo quanto disposto dall'articolo 9, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Il procedimento sanzionatorio per l'inosservanza del provvedimento di cui al comma 5 del presente articolo e per le violazioni di cui agli articoli 4 e 6 è svolto dagli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, già individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2011. La Commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione [1].

     2. Il decreto che irroga la sanzione è notificato all'interessato ai sensi di legge e contestualmente comunicato, per estratto all'OAM, per l'annotazione in apposita sottosezione ad accesso riservato del registro di cui all'articolo 3. L'accesso alla sottosezione è consentito, senza restrizioni, alle autorità competenti, all'autorità giudiziaria, alle altre amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per l'esercizio delle rispettive competenze.

     3. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte degli operatori compro oro. A tali fini, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza agisce anche con i poteri attribuiti al Corpo dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti alla Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le operazioni di controllo di cui al presente decreto. Restano fermi i poteri di controllo attribuiti agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza dalle disposizioni vigenti.

     4. La Guardia di finanza, qualora nell'esercizio dei poteri di controllo accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, nell'apposita sottosezione del registro di cui al comma 2, avvenute nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attività medesima. Il provvedimento di sospensione è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato nonchè comunicato all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui al comma 2 e per la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, per un periodo di pari durata. Del predetto provvedimento è data, altresì, notizia al Questore che ha rilasciato la licenza ai sensi dell'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

     5. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonchè il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.

     6. Con il decreto che irroga la sanzione per violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, commesse successivamente all'esecuzione del provvedimento di sospensione di cui al comma 5, il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della rilevanza della violazione, richiede all'OAM la cancellazione dell'operatore compro oro dal registro di cui all'articolo 3. L'OAM, disposta la cancellazione, provvede altresì ad annotarne gli estremi nella sottosezione ad accesso riservato del registro degli operatori compro oro. Per i tre anni successivi al provvedimento con cui è stata disposta la cancellazione, l'iscrizione nel registro degli operatori compro oro di cui all'articolo 3 è interdetta all'operatore compro oro nonchè ai suoi familiari, per tali intendendosi il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i figli e i genitori. La violazione del divieto è sanzionata ai sensi dell'articolo 8.

 

     Art. 12. Criteri per la quantificazione delle sanzioni

     1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni accessorie previste nel presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:

     a) la gravità e durata della violazione;

     b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;

     c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;

     d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;

     e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;

     f) il livello di cooperazione con le autorità competenti prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;

     g) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

     2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 13. Ulteriori disposizioni procedurali

     1. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

     2. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente decreto, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo.

     3. I provvedimenti con i quali sono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto, sono comunicati dall'autorità irrogante all'OAM e alle amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per le iniziative di rispettiva competenza.

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie e finali

     1. L'OAM, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, avvia la gestione del registro degli operatori compro oro.

 

     Art. 15. Clausola di invarianza

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.


[1] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.