§ 38.11.225 - L. 7 dicembre 2023, n. 183.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.11 normativa antisismica
Data:07/12/2023
Numero:183


Sommario
Art. 1. 


§ 38.11.225 - L. 7 dicembre 2023, n. 183.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

(G.U. 11 dicembre 2023, n. 288)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2023, N. 140

 

     All'articolo 2:

     al comma 1:

     all'alinea, primo periodo, le parole: «Codice della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «codice della protezione civile,» e le parole: «idrogeologica vulcanica» sono sostituite dalle seguenti: «idrogeologica, vulcanica»;

     alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di livello 3, come definita negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008»;

     alla lettera b), la parola: «finalizzato» è sostituita dalla seguente: «finalizzata»;

     alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. L'istruttoria tecnica ed economica dell'analisi della vulnerabilità e del piano di misure può essere svolta anche con il supporto dei centri di competenza di cui all'alinea del presente comma, che ne garantiscono l'omogeneità»;

     al comma 2, secondo periodo, le parole: «centri competenza» sono sostituite dalle seguenti: «centri di competenza»;

     al comma 3:

     alla lettera b), le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale», le parole: «, è pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «ed è pubblicata» e le parole: «ed è resa pubblica ai sensi di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'osservanza di quanto previsto»;

     alla lettera d), le parole: «in ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «in regime ordinario»;

     al comma 4:

     al primo periodo, dopo le parole: «e le politiche del mare» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al terzo periodo, le parole: «una dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «una di personale dirigenziale», le parole: «unità di personale non dirigenziale, selezionati» sono sostituite dalle seguenti: «di personale non dirigenziale, selezionate» e le parole: «ad un massimo» sono sostituite dalle seguenti: «al numero massimo»;

     al nono periodo, le parole: «oltre le» sono sostituite dalle seguenti: «cui possono aggiungersi le».

     All'articolo 3:

     al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano di comunicazione di cui al presente comma è attuato in raccordo con i comuni ubicati nella zona rossa di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016»;

     al comma 2, la parola: «Volontariato» è sostituita dalla seguente: «volontariato»;

     al comma 3, primo periodo, la parola: «euro» e sostituita dalle seguenti: «di euro».

     All'articolo 4:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «conoscenze di pericolosità elaborate dai Centri» sono sostituite dalle seguenti: «conoscenze relative alla pericolosità elaborate dai centri»;

     al comma 2, primo periodo, le parole: «e strumentali vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque».

     All'articolo 5:

     al comma 1, le parole: «Campania, coordina» sono sostituite dalle seguenti: «Campania coordina»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Il commissario straordinario di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Governo e alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, comprendente l'indicazione delle risorse disponibili, impegnate ed erogate, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare ai relativi interventi di adeguamento. La regione Campania, con provvedimento da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua le risorse, nell'ambito di quelle che risultano disponibili in esito alle attività di cui al primo periodo, da destinare al comune di Pozzuoli come contributo per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione delle medesime gallerie per l'anno 2024. Per l'esecuzione delle attività di cui al secondo periodo, il comune di Pozzuoli può avvalersi, anche mediante sottoscrizione di apposita convenzione, della società ANAS Spa, alla quale è dovuto esclusivamente il recupero degli oneri effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse disponibili».

     All'articolo 6:

     al comma 1:

     alla lettera a), dopo le parole: «di personale a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, comprese figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico», le parole: «per un periodo di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di ventiquattro mesi» e la parola: «aperta» è sostituita dalla seguente: «funzionante»;

     alla lettera c), le parole: «alla popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «della popolazione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al di fuori del territorio della Città metropolitana di Napoli»;

     al comma 2, le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «6,8 milioni di euro»;

     al comma 3, le parole: «in termini» sono sostituite dalle seguenti: «con procedure», le parole: «di quanto previsto dall'articolo 140 del» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, i comuni interessati possono provvedere anche in deroga alle destinazioni d'uso previste dai vigenti strumenti urbanistici»;

     al comma 4, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro» e, al secondo periodo, le parole: «, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro» sono soppresse;

     al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, che sono trasferiti, sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, direttamente ai comuni interessati nella misura spettante ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma 2 e, per l'importo di 50.000 euro per l'anno 2023, alla regione Campania ai sensi di quanto previsto dal comma 4».

     All'articolo 7:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 3, lettere a), b) e c), relativamente all'analisi di vulnerabilità, e 4, nonchè dagli articoli 3, 4, 5 e 6, pari a euro 14.142.858 per l'anno 2023, a euro 1.324.142 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, si provvede:

     a) quanto a euro 14.142.858 per l'anno 2023 e a euro 857.142 per l'anno 2024, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     b) quanto a euro 467.000 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

     al comma 2, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale» e le parole: «relativamente alle misure di mitigazione» sono sostituite dalle seguenti: «, relativamente alle misure di mitigazione,».