Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 07/07/2020 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi. |
Art. 2. Disposizioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti. |
Art. 3. Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione Siciliana. |
Art. 4. Procedure semplificate per le infrastrutture di interesse regionale. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 1.4.237 - L.R. 7 luglio 2020, n. 13.
Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti.
(G.U.R. 10 luglio 2020, n. 38 - S.O. n. 23)
Art. 1. Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi.
1. Alla
a) all'articolo 17, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. La convocazione e la partecipazione alla conferenza costituiscono modalità di lavoro ordinaria e obbligo di servizio, la cui violazione rileva ai fini della valutazione della dirigenza e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai contratti collettivi, anche con riferimento al personale eventualmente delegato alla partecipazione alla conferenza.";
b) all'articolo 18, comma 3, le parole "lettera b)" sono sostituite dalle parole "lettera c)";
c) all'articolo 19 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. L'amministrazione regionale o locale ha l'obbligo di comunicare sempre la mancata partecipazione alle riunioni della conferenza almeno tre giorni prima della data fissata per la stessa, motivando l'assenza dell'amministrazione e indicando le proprie determinazioni relative all'oggetto della conferenza. La mancata comunicazione e/o la mancata indicazione delle determinazioni assunte costituiscono responsabilità dirigenziale ed assumono rilevanza agli effetti di cui all'articolo 2, comma 8, sempre che l'amministrazione non abbia partecipato alla conferenza;
d) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:
"Art. 19 bis. Conferenza di servizi obbligatoria in via telematica
1. La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna.
2. Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate.
3. La Regione, secondo i principi di sussidiarietà e adeguatezza, promuove presso le autonomie locali lo svolgimento delle conferenze di servizi con modalità tecnologicamente avanzate.";
e) all'articolo 29, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Decorso il termine di conclusione del procedimento, su richiesta dell'interessato l'amministrazione competente è comunque tenuta a notificare, entro quindici giorni, un provvedimento di accertamento dell'intervenuta formazione del silenzio assenso.".
2. Le disposizioni dell'articolo 29 della
3. Entro il termine inderogabile di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture designate come autorità di gestione di programmi finanziati e/o cofinanziati con risorse extraregionali adottano gli atti di competenza, inclusa la formulazione e la trasmissione ai comitati di sorveglianza di proposte di modifica a disposizioni attuative generali e specifiche, per la presentazione esclusivamente a mezzo di canali telematici di domande di sostegno e della documentazione allegata, anche in riferimento ad integrazioni di atti di partecipazione al relativo procedimento amministrativo.
4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 264 del
5. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche per la liquidazione di anticipazioni e stati di avanzamento per interventi erogati nell'ambito di programmi finanziati o cofinanziati con risorse extraregionali subordinatamente al preventivo rilascio, secondo le previsioni delle relative normative, di apposita garanzia fideiussoria, che è svincolata solo a seguito di emissione del decreto di chiusura dell'intervento finanziato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano in nessun caso per la liquidazione del saldo di contributi e/o sovvenzioni spettanti a valere su programmi finanziati da fondi SIE o altre fonti extraregionali.
6. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 264 del
7. Al comma 3 dell'articolo 68 della
Art. 2. Disposizioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti.
1. In relazione all'esigenza di assicurare gli interventi straordinari necessari a seguito dell'emergenza da pandemia Covid-19 e nelle more dell'intervento legislativo statale che assicuri un quadro unitario di misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi, al fine di sostenere la ripresa economica della Regione e di assicurare l'accelerazione delle procedure ordinarie per la realizzazione di opere infrastrutturali nonché al fine di assicurare la riqualificazione, l'adeguamento e la messa in sicurezza di edifici scolastici di proprietà degli enti locali, il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle competenze attribuite ai singoli enti, con propri decreti, previa delibera di Giunta, per un termine non superiore a 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina commissari:
a) i sindaci dei comuni interessati per le opere di interesse comunale e per gli interventi sugli edifici scolastici comunali;
b) i sindaci metropolitani ed i presidenti dei liberi Consorzi comunali per le opere di interesse sovracomunale e per gli interventi sugli edifici scolastici delle ex province regionali.
2. Le disposizioni del comma 1 trovano applicazione per le opere per le quali è stato emesso il decreto di finanziamento nell'ambito di atti di programmazione anche a valere su risorse extraregionali, ferme restando le tutele previste dalla legislazione vigente per le opere da realizzarsi in zone o su edifici sottoposti a vincoli paesaggistico-territoriale o tutela ambientale, rientranti nelle seguenti tipologie:
a) opere infrastrutturali di interesse comunale e sovracomunale;
b) messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici di competenza comunale e sovracomunale.
3. In relazione alle messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici di competenza comunale e sovracomunale di cui al comma 2, lettera b), le disposizioni del presente articolo trovano applicazione a far data dalla cessazione dell'efficacia di quanto disposto all'articolo 7-ter del
4. Nell'ambito dei livelli essenziali in materia di istruzione e di procedimenti amministrativi relativi a lavori pubblici, entro il termine di cinque giorni dalla nomina dei commissari di cui al comma 1, agli organi di cui al comma 1, in qualità di soggetti commissari, è trasmesso dagli uffici competenti l'elenco delle opere di cui al comma 2. Decorsi 15 giorni dal ricevimento dell'elenco su ogni singolo procedimento è indetta, ove necessaria, la conferenza dei servizi di cui agli articoli 18 e 19 della
Art. 3. Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione Siciliana.
1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del
2. La durata dello stato di crisi e di emergenza regionale non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. La dichiarazione dello stato crisi e di emergenza regionale può coesistere con lo stato di emergenza nazionale, preesistente o sopravvenuto, qualora l'evento che ha determinato l'emergenza regionale sia diverso da quello che ha determinato l'emergenza nazionale. In tal caso, i provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo non possono comunque essere in contrasto con i provvedimenti di gestione della concomitante emergenza di rilievo nazionale. L'eventuale revoca anticipata dello stato di crisi e di emergenza regionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato di crisi e di emergenza medesimo.
3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del
a) individua gli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, del
b) definisce appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare, specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie.
4. Ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del
a) assume il coordinamento istituzionale dell'attuazione delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi e di emergenza regionale;
b) provvede, attraverso la nomina di appositi commissari delegati, da individuare fra i dipendenti regionali in servizio, alla realizzazione o al completamento degli interventi di cui al comma 3, lettera a), anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, della Costituzione, dello Statuto speciale della Regione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
5. I commissari delegati nominati ai sensi del comma 4, lettera b), operano in regime straordinario in sostituzione dell'amministrazione regionale o locale competente in via ordinaria per i singoli interventi. Il provvedimento di nomina stabilisce il contenuto, i tempi e le modalità di esercizio dell'incarico di commissario delegato.
6. Ai fini della realizzazione o del completamento degli interventi strategici per la gestione ed il superamento dello stato di crisi e di emergenza regionale:
a) le ordinanze di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo indicano le eventuali disposizioni regionali da derogare;
b) i termini di conclusione del procedimento amministrativo individuati ai sensi della
7. I commissari delegati operano in via prioritaria ai sensi dell'articolo 30, commi 1, 2 e 3, della
8. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, la Regione assicura la pronta disponibilità delle necessarie risorse economiche ed organizzative.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle fattispecie di cui all'articolo 191 del
Art. 4. Procedure semplificate per le infrastrutture di interesse regionale.
1. Per gli interventi infrastrutturali di interesse strategico regionale, già finanziati anche con fondi extraregionali, individuati con deliberazione della Giunta regionale a carattere ricognitivo entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un termine non superiore ai 18 mesi dalla data della medesima, il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina un commissario straordinario unico per l'accelerazione dei relativi procedimenti di competenza regionale.
2. Il commissario, individuato tra i dirigenti dell'amministrazione regionale in servizio, senza nuovi oneri per il bilancio della Regione, avvalendosi della struttura di cui al comma 3:
a) opera una ricognizione dello stato dei procedimenti di cui al comma 1;
b) ove necessario provvede, entro 30 giorni, all'indizione delle conferenze di servizi di cui agli articoli 18 e 19 della
c) qualora il responsabile del procedimento, al termine della conclusione del procedimento o della conferenza dei servizi, ove indetta, non abbia adottato nei termini ivi previsti il provvedimento, provvede all'adozione dello stesso;
d) monitora lo stato di attuazione di ciascun intervento, riferendo al Presidente della Regione sulle eventuali criticità rilevate.
3. Per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo il commissario si avvale, per il termine indicato al comma 1, dell'Ufficio speciale per la progettazione, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Per le finalità di assistenza tecnica specialistica il commissario può avvalersi delle procedure e modalità di cui alla
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.