Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 01/04/2025 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Proroghe di termini relativi alla realizzazione di iniziative finanziate con contributi pubblici. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 22 maggio 2024, n. 20. |
Art. 3. Norme in materia di erogazione di contributi di competenza dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. |
Art. 4. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 in materia di consorzi fidi. |
Art. 5. Modifica dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. |
Art. 6. Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8. |
Art. 7. Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3. |
Art. 8. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1. |
Art. 9. Modifiche all'articolo 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 in materia di lavoro a tempo determinato del personale forestale. |
Art. 10. Entrata in vigore. |
§ 5.3.548 - L.R. 1 aprile 2025, n. 9.
Norme in materia di erogazione di contributi regionali, consorzi fidi e liquidazione coatta amministrativa dei consorzi ASI. Modifiche di norme.
(G.U.R. 11 aprile 2025, n. 17 - S.O. n. 12)
Art. 1. Proroghe di termini relativi alla realizzazione di iniziative finanziate con contributi pubblici.
1. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della
1. All'articolo 2 della
a) al comma 1 le parole "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle parole "fino al 30 giugno 2025 nelle more della procedura di riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio finanziario 2024";
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il comma 1 trova applicazione per tutte le procedure per le quali è richiesta la regolarità contributiva.".
Art. 3. Norme in materia di erogazione di contributi di competenza dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della
2. L'erogazione dei contributi di competenza dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo previsti dalla
Art. 4. Modifiche all'articolo 3 della
1. All'articolo 3 della
a) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
"5-bis.1. A decorrere dall'l gennaio 2025, per i confidi iscritti agli elenchi o agli albi di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo l settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni è sufficiente il rispetto di uno solo dei parametri di cui al comma 5-bis.";
b) al comma 5-ter dopo le parole "fino a un massimo di 24." è aggiunto il seguente periodo:
"A decorrere dall'1 gennaio 2025, ai confidi iscritti agli elenchi o agli albi di cui agli articoli 106 e 112 del
Art. 5. Modifica dell'articolo 128 della
1. Il comma 8-quinquies dell'articolo 128 della
Art. 6. Modifica dell'articolo 19 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della
"1-bis. Le attività di supporto per lo svolgimento delle attività dei commissari liquidatori di cui al comma 1 sono svolte anche in favore dei commissari liquidatori della liquidazione coatta amministrativa utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.".
Art. 7. Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole "63.330 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "63.230 migliaia di euro";
b) alla Tabella I di cui all'articolo 1 il contributo straordinario di cui alla riga 330 di seguito indicato è soppresso:
;
c) al comma 1 dell'articolo 9 le parole "4.105 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "4.205 migliaia di euro";
d) al comma 2 dell'articolo 9 dopo la lettera lll) è aggiunta la seguente:
"lll bis) 100 migliaia di euro al comune di Adrano per il funzionamento di un centro diurno per minori per la realizzazione di attività educative e laboratoriali.";
e) alla riga 255 della Tabella I di cui all'articolo 1, nella sezione "Oggetto" la parola "del" è sostituita dalle parole "di via";
f) alla lettera s) del comma 2 dell'articolo 3 le parole "S. Pertini" sono sostituite dalla parola "Sciascia";
g) al comma 3 dell'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera m) dopo le parole "settimana santa 2025" sono aggiunte le parole "e per attività culturali relative all'anno santo";
2) alla lettera n) dopo le parole "settimana santa 2025" sono aggiunte le parole "e per attività culturali relative all'anno santo";
h) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 le parole "per la realizzazione di un centro di aggregazione socio-educativo" sono sostituite dalle parole "per il funzionamento del centro diurno per disabili di Modica";
i) alla lettera nn) del comma 2 dell'articolo 12 le parole "Campi da tennis" sono sostituite dalle parole "Ciccio Scapellato";
j) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
"Art. 24.
Adeguamento indennità amministratori e gettoni di presenza dei consiglieri comunali di comuni in dissesto
1. Per l'adeguamento degli importi delle indennità degli amministratori e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali di cui all'articolo 38 della
2. L'assegnazione finanziaria attribuita a ciascun comune ai sensi del comma 1 è volta a supportare l'esercizio delle funzioni istituzionali proprie dell'ente locale e non costituisce contributo straordinario da rendicontare ai sensi dell'articolo 158 del
k) all'articolo 49 dopo le parole "enti locali" sono aggiunte le parole "e gli enti iscritti al GAP (Gruppo Amministrazioni Pubbliche) della Regione".
Art. 8. Modifica dell'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 9. Modifiche all'articolo 45-ter della
1. Al comma 5 dell'articolo 45-ter della
Art. 10. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.