Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.4 enti locali |
Data: | 07/08/2020 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Definizione e tipologie) |
Art. 3. (Linee generali di intervento) |
Art. 4. (Attività e servizi) |
Art. 5. (Disposizioni in materia di servizi scolastici) |
Art. 6. (Recupero e riqualificazione del territorio dei piccoli comuni) |
Art. 7. (Incentivi per l’insediamento nei piccoli comuni) |
Art. 8. (Alberghi diffusi e interventi per gli operatori del comparto turistico-ricettivo) |
Art. 9. (Valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e artigianali tipici locali) |
Art. 10. (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - IRAP) |
Art. 11. (Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi) |
Art. 12. (Semplificazione della rendicontazione) |
Art. 13. (Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni) |
Art. 14. (Disposizione di prima attuazione) |
Art. 15. (Disposizioni finanziarie) |
§ 2.4.55 - L.R. 7 agosto 2020, n. 9.
Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni
(B.U. 11 agosto 2020, n. 100)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione, nel rispetto della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE) e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all’articolo 174 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, l’importanza del ruolo svolto dalle comunità ivi residenti e degli enti che le amministrano, riconoscendo che tali comuni garantiscono la salvaguardia e il governo del territorio, la conservazione e lo sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali e la valorizzazione della cultura locale.
Art. 2. (Definizione e tipologie)
1. Ai fini della presente legge per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti.
2. I comuni ricompresi nella definizione di cui al comma 1 sono individuati sulla base dei dati ufficiali risultanti dall’ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
3. Ai piccoli comuni sono concessi, ai sensi della presente legge, contributi regionali qualora rientrino, in particolare, in una delle seguenti tipologie:
a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all’indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all’indice di ruralità;
e) comuni caratterizzati da scarsità di flussi turistici o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
f) comuni in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
h) comuni caratterizzati da inadeguatezza infrastrutturale, con riferimento al sistema viario, alla depurazione delle acque e allo smaltimento dei rifiuti;
i) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g), limitando in tali casi gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni;
l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un’area naturale protetta;
m) comuni appartenenti alle unioni di comuni e alle unioni di comuni montani;
n) comuni ricadenti in una delle aree interne della Regione Lazio selezionate nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne.
4. Sono previste priorità e misure particolari, anche di semplificazione amministrativa, a favore dei comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti.
Art. 3. (Linee generali di intervento)
1. L’insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio in particolare per contrastare il dissesto idrogeologico e per la piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni, oltre che una risorsa per lo sviluppo delle piccole imprese e del turismo.
2. La Regione, al fine di mantenere l’equilibrio demografico del suo territorio, favorisce la residenza nei piccoli comuni tutelando e valorizzando il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico.
3. La presente legge promuove l’adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastare lo spopolamento, il depauperamento e di incentivare l’afflusso turistico. In particolare, la Regione:
a) orienta la propria attività normativa ed amministrativa alla semplificazione degli adempimenti e degli obblighi posti in capo ai piccoli comuni;
b) promuove e incentiva la gestione associata al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture;
c) tutela e valorizza il patrimonio naturale, rurale, architettonico e storico-culturale;
d) sostiene ed incentiva progetti volti alla riqualificazione degli immobili per sviluppare la cultura teatrale e cinematografica;
e) sostiene ed incentiva progetti legati allo sviluppo del turismo locale promuovendo il percorso dei cammini;
f) promuove e incentiva attività volte ad assicurare ai residenti l’efficienza e la qualità dei servizi essenziali e delle infrastrutture anche del trasporto pubblico locale;
g) valorizza e salvaguarda le identità culturali delle popolazioni, le produzioni tipiche dell’agricoltura e dell’artigianato locali, nonché di quelle legate specificamente al territorio, anche facilitandone il passaggio generazionale;
h) sostiene gli interventi a favore dell’occupazione e dell’imprenditoria, in particolare di quella giovanile e femminile, al fine di incentivare lo sviluppo locale;
i) istituisce il reddito di residenza attiva, anche tramite strumenti di diversificazione dell’aliquota regionale;
l) sostiene ed incentiva progetti volti a integrare e rafforzare le linee di intervento previste o realizzate nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne della Regione Lazio per tutti i settori e i servizi attivati all’interno della stessa;
m) sostiene ed incentiva progetti a favore dei piccoli comuni riconosciuti e certificati come: “Uno dei Borghi più belli d’Italia”, “Bandiera arancione” e “Bandiera blu”;
n) promuove la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della biodiversità anche attraverso il sostegno e la valorizzazione dei biodistretti;
o) sostiene ed incentiva l’utilizzo delle moderne tecnologie dell’informatica nel processo di ammodernamento dei piccoli comuni nella gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali e la realizzazione di sportelli multifunzionali;
p) sostiene ed incentiva progetti per la diffusione della banda larga ed ultra larga finalizzati al superamento del divario digitale sul territorio della Regione.
4. La Regione assicura, altresì, ai piccoli comuni, anche mediante forme di avvalimento o convenzione, le risorse umane e strumentali per:
a) la gestione ordinaria delle funzioni proprie o delegate;
b) la gestione dei propri servizi;
c) le attività di programmazione;
d) la redazione e realizzazione di progetti ordinari o straordinari di valorizzazione territoriale, sociale ed economica.
5. I criteri e le modalità per assicurare le risorse umane e strumentali di cui al comma 4 sono definiti nel piano di cui all’articolo 13.
CAPO II
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E IL SOSTEGNO DEI SERVIZI ESSENZIALI
Art. 4. (Attività e servizi)
1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, la Regione, la Città metropolitana di Roma capitale, le province, i comuni e le unioni di comuni, possono promuovere nei piccoli comuni l’efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all’ambiente, alla protezione civile, all’istruzione, alla cultura, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali nonché al ripopolamento dei predetti comuni, anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità, con le modalità previste dal presente articolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i piccoli comuni, in forma associata, possono istituire centri multifunzionali nei quali concentrare la fornitura di una pluralità di servizi, quali i servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di formazione, di assistenza agli anziani, co-working giovanile, sportiva dilettantistica, di volontariato e di associazionismo culturale. La Regione concorre alle spese per l’uso dei locali necessari alla prestazione dei predetti servizi. Per le attività dei centri multifunzionali, i comuni interessati possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 15 del
3. I progetti informatici relativi ai piccoli comuni, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione dell’Unione europea e statale, hanno priorità nella concessione dei contributi regionali previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici nei centri multifunzionali di cui al comma 2, ivi compresi quelli realizzati attraverso l’utilizzo di sistemi di telecomunicazioni e tele-radiocomunicazione di nuova generazione, a banda larga e senza fili.
4. La Giunta regionale, su proposta dell’unione dei comuni ovvero di altre forme di esercizio associato delle funzioni locali, stipula accordi con i soggetti che mediante una presenza diffusa sul territorio erogano servizi utili alla collettività nei piccoli comuni.
5. La Regione al fine di favorire l’accesso ai fondi dell’Unione europea garantisce, anche attraverso convenzioni con l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) regionali, l’assistenza tecnica per l’elaborazione e la gestione dei progetti europei, per la relativa rendicontazione e comunque per ogni altra attività correlata.
6. I criteri e le modalità per garantire l’assistenza di cui al comma 5 sono definiti nel piano di cui all’articolo 13.
Art. 5. (Disposizioni in materia di servizi scolastici)
1. La Regione, nel rispetto delle competenze statali in materia di istruzione di cui all’articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, e nell’esercizio della propria competenza in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, promuove e sostiene, in raccordo con l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio e con le unioni di comuni costituite per lo svolgimento dei servizi scolastici tra i piccoli comuni:
a) interventi diretti a valorizzare e a mantenere in vita le istituzioni scolastiche con sede nei piccoli comuni;
b) specifiche misure per la riduzione del disagio derivante da una chiusura inevitabile di istituzioni scolastiche con sede nei piccoli comuni.
2. Gli interventi e le misure di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per la relativa realizzazione sono definiti nel piano di cui all’articolo 13.
CAPO III
MISURE PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PER CONTRASTARE LO SPOPOLAMENTO E L’ABBANDONO. PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ TURISTICO-RICETTIVE
Art. 6. (Recupero e riqualificazione del territorio dei piccoli comuni)
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti nel piano di cui all’articolo 13, concede contributi ai piccoli comuni, in particolare, per:
a) valorizzare, conservare o risanare gli edifici, pubblici e privati, ricadenti nei centri storici dei piccoli comuni, anche attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile mediante le iniziative individuate nell’ambito della strategia di green community di cui all’articolo 72 della
b) acquisto e riqualificazione di:
l) terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità e assicurare l’esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale;
2) edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo;
c) acquisizione e recupero di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso tenendo conto, altresì, delle previsioni del Piano regionale della mobilità ciclistica di cui all’articolo 4 della
d) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
e) programmi di riforestazione;
f) interventi di consolidamento statico degli edifici pubblici e di abbattimento delle barriere architettoniche.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al
Art. 7. (Incentivi per l’insediamento nei piccoli comuni)
1. Allo scopo di favorire lo sviluppo economico e il ripopolamento dei piccoli comuni e agevolare la loro rigenerazione urbana, è istituito il reddito di residenza attiva, suddiviso in tre annualità, per coloro che intendono trasferire la propria residenza e domicilio in uno dei comuni della Regione con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che, nel medesimo comune, intendono avviare un’attività imprenditoriale o recuperare, anche a fini abitativi, beni immobili appartenenti al patrimonio storico e culturale.
2. La Regione può concedere, altresì, a coloro che risiedono nel territorio dei piccoli comuni contributi una tantum a sostegno della natalità nonché ulteriori agevolazioni ai soggetti residenti nei piccoli comuni inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al
3. Nel piano di cui all’articolo 13 sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, tramite avviso pubblico, del reddito di residenza attiva di cui al comma 1 nonché dei contributi e delle agevolazioni di cui al comma 2.
4. I commi da 36 a 38 dell’articolo 7 della
Art. 8. (Alberghi diffusi e interventi per gli operatori del comparto turistico-ricettivo)
1. Per le finalità di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i piccoli comuni possono promuovere nel proprio territorio, d’intesa con la Regione, la realizzazione di borghi tematici ricettivi o strutture ricettive, altrimenti detti alberghi diffusi, come definiti dall’articolo 23, comma 4 bis, della
2. La Regione promuove e sostiene, altresì, il sistema locale dei piccoli comuni attraverso interventi finalizzati ad accrescere la competitività degli operatori, pubblici e privati, del comparto turistico-ricettivo mediante il sostegno a progettualità di rete tramite soluzioni digitali che permettono la promozione del territorio dei medesimi comuni.
CAPO IV
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI, AGROALIMENTARI E ARTIGIANALI TIPICI LOCALI
Art. 9. (Valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e artigianali tipici locali)
1. La Regione favorisce la promozione dei territori, della cultura e delle tradizioni popolari e la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari tipici dei piccoli comuni per la valorizzazione dei medesimi prodotti tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la salvaguardia delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, delle razze autoctone bovine, ovine e caprine nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare.
2. I piccoli comuni possono stipulare, anche in forma associata, contratti di collaborazione o convenzioni con gli imprenditori agricoli ai sensi degli articoli 14 e 15 del
3. La Regione concorre al potenziamento del sistema dei percorsi enogastronomici del Lazio ricadenti nei territori dei piccoli comuni promuovendo la valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni culturali ed alimentari locali. Le attività organizzate dai soggetti pubblici e privati, anche attraverso forme di partenariato, per valorizzare il territorio dei piccoli comuni, comprese le attività organizzate dai biodistretti e le “Strade dei sapori”, devono essere inserite nel circuito di propaganda turistica della Regione, compresa la partecipazione alle fiere di settore.
4. La Regione concorre, altresì, alle iniziative che i piccoli comuni, pure in forma associata, promuovono per il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da filiera corta, come definiti dalla
5. I criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi regionali di cui ai commi 3 e 4 sono definiti nel piano di cui all’articolo 13.
6. La Regione, anche in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale di cui alla
CAPO V
AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
Art. 10. (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)
1. La Regione favorisce la salvaguardia delle attività commerciali ed imprenditoriali nei piccoli comuni attraverso agevolazioni tributarie di propria competenza e interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati.
2. Per le imprese costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge e operanti esclusivamente nei territori dei piccoli comuni, la maggiorazione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 1, comma 174, della
CAPO VI
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE. INFORMATIZZAZIONE
Art. 11. (Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi)
1. Per facilitare i piccoli comuni nell’accesso alle informazioni e agli atti della Regione, la Giunta regionale attiva propri sportelli multifunzionali in grado di accogliere in una sola unità organizzativa tutte le attività di front-line.
2. La Regione sostiene le iniziative delle amministrazioni locali volte alla diffusione e alla introduzione delle moderne tecnologie dell’informatica nel processo di ammodernamento dei piccoli comuni e dei nuovi modelli organizzativi per lo sviluppo dell’e-government.
3. Nel piano di cui all’articolo 13 sono definiti i criteri e le modalità per sostenere le iniziative di cui al comma 1 nonché per la concessione dei contributi di cui al comma 2.
Art. 12. (Semplificazione della rendicontazione)
1. Per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore a 20.000,00 euro concessi a qualunque titolo dalla Regione ai comuni con popolazione pari o inferiore ai 2.000 abitanti, è sufficiente la presentazione da parte dell’amministrazione comunale destinataria del contributo di una certificazione attestante l’ammontare totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del finanziamento concesso.
CAPO VII
PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI. DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 13. (Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni)
1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni, di seguito denominato Piano. Il Piano individua gli interventi da realizzare nel triennio di riferimento, tra quelli previsti dalla presente legge, finanziati con il fondo di cui all’articolo 15 e assicura priorità, in particolare, per:
a) la qualificazione e la manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché gli interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
b) la messa in sicurezza e la riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
c) il recupero e la riqualificazione urbana dei centri storici;
d) l’acquisizione e la riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche al fine di sostenere l’imprenditoria giovanile per l’avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;
e) la riqualificazione e l’accrescimento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico nonché la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
f) l’acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;
g) l’acquisizione e la riqualificazione di edifici o spazi pubblici da adibire ad attività cinematografiche e/o teatrali;
h) la promozione e l’attrazione turistica, la gestione sostenibile del territorio, la salvaguardia del patrimonio artistico e naturalistico e la conservazione/riqualificazione dei piccoli centri che rappresentano l’eccellenza della Regione riconosciuti e certificati come: “Uno dei Borghi più belli d’Italia”, “Bandiera arancione” e “Bandiera blu”;
i) il recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.
2. Il Piano definisce i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali nonché quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Giunta regionale.
3. Il Piano è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili.
Art. 14. (Disposizione di prima attuazione)
1. In sede di prima attuazione il Piano è approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 1 “Spese correnti“ e titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno dei piccoli comuni - parte corrente” e del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno dei piccoli comuni - parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a complessivi 500.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte corrente e a complessivi 1.500.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte in conto capitale, sono derivanti:
a) per la parte corrente, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;
b) per la parte in conto capitale, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, rispettivamente, per 350.000,00 euro, per l’anno 2021 e 100.000,00 euro, per l’anno 2022, nel programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2, in riferimento all’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 7, commi da 36 a 38, della
2. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 1 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) in riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, concernenti gli interventi finalizzati a sostenere i piccoli comuni in relazione alla prestazione dei servizi essenziali nonché a valorizzare le istituzioni scolastiche con sede nei medesimi comuni, è disposta un’autorizzazione di spesa pari a 150.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte corrente e a 400.000,00 euro, per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte in conto capitale;
b) in riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 8, concernenti gli interventi finalizzati a sostenere i piccoli comuni in relazione alla riqualificazione del proprio territorio e alle misure di contrasto ai fenomeni di spopolamento e abbandono del medesimo territorio, gli interventi in materia di efficientamento energetico e di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e le iniziative a carattere turistico-ricettivo, è disposta un’autorizzazione di spesa pari a 100.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte corrente e a 1.000.000,00 di euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte in conto capitale;
c) in riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 9, concernenti gli interventi finalizzati a sostenere i piccoli comuni in relazione alla valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e artigianali tipici locali, è disposta un’autorizzazione di spesa pari a 200.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la sola parte corrente;
d) in riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 11, concernenti gli interventi finalizzati a sostenere il processo di ammodernamento informatico dei piccoli comuni, è disposta un’autorizzazione di spesa pari a 50.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte corrente e a 100.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte in conto capitale.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 7, concernenti gli incentivi per l’insediamento nei piccoli comuni, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 della missione 18, titolo 2, del “Fondo per sostenere il reddito di residenza attiva”, la cui autorizzazione di spesa, pari a 200.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel programma 07 della missione 09, titolo 2, in riferimento all’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 7, commi da 36 a 38, della 1.r. 28/2019.
4. Alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse di cui alle leggi regionali di seguito elencate, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale:
a)
b)
c)
d)
e)
f) articolo 1, commi 13 e 13-bis, della
g) articolo 1, comma 38, della
h)
i)
l)