Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.14 informazione e cultura |
Data: | 21/10/2008 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Principi e finalità) |
Art. 2. (Oggetto) |
Art. 3. (Tipologia delle iniziative e degli interventi) |
Art. 4. (Beneficiari delle iniziative e degli interventi) |
Art. 5. (Sostegno all’avvio dell’attività di librerie indipendenti) |
Art. 6. (Programma annuale delle iniziative e degli interventi) |
Art. 7. (Consulta regionale del libro) |
Art. 8. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 9. (Abrogazioni) |
Art. 10. (Entrata in vigore) |
§ 5.14.105 - L.R. 21 ottobre 2008, n. 16.
Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio
(B.U. 28 ottobre 2008, n. 40)
Art. 1. (Principi e finalità)
1. La Regione, in conformità all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, all’articolo 7, comma 1, dello Statuto regionale, nonché ai principi sanciti dalla Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, firmata a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della
a) riconosce l’accesso al libro, quale diritto di tutti e rimuove gli ostacoli che ne limitano l’effettivo esercizio nel
territorio regionale;
b) riconosce il libro quale opera dell’ingegno e strumento insostituibile, in particolare, per:
1) la circolazione delle idee;
2) la crescita sociale e culturale dei cittadini;
3) l’arricchimento dell’esperienza individuale e collettiva;
4) la crescita di un’opinione pubblica democratica e consapevole;
5) la salvaguardia della diversità culturale come sancita dalla Convenzione di Parigi di cui alla
6) lo sviluppo della competitività, della crescita, lo sviluppo economico e dell’occupazione.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 1, la Regione, nell’ambito delle proprie competenze in materia di promozione e valorizzazione della cultura nonché di sviluppo delle piccole e medie imprese, promuove e sostiene il libro, la lettura e la filiera produttiva del libro fondata sulla piccola e media impresa regionale.
Art. 2. (Oggetto)
1. Per il perseguimento della finalità di cui all’articolo 1, comma 2, la Regione provvede a realizzare direttamente o a sostenere iniziative ed interventi tesi a:
a) coordinare la promozione del libro e della lettura, anche in raccordo con il Centro per il libro e la lettura istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali;
b) promuovere il libro e la lettura in collaborazione con gli enti locali, le scuole, anche in associazione tra loro, le istituzioni e le associazioni culturali, nonché con le piccole e medie imprese editoriali;
c) creare uguali opportunità per i soggetti socialmente svantaggiati, per i cittadini diversamente abili, per i pazienti degli ospedali, per i detenuti e, in generale, per coloro che hanno maggiori difficoltà ad accedere al libro e alla lettura;
d) riequilibrare l’offerta culturale nel territorio regionale per una più capillare distribuzione del libro;
e) promuovere la lettura e la diffusione dell’editoria regionale attraverso la rete di servizi di biblioteca di pubblica lettura e di biblioteca scolastica;
f) sostenere le piccole e medie imprese della filiera produttiva del libro per incrementare la competitività e lo sviluppo a livello regionale, nazionale e internazionale;
g) sostenere, per una maggiore fruibilità dell’offerta, la vendita e la promozione di libri nelle aree pubbliche, con particolare riferimento ai territori delle province.
Art. 3. (Tipologia delle iniziative e degli interventi)
1. Le iniziative e gli interventi di cui all’articolo 2, riguardano in particolare:
a) la diffusione della produzione libraria regionale nelle scuole, anche attraverso l’organizzazione di incontri tra editori, autori, operatori culturali, fiere del libro itineranti, progetti mirati all’incremento della dotazione libraria di biblioteche scolastiche;
b) le campagne di comunicazione mirate al libro e alla lettura anche con la promozione di convenzioni ed accordi con emittenti o testate giornalistiche, locali o nazionali, televisive, radiofoniche, web e della carta stampata;
c) l’organizzazione di eventi, anche locali, finalizzati alla promozione del libro e della lettura, favorendo l’incontro tra autori e lettori ed avendo cura e attenzione per le realtà specifiche, privilegiando quelle che segnalano un minor numero di opportunità, come è il caso dei piccoli centri;
d) la promozione di una giornata regionale della lettura;
e) il marketing culturale del territorio, in particolare con iniziative di valorizzazione dei luoghi del territorio regionale, anche attraverso l’ attivazione di itinerari o guide letterarie in collaborazione con gli enti locali e i parchi letterari;
f) la progettazione e il consolidamento di uno o più appuntamenti fieristici ricorrenti nel territorio, dedicati alla promozione della lettura ed alla produzione editoriale della piccola e media editoria regionale, nonché di eventi o manifestazioni permanenti su aree pubbliche anche attraverso la definizione di strutture fisse nelle zone di pregio urbano, compatibili sotto il profilo urbanistico, architettonico ed ambientale;
g) l’apertura di spazi innovativi per incrementare l’accesso al libro nel territorio, anche nell’ambito della rete regionale dei servizi culturali, da realizzarsi in collaborazione tra pubblico e privato;
h) le misure per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese della filiera produttiva del libro;
i) gli incentivi economici per la presentazione della produzione editoriale delle imprese del Lazio in rassegne nazionali e internazionali, in conformità alla
l) la promozione di misure innovative per la distribuzione del prodotto editoriale regionale, anche tramite convenzioni con enti nazionali o regionali;
m) la promozione dell’istituzione di un centro operativo con finalità culturali ed economiche che ottimizzi funzioni e servizi logistici delle piccole e medie imprese della filiera del libro operanti nel territorio;
n) la realizzazione di una banca dati dei piccoli e medi imprenditori editoriali laziali;
o) il sostegno per la costituzione e l’avvio di consorzi di scopo tra piccole e medie imprese della filiera produttiva del libro;
p) il monitoraggio, ad opera della Consulta regionale del libro di cui all’articolo 7, delle iniziative intraprese per verificare la portata qualitativa e quantitativa delle stesse.
Art. 4. (Beneficiari delle iniziative e degli interventi)
1. Sono beneficiari delle iniziative e degli interventi di cui all’articolo 3, coloro che, in conformità al programma annuale delle iniziative e degli interventi di cui all’articolo 6, presentano specifici progetti, e precisamente:
a) le piccole e medie imprese della filiera produttiva del libro, anche riunite in consorzi;
b) i comuni e le province, anche in forma associata;
c) gli istituti scolastici, le università e gli istituti equiparati;
d) le associazioni, le fondazioni e le istituzioni, culturali ed anche multiculturali, che svolgono regolarmente una comprovata attività di promozione del libro e della lettura, con almeno una sede nel Lazio, comprese quelle operanti per la salvaguardia della memoria storica dei territori della Regione;
d bis) le librerie indipendenti [1].
Art. 5. (Sostegno all’avvio dell’attività di librerie indipendenti)
1. La Regione può sostenere l’avvio dell’attività di librerie indipendenti tramite misure volte a facilitare l’accesso al credito, prioritariamente:
a) nei comuni che sono privi di librerie indipendenti;
b) nei comuni nei quali il servizio di vendita al pubblico è inadeguato, in relazione alla popolazione residente o ai flussi turistici, anche stagionali o legati a particolari eventi.
Art. 6. (Programma annuale delle iniziative e degli interventi)
1. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di cultura, adotta, con propria deliberazione, un programma annuale delle iniziative e degli interventi indicati all’articolo 3, di seguito denominato programma [2].
2. [Il programma viene predisposto sentita la Consulta regionale del libro di cui all’articolo 7 e proposto congiuntamente dagli assessori competenti in materia di cultura, di piccole e medie imprese e di bilancio e programmazione economica] [3].
3. Il programma contiene, in particolare:
a) le linee guida per la realizzazione delle iniziative e degli interventi;
b) l’individuazione delle iniziative e gli interventi da realizzare direttamente o mediante i soggetti di cui all’articolo 4;
c) la determinazione dei criteri e delle modalità per accedere ai contributi, per la loro concessione ed erogazione e per la relativa rendicontazione.
Art. 7. (Consulta regionale del libro) [4]
[1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e dell’articolo 75 dello Statuto regionale, istituisce, presso l’assessorato competente in materia di cultura, la Consulta regionale del libro, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta è un organismo consultivo in ordine alle politiche regionali relative alla promozione e valorizzazione del libro, della lettura e della filiera produttiva del libro e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) esprime pareri, propone iniziative ed interventi per un organica attività di promozione del libro, della lettura e per lo sviluppo della filiera produttiva del libro;
b) riferisce, con rapporto annuale, alla Giunta regionale in ordine alla situazione del settore e all’efficacia delle politiche regionali per la promozione e valorizzazione del libro, della lettura e dell’editoria;
c) adotta il regolamento che disciplina il proprio funzionamento.
3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) un rappresentante della direzione regionale competente in materia di cultura e un rappresentante della direzione regionale competente in materia di piccole e medie imprese;
b) tre rappresentanti delle associazioni di categoria del settore editoriale maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle associazioni stesse;
c) due rappresentanti delle associazioni di categoria dei librai maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle associazioni stesse;
d) tre rappresentanti dei sistemi bibliotecari regionali, designati, in base al criterio di rotazione, dall’assessore regionale competente in materia di cultura;
e) un rappresentante delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), designato dalle associazioni stesse;
f) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) un rappresentante dell’Associazione italiana biblioteche;
h) un rappresentante delle cooperative sociali operanti nel settore editoriale, designato dalle cooperative stesse;
i) un rappresentante delle piccole e medie imprese editoriali che operano nel campo della salvaguardia della memoria storica regionale.
4. La Consulta si intende validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.]
Art. 8. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, per l’esercizio finanziario 2008, si provvede:
a) per la realizzazione delle iniziative e degli interventi indicati all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), e), f), g) ed l), mediante l’ istituzione, nell’ambito dell’UPB G11, del capitolo denominato “Iniziative di comunicazione e promozione del libro, della lettura, e della relativa filiera produttiva del Lazio”, con uno stanziamento pari a 400 mila euro, prelevato dal fondo speciale, di cui alla lettera g) dell’elenco n. 4 della
b) per la realizzazione delle iniziative e degli interventi indicati all’articolo 3, comma 1, lettera m), mediante il capitolo denominato “Istituzione del centro operativo del libro del Lazio”, che viene istituito per memoria nell’ambito dell’UPB B22;
c) per la realizzazione delle iniziative e degli interventi indicati all’articolo 3, comma 1, lettera o), mediante l’istituzione, nell’ ambito dell’UPB B25, del capitolo denominato “Spese per la costituzione e l’avvio di consorzi di scopo tra imprese della filiera del libro”, con uno stanziamento pari a 50 mila euro, prelevato dal fondo speciale di cui alla lettera g) dell’elenco n. 4 della
d) per la realizzazione delle iniziative e degli interventi indicati all’articolo 3, comma 1, lettera h), mediante il fondo di garanzia per le categorie sociali, costituito ai sensi dell’articolo 54 della
e) per la realizzazione delle iniziative e degli interventi indicati all’articolo 3, comma 1, lettera i), mediante gli stanziamenti previsti dalla legge regionale di bilancio annuale con riferimento alla
2. Per gli esercizi finanziari successivi al 2008, si provvede con la legge regionale di bilancio di previsione annuale.
2 bis. Per la realizzazione delle iniziative e degli interventi indicati all’articolo 3, comma 1, lettera c), la Regione concede contributi alle librerie indipendenti di cui all’articolo 4, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, a valere sulle risorse iscritte nella voce di spesa denominata “Spese per attività, iniziative ed eventi finalizzati alla promozione del libro e della lettura nelle librerie indipendenti del Lazio”, di cui al programma 01 della missione 14, titolo 1, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 per l’anno 2020 e ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 [5].
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 4 della
e per il sostegno all’editoria e alla distribuzione locale, ai punti vendita della stampa quotidiana e periodica);
b) il comma 4 dell’articolo 88 della
Art. 10. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Lettera aggiunta dall'art. 7 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[3] Comma abrogato dall'art. 2 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 35 della