§ 5.7.151 - L.R. 4 ottobre 2013, n. 11.
Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:04/10/2013
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Tipologie del patrimonio)
Art. 3.  (Comitato consultivo)
Art. 4.  (Compiti del Comitato consultivo)
Art. 5.  (Contributi per interventi)
Art. 6.  (Esperto specializzato sui siti della Grande guerra)
Art. 7.  (Convenzioni)
Art. 8.  (Accordi di collaborazione per interventi sul patrimonio storico culturale)
Art. 9.  (Iniziative ed eventi)
Art. 10.  (Raccolta di reperti mobili)
Art. 11.  (Collezioni private)
Art. 12.  (Centenario della prima guerra mondiale)
Art. 13.  (Regolamenti di attuazione)
Art. 14.  (Struttura regionale attuatrice)
Art. 15.  (Modifiche e abrogazioni)
Art. 16.  (Norme transitorie)
Art. 17.  (Norme finanziarie)
Art. 18.  (Disposizioni per il sostegno di attività culturali)


§ 5.7.151 - L.R. 4 ottobre 2013, n. 11.

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.

(B.U. 9 ottobre 2013, n. 41)

 

TITOLO I

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE E INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE COMMEMORAZIONI DEL CENTENARIO DELL'INIZIO DEL CONFLITTO

 

CAPO I

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

 

Art. 1. (Finalità)

1. Al fine di sostenere la crescita di una cultura della pace e della pacifica convivenza tra i popoli la Regione promuove la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio storico culturale e ambientale attinente ai fatti della Prima guerra mondiale, ricordando e onorando le vittime militari e civili di ogni schieramento e nazionalità.

2. Con le iniziative previste dalla presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale), e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 252 e 253 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), la Regione intende:

a) ampliare la conoscenza e favorire la riflessione sui fatti storici della Prima guerra mondiale, sui meccanismi economici sociali e psicologici alla base dei conflitti tra le nazioni attraverso lo svolgimento di studi, ricerche, attività educative e didattiche, eventi, progetti e manifestazioni anche transnazionali;

b) incentivare forme di turismo culturale attento alla storia e alla memoria attraverso la gestione, la valorizzazione, la manutenzione delle opere commemorative esistenti, l'eventuale creazione e collocazione di nuove, nonché di percorsi turistico-culturali, la gestione e la realizzazione di mostre permanenti, musei, musei all'aperto e interattivi ed eventi;

c) creare sinergia attraverso la messa in rete dei soggetti pubblici e privati che operano a vario titolo per realizzare le finalità previste dalla presente legge;

d) coordinare e valorizzare le attività di raccolta e di collezionismo di soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 2. (Tipologie del patrimonio)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 42/2004 e dalla legge 78/2001 , le attività e gli interventi di valorizzazione sono rivolti al patrimonio storico culturale materiale e immateriale come di seguito definito.

2. Il patrimonio materiale della Prima guerra mondiale esistente sul territorio della Regione comprende le seguenti tipologie:

a) musei, pubblici o privati di carattere tematico o d'interesse locale, riferiti a luoghi ed eventi della Prima guerra mondiale;

b) forti, fortificazioni permanenti, casermaggi, baracche e altri edifici e manufatti militari, anche di carattere sanitario;

c) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, villaggi e cimiteri militari, strade, mulattiere, sentieri militari, grotte e caverne, infrastrutture e punti di osservazione;

d) cippi, monumenti, stemmi, lapidi, graffiti, iscrizioni e tabernacoli, preesistenti e di nuova collocazione;

e) reperti mobili e cimeli;

f) beni archivistici, bibliografici, fotografici, cinematografici e sonori, di appartenenza pubblica o privata;

g) ogni altro reperto, edifici storici e luoghi della memoria situati anche nelle retrovie dei fronti, aventi diretta relazione con le operazioni belliche e, più in generale, con gli eventi della Prima guerra mondiale.

3. Il patrimonio immateriale comprende:

a) le produzioni letterarie e artistiche, testimonianza della memoria storica, dei valori, sentimenti e situazioni connessi al primo conflitto mondiale;

b) gli studi e le ricerche di base che permettono di conoscere sempre più in profondità gli aspetti culturali, storici, economici ed etici che hanno segnato i popoli e le persone coinvolte nel conflitto.

 

     Art. 3. (Comitato consultivo)

1. Per le finalità di cui al titolo I della presente legge è istituito il Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale [1].

1 bis. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura; il Comitato, che resta in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato, è convocato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura almeno una volta all'anno [2].

2. Il Comitato è composto:

a) dall'Assessore regionale alla cultura o un suo delegato, che lo presiede;

b) dall'Assessore regionale al turismo o un suo delegato;

c) dall'Assessore regionale all'istruzione o un suo delegato;

d) dal Direttore regionale degli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali, previo accordo con il medesimo, o da un suo delegato [3];

e) da due studiosi indicati dal Comitato regionale del volontariato di cui alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), individuati fra persone che abbiano maturato comprovata esperienza scientifico-culturale in relazione ai fatti della Prima guerra mondiale [4];

f) dal rappresentante del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in Guerra - Onorcaduti, previo accordo con il medesimo, o da un suo delegato [5];

g) da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Trieste, e da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Udine [6];

h) da due rappresentanti espressi dal Consiglio delle autonomie locali;

i) dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, previo accordo con il medesimo, o da un suo delegato [7];

j) da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia) [8].

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della struttura regionale competente in materia di attività culturali [9].

4. Ai componenti esterni spetta solo il rimborso spese previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), nella misura prevista per i dipendenti regionali.

 

     Art. 4. (Compiti del Comitato consultivo)

1. Il Comitato:

a) formula proposte alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;

b) esprime parere sullo schema del programma pluriennale articolato in annualità predisposto dalla struttura regionale competente per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5;

c) verifica l'attuazione del programma di cui alla lettera b) e approva una relazione annuale da sottoporre alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti.

2. Per espletare i propri compiti il Comitato si avvale dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e della Cineteca del Friuli.

 

     Art. 5. (Contributi per interventi)

1. Nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1, comma 2, e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 42/2004 e dall'articolo 2, comma 3, della legge 78/2001 l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie:

a) la realizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, comprendente il restauro, il ripristino o la realizzazione di sentieri o altre vie di comunicazione, nonché di punti di accesso, informazione, sosta e ristoro, segnaletica e tabelle, inclusi interventi di conservazione dei beni immobili di cui all'articolo 2 che insistono sui percorsi, a favore degli enti proprietari, anche associati, delle relative aree [10];

b) la ricerca, la catalogazione, la divulgazione editoriale scientifica attraverso progetti dedicati, di beni immobili di cui all'articolo 2 a favore di enti pubblici e associazioni;

c) il censimento, la catalogazione, l'inventariazione, l'acquisizione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di beni mobili di cui all'articolo 2 a favore di enti pubblici, istituti di ricerca e associazioni;

d) il recupero della memoria storica e la ricostruzione di vicende storiche relative alla Prima guerra mondiale, alle sorti dei militari e delle popolazioni nei territori della regione coinvolti nel periodo 1914-1920, attraverso studi e ricerche storiche di base, nonché eventuali iniziative connesse, quali attività editoriali, seminari, conferenze e convegni, realizzate da enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel Primo conflitto mondiale [11];

e) la realizzazione, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative, di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea [12];

f) la gestione e la valorizzazione, con iniziative anche di carattere transfrontaliero attuate da soggetti pubblici o privati, dei percorsi e delle relative strutture e beni immobili di cui alla lettera a), nonché di parchi tematici e altre strutture espositive connesse alla Prima guerra mondiale, come musei, mostre permanenti, collezioni pubbliche o private, inclusa la realizzazione di prodotti multimediali, percorsi virtuali e sistemi di trasporto nei luoghi non accessibili con mezzi ordinari [13];

g) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione e anche mediante la fruibilità delle strutture di cui alla lettera f), a favore di istituti scolastici, associazioni, enti pubblici, enti di ricerca e soggetti privati gestori delle strutture di cui alla lettera f) [14];

g bis) la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico avente a oggetto la fruibilità, la rintracciabilità e la collocazione delle strutture di cui alla lettera f), a favore degli enti pubblici e dei soggetti privati gestori delle medesime strutture [15];

h) la promozione degli eventi che hanno avuto luogo sul territorio regionale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale attraverso eventi fieristici, raduni di associazioni, anche d'arma, e azioni volte ad agevolare sul territorio il turismo della memoria.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti. Per gli interventi di cui alle lettere g) e h) è data priorità alle iniziative e ai progetti proposti da reti di soggetti operativi nel territorio. I contributi di cui al comma 1 sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dal regolamento di cui al comma 4 o dai bandi di cui al comma 5. Il regolamento di cui all'articolo 13 e i bandi di cui al comma 5 possono prevedere specifiche esclusioni tra i beneficiari di alcuni dei contributi di cui al comma 1 per categorie di beneficiari destinatari di altri contributi di cui al medesimo comma 1 a essi specificamente dedicati; i medesimi regolamento e bandi possono altresì prevedere l'inammissibilità di più domande di contributo presentate dal medesimo soggetto qualora con tali regolamento e bandi vengano contemporaneamente attuati più interventi tra quelli disciplinati dal comma 1 [16].

2 bis. Gli eventi e le manifestazioni di cui al comma 1, lettera e), se aventi carattere transnazionale, possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a metà della loro durata e le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 50 per cento del contributo concesso; i progetti di cui al comma 1, lettera g), possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a un terzo della loro durata e le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 20 per cento del contributo concesso [17].

2 ter. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - ERPAC o suo delegato, dal Direttore di PromoTurismo FVG o suo delegato, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi [18].

3. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f) è vincolata alla fruizione pubblica dei beni.

4. Il regolamento di cui all'articolo 13 disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale può altresì provvedere mediante emanazione di uno o più bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) [19].

 

     Art. 6. (Esperto specializzato sui siti della Grande guerra)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce le attività di accompagnamento cui ai commi 2 e 4, svolte da esperti specializzati sui siti della Grande guerra, in attuazione del principio di valorizzazione storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, di cui alla legge 78/2001.

2. L'attività di accompagnamento da parte degli esperti è rivolta a persone singole o gruppi nei percorsi di visita qualificati sui campi di battaglia della Prima guerra mondiale, nel territorio a cavallo tra Italia, Austria e Slovenia o comunque presenti nel territorio della regione.

3. Gli esperti possono operare autonomamente soltanto sui siti della Grande guerra, individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale; nel rimanente territorio regionale possono svolgere la propria attività solo in affiancamento alle guide turistiche [20].

4. Le attività didattiche e di divulgazione del patrimonio storico culturale relativo ai siti della Prima guerra mondiale svolte nei confronti di studenti, insegnanti, ricercatori, associazioni culturali, associazioni combattentistiche, o in occasione di celebrazioni o manifestazioni culturali, possono essere effettuate da esperti specializzati sui siti della Grande guerra al fine di garantire le migliori condizioni di fruizione del patrimonio culturale e dei siti finanziati ai sensi della presente legge.

5. [L'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia effettua la selezione per svolgere le attività previste dal presente articolo] [21].

6. Con apposito regolamento di attuazione, da emanarsi sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le modalità per svolgere le attività previste dal presente articolo [22].

7. Le attività previste dal presente articolo possono essere anche esercitate da coloro che hanno presentato la domanda ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2012, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 "Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale").

 

     Art. 7. (Convenzioni)

1. La Regione è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con privati di cui all'articolo 11, comma 6, i quali dispongano di collezioni considerate di valore storico e che rendano disponibili tali collezioni per la consultazione pubblica.

2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina le modalità di consultazione pubblica per finalità di studio e generali, nonché gli interventi finanziari regionali a sostegno delle spese di conservazione e custodia, inclusi i relativi oneri di assicurazione.

3. L'intervento della Regione non può in ogni caso superare la percentuale del 60 per cento degli oneri di cui al comma 2.

4. Il regolamento di cui all'articolo 13 prevede i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo e ne approva lo schema.

 

     Art. 8. (Accordi di collaborazione per interventi sul patrimonio storico culturale) [23]

1. L'Amministrazione regionale, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), accordi anche di durata pluriennale con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di interventi di investimento finalizzati al recupero storico-culturale e alla valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima guerra mondiale, nonché alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione di beni mobili compresi nelle tipologie di cui all'articolo 2 e destinati all'esposizione museale [24].

1 bis. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a stipulare, ai sensi delle norme richiamate al comma 1 e sentito l'Istituto citato al comma medesimo, accordi di collaborazione, anche di durata pluriennale, con enti locali del Friuli Venezia Giulia cui siano stati affidati siti o strutture legati alla Prima guerra mondiale, di proprietà statale o di enti ecclesiastici, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, di gestione e di promozione e valorizzazione turistico-culturale delle strutture e dei siti medesimi, nonché per la realizzazione sugli stessi di interventi di investimento con le finalità di cui al comma 1, qualora gli enti locali interessati abbiano la disponibilità delle strutture e dei siti medesimi in base a un titolo giuridicamente valido, avente durata non inferiore a quella dei vincoli previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali) [25].

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui ai commi 1 e 1 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi medesimi in esecuzione degli accordi con esse stipulati [26].

2 bis. Alla concessione ed erogazione delle assegnazioni finanziarie destinate a sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede in conformità al disposto dei relativi accordi, anche in deroga alle norme di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) [27].

 

     Art. 9. (Iniziative ed eventi) [28]

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi ad amministrazioni pubbliche, a enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative, per la realizzazione di iniziative o eventi anche transnazionali di carattere culturale, educativo e didattico finalizzati alla costruzione di una sempre più consolidata cittadinanza europea e di una cultura della pace.

2. Al fine di selezionare i beneficiari di cui al comma 1, la Direzione centrale competente in materia di cultura provvede a pubblicare sul sito internet istituzionale della Regione uno o più avvisi pubblici, approvati con deliberazione della Giunta regionale, nei quali sono indicati le iniziative o gli eventi che l'Amministrazione regionale intende incentivare, le relative disponibilità finanziarie, i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione delle istanze, nonché i criteri e le modalità di selezione dei beneficiari. La selezione è effettuata da una commissione composta da tre membri, scelti fra funzionari appartenenti all'Amministrazione regionale, e nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura. Gli esiti della selezione sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi ed erogati in via anticipata e in un'unica soluzione, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze dagli avvisi pubblici di cui al comma 2. Col decreto di concessione ed erogazione sono altresì indicati il termine e le modalità di rendicontazione della spesa.

 

CAPO II

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E COLLEZIONISMO DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

 

     Art. 10. (Raccolta di reperti mobili)

1. La raccolta e la ricerca di beni mobili di cui all'articolo 2 è permessa, purché si tratti di reperti e cimeli individuabili a vista o affioranti dal suolo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. L'attività di raccolta di cui al comma 1 è vietata:

a) nelle aree archeologiche ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 22 42/2004 ;

b) nei siti individuati quali cimiteri di guerra.

3. Chiunque rinvenga o possieda reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario deve ottemperare all'obbligo di comunicazione, entro sessanta giorni dal ritrovamento, al Comune del luogo della raccolta, previsto dall'articolo 9 della legge 78/2001 , indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.

4. Il Comune trasmette all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, con le modalità individuate nel regolamento di cui all'articolo 13, la comunicazione di ritrovamento dei beni mobili di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della catalogazione dei beni rinvenuti.

5. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Alla determinazione e irrogazione delle sanzioni provvede il Comune del luogo della raccolta.

 

     Art. 11. (Collezioni private)

1. La Regione riconosce l'importanza del collezionismo privato quale espressione della partecipazione dei cittadini alla salvaguardia della memoria storica della Prima guerra mondiale.

2. La Regione a tal fine tutela l'attività dei collezionisti privati, purché svolta nel rispetto della normativa vigente, e garantisce loro la possibilità di contribuire attivamente alla diffusione della conoscenza dei fatti storici della Prima guerra mondiale nel territorio.

3. Chiunque possieda collezioni o raccolte dei reperti e cimeli di cui all'articolo 10, comma 3, provvede alla comunicazione al Sindaco del Comune in cui si trova il bene, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 78/2001 .

4. Il Comune provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 10, comma 4.

5. Chiunque possieda nel territorio della Regione i beni mobili di cui all'articolo 2, che ritenga di valore storico o documentario, può darne comunicazione all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia con le modalità individuate nel regolamento di cui all'articolo 13, ai fini della loro catalogazione.

6. I soggetti che abbiano ottemperato a quanto previsto dai commi 3 e 5 possono dichiarare, anche contestualmente alla comunicazione di cui ai medesimi commi, di voler rendere disponibili le collezioni per la consultazione pubblica, ai fini di quanto previsto all'articolo 7.

7. Le collezioni di cui al comma 6 sono rese note mediante inserimento nel Sirpac - Sistema informativo del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - con le modalità individuate nel regolamento di cui all'articolo 13.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a organizzare, tramite l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, corsi finalizzati alla catalogazione, alla gestione e alla conservazione dei beni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f), i quali sono rivolti in via prioritaria ai collezionisti di cui al comma 6.

 

CAPO III

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE COMMEMORAZIONI DEL CENTENARIO DELL'INIZIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

 

     Art. 12. (Centenario della prima guerra mondiale)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012 (Istituzione del Comitato storico scientifico per il "Centenario della prima guerra mondiale"), promuove e favorisce le commemorazioni per il Centenario della Prima guerra mondiale che decorre dal 2014, sostenendo la realizzazione e lo svolgimento d'iniziative ed eventi culturali commemorativi con le relative attività di supporto legati al territorio della Regione.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, tenuto conto del programma nazionale delle commemorazioni del "Centenario della prima guerra mondiale" e sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 3, il programma regionale delle commemorazioni [29].

2 bis. Con il programma regionale delle commemorazioni la Giunta regionale provvede a:

a) individuare, nell'ambito del programma nazionale di cui al comma 2, le iniziative e gli eventi che si intendono sostenere;

b) ripartire le risorse finanziarie complessivamente disponibili in due quote, una delle quali è destinata al sostegno delle iniziative e degli eventi di cui alla lettera a) e l'altra è destinata alla concessione di contributi per la promozione e il sostegno di iniziative ed eventi ulteriori;

c) definire gli ambiti prioritari di intervento ai fini della valutazione delle iniziative e degli eventi diversi da quelli di cui alla lettera a) [30].

 

CAPO IV

NORME FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 13. (Regolamenti di attuazione)

1. Con regolamento da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono individuate le categorie dei beneficiari degli interventi di cui al capo III del presente titolo e sono disciplinati le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi stessi, fatto salvo quanto disposto al comma 1 bis [31].

1 bis. Per le iniziative e gli eventi individuati dal programma nazionale di cui all'articolo 12, comma 2, e ricompresi nel programma regionale delle commemorazioni ai sensi del comma 2 bis, lettera a), del medesimo articolo 12, la quantificazione dei singoli finanziamenti e le modalità della loro concessione, erogazione e rendicontazione sono definite con successiva deliberazione della Giunta regionale [32].

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono adottati i regolamenti attuativi di quanto previsto dal capo I del presente titolo.

3. I contributi previsti dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 e dai bandi di cui all'articolo 5, comma 5, sono cumulabili con altre contribuzioni, incluse quelle dell'Amministrazione regionale, per la medesima iniziativa [33].

3 bis. Ai contributi previsti dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 e dai bandi di cui all'articolo 5, comma 5, non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000, limitatamente ai rapporti giuridici instaurati tra società, persone giuridiche, amministratori e soci [34].

 

     Art. 14. (Struttura regionale attuatrice)

1. L'attuazione degli interventi previsti dal presente titolo è affidata a una struttura stabile appositamente costituita all'interno della Direzione centrale competente in materia di beni e attività culturali, con dotazione organica non inferiore alle tre unità.

2. Al fine di assicurare alla struttura di cui al comma 1 le risorse umane necessarie a garantire l'attuazione tempestiva degli interventi previsti dal presente titolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare anche personale somministrato per la durata di ventiquattro mesi, eventualmente prorogabile per motivate esigenze.

 

     Art. 15. (Modifiche e abrogazioni)

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 21 luglio 2000 n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale);

b) la legge regionale 3 aprile 2012, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 "Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale");

c) l'articolo 162 della legge regionale 2/2002 modificativo della legge regionale 14/2000 ;

d) il comma 17 dell'articolo 4 della legge regionale 30/2007 modificativo della legge regionale 14/2000 .

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3 ), è aggiunta la seguente lettera:

«i bis) i mezzi impiegati in iniziative e attività destinate ad accompagnare persone con difficoltà di deambulazione al fine della conoscenza, valorizzazione e rispetto dei siti legati alla Prima guerra mondiale, organizzate da enti pubblici, da associazioni, da guide turistiche o da esperti specializzati di cui all'articolo 6.».

 

     Art. 16. (Norme transitorie)

1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 5, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti direttamente dai bandi previsti dal comma 5 del medesimo articolo 5, che sono emanati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura [35].

2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2007, n. 174 (Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge [36].

3. Fermo restando che sino alla nomina del direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia le funzioni di detto Istituto sono svolte dall'Amministrazione regionale, ai fini dell'attuazione delle iniziative e degli interventi attinenti alla Prima guerra mondiale per i quali la presente legge richiede l'apporto dell'Istituto stesso, nelle more della costituzione del Comitato di consulenza scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 10/2008 , l'Amministrazione regionale si avvale della consulenza di una Commissione composta da tre esperti, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominati dalla Giunta regionale, che opera con la collaborazione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo [37].

4. Ai componenti della Commissione di cui al comma 3 spetta solo il rimborso spese previsto dalla legge regionale 63/1982 , nella misura prevista per i dipendenti regionali.

4 bis. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8, si prescinde dalla consulenza della Commissione di cui al comma 3 [38].

 

     Art. 17. (Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 9.000 euro suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9705 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5985 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la manutenzione e il restauro, nonché la costruzione e la collocazione di nuove opere riguardanti il patrimonio della Prima guerra mondiale sul territorio della Regione".

3. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5987 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la ricerca, la catalogazione, la divulgazione editoriale scientifica di beni immobili del patrimonio storico culturale della Prima guerra mondiale".

4. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5988 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per il censimento, la catalogazione, l'inventariazione, l'acquisizione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di beni mobili del patrimonio storico culturale della Prima guerra mondiale".

5. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5991 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per il recupero della memoria storica e la ricostruzione delle vicende storiche relative alla Prima guerra mondiale".

6. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5992 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la promozione di eventi e manifestazioni anche transnazionali finalizzati al rafforzamento della cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea".

7. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5993 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle diverse forme e offerte turistico-culturali connesse alla Prima guerra mondiale".

8. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5999 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di progetti educativi e didattici da parte di istituti scolastici e la produzione di materiale divulgativo".

9. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera h), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5994 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la promozione degli eventi e dei siti legati alla Prima guerra mondiale attraverso eventi fieristici, raduni di associazioni e azioni volte ad agevolare il turismo della memoria".

10. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5995 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese derivanti dalle convenzioni stipulate con privati detentori di collezioni di valore storico disponibili per la consultazione pubblica, nonché a sostegno delle spese di conservazione e custodia inclusi oneri di assicurazione".

11. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5997 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per interventi di recupero storico-culturale e di valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima guerra mondiale".

12. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2013 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5996 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese per accordi di programma con amministrazioni pubbliche anche appartenenti a Stati esteri, per interventi e iniziative culturali del patrimonio della Prima guerra mondiale".

13. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 8, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

14. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5998 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese per promuovere e favorire le commemorazioni per il centenario della Prima guerra mondiale".

15. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 9.000 euro suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2013 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9705 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

16. All'onere complessivo di 2.918.000 euro suddiviso in ragione di 146.000 euro per l'anno 2013 e di 1.386.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi da 1 a 15 si provvede mediante storno a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, suddivisa negli importi a fianco di ciascuno indicati:

 

Unità di bilancio

Capitolo

anno 2013

anno 2014

anno 2015

5.1.1.1088

6040

-

386.000

386.000

5.3.1.5055

5243

86.000

-

-

8.3.1.5065

4408

-

1.000.000

1.000.000

10.7.2.3470

9710 partita n. 54

60.000

-

-

 

 

TITOLO II

NORME UGENTI IN MATERIA DI CULTURA

 

CAPO I

MODIFICHE E INTEGRAZIONI A NORME IN MATERIA DI CULTURA

 

     Art. 18. (Disposizioni per il sostegno di attività culturali)

1. In deroga alle disposizioni di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale 7/2000 , le spese relative agli interventi e ai progetti nel settore culturale, beneficiari d'incentivi da parte della Regione, sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso, salvo che non sia diversamente disposto con norma di legge o di regolamento [39].

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Salvo che non sia diversamente disposto, le spese generali non esclusivamente riferibili agli interventi e ai progetti di cui al comma 1 si considerano ammissibili fino al 5 per cento dell'importo dell'incentivo. È comunque fatta salva la possibilità di considerare ammissibili spese per una percentuale superiore al 5 per cento se sono documentate spese generali riferibili esclusivamente agli interventi e ai progetti di cui al comma 1.

4. Al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), dopo le parole « all'approvazione » sono inserite le seguenti: « anche con distinto provvedimento ».

5. Al comma 42 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole « concedere, a favore dei soggetti ammessi, contributi una tantum » Sono sostituite dalle seguenti: « concedere contributi a favore dei soggetti ammessi ».

6. Gli interventi finanziari agli enti senza fine di lucro che curano l'organizzazione di manifestazioni cinematografiche d'interesse nazionale e internazionale per il sostegno dell'attività istituzionale previsti dalla legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Norme urgenti in materia di cultura), a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5426 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, ulteriori rispetto a quelli di cui alla tabella P della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), pari a 32.750 euro, sono ripartiti in misura proporzionale al contributo stabilito a favore di ciascun soggetto.

7. Relativamente agli interventi di cui al comma 6, che costituiscono integrazione di contributo assegnato con la legge regionale 27/2012 , la documentazione integrativa della precedente domanda e dei relativi allegati è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


[1] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18.

[2] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18.

[3] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[5] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[7] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2015, n. 7.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[11] Lettera sostituita dall'art. 3 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6 e così modificata dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[13]Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18.

[15] Lettera aggiunta dall'art. 18 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18.

[16] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27, dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2016, n. 7, dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 2016, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[17] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[18] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[19] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[20] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[21] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[22] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[23] Articolo sostituito dall'art. 18 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18.

[24] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[25] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 34, già modificato dall'art. 29 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[26] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 34.

[27] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[28] Articolo sostituito dall'art. 18 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[29] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[30] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[31] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[32] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[33] Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[34] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[35] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[36] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[37] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18.

[38] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[39] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.