Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 16/03/2015 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni, e disposizioni attuative e transitorie |
Art. 2. Sostituzione della tabella A4 allegata alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61” Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni e disposizioni transitorie |
Art. 3. Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e disposizioni in materia di varianti in deroga ai sensi dell’articolo 48 |
Art. 4. Modifica dell’articolo 41 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” |
Art. 5. Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni |
Art. 6. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...] |
Art. 7. Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili |
Art. 8. Disposizioni attuative dell’articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” |
Art. 9. Disposizioni in materia di aree naturali protette regionali |
Art. 10. Neutralità finanziaria |
§ 4.1.145 - L.R. 16 marzo 2015, n. 4.
Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali.
(B.U. 20 marzo 2015, n. 27)
Art. 1. Modifica dell’articolo 79 bis della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 79 bis della
“1 bis. Le misure preventive e protettive di cui al comma 1 devono essere mantenute anche nella fase successiva al compimento dell’intervento edilizio nel caso in cui l’intervento riguardi la copertura degli edifici di nuova costruzione o interventi strutturali alla copertura di edifici esistenti e sulle coperture degli edifici medesimi vi sia la presenza di impianti tecnologici che necessitano di accessi frequenti e costanti per la loro manutenzione. Tali dispositivi di sicurezza, atti a consentire l’accesso alla copertura in quota per il transito dell’operatore in sicurezza fino al raggiungimento degli impianti tecnologici installati e lo stazionamento per la fase manutentiva, devono essere presenti in misura minima, sia tecnica che estetica, e senza impatto visivo nei casi di intervento su edifici a destinazione non produttiva, oppure a destinazione produttiva ma aventi materiali di copertura tradizionali. La revisione periodica dei predetti dispositivi di sicurezza, può essere fatta anche solo prima dell’accesso al tetto, se effettuato con l’uso dei dispositivi di sicurezza installati.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 79 bis della
“2. Per le finalità di cui al comma 1 bis il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi, le direttive e le istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive.”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 79 bis della
“4 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento del Consiglio regionale di cui al comma 2.”.
Art. 2. Sostituzione della tabella A4 allegata alla
1. In attuazione di quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 16 del
TABELLA A4
Parametri per la determinazione della quota del costo di costruzione relativo alla residenza
Caratteristiche dell'edificio (1) |
% |
Tipologia dell' edificio |
% |
Ubicazione zona territoriale omogenea |
% |
di lusso |
4 |
A blocco con più di due alloggi |
2 |
A e B * |
2 |
medie |
2,5 |
A schiera con più di due alloggi |
2 |
C * |
2,5 |
economiche |
1 |
Fino a due alloggi |
3 |
altre zone (2) |
4 |
* o altre zone a queste assimilabili previste dal piano degli interventi (PI) di cui alla
(1) Ai fini dell'applicazione della presente tabella e con riferimento all'art. 8 del D.M. LL.PP. 10 maggio 1977, concernente la determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici, sono considerati edifici o abitazioni con caratteristiche di:
- lusso: quelli compresi nelle classi IX, X e XI;
- tipo medio: quelli compresi nelle classi V, VI, VII e VIII (e non compresi nelle categorie di cui all’art. 17, comma 3, lett. c) del
- tipo economico: quelli compresi nelle classi I, II, III e IV.
(2) Sono esclusi gli alloggi la cui costruzione è ammessa dagli strumenti urbanistici in zona artigianale o industriale (alloggio del custode o del proprietario): per questi valgono i parametri relativi alle case a schiera e alla zona territoriale omogenea C.
2. I parametri della tabella di cui comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso relativi ai permessi di costruire nei quali il comune non abbia ancora provveduto a determinare la quota del costo di costruzione.
3. Resta fermo quanto già determinato dal comune, in relazione alla quota del costo di costruzione, prima dell’entrata in vigore della presente legge in diretta attuazione del comma 9 dell’articolo 16 del
Art. 3. Modifica della
1. Dopo l’articolo 18 bis della
“Art. 18 ter. Varianti allo strumento urbanistico comunale per aree commerciali destinate a medie strutture di vendita
1. Le varianti al piano degli interventi finalizzate all’individuazione di aree commerciali ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 18, comma 1, e dell’articolo 21, comma 1, della
2. La giunta comunale, anche su richiesta dei soggetti interessati, può adottare la variante urbanistica di cui al comma 1 e la deposita per dieci giorni presso la segreteria del comune. Dell’avvenuto deposito è dato avviso sull’albo pretorio del comune, il quale può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna; entro i successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il consiglio comunale delibera sulla variante, decidendo anche sulle osservazioni presentate.”.
2. In deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, della
Art. 4. Modifica dell’articolo 41 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 41 della
“4 bis. Nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell’articolo 338, comma 5, del
Art. 5. Modifica dell’articolo 44 della
1. Dopo il comma 5 ter dell’articolo 44, della
“5 quater. In deroga a quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 è consentita la realizzazione degli appostamenti di caccia come disciplinati dalla
Art. 6. Modifica dell’articolo 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della
“2 bis. Sia l’edificio che l’ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea propria, salvo l’ampliamento in aderenza che può essere realizzato anche in zona territoriale omogenea impropria, sempreché l’edificio da ampliare insista in zona territoriale omogenea propria.”.
Art. 7. Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili
1. Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell’albo pretorio, anche con modalità on-line, ai sensi dell’articolo 32 della
2. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuta le istanze e, qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglie mediante approvazione di apposita variante al piano degli interventi (PI) secondo la procedura di cui all’articolo 18, commi da 2 a 6, della
3. La variante di cui al presente articolo non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU).
Art. 8. Disposizioni attuative dell’articolo 2 bis del
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 bis del
a) nei casi di cui all’articolo 17, comma 3, lettere a) e b), della
b) in specifiche zone o ambiti, individuati all’interno delle zone di completamento, comunque denominate nello strumento urbanistico comunale, qualora i diversi limiti fissati siano funzionali a confermare un assetto morfologicamente ordinato ed unitario di tessuti urbani consolidati prevalentemente composti da fabbricati realizzati prima dell’entrata in vigore del
2. Le deroghe sono comunque ammesse per gli interventi di ristrutturazione edilizia, realizzati all’interno della sagoma esistente, ancorché attuati mediante integrale demolizione e ricostruzione, fatte salve disposizioni più restrittive dello strumento urbanistico comunale.
3. I limiti di densità, di altezza e di distanza, in deroga a quelli stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del
4. Lo strumento urbanistico comunale individua le zone o ambiti di cui al comma 1, lettera b), nonché i limiti di densità, di altezza e di distanza in deroga a quelli stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del
a) per i comuni dotati del piano di assetto del territorio (PAT), in sede di formazione del piano degli interventi (PI) o mediante variante al PI con la procedura di cui all’articolo 18 della
b) per i comuni non dotati di PAT, mediante variante al piano regolatore generale (PRG) con la procedura di cui all’articolo 50, commi 6 e 7, della
4 bis. In attuazione dell’articolo 2 bis del
Art. 9. Disposizioni in materia di aree naturali protette regionali
1. L’ente parco che abbia regolamentato i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, in conformità a quanto previsto dall’articolo 22 della
Art. 10. Neutralità finanziaria
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 10 aprile 2020, n. 64, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole: «, purché la determinazione sia avvenuta all’atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio».
[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio 2017, n. 41, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, limitatamente al riferimento alla lettera «b)» dell’art. 17, comma 3, della
[4] Comma aggiunto dall'art. 66 della