Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.2 consiglio regionale |
Data: | 30/05/2019 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione. |
Art. 2. Rideterminazione. |
Art. 3. Montante contributivo. |
Art. 4. Rivalutazione. |
Art. 5. Disposizione transitoria. |
Art. 6. Disciplina dell'indennità a carattere differito. |
Art. 7. Sistema contributivo e montante individuale contributivo. |
Art. 8. Sospensione, esclusione, rinunciabilità dell'indennità a carattere differito. |
Art. 9. Versamenti volontari. |
Art. 10. Applicazione ai componenti della Giunta regionale. |
Art. 11. Abrogazione. |
Art. 12. Norma finanziaria. |
Art. 13. Entrata in vigore. |
Art. 14. Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
§ 1.2.30 - L.R. 30 maggio 2019, n. 7.
Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, nonché per la disciplina dell'indennità a carattere differito determinata con il sistema di calcolo contributivo.
(B.U. 30 maggio 2019, n. 29)
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione.
1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della
2. Sono oggetto della presente legge la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dall'articolo 1 della
CAPO I
Disciplina per la rideterminazione degli assegni vitalizi
Art. 2. Rideterminazione.
1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.
2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa, (Allegato A) recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa.
3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.
4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui al comma 2 dell'articolo 1 le aliquote di cui all'Allegato B alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019) e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Allegato 1 Ordine del giorno n. 1/2019 del 17 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
5. L'ammontare dell'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.
6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, al momento della prima applicazione di questa legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato A della presente legge sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione di questa legge.
7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione l'Allegato A. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dall'articolo 1 della
8. L'assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.
Art. 3. Montante contributivo.
1. Per il calcolo del montante contributivo si applica quanto previsto dalla nota metodologica, parte integrante dell'Intesa (Allegato A), con le determinazioni sulla base imponibile nonché le rivalutazioni ivi previste.
2. Per la contribuzione a carico del consigliere si fa riferimento a quanto effettivamente versato, ai fini del solo vitalizio, sulla base delle norme regionali vigenti in ciascun periodo di riferimento.
3. Tutte le trattenute effettivamente operate nella IX consiliatura, finalizzate al solo vitalizio, restano valide a tutti gli effetti di legge.
Art. 4. Rivalutazione.
1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 5. Disposizione transitoria.
1. La rideterminazione degli assegni vitalizi come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge decorre nei suoi effetti dal 1° dicembre 2019.
CAPO II
Disciplina dell'indennità a carattere differito determinata con il sistema del calcolo contributivo
Art. 6. Disciplina dell'indennità a carattere differito.
1. In attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla
2. I consiglieri, eletti a decorrere dalla X legislatura, cessati dal mandato, conseguono il diritto all'indennità differita al compimento dei sessantacinque anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato consiliare per almeno cinque anni, anche non consecutivi, nell'Assemblea legislativa della Regione Campania. Per ogni anno di mandato, successivo al quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di sessanta anni, computando a tal fine anche i periodi antecedenti alla X legislatura. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno e non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.
3. Il consigliere regionale, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere, può versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura di riferimento anche precedente. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere la cui elezione sia stata annullata.
4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere ha facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al comma 6 dell'articolo 7, per ottenere la maturazione dell'indennità differita relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.
5. Per i contributi versati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è ammessa la restituzione, salvo il caso di mancato raggiungimento del requisito minimo di cinque anni di mandato, previsto al comma 2.
6. L'indennità a carattere differito di cui al presente articolo è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto. Nel caso in cui il consigliere, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, l'indennità a carattere differito è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'indennità a carattere differito percepiscono la stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.
Art. 7. Sistema contributivo e montante individuale contributivo.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità a carattere differito, corrisposta in dodici mensilità, è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A dell'Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della
2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto del dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere e il numero di mesi.
3. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 6. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 7.
4. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica lorda nella misura di cui all'articolo 2, comma 1, della
5. L'importo dell'indennità a carattere differito è rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).
6. La quota di contributo a carico del consigliere è pari all'8,80 per cento della base imponibile, la quota a carico dell'Assemblea legislativa è pari a 2,75 volte la quota a carico del Consigliere.
7. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.
Art. 8. Sospensione, esclusione, rinunciabilità dell'indennità a carattere differito.
1. All'indennità a carattere differito di cui alla presente legge si applica la disciplina di sospensione di cui all'articolo 16 della
2. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del
L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione.
3. L'esclusione di cui al comma 2 si applica, altresì, al condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del
4. Il consigliere regionale eletto a decorrere dalla X legislatura può rinunciare all'indennità prevista dalla presente legge, mediante apposita dichiarazione, da rendere agli uffici competenti dell'Assemblea, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della sua proclamazione, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di rinuncia, non si applicano le ritenute previste dall'articolo 7, comma 6.
Art. 9. Versamenti volontari.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consiglieri eletti nella X legislatura possono avanzare, con una comunicazione al competente servizio dell'Assemblea legislativa, la richiesta di effettuare i versamenti necessari per maturare l'indennità a carattere differito di cui all'articolo 6.
2. Il versamento delle quote arretrate di contribuzione a carico dei consiglieri eletti nella X legislatura può essere corrisposto in un'unica soluzione, ovvero rateizzato nella durata massima di trentasei mesi. A richiesta del consigliere interessato i versamenti di cui al presente comma possono essere compensati con la quota di indennità di fine mandato, già maturata alla data della richiesta.
3. In ogni caso, fintanto che non sia stato completato il piano dei versamenti, il consigliere non matura il diritto all'indennità.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 10. Applicazione ai componenti della Giunta regionale.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale. Ai medesimi si applica altresì la lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 11. Abrogazione.
1. A decorrere dal 1° dicembre 2019 l'articolo 1 della
Art. 12. Norma finanziaria.
1. I risparmi derivanti dall'attuazione del Capo I sono destinati negli esercizi 2019, 2020 e 2021 ad incrementare la Missione 20, Programma 3, Titolo 1 (Accantonamento Fondo Rischi Contenzioso) del Bilancio di previsione 2019/2021 dell'Assemblea Legislativa della regione Campania 2019/2021, ai sensi dell'articolo 67 del
2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del Capo II si provvede negli esercizi 2019, 2020 e 2021 a valere sulle risorse già iscritte alla Missione 1, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2019/2021 dell'Assemblea Legislativa della regione Campania 2019/2021, ai sensi dell'articolo 67 del
3. Per gli esercizi successivi al 2021 agli oneri derivanti dall'applicazione del Capo II si fa fronte con gli stanziamenti del Bilancio di previsione dell'Assemblea Legislativa della regione Campania, ai sensi dell'articolo 67 del
Art. 13. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Art. 14. Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. In attuazione di quanto previsto dal comma 967 dell'articolo 1 della
Allegato A
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
Repertorio atti n. 56/CSR del 3 aprile 2019
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nell'odierna seduta del 3 aprile 2019:
VISTO l'articolo 8, comma 6, della
VISTO l'articolo 1, comma 965, della
VISTO l'articolo 1, comma 966, della medesima
VISTO il medesimo articolo 1, comma 965, della
VISTE le disposizioni adottate a livello regionale in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del
CONSIDERATO l'ordine del giorno recante linee guida sull'istituto dell'assegno vitalizio, approvato dalla Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome il 10 ottobre 2014, che ha individuato requisiti armonizzati per la corresponsione degli assegni vitalizi e parametri per la riduzione temporanea degli importi dei trattamenti in essere;
VISTE le disposizioni adottate dalle Regioni a seguito del richiamato ordine del giorno della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;
VISTE la deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati n. 14 del 12 luglio 2018 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 16 ottobre 2018, che hanno provveduto alla rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità relativi agli anni di mandato svolti dai parlamentari fino al 31 dicembre 2011;
CONSIDERATO inoltre che comunque gli interventi legislativi delle Regioni dovranno ispirarsi ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento fatti propri dalla giurisprudenza costituzionale quali principi generali della materia oggetto della presente Intesa;
CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 965 e 966 e 967, della citata
CONSIDERATO che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota n. 1693/C1/AI del 21 marzo 2019, ha trasmesso una proposta di intesa ai fini dell'esame della Conferenza Stato-Regioni in attuazione dell'articolo 1, commi 965 e 966, della
CONSIDERATO che detto documento è stato inviato, con nota n. 0005021 del 22 marzo 2019, alle Amministrazioni statali interessate e a tutte le Regioni e le Province autonome;
CONSIDERATO che, successivamente, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con nota n. 0000102 del 27 marzo 2019, ha fatto pervenire una proposta di riformulazione riferita alla bozza di intesa predisposta dalle Regioni; detta proposta, con nota n. 0005282 di pari data, è stata trasmessa alle Regioni ed alle Amministrazioni interessate;
CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 28 marzo 2019, è stato rinviato per ulteriori approfondimenti;
CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno esplicitato la loro posizione in merito al contenimento della spesa pubblica e, in particolare, alla riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni;
CONSIDERATO che, a seguito dei contatti intervenuti, il Governo e le Regioni hanno concordato il contenuto dell'intesa prevista dall'articolo 1, commi 965 e 966, della
ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
SANCISCE INTESA
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito indicati:
Rideterminazione della misura dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere di una Regione o di una Provincia autonoma
1. I provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, commi 965 e 966, della
a) la rideterminazione della misura dei trattamenti si applica agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, diretti, indiretti o di reversibilità, di seguito indicati come "assegni vitalizi", considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente;
b) la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione, e a quelli non ancora erogati, con esclusione dei trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo;
c) a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi, in erogazione, in ciascuna Regione non può superare, al momento dell'applicazione della nuova disciplina, la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo di calcolo contributivo sulla base della nota metodologica allegata alla presente intesa incrementata fino a 26 per cento e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS non sia inferiore a tale importo; in ogni caso, la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente;
d) l'ammontare dell'assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l'importo erogato ai sensi della normativa vigente.
2. Le Regioni per realizzare gli obiettivi e le misure della presenta intesa possono approvare un documento di indirizzo al fine di evitare disomogeneità nell'applicazione della presente intesa.
3. Per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la rideterminazione degli assegni vitalizi può essere differita a non oltre il sesto mese successivo alla loro entrata in vigore. A decorrere dalla data di applicazione della rideterminazione cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni che prevedono riduzioni temporanee degli assegni vitalizi in essere.
4. Gli importi degli assegni vitalizi derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).
5. Il Governo si impegna ad adottare tempestivamente con il primo provvedimento legislativo disponibile le necessarie modifiche legislative al fine di consentire lo spostamento del termine di adozione delle leggi regionali di rideterminazione degli assegni vitalizi di cui all'articolo 1, comma 965, della
Allegato
Nota metodologica per il ricalcolo degli assegni vitalizi delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla base del metodo contributivo
Per ogni consigliere sono da recuperare i seguenti dati:
• periodi di contribuzione (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa, eventualmente per più periodi non consecutivi);
• contribuzione di reversibilità;
• contributi ordinari effettivamente versati e contributi volontari versati per il completamento della legislatura o il riversamento di contributi (il versamento integra i contributi trattenuti nell'ultimo anno di carica della legislatura a cui si riferiscono);
• prima data di erogazione del vitalizio (in caso di sospensione del vitalizio dovuta a rielezione, con versamento di ulteriori contributi, reperire anche la data della ripresa dell'erogazione del vitalizio);
• data di nascita;
• titolarità del vitalizio (diretto o indiretto).
Il montante contributivo è calcolato sulla base dei dati individuali sopra indicati, ovvero secondo i dati riportati nella tabella 1 (recante le indennità parlamentari e le derivate indennità consiliari), allegata alla presente nota, e le percentuali di trattenuta sulle indennità consiliari stabilite dalle singole norme regionali vigenti in ciascun periodo di riferimento ai fini dell'ottenimento del vitalizio diretto o indiretto. Preso atto che in sede di applicazione del metodo contributivo, dovendo trovare applicazione l'articolo 43 del
Nei periodi in cui la normativa regionale ha stabilito in modo indistinto la percentuale di contribuzione relativa alla maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, ai fini del ricalcolo si considera l'aliquota relativa all'ultimo periodo in cui è identificata la quota di contribuzione finalizzata al solo vitalizio.
La quota di contributi a carico dell'ente è pari a 2,75 volte il contributo a carico del percettore.
I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi (calendario solare).
II montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.
In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione.
Il montante contributivo è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione previsto nella tabella 2, allegata alla presente nota, con riferimento all'età anagrafica del consigliere alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio.
Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a 45 anni vengono applicati i coefficienti relativi ai 45 anni di età, per età anagrafiche superiori a 77 anni vengono applicati i coefficienti relativi a 77 anni di età. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.
L'importo dell'assegno vitalizio rideterminato è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data di applicazione della rideterminazione.
L'importo mensile dell'assegno vitalizio si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo rivalutato. In caso di assegno vitalizio indiretto, al vitalizio mensile rideterminato spettante al consigliere si applica altresì la percentuale prevista dai singoli ordinamenti regionali.
Tab. 1
dal |
al |
INDENNITÀ parlamentare Lire |
INDENNITÀ parlamentare euro |
percentuale consiliare su parlamentare |
INDENNITÀ CONSILIARE euro |
01/01/1970 |
30/06/1970 |
£ 860.000 |
euro 444,15 |
|
|
01/07/1970 |
31/12/1970 |
£ 1.052.950 |
euro 543,80 |
|
|
01/01/1971 |
31/12/1971 |
£ 1.055.386 |
euro 545,06 |
|
|
01/01/1972 |
31/12/1972 |
£ 1.058.170 |
euro 546,50 |
|
|
01/01/1973 |
31/12/1973 |
£ 1.061.302 |
euro 548,12 |
|
|
01/01/1974 |
31/12/1974 |
£ 1.067.566 |
euro 551,35 |
|
|
01/01/1975 |
30/06/1975 |
£ 1.076.266 |
euro 555,85 |
|
|
01/07/1975 |
31/12/1975 |
£ 1.085.031 |
euro 560,37 |
|
|
01/01/1976 |
30/06/1976 |
£ 1.094.947 |
euro 565,49 |
|
|
01/07/1976 |
31/12/1976 |
£ 1.114.686 |
euro 575,69 |
|
|
01/01/1977 |
31/01/1977 |
£ 1.157417 |
euro 597,76 |
|
|
02/02/1977 |
30/06/1977 |
£ 1.172.417 |
euro 605,50 |
|
|
01/07/1977 |
30/09/1977 |
£ 1.207.174 |
euro 623,45 |
|
|
01/10/1977 |
31/12/1977 |
£ 1.377.530 |
euro 711,43 |
|
|
01/01/1978 |
30/06/1978 |
£ 1.381.579 |
euro 713,53 |
|
|
01/07/1978 |
31/12/1978 |
£ 1.417.770 |
euro 732,22 |
|
|
01/01/1979 |
30/06/1979 |
£ 1.761.907 |
euro 909,95 |
|
|
01/07/1979 |
31/12/1979 |
£ 1.820.151 |
euro 940,03 |
|
|
01/01/1980 |
31/01/1980 |
£ 1.823.103 |
euro 941,55 |
|
|
01/02/1980 |
30/04/1980 |
£ 1.839.731 |
euro 950,14 |
|
|
01/05/1980 |
30/06/1980 |
£ 1.864.672 |
euro 963,02 |
|
|
01/07/1980 |
31/07/1980 |
£ 2.183.630 |
euro 1.127,75 |
|
|
01/08/1980 |
31/10/1980 |
£ 2.694.030 |
euro 1.391,35 |
|
|
01/11/1980 |
30/11/1980 |
£ 2.717.920 |
euro 1.403,69 |
|
|
01/12/1980 |
31/12/1980 |
£ 2.998.572 |
euro 1.548,63 |
|
|
01/01/1981 |
31/01/1981 |
£ 3.025.607 |
euro 1.562,60 |
|
|
01/02/1981 |
30/04/1981 |
£ 3.027.996 |
euro 1.563,83 |
|
|
01/05/1981 |
31/07/1981 |
£ 3.061.442 |
euro 1.581,10 |
|
|
01/08/1981 |
31/10/1981 |
£ 3.085.332 |
euro 1.533,44 |
|
|
01/11/1981 |
30/11/1981 |
£ 3.106.833 |
euro 1.604,55 |
|
|
01/12/1981 |
31/12/1981 |
£ 3.516.491 |
euro 1.816,12 |
|
|
01/01/1982 |
31/01/1982 |
£ 3.479.080 |
euro 1.796,79 |
|
|
01/02/1982 |
30/04/1982 |
£ 3.500.581 |
euro 1.807,90 |
|
|
01/05/1982 |
31/07/1982 |
£ 3.529.249 |
euro 1.822,70 |
|
|
01/08/1982 |
31/10/1982 |
£ 3.860.306 |
euro 1.838,74 |
|
|
01/11/1982 |
30/11/1982 |
£ 3.591.363 |
euro 1.854,78 |
|
|
01/12/1982 |
31/12/1982 |
£ 4.113.304 |
euro 2.124,34 |
|
|
01/01/1983 |
31/01/1983 |
£ 4.094.364 |
euro 2.114,56 |
|
|
01/02/1983 |
30/04/1983 |
£ 4.121.564 |
euro 2.128,61 |
|
|
01/05/1983 |
31/07/1983 |
£ 4.141.964 |
euro 2.139,15 |
|
|
01/08/1983 |
31/10/1983 |
£ 4.155.564 |
euro 2.146,17 |
|
|
01/11/1983 |
30/11/1983 |
£ 4.175.964 |
euro 2.156,71 |
|
|
01/12/1983 |
31/12/1983 |
£ 4.779.505 |
euro 2.468,41 |
|
|
01/01/1984 |
31/01/1984 |
£ 6.289.788 |
euro 3.248,40 |
|
|
01/02/1984 |
30/04/1984 |
£ 6.302.205 |
euro 3.254,82 |
|
|
01/05/1984 |
31/07/1984 |
£ 6.314.622 |
euro 3.261,23 |
|
|
01/08/1984 |
30/10/1984 |
£ 6.327.039 |
euro 3,267,64 |
|
|
01/11/1984 |
30/11/1984 |
£ 6.339.456 |
euro 3.274,06 |
|
|
01/12/1984 |
31/12/1984 |
£ 6.940.156 |
euro 3.584,29 |
|
|
01/01/1985 |
31/01/1985 |
£ 6.339.456 |
euro 3.274,06 |
|
|
01/02/1985 |
30/04/1985 |
£ 6.351.872 |
euro 3.280,47 |
|
|
01/05/1985 |
31/07/1985 |
£ 6.376.706 |
euro 3.293,29 |
|
|
01/08/1985 |
31/10/1955 |
£ 6.395.331 |
euro 3.302,91 |
|
|
01/11/1985 |
30/11/1985 |
£ 6.401.540 |
euro 3.306,12 |
|
|
01/12/1985 |
31/12/1985 |
£ 7.064.324 |
euro 3.648,42 |
|
|
01/01/1986 |
30/04/1986 |
£ 7.883.348 |
euro 4.071,51 |
|
|
01/05/1986 |
31/10/1986 |
£ 7.927.447 |
euro 4.094,18 |
|
|
01/11/1986 |
30/11/1986 |
£ 7.974.913 |
euro 4.118,70 |
|
|
01/12/1986 |
31/12/1986 |
£ 8.792.219 |
euro 4.540,80 |
|
|
01/01/1987 |
30/04/1987 |
£ 8.669.115 |
euro 4.477,22 |
|
|
01/05/1987 |
31/10/1987 |
£ 8.714.993 |
euro 4.500,92 |
|
|
01/11/1987 |
30/11/1987 |
£ 8.761.128 |
euro 4.524,74 |
|
|
01/12/1987 |
31/12/1987 |
£ 9.670.447 |
euro 4.994,37 |
|
|
01/01/1988 |
30/04/1988 |
£ 8.761.128 |
euro 4.524,74 |
|
|
01/05/1988 |
31/10/1988 |
£ 8.808.780 |
euro 4.549,36 |
|
|
01/11/1988 |
30/11/1988 |
£ 8.856.901 |
euro 4.574,21 |
|
|
01/12/1988 |
31/12/1988 |
£ 9.861.993 |
euro 5.093,29 |
|
|
01/01/1989 |
30/04/1389 |
£ 9.278.408 |
euro 4.791,90 |
|
|
01/05/1989 |
31/10/1989 |
£ 9.343.686 |
euro 4.825,61 |
|
|
01/11/1989 |
30/11/1989 |
£ 10.048.088 |
euro 5.189,40 |
|
|
01/12/1989 |
31/12/1989 |
£ 11.086.485 |
euro 5.725,69 |
|
|
01/01/1990 |
30/04/1990 |
£ 10.548.201 |
euro 5.447,69 |
|
|
01/05/1990 |
31/10/1990 |
£ 10.622.990 |
euro 5.486,32 |
|
|
01/11/1990 |
30/11/1990 |
£ 10.692.368 |
euro 5.522,15 |
|
|
01/12/1990 |
31/12/1990 |
£ 11.923.332 |
euro 6.157,89 |
|
|
01/01/1991 |
30/04/1991 |
£ 13.185.233 |
euro 6.809,60 |
|
|
01/05/1991 |
31/10/1991 |
£ 13.290.743 |
euro 6.864,10 |
|
|
01/11/1991 |
30/11/1991 |
£ 13.377.887 |
euro 6.909,10 |
|
|
01/12/1991 |
31/12/1991 |
£ 14.801.505 |
euro 7.644,34 |
|
|
01/01/1992 |
30/11/1992 |
£ 14.077.985 |
euro 7.270.67 |
|
|
01/12/1992 |
31/12/1992 |
£ 15.501.603 |
euro 8.005,91 |
|
|
01/01/1993 |
30/06/1993 |
£ 14.077.985 |
euro 7.270,67 |
|
|
01/07/1993 |
30/11/1993 |
£ 15.250.322 |
euro 7.878,13 |
|
|
01/12/1993 |
31/12/1993 |
£ 16.616.995 |
euro 8.581,96 |
|
|
01/01/1994 |
30/11/1994 |
£ 16.024.883 |
euro 8.276,16 |
|
|
01/12/1994 |
31/12/1994 |
£ 17.391.556 |
euro 8.981,99 |
|
|
01/01/1995 |
03/04/1995 |
£ 16.479.141 |
euro 8.519,77 |
|
|
04/04/1995 |
30/11/1995 |
£ 16.479.141 |
euro 8.510,77 |
|
|
01/12/1995 |
31/12/1995 |
£ 17.845.814 |
euro 9.216,39 |
|
|
01/01/1996 |
30/11/1996 |
£ 16.933.399 |
euro 8.745,37 |
|
|
01/12/1996 |
31/12/1996 |
£ 18.300.072 |
euro 9.451,20 |
|
|
01/01/1997 |
30/11/1997 |
£ 17.918.724 |
euro 9.254,25 |
|
|
01/12/1997 |
31/12/1997 |
£ 19.285.397 |
euro 9.960,08 |
|
|
01/01/1998 |
31/12/1998 |
£ 18.674.170 |
euro 9.644,40 |
|
|
01/01/1999 |
31/12/1999 |
£ 19.315.728 |
euro 9.975,74 |
|
|
01/01/2000 |
31/12/2000 |
£ 19.965.710 |
euro 10.311,43 |
|
|
01/01/2001 |
31/12/2001 |
£ 20.607.808 |
euro 10.643,04 |
|
|
01/01/2002 |
09/08/2002 |
£ 21.249.905 |
euro 10.974,66 |
|
|
10/08/2002 |
31/12/2002 |
£ 21.249.905 |
euro 10.974,68 |
|
|
01/01/2003 |
31/12/2003 |
|
euro 11.579,73 |
|
|
01/01/2004 |
31/12/2004 |
|
euro 12.007,03 |
|
|
01/01/2005 |
31/12/2005 |
|
euro 12.434,32 |
|
|
01/01/2006 |
31/12/2006 |
|
euro 11.703,64 |
|
|
01/01/2007 |
31/12/2007 |
|
euro 11.703,64 |
|
|
01/01/2008 |
31/12/2008 |
|
euro 11.703,64 |
|
|
01/01/2009 |
31/12/2009 |
|
euro 11.703,64 |
|
|
01/01/2010 |
31/12/2010 |
|
euro 11.703,64 |
|
|
01/01/2011 |
30/09/2011 |
|
euro 11.703,64 |
|
|
01/10/2011 |
31/12/2011 |
|
euro 11.283,28 |
|
|
Tabella 2
Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza dei trattamento previdenziale
età |
1976-1985 |
1986-1995 |
1996-2009 |
2010-2012 |
2013-2015 |
2016-2018 |
45 |
3,768 |
3,664 |
3,555 |
3,403 |
3,341 |
3,315 |
46 |
3,849 |
3,741 |
3,626 |
3,466 |
3,401 |
3,374 |
47 |
3,934 |
3,821 |
3,701 |
3,532 |
3,464 |
3,436 |
48 |
4,023 |
3,905 |
3,780 |
3,602 |
3,531 |
3,500 |
49 |
4,117 |
3,994 |
3,863 |
3,675 |
3,600 |
3,568 |
50 |
4,217 |
4,087 |
3,950 |
3,751 |
3,673 |
3,639 |
51 |
4,322 |
4,186 |
4,043 |
3,832 |
3,750 |
3,713 |
52 |
4,433 |
4,289 |
4,140 |
3,917 |
3,830 |
3,790 |
53 |
4,551 |
4,399 |
4,244 |
4,007 |
3,915 |
3,872 |
54 |
4,677 |
4,516 |
4,354 |
4,101 |
4,004 |
3,958 |
55 |
4,812 |
4,640 |
4,469 |
4,201 |
4,098 |
4,049 |
56 |
4,955 |
4,770 |
4,593 |
4,307 |
4,198 |
4,145 |
57 |
5,105 |
4,909 |
4,720 |
4,419 |
4,304 |
4,246 |
58 |
5,264 |
5,057 |
4,860 |
4,538 |
4,416 |
4,354 |
59 |
5,433 |
5,215 |
5,006 |
4,664 |
4,535 |
4,468 |
60 |
5,614 |
5,383 |
5,163 |
4,798 |
4,661 |
4,589 |
61 |
5,810 |
5,563 |
5,334 |
4,940 |
4,796 |
4,719 |
62 |
6,022 |
5,755 |
5,514 |
5,093 |
4,940 |
4,856 |
63 |
6,249 |
5,962 |
5,706 |
5,257 |
5,095 |
5,002 |
64 |
6,494 |
6,186 |
5,911 |
5,432 |
5,259 |
5,159 |
65 |
6,758 |
6,429 |
6,136 |
5,620 |
5,435 |
5,326 |
66 |
7,043 |
6,692 |
6,378 |
5,823 |
5,624 |
5,506 |
67 |
7,351 |
6,969 |
6,637 |
6,039 |
5,826 |
5,700 |
68 |
7,684 |
7,263 |
6,918 |
6,274 |
6,046 |
5,910 |
69 |
8,050 |
7,580 |
7,221 |
6,527 |
6,283 |
6,135 |
70 |
8,445 |
7,927 |
7.553 |
6,800 |
6,541 |
6,378 |
71 |
8,875 |
8,312 |
7,915 |
7,097 |
6,822 |
6,640 |
72 |
9,342 |
8,734 |
8,312 |
7,418 |
7,127 |
6,924 |
73 |
9,858 |
9,198 |
8,745 |
7,767 |
7,458 |
7,235 |
74 |
10,424 |
9,699 |
9,217 |
8,147 |
7,818 |
7,576 |
75 |
11,038 |
10,250 |
9,730 |
8,562 |
8,210 |
7,950 |
76 |
11,695 |
10,850 |
10,291 |
9,013 |
8.636 |
8,364 |
77 |
12,412 |
11,511 |
10,908 |
9,504 |
9,105 |
8,817 |
Allegato 1
Assegno vitalizio spettante |
Aliquote base |
Aliquote da applicare per differenziali non superiori a 0 (aliquote base moltiplicate per 0) |
Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1) |
Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2) |
Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3) |
Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5) |
Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7) |
Da euro 0,00 a euro 1.500,00 |
9% |
0% |
9,9% |
10,8% |
11,7% |
13,5% |
15,3% |
Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00 |
13,5% |
0% |
14,85% |
16,2% |
17,55% |
20,25% (*) |
22,95% (*) |
Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00 |
18% |
0% |
19,8% |
21,6% |
23,4% |
27,00% |
30,6% |
Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00 |
22,5% |
0% |
24,75% |
27% |
29,25% |
33,75% |
38,25% |
Oltre euro 8.001,00 |
30% |
0% |
33% |
36% |
39% |
45% |
51% |
* Rispetto alla tabella allegata nel documento assunto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 3 aprile 2019, tali percentuali sono state modificate al fine di correggere meri errori materiali ivi riscontrati.