Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 calamità naturali |
Data: | 22/05/2017 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Principi, oggetto e finalità. |
Art. 2. Tipologia degli eventi. |
Art. 3. Sistema regionale di protezione civile. |
Art. 4. Funzioni e compiti della Regione. |
Art. 5. Comitato regionale di protezione civile. |
Art. 6. Funzioni e compiti delle province. |
Art. 7. Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità montane. |
Art. 8. Attività del volontariato di protezione civile. |
Art. 9. Funzioni e compiti degli enti e delle società partecipate. |
Art. 10. Attività di previsione, prevenzione e pianificazione dell'emergenza, di soccorso e primo recupero. |
Art. 11. Attuazione degli interventi in caso di emergenza sul territorio regionale. |
Art. 12. Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza. |
Art. 13. Interventi regionali per il potenziamento e lo sviluppo del sistema di protezione civile. |
Art. 14. Incendi Boschivi. |
Art. 15. Intese con regioni finitime. |
Art. 16. Norma Finanziaria. |
Art. 17. Entrata in vigore. |
§ 3.3.20 - L.R. 22 maggio 2017, n. 12.
Sistema di Protezione Civile in Campania.
(B.U. 22 maggio 2017, n. 41)
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I
Sistema regionale di protezione civile
Art. 1. Principi, oggetto e finalità.
1. La Regione Campania è parte del servizio nazionale di protezione civile, istituito con
2. La Regione, in attuazione della presente legge, approva uno o più piani operativi di protezione civile, che disciplinano l'organizzazione e le procedure per assicurare il concorso regionale in emergenza. I piani individuano le situazioni di emergenza di rilevanza regionale e determinano le procedure operative coordinate da attivare per farvi fronte.
3. Il sistema regionale di protezione civile, previsto dall'articolo 3 promuove l'armonizzazione delle politiche di protezione civile regionale con gli strumenti di pianificazione territoriale, con la programmazione urbanistica e di difesa del suolo e con gli interventi a sostegno dell'organizzazione e dell'utilizzo del volontariato in concorso con gli enti locali e ne incentiva lo sviluppo, ne riconosce il valore e l'utilità sociale e ne salvaguarda l'autonomia.
4. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile sono, ai fini della presente legge, organismi liberamente costituiti, senza scopo di lucro, compresi i gruppi comunali di protezione civile, che concorrono alle attività di protezione civile attraverso le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei gruppi aderenti.
Art. 2. Tipologia degli eventi.
1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che, per intensità ed estensione, richiedono l'intervento ed il coordinamento dello Stato ai sensi della
TITOLO II
Sistema regionale di protezione civile
Capo I
Sistema regionale di protezione civile. Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali
Art. 3. Sistema regionale di protezione civile.
1. Alle attività di protezione civile regionale provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze, la Regione nelle sue diverse articolazioni, incluse le agenzie regionali ed il Servizio Sanitario Regionale (SSR), le province, i Comuni singoli o associati, le comunità montane, le unioni di comuni e tutte le altre forme di associazioni di volontariato di protezione civile, previste al comma 4 dell'articolo 1; vi concorrono, inoltre, i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, le istituzioni e le organizzazioni private di protezione civile. Alle attività del sistema regionale concorrono anche gli organi dell'amministrazione decentrata dello Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le altre strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della
2. La Regione, per garantire gli standard operativi ed i livelli di efficienza delle attività svolte dalla sala operativa regionale e dagli uffici di protezione civile, si avvale di specifiche professionalità del personale regionale di cui alla D.G.R n. 6938 del 21 dicembre 2001 ed alla D.G.R n. 1521 del 4 novembre 2005 (Progetto per l'impiego di L.S.U. nel settore programmazione interventi di protezione civile sul territorio - Modifiche e integrazioni alla D.G.R n. 6938 del 21 dicembre 2001), nonché del personale del centro funzionale unità operativa dirigenziale.
3. I soggetti previsti al comma 1 compongono il sistema regionale di protezione civile.
4. Sono attività del sistema regionale di protezione civile:
a) l'elaborazione e l'aggiornamento del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale, necessari per le attività di previsione e prevenzione;
b) la prevenzione e la pianificazione dell'emergenza con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie;
c) la formazione e l'addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile;
d) l'informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio;
e) l'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile, nonché della popolazione, sulla base dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e di sorveglianza del territorio e delle informazioni acquisite;
f) il soccorso alle popolazioni colpite, mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;
g) il fronteggiare ed il superare l'emergenza, mediante:
1) gli interventi di somma urgenza e gli interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiate;
2) le iniziative e gli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
3) il concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile, nel rispetto della normativa e delle direttive nazionali di riferimento;
h) l'organizzazione e la gestione di reti di monitoraggio e di sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni acquisite, anche ai fini dell'implementazione e dell'aggiornamento del sistema informativo territoriale, istituito con l'articolo 17 della
i) la predisposizione di un sistema di telecomunicazioni unificato e standardizzato.
5. La Regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la collaborazione dei soggetti che concorrono al sistema di protezione civile regionale, procede alla ricognizione delle strutture, dei mezzi e degli strumenti in possesso degli enti locali, delle associazioni e delle organizzazioni operanti in materia di protezione civile, istituendo un Registro presso la competente struttura amministrativa regionale. I soggetti che concorrono al sistema di protezione civile regionale sono tenuti a comunicare alla struttura amministrativa regionale le nuove acquisizioni di strutture, di mezzi e di strumenti.
6. Il sistema regionale di protezione civile, nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche, è supportato nelle proprie attività, anche attraverso intese ed accordi, ai sensi della legislazione nazionale vigente e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dalle amministrazioni dello Stato componenti il sistema nazionale di protezione civile, coordinate dalle prefetture.
Art. 4. Funzioni e compiti della Regione.
1. La Regione, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla legge, provvede all'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri enti dalla legislazione statale e ai fini dell'adeguato svolgimento:
a) indirizza e coordina l'attività in materia di protezione civile degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata operante nel territorio regionale;
b) pianifica i possibili scenari di rischio, elaborando ed aggiornando, in sinergia con gli enti locali territoriali, il quadro conoscitivo e valutativo con particolare riferimento al rischio idrogeologico (frane, idraulico-alluvionale, costiero), sismico, vulcanico, da precipitazione nevosa e da incidente industriale e determina i criteri operativi e le modalità delle attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio localizzate a livello territoriale;
c) predispone linee guida per la redazione dei programmi regionali di previsione, di prevenzione, di informazione ai cittadini e formazione degli operatori di protezione civile e dei piani territoriali, comunali e intracomunali di emergenza, sulla base degli indirizzi e criteri generali formulati dal dipartimento della protezione civile;
d) conserva e gestisce l'archivio aggiornato dei piani territoriali, comunali, intercomunali di protezione civile e di ogni ulteriore informazione utile fornita dai soggetti che concorrono al sistema di protezione civile;
e) stabilisce le procedure operative e le modalità di attivazione degli interventi e delle strutture di propria competenza, in armonia con le pianificazioni nazionali e locali di emergenza;
f) supporta gli enti locali nelle attività di preparazione all'emergenza e al soccorso;
g) dispone gli interventi per il superamento dell'emergenza e di primo recupero in conformità a quanto previsto dall'articolo 10;
h) definisce gli standard formativi ed organizzativi per garantire una qualificazione adeguata del personale e un'organizzazione efficace delle strutture impegnate nelle attività di protezione civile, mediante corsi e programmi educativi, anche con la costituzione di presidi territoriali e con l'organizzazione di esercitazioni periodiche, stabilendo intese con le altre Regioni per le attività di comune interesse;
i) promuove la formazione di una cultura di protezione civile della popolazione e in particolare dei giovani;
l) provvede all'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile in ambito regionale, nonché all'informazione della popolazione in concorso con i sindaci, sulla base delle segnalazioni degli enti locali e dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio;
m) stabilisce, d'intesa con tutti i soggetti territorialmente interessati e le strutture operative dello Stato presenti sul territorio regionale, le procedure operative e le modalità di attivazione degli interventi coordinati di cui all'articolo 1, comma 2;
n) nei limiti delle risorse disponibili, incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli enti locali, anche attraverso la cooperazione tecnico-operativa;
o) promuove il potenziamento e lo sviluppo del sistema regionale di protezione civile e l'organizzazione del volontariato, dei coordinamenti provinciali, delle associazioni e dei gruppi comunali di protezione civile presenti sul territorio;
p) istituisce un tavolo permanente la cui partecipazione è a titolo gratuito, per monitorare le fasi dei piani predisposti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi al rischio dell'attività vulcanica del Vesuvio e del complesso vulcanico dei Campi Flegrei.
2. La Regione può coordinare, sulla base di convenzioni, la partecipazione dei componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi e i piani nazionali.
3. La Regione provvede, avvalendosi delle strutture amministrative regionali competenti in materia di protezione civile, al coordinamento ed all'impiego del volontariato regionale di protezione civile favorendone la partecipazione alle attività di protezione civile ed allo sviluppo professionale ed organizzativo.
4. Nell'ambito degli interventi di protezione civile, le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato intervengono nell'organizzazione della Colonna mobile regionale. L'iscrizione al Registro costituisce la condizione necessaria per accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste. Le modalità di iscrizione ed archivio del Registro sono stabilite con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Permanente competente del Consiglio regionale.
5. La colonna mobile regionale è una struttura modulare di pronto impiego, autosufficiente, costituita da un insieme di uomini, attrezzature e con procedure operative in grado di intervenire tempestivamente negli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
6. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, favorisce l'istituzione delle Sale Operative Provinciali Integrate di protezione civile, di seguito denominate SOPI, allocate presso le strutture provinciali del genio civile regionale e di cui fanno parte anche ulteriori strutture preesistenti sul territorio provinciale e funzionali all'attività di protezione civile, individuate ed organizzate con provvedimento del Presidente della Giunta regionale. Le SOPI, articolazioni territoriali di protezione civile, sono strutture di riferimento del volontariato di protezione civile. Ad esse affluiscono le notizie ed i dati relativi agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della
7. La Regione si avvale della sala operativa regionale ubicata presso il centro regionale di protezione civile, attiva 24 ore su 24. Essa è composta da personale specializzato e gestisce le operazioni di soccorso in caso di emergenza. Al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della
8. La Regione Campania organizza e promuove programmi di informazione e formazione in materia di protezione civile anche con il supporto della scuola regionale "Ernesto Calcara" rivolti alle comunità locali, alle comunità scolastiche ed ai volontari, al fine di sviluppare una cultura diffusa di protezione civile. Per l'espletamento dell'attività formativa si provvede con personale regionale e attraverso convenzioni con esperti esterni.
9. La Regione svolge inoltre i seguenti compiti:
a) mantiene i rapporti istituzionali con il Dipartimento nazionale di protezione civile e collabora con gli organismi statali, centrali e periferici della protezione civile per assicurare i criteri operativi nelle fasi di previsione e prevenzione, il necessario concorso all'opera di soccorso durante l'emergenza;
b) rilascia allo Stato l'intesa propedeutica alla dichiarazione dello stato di emergenza ed alla promulgazione delle ordinanze, di cui all'articolo 5 della
c) assicura il raccordo della sala operativa regionale con le SOPI presenti nelle province;
d) esercita il coordinamento degli interventi urgenti e delle iniziative per quegli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della
e) predispone la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete regionale degli idropluviometri al fine di migliorare l'efficienza del servizio di protezione civile nell'ambito dell'emergenza idrogeologica.
10. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.
Art. 5. Comitato regionale di protezione civile.
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 della
2. Il Comitato, la cui partecipazione è gratuita e non comporta alcun rimborso per le spese sostenute o indennità, è composto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede, dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati, dal Presidente regionale dell'Anci e dal Presidente dell'Uncem o loro delegati, dai dirigenti delle strutture amministrative regionali competenti per materia individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale. I Prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo della Regione Campania sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, anche tramite propri delegati. Ai lavori del Comitato possono essere invitati, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, rappresentanti di altri enti pubblici e privati ed esperti appartenenti alla comunità scientifica.
3. Il Comitato formula:
a) proposte, per il tramite del Presidente, alla Giunta regionale, e la coadiuva nella determinazione annuale degli obiettivi, dei progetti e delle attività da perseguire, al fine di individuare le priorità e gli indirizzi generali;
b) fornisce pareri preventivi alla Giunta regionale in ordine alla predisposizione e all'attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, del piano regionale in materia di incendi boschivi e del piano operativo regionale di emergenza, di previsione e prevenzione dei grandi rischi;
c) opera in qualità di organo di raccordo istituzionale per la direzione e per lo svolgimento coordinato dei programmi e dei compiti demandati agli enti locali e agli altri organismi operanti in materia di protezione civile;
d) impartisce direttive nella forma di pareri preventivi e vincolanti per quanto riguarda l'organizzazione strutturale degli uffici e il coordinamento dei servizi e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile da parte di tutti gli enti e organismi operanti nel settore;
e) promuove l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.
4. Il Comitato, nominato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne disciplina anche il funzionamento, dura in carica cinque anni, la partecipazione al comitato è a titolo gratuito.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura amministrativa regionale..
7. Il Comitato convoca periodiche riunioni con altri settori interessati e conferenze di servizio tra i soggetti pubblici e le strutture di volontariato per concertare le procedure da attuare in situazioni di emergenza.
8. Il Comitato è ubicato presso la Presidenza della Giunta regionale che provvede con proprie risorse finanziarie al suo funzionamento.
Art. 6. Funzioni e compiti delle province.
1. Nelle more del riordino normativo della legislazione statale, le province svolgono compiti e funzioni conferiti dall'attuale ordinamento in materia di protezione civile.
Art. 7. Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità montane.
1. I Comuni, nell'ambito del proprio territorio, esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge e provvedono:
a) alla rilevazione, alla raccolta, alla elaborazione ed all'aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile;
b) alla predisposizione ed all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e intercomunali di emergenza che devono provvedere anche all'approntamento di aree e strutture attrezzate per far fronte a eventuali situazioni di crisi e di emergenza;
c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle associazioni locali di protezione civile, dei servizi urgenti, compresi quelli assicurati dalla polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure dettate dai piani di emergenza di cui alla lettera b);
d) alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul territorio;
e) all'attivazione dei servizi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi;
f) alla promozione della diffusione della comunicazione per favorire sul territorio comunale la costituzione e lo sviluppo di gruppi comunali e di associazioni di volontariato di protezione civile.
2. I Comuni possono rendere disponibili locali ed attrezzature a favore delle attività delle associazioni di volontariato locale di protezione civile a titolo gratuito.
3. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, assume la direzione dei servizi di soccorso di emergenza e di crisi ed assistenza alla popolazione, provvede agli interventi necessari e ne dà immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Regione.
4. Le Comunità montane, ai sensi articolo 6, comma 1, della
5. Le Comunità montane partecipano alla predisposizione dei piani comunali ed intercomunali di emergenza e alla cura della loro attuazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lettera c, punto 3 del
Art. 8. Attività del volontariato di protezione civile.
1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, costituiscono una componente essenziale del sistema regionale di protezione civile, operano in stretta integrazione con le componenti istituzionali, partecipano alle attività di protezione civile e alle attività di prevenzione e soccorso.
2. Le Organizzazioni:
a) definiscono, d'intesa con gli enti competenti, le modalità del proprio intervento a supporto delle azioni previste nei piani di protezione civile;
b) partecipano, nelle forme previste dai piani, alle sedi di coordinamento operativo in emergenza;
c) comunicano alla Regione l'elenco delle strutture, dei mezzi e degli strumenti in loro disponibilità funzionali alle attività svolte in materia di protezione civile.
3. La Regione disciplina, in attuazione dei principi della
4. La Regione e gli enti locali, promuovono l'efficiente organizzazione e l'integrazione del volontariato con il complessivo sistema della protezione civile, tramite interventi di formazione, di aggiornamento, di esercitazione, di dotazione di mezzi, di strumenti e di risorse necessari al loro funzionamento.
5. La Regione provvede al censimento delle organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato che esercitano attività di protezione civile ed alla verifica della loro capacità tecnico-operativa, esse sono inserite nell'elenco regionale, articolato in rapporto all'ambito territoriale di operatività delle organizzazioni iscritte.
6. Con provvedimento di cui all'articolo 4, comma 4 sono definite le modalità e i criteri per la gestione, l'iscrizione, la modifica e la cancellazione delle organizzazioni dal predetto elenco.
Art. 9. Funzioni e compiti degli enti e delle società partecipate.
1. Gli enti e le società partecipate regionali del polo ambientale e del governo del territorio concorrono al funzionamento del sistema di protezione civile regionale.
2. Gli enti e le società, di cui al comma 1, operano in stretto raccordo con le altre strutture regionali competenti in materia di salvaguardia territoriale e di difesa del suolo, allo svolgimento di funzioni di gestione e di implementazione dei sistemi tecnologici ed organizzativi, nonché alle attività di prevenzione, monitoraggio e previsione e al supporto delle attività logistiche, informative e formative.
3. Gli enti e le società, di cui al comma 1, fanno parte della Colonna mobile regionale con proprio personale, mezzi ed attrezzature. Essi accedono alle misure di sostegno previste dall'articolo 4, comma 4. In caso di dichiarazione dello stato di calamità naturale e di emergenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, può autorizzare gli enti e le società di cui al comma 1 a prestare servizio al di fuori del territorio della Regione Campania.
Art. 10. Attività di previsione, prevenzione e pianificazione dell'emergenza, di soccorso e primo recupero.
1. La previsione è basata sulla programmazione, riveste un ruolo strategico nel sistema di protezione civile regionale e consiste nell'attività di:
a) analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio;
b) individuazione degli scenari di rischio;
c) predisposizione e utilizzo di sistemi previsionali, di monitoraggio e di preannuncio;
d) sorveglianza e vigilanza in tempo reale sugli eventi e sui livelli di rischio attesi.
2. L'attività di prevenzione e pianificazione dell'emergenza, in applicazione della
a) l'attivazione di programmi di mitigazione dei rischi;
b) l'informazione alla popolazione sui possibili rischi e sui sistemi di allertamento;
c) la pianificazione operativa e le procedure di gestione coordinata dell'emergenza;
d) la quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi;
e) la definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi;
f) l'individuazione e predisposizione di un parco risorse regionale;
g) la formazione degli operatori e dei volontari e le attività di esercitazione;
h) il controllo e la vigilanza sulle pianificazioni territoriali di protezione civile di tutti gli enti.
3. L'attività di prevenzione e pianificazione dell'emergenza si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
4. L'attività di soccorso è diretta ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza. Tale attività è basata sulla pianificazione e comprende:
a) la gestione o il concorso nell'emergenza;
b) l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile strutturato per funzioni di supporto;
c) l'attivazione delle procedure di allertamento;
d) l'attivazione di un sistema unificato e standardizzato di telecomunicazione tra i componenti del sistema regionale;
e) l'attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio;
f) l'utilizzo delle risorse disponibili;
g) il primo intervento tecnico;
h) il soccorso sanitario;
i) il soccorso socio-assistenziale.
5. L'attività di soccorso si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
6. L'attività di primo recupero di cui all'articolo 12 è finalizzata al superamento dell'emergenza per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
7. Le attività di recupero integrale, fisico e funzionale sono regolamentate dalle normative e dalle procedure di settore e dalla emanazione di provvedimenti specifici.
Capo II
Rete operativa di protezione civile
Art. 11. Attuazione degli interventi in caso di emergenza sul territorio regionale.
1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della
2. Il Sindaco, al verificarsi o in previsione degli eventi di cui al comma 1 può richiedere il supporto delle SOPI.
3. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della
4. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 3 e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza il Prefetto, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della
5. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della
Art. 12. Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza.
1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale, per le quali é stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza, la Regione può disporre, nei limiti delle disponibilità di bilancio regionale, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato. Le risorse stanziate sono finalizzate al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate ed alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
2. I Comuni colpiti dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), possono raccogliere libere donazioni da parte della cittadinanza in qualsiasi forma organizzata tramite l'apertura di conti correnti dedicati al superamento dell'emergenza sui quali far pervenire anche fondi raccolti con eventi di beneficenza all'uopo organizzati.
3. Ai cittadini residenti ed effettivamente domiciliati nei Comuni colpiti dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) proprietari di auto, motocicli e veicoli a motore soggetti al pagamento della relativa tassa regionale, é sospeso il pagamento per i 12 mesi successivi alla dichiarazione di stato di calamità.
Art. 13. Interventi regionali per il potenziamento e lo sviluppo del sistema di protezione civile.
1. Ai fini del potenziamento e dello sviluppo dei sistema regionale di protezione civile, la Giunta regionale, con propria delibera, sentita la Commissione Consiliare Permanente competente, approva annualmente, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, gli interventi, anche di natura finanziaria, necessari per garantire lo svolgimento delle attività formative e informative, l'acquisizione di mezzi, di strumenti operativi, di strutture logistiche e di quanto necessario al funzionamento dei mezzi in disponibilità, per supportare le componenti del sistema regionale di protezione civile nelle attività di competenza.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati:
a) al raggiungimento dei requisiti di funzionalità dell'organizzazione degli enti locali e delle attività territoriali del volontariato di protezione civile;
b) al superamento delle criticità individuate dagli enti locali nell'ambito dei piani territoriali di protezione civile;
c) a migliorare l'efficacia del concorso regionale in emergenza come definito nei piani operativi regionali.
3. Con apposito regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Permanente competente, determina i criteri generali e le modalità per l'individuazione degli interventi di potenziamento del sistema di protezione civile di cui al comma 1 e per la presentazione delle istanze.
4. La Giunta regionale informa annualmente il Consiglio regionale circa l'attività intrapresa ai sensi del presente articolo e sui risultati raggiunti.
Art. 14. Incendi Boschivi.
1. La Giunta regionale, con piano approvato, nel rispetto dei principi della
2. Il piano, sottoposto a revisione annuale, ai sensi della
a) l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio d'incendio boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi predetti, nonché le eventuali deroghe inserite nel piano che possono essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal sindaco con la prescrizione delle necessarie cautele e sentito il parere del comandante provinciale dei vigili del fuoco;
b) l'individuazione delle attività formative dirette alla promozione di una effettiva educazione finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi;
c) l'individuazione delle attività informative rivolte alla popolazione in merito alle cause che determinano gli incendi e delle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;
d) la programmazione e la quantificazione finanziaria annuale degli interventi, per la manutenzione ed il ripristino di opere, per l'accesso al bosco ed ai punti di approvvigionamento idrico, nonché per le operazioni silvocolturali di pulizia e manutenzione del bosco stesso, finanziata attraverso le risorse provenienti dai fondi statali della
3. Il Piano di cui al comma 1 prevede, tra l'altro, i presupposti per la dichiarazione e le modalità per rendere noto lo stato di pericolosità nelle aree regionali e nei periodi anche diversi da quelli individuati nel piano medesimo.
4. La protezione civile regionale interviene con S.M.A. Campania per fronteggiare l'emergenza in caso di incendio boschivo. Il raccordo avviene attraverso la Sala operativa regionale e le SOPI territorialmente competenti.
Art. 15. Intese con regioni finitime.
1. La Regione, in conformità a quanto previsto all'articolo 8 del
2. La Giunta regionale, in conformità ai piani regionali operativi di protezione civile, attiva le intese previste al comma 1, definendone gli ambiti e le condizioni.
TITOLO III
Norme finanziarie
Capo I
Disposizioni finanziarie
Art. 16. Norma Finanziaria.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Agli adempimenti previsti l'amministrazione regionale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nell'ambito delle dotazioni della Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 e 2 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019.
Art. 17. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.